Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 586
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Sentenza 22 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato in merito all'appello proposto da una parte avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Bari, la quale aveva rigettato l'eccezione di inefficacia di un decreto ingiuntivo. L'appellante chiedeva la riforma della decisione di primo grado, con la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo. Si era costituita la controparte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna ex art. 96 c.p.c. L'unico motivo di appello sollevato dall'appellante riguardava il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo pur riconoscendo che la notifica tardiva ne comportasse l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., richiamando al contempo il principio secondo cui un ricorso per ingiunzione inefficace può valere come domanda giudiziale.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, dichiarando l'inefficacia del decreto ingiuntivo e revocandone l'esecutorietà. Ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo al vizio di motivazione apparente della sentenza di primo grado, equiparandolo a una totale assenza di motivazione, poiché le argomentazioni addotte dal giudice non permettevano di comprendere il ragionamento seguito. La Corte ha quindi deciso nel merito sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine ex art. 644 c.p.c. per la notifica. Ha accertato che, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso il 29 giugno 2018, l'appellata aveva chiesto la correzione di un errore materiale il 6 luglio 2018, accolta il 31 agosto 2018. Nonostante ciò, l'appellata non aveva proceduto alla notifica del decreto corretto né si era attivata tempestivamente per rimuovere l'asserito impedimento (mancato inserimento nel fascicolo telematico), chiedendo la rimessione in termini solo l'11 ottobre 2018, quando il termine originario per la notifica non era ancora spirato. La Corte ha ritenuto che l'istanza di rimessione in termini fosse infondata, poiché mancavano i presupposti di decadenza non imputabile e di tempestività dell'iniziativa, come da costante giurisprudenza della Suprema Corte. Di conseguenza, la notifica del decreto ingiuntivo effettuata il 22 dicembre 2018 è stata dichiarata tardiva. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico dell'appellata soccombente.

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    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 586
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 586
    Data del deposito : 22 aprile 2025

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