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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1149 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
elettivamente domiciliato in Bari, via Murat n. 98, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Costa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Taranto, viale Controparte_1
Virgilio n. 47, presso lo studio dell'avv. Alessandra Giusti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all' udienza del 17 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
1 Con sentenza non definitiva n. 318/22 del 31.1.22, il Tribunale di Bari ha rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2610/18 del 29.6.18 emesso dal medesimo ufficio, su ricorso della
[...]
nei confronti di disponendo, con CP_1 Parte_1 separata ordinanza, il proseguo della causa per lo svolgimento di una c.t.u.
Con citazione del 26.8.22, ha proposto appello avverso la sentenza
[...]
chiedendo, in riforma della stessa, la dichiarazione di Pt_1 inefficacia del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cpc.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 17 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di appello si denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza non definitiva che ha rigettato l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione del termine ex art. 644 cpc.
La censura è fondata e va accolta.
Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (tra le altre, Cass. 13977/19; 14927/17; 22232/16).
Tale vizio è equiparato a quello delle sentenze del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico, perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice
è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della
2 sua genesi (Cass. 4448/14), venendo così meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga, con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si giunga sulla res decidendi (v. anche sez. un. 22232/16, cit., e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ed è il caso di specie, in cui il giudice di primo grado, pur rigettando l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, osserva come la notifica tardiva del decreto ingiuntivo ne comporti l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. ed al contempo richiama il principio, che neanche l'appellante pone in discussione, secondo cui “ancorché inefficace, il ricorso per ingiunzione può comunque valere come domanda giudiziale, con la conseguenza che […] il giudice ha il potere dovere non soltanto di vagliare l'eccezione (in particolare ai fini della pronuncia in punto di spese), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente”.
Alla nullità della sentenza per motivazione apparente segue il dovere del giudice di appello di decidere sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine ex art. 644 cpc di sessanta giorni per la notifica.
Bisogna, dunque, partire dei seguenti dati di fatto, pacifici tra le parti:
- il decreto ingiuntivo in questione (n. 2610/18) fu depositato il 29 giugno
2018;
- il 6 luglio 2018, il ricorrente chiese la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto, con riguardo all'importo ingiunto;
- l'istanza fu accolta con provvedimento del 31 agosto 2018, ma, a dire del ricorrente, il provvedimento corretto non fu inserito nel fascicolo telematico, sicché non gli era visibile;
- in data 11 ottobre 2018, il ricorrente chiese di essere rimesso in termini ai sensi dell'articolo 153 c.p.c. rispetto all'attività di notifica del decreto ingiuntivo corretto;
- l'istanza di rimessione in termini fu accolta il 6 dicembre 2018;
- il 22 dicembre 2018 il ricorrente notificò il decreto.
3 Orbene, erra l'appellante nel ritenere che il termine ex articolo 644 c.p.c. decorresse dalla data (del 29.6.18) di deposito del decreto ingiuntivo contenente l'errore materiale (relativo all'importo ingiunto) successivamente emendato.
Resta, tuttavia, il fatto che, una volta corretto l'errore con provvedimento del 31.8.18, l'appellata era nelle condizioni di procedere alla notifica del decreto ingiuntivo, per la quale non era peraltro neppure ancora spirato il termine originario (avente scadenza il 28.9.18), o quanto meno, di attivarsi immediatamente, già a partire dal 31.8.18, per rimuovere l'asserito impedimento (mancato inserimento del provvedimento corretto nel fascicolo telematico), chiedendo l'intervento della cancelleria.
Ed invece a tale onere non ha assolto, preferendo restare inerte per ben 41 giorni (ovvero più di metà del termine per la notifica del decreto), sino al l'11.10.18, quando ha chiesto di essere rimessa in termini per la notifica del decreto ingiuntivo, peraltro senza averne bisogno, essendo ancora pendente il termine ex art. 644 cpc (avente scadenza il 30.10.18), in mancanza quindi di decadenza.
L'istanza di rimessione in termini dell'11.10.18 non avrebbe, dunque, dovuto essere accolta, difettandone i presupposti, e cioè la decadenza non imputabile all'istante e la tempestività della sua iniziativa, che non è intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tale non potendo ritenersi un lasso temporale di 41 giorni, dalla data in cui il ricorrente ebbe conoscenza dell'accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale a quella di deposito dell'istanza di rimessione in termini.
Per giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte, infatti, qualora un'attività processuale da effettuarsi entro un termine perentorio non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anche in virtù del principio di economia processuale – ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento “entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini” (in termini, Cass.
4 9286/191; 20700/18; 16943/18; 15056/18; 8445/18, che, in tema di impugnazione, ha ritenuto tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all'art. 327 c.p.c. a seguito dell'esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell'individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del c.d. tempo ragionevole già in precedenza enunciato).
La rimessione in termini, che, tanto nella versione prevista dall'abrogato art. 184 bis c.p.c. quanto in quella - di più ampia portata - contenuta nell'art. 153, 2° comma, c.p.c. (come novellato dalla l. n. 69 del 2009), richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, presuppone, dunque, la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. civ., sez. un., 18-12-2018, n. 32725, che cita il precedente n.19290 del 2016; in termini, cfr. anche Cass.
20992/15; 23561/11).
Né d'altronde l'appellata ha allegato e, tantomeno, provato di non aver potuto rimuovere l'asserito impedimento prima dell'11.10.18, sicché, in assenza delle condizioni legittimanti la rimessione in termini, è senz'altro tardiva la notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 22.12.18, ben oltre il termine di 60 giorni dal 31.8.18.
5 All'inefficacia ex articolo 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo segue la revoca della sua esecutorietà.
Quanto alla regolazione delle spese, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, nel giudizio di appello celebratosi in seguito a impugnazione di una sentenza non definitiva, il provvedimento di liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c. è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione, perché il provvedimento giudiziale si pone a definizione di un grado di giudizio ed
è idoneo a passare in giudicato, anche se in ipotesi il giudizio di primo grado non prosegua e si estingua, ex art. 310 comma 2, c.p.c. Questo perché la sentenza di secondo grado che definisce il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva esaurisce la fase del giudizio d'appello, pronunciando su tutte le questioni in essa proposte, e va, quindi, considerata come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado (Cass. 21978/19; 1105/93; 4607/88).
Pertanto, le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con citazione Parte_1 del 26.8.22, avverso la sentenza non definitiva n. 318/22 del 31.1.22 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 2610/18 del 29.6.18 e ne revoca l'esecutorietà;
2. condanna la a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate in €5.809,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Nell'ipotesi in cui, come in quella in esame, la notifica non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili alla parte, quest'ultima, una volta appreso l'esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali, di cui occorre dare rigorosa prova e che nella specie neppure sono state allegate (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 14594 del 2016). E poichè nella specie i termini da ultimo indicati sono abbondantemente trascorsi, il presente ricorso va dichiarato inammissibile”.