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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6534/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6534/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. RUBINO ANTONELLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
SAN ROCCO 32 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DE MAIO
TO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto per mancata prova dello status di erede.
Invero, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto (come nel caso di specie) non abbia sollevato alcuna obiezione in merito, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge deve ritenersi positivamente accertato.
Va, altresì, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisone, per non aver l'attore depositato i certificati storici catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente al bene immobile nell'ultimo ventennio.
Invero, la Suprema Corte (Cass. n. 10067-2020,), pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (Cass. n. 1309-1966).
La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt.
757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti
(Cass. n. 17061-2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima). Si spiega con tale natura dell'atto divisionale la regola che divisione non integra titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall'art. 1159
c.c. (Cass. n. 1976-1983).
La Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021). Con questo, naturalmente, non si intende sostenere che la divisione immobiliare possa farsi "sulla parola", ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto
Pagina 2 di 6 conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105-1987; n. 15504-2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n. 4353-1980).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
La Suprema Corte, inoltre, ha disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass.
n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991); con la conseguenza che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere "se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti" (Cass. n. 4703/1981; n.
4330/1986). La mancata evocazione in giudizio dei creditori e aventi causa non invalida la
Pagina 3 di 6 sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass. n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tam quam non esset.
La domanda di divisione va, tuttavia, dichiarata inammissibile.
Invero, nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha accertato che: “ il funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calvanico (Sa), in merito alle produzioni urbanistiche riguardanti l'immobile in parola, ha fornito al ctu i seguenti titoli abilitativi: 1. Autorizzazione lavori/Assegnazione Contributi n.2994 del 19.09.1984 e successiva Autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989 (Cfr. Allegato n. 7.2); 2.
Concessione Edilizia in sanatoria n. 71 del 30.03.2000 (Cfr. Allegato n. 7.3).
Dal confronto tra gli elaborati grafici allegati alle succitate pratiche edilizie e le planimetrie ottenute mediante rilievo effettuato in loco in occasione degli accessi peritali (Cfr. allegato 4), si rilevano, allo stato, le seguenti difformità:
Piano interrato:
a) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
b) il bagno esterno risulta essere stato realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo, pertanto, è da ritenersi abusivo;
c) in luogo del vano carrabile di accesso al piano interrato riportato nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989, è stata riscontrata la presenza di una porta e di una finestra;
d) la destinazione d'uso riscontrata per alcuni ambienti del piano interrato risulta essere differente rispetto a quella riportata nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989. Nello specifico la destinazione d'uso riscontrata per detti ambienti risulta essere “deposito” e non “box auto”;
e) in luogo della rampa di accesso al piano interrato riportata nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989, è stata riscontrata la presenza di una rampa scale;
Piano terra:
f) il bagno esterno risulta essere stato realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo, pertanto è da ritenersi abusivo;
Pagina 4 di 6 g) la disposizione della scala esterna prospiciente via Indipendenza, rilevata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
h) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
Piano primo:
i) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
j) in occasione degli accessi peritali è stata riscontrata la presenza di un'ulteriore finestra, lungo il lato Ovest dell'ambiente adibito a bagno, non presente nei grafici di cui all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989.
Relativamente al deposito ubicato nell'angolo Sud/Est della corte:
k) L'altezza netta interna riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione della Concessione Edilizia in sanatoria n.71 del 30.03.2000;
Relativamente al deposito ubicato nell'angolo Sud/Ovest della corte:
l) La consistenza in parola risulta essere totalmente abusiva in quanto realizzata in assenza di idoneo titolo abilitativo.
Orbene, alla luce di quanto accertato dal ctu – le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti – alcuni abusi non sono sanabili e vanno demoliti (ossia quelli identificati nel succitato punto elenco con le lettere “b”, “f” e “l”), mentre gli altri richiedono la presentazione di un'istruttoria in sanatoria necessaria per regolarizzare le difformità sanabili (ossia quelle identificate nel succitato punto elenco con le lettere “a”,
“c”,“d”, “e”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k”).
Ciò posto, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che condizione essenziale di ammissibilità della domanda di scioglimento di una comunione avente ad oggetto edifici sia l'allegazione degli estremi della concessione edilizia o degli atti ad essa equipollenti, fra i quali figurano la concessione rilasciata in sanatoria, ovvero la domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata
Pagina 5 di 6 iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967, come previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Applicando tale principio al caso di specie deve ritenersi che gli abusi riscontrati non sanabili e la mancata presentazione della domanda di concessione in sanatoria e del pagamento delle rate dell'oblazione (per le difformità sanabili), rendono la richiesta di divisione giudiziale inammissibile.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea di divisione ereditaria;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
3.808,00 per compenso, oltre, iva, cpa e rimb. forf. del 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6534/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. RUBINO ANTONELLA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
SAN ROCCO 32 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. DE MAIO
TO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 6 Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dal convenuto per mancata prova dello status di erede.
Invero, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere specificamente provato tramite gli atti dello stato civile solo nel caso in cui il rapporto di parentela sia in contestazione sicché, laddove il convenuto (come nel caso di specie) non abbia sollevato alcuna obiezione in merito, il vincolo parentale che giustifica la chiamata all'eredità per legge deve ritenersi positivamente accertato.
Va, altresì, respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisone, per non aver l'attore depositato i certificati storici catastali e la documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente al bene immobile nell'ultimo ventennio.
Invero, la Suprema Corte (Cass. n. 10067-2020,), pur condividendo l'esigenza che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorra offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al de cuius o più genericamente la prova della comproprietà (cfr. Cass. n. 1965-2022), ha precisato, sulla scorta di risalenti principi, che, pure in presenza di contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, "poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi" (Cass. n. 1309-1966).
La divisione, in considerazione della sua efficacia retroattiva sancita dagli artt.
757 e 1116 c.c., non opera alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro dei condividenti
(Cass. n. 17061-2011), ma lascia ciascuno di essi aventi causa dal de cuius (o più in generale, con riferimento a qualsiasi comunione, dal dante causa dei partecipanti alla comunione medesima). Si spiega con tale natura dell'atto divisionale la regola che divisione non integra titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà per gli effetti previsti dall'art. 1159
c.c. (Cass. n. 1976-1983).
La Suprema Corte ha chiarito che non si può escludere a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (Cass. n. 40041-2021). Con questo, naturalmente, non si intende sostenere che la divisione immobiliare possa farsi "sulla parola", ma più limitatamente che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico (cfr. Cass. n. 21716-2020), tenuto
Pagina 2 di 6 conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro (Cass. n. 1065-2022).
La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105-1987; n. 15504-2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass.n. 4353-1980).
Pertanto, le verifiche condotte dall'ausiliario d'ufficio ridondano a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d'ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale (Cass. n. 40041-2021).
La Suprema Corte, inoltre, ha disatteso le argomentazioni proposte dalla giurisprudenza di merito, laddove questa ha ritenuto di poter trovare appiglio, al fine di imporre anche nel giudizio divisorio la produzione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., nella esigenza del litisconsorzio imposto nei giudizi divisori dagli art. 784 e 1113 c.c. (Cass.
n. 10067-2020).
E' indubbio che se risulta la esistenza di trascrizioni e iscrizioni prese contro i singoli compartecipi il giudice sia tenuto, ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., a ordinare la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa. Tuttavia, è ingiustificato far derivare dagli artt. 784 e 1113 cit. la implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di un onere di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda di divisione giudiziale, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli. Un tale onere, infatti, non previsto da quelle norme, non si giustifica in relazione alle esigenze che stanno alla base dell'intervento dei creditori e degli aventi causa nella divisione, che si spiega piuttosto avuto riguardo agli effetti riflessi che può avere la divisione sulle garanzie patrimoniali dei loro diritti e sulla realizzazione effettiva del loro acquisto, in relazione al carattere retroattivo che la legge le attribuisce;
infatti, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell'art. 1113, comma 1, c.c., creditori e aventi causa del compartecipe non sono parti in tale giudizio, al quale devono partecipare soltanto i titolari del rapporto di comunione, potendo i creditori iscritti e gli aventi causa intervenire in esso, al fine di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale (19529/2012; n. 7485/1991); con la conseguenza che la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa di uno dei compartecipi non è condizione di validità della divisione, ma configura un onere che i compartecipi debbono assolvere "se ed in quanto si voglia che la relativa decisione faccia stato nei lori confronti" (Cass. n. 4703/1981; n.
4330/1986). La mancata evocazione in giudizio dei creditori e aventi causa non invalida la
Pagina 3 di 6 sentenza anche nei confronti dei comproprietari (Cass. n. 4703/1981), ma comporta le conseguenze stabilite nell'art. 1113 cc: a) il potere di impugnativa della divisione, se la violazione è incorsa in danno dei creditori e aventi causa che abbiano fatto opposizione;
b) il potere di coloro che abbiano trascritto il negozio di acquisto o iscritto l'ipoteca di disconoscere l'efficacia della divisione, la quale sarà nei loro confronti tam quam non esset.
La domanda di divisione va, tuttavia, dichiarata inammissibile.
Invero, nel corso del giudizio è stata espletata ctu, la quale ha accertato che: “ il funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calvanico (Sa), in merito alle produzioni urbanistiche riguardanti l'immobile in parola, ha fornito al ctu i seguenti titoli abilitativi: 1. Autorizzazione lavori/Assegnazione Contributi n.2994 del 19.09.1984 e successiva Autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989 (Cfr. Allegato n. 7.2); 2.
Concessione Edilizia in sanatoria n. 71 del 30.03.2000 (Cfr. Allegato n. 7.3).
Dal confronto tra gli elaborati grafici allegati alle succitate pratiche edilizie e le planimetrie ottenute mediante rilievo effettuato in loco in occasione degli accessi peritali (Cfr. allegato 4), si rilevano, allo stato, le seguenti difformità:
Piano interrato:
a) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
b) il bagno esterno risulta essere stato realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo, pertanto, è da ritenersi abusivo;
c) in luogo del vano carrabile di accesso al piano interrato riportato nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989, è stata riscontrata la presenza di una porta e di una finestra;
d) la destinazione d'uso riscontrata per alcuni ambienti del piano interrato risulta essere differente rispetto a quella riportata nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989. Nello specifico la destinazione d'uso riscontrata per detti ambienti risulta essere “deposito” e non “box auto”;
e) in luogo della rampa di accesso al piano interrato riportata nei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989, è stata riscontrata la presenza di una rampa scale;
Piano terra:
f) il bagno esterno risulta essere stato realizzato in assenza di idoneo titolo abilitativo, pertanto è da ritenersi abusivo;
Pagina 4 di 6 g) la disposizione della scala esterna prospiciente via Indipendenza, rilevata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
h) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
Piano primo:
i) la distribuzione degli spazi interni riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione dei grafici allegati all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989;
j) in occasione degli accessi peritali è stata riscontrata la presenza di un'ulteriore finestra, lungo il lato Ovest dell'ambiente adibito a bagno, non presente nei grafici di cui all'autorizzazione in variante n. 940 del 06.03.1989.
Relativamente al deposito ubicato nell'angolo Sud/Est della corte:
k) L'altezza netta interna riscontrata in occasione degli accessi peritali risulta essere differente rispetto a quella rilevabile dalla consultazione della Concessione Edilizia in sanatoria n.71 del 30.03.2000;
Relativamente al deposito ubicato nell'angolo Sud/Ovest della corte:
l) La consistenza in parola risulta essere totalmente abusiva in quanto realizzata in assenza di idoneo titolo abilitativo.
Orbene, alla luce di quanto accertato dal ctu – le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti – alcuni abusi non sono sanabili e vanno demoliti (ossia quelli identificati nel succitato punto elenco con le lettere “b”, “f” e “l”), mentre gli altri richiedono la presentazione di un'istruttoria in sanatoria necessaria per regolarizzare le difformità sanabili (ossia quelle identificate nel succitato punto elenco con le lettere “a”,
“c”,“d”, “e”, “g”, “h”, “i”, “j” e “k”).
Ciò posto, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che condizione essenziale di ammissibilità della domanda di scioglimento di una comunione avente ad oggetto edifici sia l'allegazione degli estremi della concessione edilizia o degli atti ad essa equipollenti, fra i quali figurano la concessione rilasciata in sanatoria, ovvero la domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata
Pagina 5 di 6 iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967, come previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2 (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Applicando tale principio al caso di specie deve ritenersi che gli abusi riscontrati non sanabili e la mancata presentazione della domanda di concessione in sanatoria e del pagamento delle rate dell'oblazione (per le difformità sanabili), rendono la richiesta di divisione giudiziale inammissibile.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio del convenuto (come da delibera in atti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea di divisione ereditaria;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Parte_1
3.808,00 per compenso, oltre, iva, cpa e rimb. forf. del 15%, disponendone il pagamento in favore dello Stato;
3) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 13/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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