Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2023, n. 16173
CASS
Sentenza 8 giugno 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 16 marzo 2023. Le ricorrenti, succedute alla KA ER SR, hanno contestato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate riguardo a un'istanza di rimborso per ritenute su dividendi, sostenendo l'applicabilità del regime di esenzione previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27-bis e dalla direttiva madre-figlia. Le ricorrenti hanno richiesto il rimborso integrale delle ritenute, contestando anche l'aliquota applicata del 27% e invocando un'aliquota inferiore prevista dalla normativa italiana e dalla Convenzione Italia-Lussemburgo.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l'onere della prova gravava sulle ricorrenti, le quali non hanno dimostrato di essere i beneficiari effettivi dei dividendi. La Corte ha evidenziato che la documentazione presentata era generica e non provava l'imposizione subita, né il possesso ininterrotto delle partecipazioni. Inoltre, ha sottolineato che la struttura societaria delle ricorrenti appariva artificiosa, configurando una pratica elusiva. Pertanto, la richiesta di rimborso è stata considerata infondata, confermando la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.

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In tema di imponibilità dei dividendi distribuiti da società figlia italiana a società madre lussemburghese, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sia nel testo precedente che in quello successivo alle modifiche introdotte dall'art. 26, comma 2, lett. b), della l. n. 122 del 2016, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia beneficiario effettivo è elemento da valutarsi come sintomo di elusività dell'operazione, in quanto rivelatore di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione Europea.

In tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all'art. 27-bis, comma 5, D.P.R. 600/1973 la circostanza che il soggetto che reclami i benefici ivi previsti non ne sia beneficiario effettivo è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell'Unione. Pertanto, non spetta il rimborso delle ritenute se il percipiente diretto è stato interposto nella catena in modo artificioso e non può qualificarsi come beneficiario effettivo dei proventi. Infatti, l'indagine volta a verificare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, come denominati dalla dottrina, la quale ha razionalizzato i princìpi cardine enunciati dalla giurisprudenza, comunitaria e di legittimità: (i) il substantive business activity test; (ii) il dominion test; (iii) il business purpose test. Inoltre, il principio generale, secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell'Unione, dev'essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche fraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contribuente il beneficio dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una controllata alla propria società madre anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2023, n. 16173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16173
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

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