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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
14575 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.14575/18 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine, n.12567/2018 ruolo del 30 agosto 2018 con cui veniva ingiunto alla società di Controparte_1
pagare alla società la somma di euro 173.590,34 Parte_1
oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società proponeva rituale opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale domanda di controparte di concessione della provvisoria esecuzione e, sempre in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta decadenza del contratto di agenzia e la prescrizione ex art. novembre 2012, chiedendo infine nel merito che fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che con un unico atto si costituiva la società Parte_1
d interveniva in giudizio volontariamente ex art.105 cpc la signora
[...] Parte_1
chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo e il rigetto delle eccezioni di controparte in quanto infondate,
deducendo a riguardo che le cosiddette “provvigioni indirette” erano sottoposte a termine prescrizionale ordinario e non quinquennale, chiedendo poi nel merito la condanna di parte opponente al pagamento delle somme ingiunte e titolo di provvigioni e di indennità
spettanti sia alla società agente che ad essa personalmente in forza dei due Parte_1
contratti di agenzia stipulati a suo tempo con la società attrice/opponente, e in subordine che, laddove fosse ritenuta operativa la prescrizione quinquennale per i crediti vantati personalmente dalla signora che la società opponente fosse condannata al Pt_1
pagamento delle minori somme indicate a favore della sola società chiedendo Parte_1
infine che la società fosse condannata al pagamento dell'ulteriore Controparte_1
somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'articolo 96
cpc;
rilevato che con ordinanza in data 11/15 luglio 2019 il giudice istruttore rilevava quanto alla posizione di , intervenuta volontariamente nel processo, che ai Parte_1
sensi dell'art.409 cpc n.3 i rapporti di agenzia di natura personale erano di competenza del giudice del lavoro, rigettava per il resto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente disponeva CTU contabile volta a determinare l'ammontare delle provvigioni e delle indennità dovute dalla società
[..
[...] alla società nonché alla signora Controparte_2 Parte_1 Pt_1
personalmente, tenendo distinte le posizioni delle due anche in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente;
rilevato che successivamente parte opposta eccepiva la nullità della perizia, per cui il giudice richiamava il CTU a chiarimenti e infine, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'intervento in giudizio ex articolo 105 cpc della signora va dichiarato inammissibile in quanto la pretesa azionata Parte_1
dalla stessa riguarda crediti derivanti da rapporto di agenzia di carattere prevalentemente personale agendo essa quale persona fisica, per cui la relativa domanda -rientrando nella competenza funzionale della Sezione Lavoro- andava presentata avanti alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Brescia;
rilevato che la pronuncia di inammissibilità dell'intervento è all'evidenza assorbente rispetto a tutte le altre questioni, sia preliminari che di merito, formulate dalle parti in causa;
ritenuto viceversa quanto alla originaria domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto concernente il preteso credito della società sempre relativo ad un rapporto di Parte_1
agenzia ma privo del carattere personale essendo il preposto una società commerciale, che la competenza è senz'altro del tribunale ordinario,
ritenuto la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali e delle conclusioni di cui alla relazione del CTU dottoressa (cfr. relazione Persona_1
CTU datata 19.12.2021 e integrazione datata 18.1.2023), relazione rispetto alla quale non
3 emergono profili di nullità ed è fatta propria da questo giudice risultando congrua,
esaustiva e ben motivata, ;
rilevato innanzitutto che la CTU verificava che “dalla documentazione esaminata e presente in
atti, si evince chiaramente che per entrambi i mandati di agenzia… l'incarico era svolto senza
obbligo di esclusiva e pertanto in forma di plurimandatario” (cfr. pag.14 della relazione del CTU
cit.), come del resto emerge espressamente dal contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 5 giugno 2012 (cfr. doc.1 del fascicolo monitorio), dove all'articolo 2.02 (articolo peraltro anche espressamente sottoscritto ai sensi dell'art.1341 cc) si legge “tale zona non si
intende conferita in esclusiva, pertanto Lei avrà diritto alle provvigioni sui soli affari diretti” e “la
società si riserva inoltre di avviare trattative dirette o a mezzo di altri Sales Account o procacciatori
di affari con enti o persone da Lei segnalati quali possibili clienti ovvero da lei non visitate qualora
entro sei mesi da detta segnalazione non abbia promosso nei confronti degli stessi alcun contratto”;
ritenuto che detta previsione non può considerarsi superata dal successivo art.16.01 ove si legge che “il Sales Account si impegna a non svolgere rapporti di agenzia o di collaborazione
commerciale per conto di concorrenti diretti o indiretti…. della preponente….” in quanto,
all'evidenza, trattasi di obbligazione diversa che riguarda un obbligo che assume l'agente vero il preponente, mentre l'esclusiva riguarda piuttosto un'obbligazione del preponente nei confronti dell'agente;
ritenuto dunque che nel caso di specie non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1748 cc, liberamente derogabile dai contraenti, secondo cui “la
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in
precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria
o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”, e pertanto non sono
4 dovute a parte ingiungente/opposta le cosiddette “provvigioni indirette” (oggetto dell'integrazione della CTU), ossia quelle connesse al fatturato operativo maturato dalla società preponente a seguito delle trattative concluse direttamente con propri CP_1
operatori;
ritenuto poi quanto alle provvigioni “dirette”, ossia quelle connesse al fatturato commerciale maturato dalla società in forza del rapporto di agenzia sottoscritto CP_1
con la società che l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Pt_1
n.15096/2008) riconduce le stesse ai termini prescrizionali brevi di cui all'articolo 2948 n.4
cc, attesa la loro natura di prestazioni periodiche, e pertanto nel caso di specie devono considerarsi prescritti i diritti alle provvigioni maturati precedentemente al 24 novembre
2012, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione risulta databile, secondo la documentazione in atti, al 24 novembre 2017 (cfr. doc. n.4 del fascicolo monitorio);
rilevato poi che la CTU accertava che le provvigioni dirette spettanti alla società Pt_1
per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 e il 2 giugno 2017, data di risoluzione del contratto (cfr. doc. n.2 del fascicolo monitorio), ammontavano complessivamente ad euro 255.295,83, mentre l'indennità supplettiva di clientela connessa al medesimo periodo ammontava ad euro 8.263,97 (cfr. pag. 16 della relazione del CTU cit.);
rilevato che la CTU accertava altresì che dalla documentazione agli atti del fascicolo monitorio (cfr. docc. n. 3 e 7 del fascicolo monitorio) risultava che le provvigioni già
corrisposte dalla società alla società ammontavano ad euro 244.532,23, e CP_1 Pt_1
che pertanto le provvigioni dovute in via residuale alla società ingiungente ammontavano in definitiva ad euro 10.763,60, mentre nulla era ancora dovuto a titolo di indennità
suppletiva atteso che la società proponente risultava aver già corrisposto all'agente,
5 sempre sulla base della documentazione sopra menzionata, la somma di euro 9.299,07,
quindi anche maggiore rispetto all'importo dovuto;
ritenuto dunque conclusivamente che, sulla base delle conclusioni della CTU, l'importo dovuto dalla società alla società a titolo di provvigioni dirette derivanti dal CP_1 Pt_1
rapporto di agenzia in essere tra le due società, applicata l'eccepita prescrizione, ammonta ad euro 10.763,60 (255.295,83-244.532,23);
rilevato poi quanto alla richiesta di pagamento delle cosiddette “provvigioni prenotate”,
che la relativa domanda era già stata formulata dall'ingiungente/opposta nel ricorso monitorio (cfr. pag.1 riga 2 del ricorso 29.8.2018) per cui l'eccezione di tardività della domanda, all'evidenza, è infondata e pertanto l'importo dovuto dalla società alla CP_1
società a titolo di “provvigioni prenotate” maturate per affari conclusi dopo la data Pt_1
di scioglimento del contratto a seguito di proposte pervenute però in data antecedente,
dalla documentazione prodotta risulta ammontare ad euro 16.810,17;
ritenuto pertanto che le somme residue dovute dalla società preponente alla CP_1
società preposta ammontano complessivamente ad euro 27.573,77 (10.763,60 Pt_1
+16.810,17);
ritenuto dunque conclusivamente che l'opposizione formulata dalla società CP_1
risulta fondata per i motivi sopra esposti risultando il credito effettivo della
[...]
società di importo inferiore a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
per cui in accoglimento dell'opposizione proposta dalla , il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine, n.12567/2018 ruolo del 30
agosto 2018 va revocato e la va condannata a pagare alla Controparte_1
società la minor somma di euro 27.573,77, con Parte_1
6 gli interessi moratori ai sensi del decr.legisl. n.231/2002 trattandosi di rapporti commerciali, sulla somma così determinata, dalla data della domanda da indentificarsi con la data di notifica del decreto ingiuntivo (31.8.2018) sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che, essendo risultata la società opponente comunque CP_1
debitrice, e quindi soccombente, verso la società ingiungente/opposta società Pt_1
sebbene per una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, ne consegue che essa va condannata a rimborsarle a parte opposta e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai parametri valoriali accertati in sentenza, mentre per le spese di CTU, attese le risultanze, si conferma quanto già disposto dal giudice istruttore con il decreto di liquidazione in data 22 dicembre 2021;
ritenuto infine che, all'evidenza, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.96
cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibile l'intervento volontario ex articolo 105 cpc della signora
Parte_1
b) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine,
[...]
n.12567/2018 ruolo del 30 agosto 2018;
c) condanna la società a pagare alla società Controparte_1 [...]
minor somma di euro 27.573,77, con gli interessi Parte_2
moratori ai sensi del decr.legisl. n.231/2002 dal 31.8.2018 sino al saldo effettivo;
7 d) condanna la società a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro Parte_1
10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
e) conferma per le spese di CTU il decreto di liquidazione del giudice istruttore in data 22 dicembre 2021.
Così deciso in Brescia, il 30 ottobre 2025
Il giudice
GI IN
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2948 cc di qualsiasi ragione di credito sorto a favore di parte ingiungente antecedente al 24
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.14575/18 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine, n.12567/2018 ruolo del 30 agosto 2018 con cui veniva ingiunto alla società di Controparte_1
pagare alla società la somma di euro 173.590,34 Parte_1
oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società proponeva rituale opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo chiedendo in via preliminare il rigetto dell'eventuale domanda di controparte di concessione della provvisoria esecuzione e, sempre in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta decadenza del contratto di agenzia e la prescrizione ex art. novembre 2012, chiedendo infine nel merito che fosse accertata l'infondatezza della pretesa creditoria di controparte con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che con un unico atto si costituiva la società Parte_1
d interveniva in giudizio volontariamente ex art.105 cpc la signora
[...] Parte_1
chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo e il rigetto delle eccezioni di controparte in quanto infondate,
deducendo a riguardo che le cosiddette “provvigioni indirette” erano sottoposte a termine prescrizionale ordinario e non quinquennale, chiedendo poi nel merito la condanna di parte opponente al pagamento delle somme ingiunte e titolo di provvigioni e di indennità
spettanti sia alla società agente che ad essa personalmente in forza dei due Parte_1
contratti di agenzia stipulati a suo tempo con la società attrice/opponente, e in subordine che, laddove fosse ritenuta operativa la prescrizione quinquennale per i crediti vantati personalmente dalla signora che la società opponente fosse condannata al Pt_1
pagamento delle minori somme indicate a favore della sola società chiedendo Parte_1
infine che la società fosse condannata al pagamento dell'ulteriore Controparte_1
somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'articolo 96
cpc;
rilevato che con ordinanza in data 11/15 luglio 2019 il giudice istruttore rilevava quanto alla posizione di , intervenuta volontariamente nel processo, che ai Parte_1
sensi dell'art.409 cpc n.3 i rapporti di agenzia di natura personale erano di competenza del giudice del lavoro, rigettava per il resto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e successivamente disponeva CTU contabile volta a determinare l'ammontare delle provvigioni e delle indennità dovute dalla società
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[...] alla società nonché alla signora Controparte_2 Parte_1 Pt_1
personalmente, tenendo distinte le posizioni delle due anche in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente;
rilevato che successivamente parte opposta eccepiva la nullità della perizia, per cui il giudice richiamava il CTU a chiarimenti e infine, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e quindi, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'intervento in giudizio ex articolo 105 cpc della signora va dichiarato inammissibile in quanto la pretesa azionata Parte_1
dalla stessa riguarda crediti derivanti da rapporto di agenzia di carattere prevalentemente personale agendo essa quale persona fisica, per cui la relativa domanda -rientrando nella competenza funzionale della Sezione Lavoro- andava presentata avanti alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Brescia;
rilevato che la pronuncia di inammissibilità dell'intervento è all'evidenza assorbente rispetto a tutte le altre questioni, sia preliminari che di merito, formulate dalle parti in causa;
ritenuto viceversa quanto alla originaria domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto concernente il preteso credito della società sempre relativo ad un rapporto di Parte_1
agenzia ma privo del carattere personale essendo il preposto una società commerciale, che la competenza è senz'altro del tribunale ordinario,
ritenuto la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali e delle conclusioni di cui alla relazione del CTU dottoressa (cfr. relazione Persona_1
CTU datata 19.12.2021 e integrazione datata 18.1.2023), relazione rispetto alla quale non
3 emergono profili di nullità ed è fatta propria da questo giudice risultando congrua,
esaustiva e ben motivata, ;
rilevato innanzitutto che la CTU verificava che “dalla documentazione esaminata e presente in
atti, si evince chiaramente che per entrambi i mandati di agenzia… l'incarico era svolto senza
obbligo di esclusiva e pertanto in forma di plurimandatario” (cfr. pag.14 della relazione del CTU
cit.), come del resto emerge espressamente dal contratto di agenzia stipulato tra le parti in data 5 giugno 2012 (cfr. doc.1 del fascicolo monitorio), dove all'articolo 2.02 (articolo peraltro anche espressamente sottoscritto ai sensi dell'art.1341 cc) si legge “tale zona non si
intende conferita in esclusiva, pertanto Lei avrà diritto alle provvigioni sui soli affari diretti” e “la
società si riserva inoltre di avviare trattative dirette o a mezzo di altri Sales Account o procacciatori
di affari con enti o persone da Lei segnalati quali possibili clienti ovvero da lei non visitate qualora
entro sei mesi da detta segnalazione non abbia promosso nei confronti degli stessi alcun contratto”;
ritenuto che detta previsione non può considerarsi superata dal successivo art.16.01 ove si legge che “il Sales Account si impegna a non svolgere rapporti di agenzia o di collaborazione
commerciale per conto di concorrenti diretti o indiretti…. della preponente….” in quanto,
all'evidenza, trattasi di obbligazione diversa che riguarda un obbligo che assume l'agente vero il preponente, mentre l'esclusiva riguarda piuttosto un'obbligazione del preponente nei confronti dell'agente;
ritenuto dunque che nel caso di specie non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 1748 cc, liberamente derogabile dai contraenti, secondo cui “la
provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in
precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria
o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito”, e pertanto non sono
4 dovute a parte ingiungente/opposta le cosiddette “provvigioni indirette” (oggetto dell'integrazione della CTU), ossia quelle connesse al fatturato operativo maturato dalla società preponente a seguito delle trattative concluse direttamente con propri CP_1
operatori;
ritenuto poi quanto alle provvigioni “dirette”, ossia quelle connesse al fatturato commerciale maturato dalla società in forza del rapporto di agenzia sottoscritto CP_1
con la società che l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Pt_1
n.15096/2008) riconduce le stesse ai termini prescrizionali brevi di cui all'articolo 2948 n.4
cc, attesa la loro natura di prestazioni periodiche, e pertanto nel caso di specie devono considerarsi prescritti i diritti alle provvigioni maturati precedentemente al 24 novembre
2012, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione risulta databile, secondo la documentazione in atti, al 24 novembre 2017 (cfr. doc. n.4 del fascicolo monitorio);
rilevato poi che la CTU accertava che le provvigioni dirette spettanti alla società Pt_1
per il periodo intercorrente tra il 25 novembre 2012 e il 2 giugno 2017, data di risoluzione del contratto (cfr. doc. n.2 del fascicolo monitorio), ammontavano complessivamente ad euro 255.295,83, mentre l'indennità supplettiva di clientela connessa al medesimo periodo ammontava ad euro 8.263,97 (cfr. pag. 16 della relazione del CTU cit.);
rilevato che la CTU accertava altresì che dalla documentazione agli atti del fascicolo monitorio (cfr. docc. n. 3 e 7 del fascicolo monitorio) risultava che le provvigioni già
corrisposte dalla società alla società ammontavano ad euro 244.532,23, e CP_1 Pt_1
che pertanto le provvigioni dovute in via residuale alla società ingiungente ammontavano in definitiva ad euro 10.763,60, mentre nulla era ancora dovuto a titolo di indennità
suppletiva atteso che la società proponente risultava aver già corrisposto all'agente,
5 sempre sulla base della documentazione sopra menzionata, la somma di euro 9.299,07,
quindi anche maggiore rispetto all'importo dovuto;
ritenuto dunque conclusivamente che, sulla base delle conclusioni della CTU, l'importo dovuto dalla società alla società a titolo di provvigioni dirette derivanti dal CP_1 Pt_1
rapporto di agenzia in essere tra le due società, applicata l'eccepita prescrizione, ammonta ad euro 10.763,60 (255.295,83-244.532,23);
rilevato poi quanto alla richiesta di pagamento delle cosiddette “provvigioni prenotate”,
che la relativa domanda era già stata formulata dall'ingiungente/opposta nel ricorso monitorio (cfr. pag.1 riga 2 del ricorso 29.8.2018) per cui l'eccezione di tardività della domanda, all'evidenza, è infondata e pertanto l'importo dovuto dalla società alla CP_1
società a titolo di “provvigioni prenotate” maturate per affari conclusi dopo la data Pt_1
di scioglimento del contratto a seguito di proposte pervenute però in data antecedente,
dalla documentazione prodotta risulta ammontare ad euro 16.810,17;
ritenuto pertanto che le somme residue dovute dalla società preponente alla CP_1
società preposta ammontano complessivamente ad euro 27.573,77 (10.763,60 Pt_1
+16.810,17);
ritenuto dunque conclusivamente che l'opposizione formulata dalla società CP_1
risulta fondata per i motivi sopra esposti risultando il credito effettivo della
[...]
società di importo inferiore a quello azionato con il decreto ingiuntivo opposto, Parte_1
per cui in accoglimento dell'opposizione proposta dalla , il Controparte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine, n.12567/2018 ruolo del 30
agosto 2018 va revocato e la va condannata a pagare alla Controparte_1
società la minor somma di euro 27.573,77, con Parte_1
6 gli interessi moratori ai sensi del decr.legisl. n.231/2002 trattandosi di rapporti commerciali, sulla somma così determinata, dalla data della domanda da indentificarsi con la data di notifica del decreto ingiuntivo (31.8.2018) sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che, essendo risultata la società opponente comunque CP_1
debitrice, e quindi soccombente, verso la società ingiungente/opposta società Pt_1
sebbene per una somma inferiore rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, ne consegue che essa va condannata a rimborsarle a parte opposta e si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai parametri valoriali accertati in sentenza, mentre per le spese di CTU, attese le risultanze, si conferma quanto già disposto dal giudice istruttore con il decreto di liquidazione in data 22 dicembre 2021;
ritenuto infine che, all'evidenza, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.96
cpc;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibile l'intervento volontario ex articolo 105 cpc della signora
Parte_1
b) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla società Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n.4320/2018 ordine,
[...]
n.12567/2018 ruolo del 30 agosto 2018;
c) condanna la società a pagare alla società Controparte_1 [...]
minor somma di euro 27.573,77, con gli interessi Parte_2
moratori ai sensi del decr.legisl. n.231/2002 dal 31.8.2018 sino al saldo effettivo;
7 d) condanna la società a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di causa che si liquidano in euro Parte_1
10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
e) conferma per le spese di CTU il decreto di liquidazione del giudice istruttore in data 22 dicembre 2021.
Così deciso in Brescia, il 30 ottobre 2025
Il giudice
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2948 cc di qualsiasi ragione di credito sorto a favore di parte ingiungente antecedente al 24
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