Sentenza 17 luglio 1968
Massime • 2
Nel giudizio di appello il giudice deve prendere in esame soltanto i fatti e le circostanze dedotti in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.*
La previsione dell'art. 1489 cod.civ. (vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento spettanti a terzi) comprende sia il caso di limitazioni derivanti da provvedimento amministrativo di carattere particolare e concreto di cui non risulti la conoscenza da parte del compratore, sia il caso di limitazioni regolamentari che potevano essere rimosse mediante autorizzazioni e deroghe il cui rifiuto non risulti essere stato conosciuto dal compratore. Peraltro,sia nelle ipotesi regolate dal citato art. 1489 cod.civ., sia in quelle di evizione vera e propria, come anche in quella di vizi, qualora sussista la colpa provata o presunta del venditore, alla responsabilita per garanzia si sostituisce quella generale, propria dell'inadempimento in genere, onde deve ritenersi che, in tal caso, al compratore competa l'Azione di risarcimento del danno anche se non sia stata chiesta la risoluzione del contratto. ( Conf. 1193-62).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1968, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1968 |
Testo completo
Nel giudizio di appello il giudice deve prendere in esame soltanto i fatti e le circostanze dedotti in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.*