Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1968, n. 2583
CASS
Sentenza 17 luglio 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel giudizio di appello il giudice deve prendere in esame soltanto i fatti e le circostanze dedotti in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.*

La previsione dell'art. 1489 cod.civ. (vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento spettanti a terzi) comprende sia il caso di limitazioni derivanti da provvedimento amministrativo di carattere particolare e concreto di cui non risulti la conoscenza da parte del compratore, sia il caso di limitazioni regolamentari che potevano essere rimosse mediante autorizzazioni e deroghe il cui rifiuto non risulti essere stato conosciuto dal compratore. Peraltro,sia nelle ipotesi regolate dal citato art. 1489 cod.civ., sia in quelle di evizione vera e propria, come anche in quella di vizi, qualora sussista la colpa provata o presunta del venditore, alla responsabilita per garanzia si sostituisce quella generale, propria dell'inadempimento in genere, onde deve ritenersi che, in tal caso, al compratore competa l'Azione di risarcimento del danno anche se non sia stata chiesta la risoluzione del contratto. ( Conf. 1193-62).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1968, n. 2583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2583
    Data del deposito : 17 luglio 1968

    Testo completo