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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6308 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24037/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 24037/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla via Lago di Lesina n. 15,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Roma alla via Antonio Bosio n. 23,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._3
Roma alla via Alessandro Serpieri n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Napolitano, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma, via di Santa Costanza n.
35, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, via Francesco Jacovacci n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Arieta e dall'Avv. Carmine Alessandro Arieta, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma, Lungotevere della
Vittoria n. 5, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione r risposta
CONVENUTA
OGGETTO: 150001 - Associazione - Impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione della deliberazione impugnata nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e / o connessi e coordinati nessuno escluso, accertare e dichiarare l'invalidità della deliberazione adottata dall' convenuta in data 1 dicembre 2022 per CP_1 contrasto con le disposizioni dello Statuto e con norme di legge (art. 2375 c.c.), e per l'effetto annullarla ovvero dichiararla nulla ed inefficace.
Con vittoria di spese di lite competenze ed onorari, oltre Iva, cpa e spese generali come per lege”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare i motivi di impugnazione della impugnata delibera perché infondati. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 9.5.2023 , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
[...]
- che i tre attori erano soci fondatori e membri del consiglio direttivo dell'associazione culturale senza fine di lucro;
Controparte_1
- che, all'esito della delibera assembleare adottata il 1°.12.2022, erano entrati a far parte dell'associazione ulteriori quattro soci rispetto agli originari otto soci fondatori;
- che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto associativo, erano soci fondatori i soggetti iscritti come soci ordinari alla data del 26.6.2016, nonché tutti gli aspiranti, previa istanza sottoposta ad insindacabile giudizio di idoneità reso dal consiglio direttivo con successiva accettazione da parte dell'assemblea;
- che, con comunicazione del 22.11.2022, il presidente del consiglio direttivo nonché socio fondatore , pur in assenza di previa determinazione del consiglio direttivo, aveva Persona_1
convocato l'assemblea dell'associazione per discutere il seguente ordine del giorno:
1) relazione del presidente del consiglio direttivo sulle problematiche causate dall'ex gestore del circolo e discussione sui provvedimenti da adottare;
2) amministrazione;
3) ammissione nuovi soci;
4) varie ed eventuali;
- che all'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 1.12.2022 avevano partecipato tutti i soci fondatori, n. 6 soci fondatori ( - - Parte_4 Parte_5 Per_2
in presenza e n. 2 soci per delega ( - , sicché il presidente del consiglio direttivo, Parte_6 Pt_3 nonostante le contestazioni sollevate dal in ordine alla regolare costituzione Pt_1
dell'assemblea, aveva disposto di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno: quanto al primo punto, all'esito della relazione preliminare, era stata messa ai voti la ratifica delle attività compiute dal presidente del consiglio direttivo in difetto di preventiva autorizzazione Per_1
del consiglio direttivo, tese alla liberazione dei locali del circolo dai beni relitti appartenenti al precedente gestore, nonché la conferma dei poteri spettanti all'organo di rappresentanza per lo svolgimento di eventuali ulteriori attività. Lo stallo creatosi all'esito della prima votazione (4 favorevoli e 4 contrari) era stato superato nel momento in cui il presidente del consiglio direttivo aveva rilevato che al era precluso il diritto di voto per morosità ex art. 19, comma Parte_6
primo, dello statuto associativo ed in seguito a tale decisione gli attori e il Pt_2 Pt_1
avevano abbandonato l'assemblea. Aggiungevano che, dopo che gli attori si erano allontanati,
l'assemblea aveva approvato il rendiconto della gestione economica del circolo illustrato dal presidente del consiglio direttivo ed erano stati ammessi quattro nuovi soci.
Tanto premesso in fatto, gli attori lamentavano:
- l'invalida costituzione dell'assemblea, a causa dell'illegittima convocazione da parte del presidente del consiglio direttivo, in violazione dell'art. 17 dello statuto associativo, indipendentemente dalla circostanza, riportata nel verbale assembleare, che la convocazione era stata richiesta da due componenti del consiglio direttivo unitamente alla metà dei soci, di cui non sussisteva prova ed in considerazione del fatto che i singoli componenti del consiglio direttivo non erano legittimati a convocare l'assemblea, dovendo procedervi il consiglio;
- l'invalida costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, in quanto illegittimamente fissata dal presidente del consiglio direttivo il medesimo giorno della prima convocazione, in violazione dell'art. 2369 comma secondo c.c.;
- la nullità della deliberazione afferente al punto n. 1, in quanto al socio era stato Parte_6
illegittimamente impedito l'esercizio del diritto di voto in difetto dei presupposti di cui all'art. 19 comma primo dello statuto associativo ed in quanto nel verbale non si dava atto della composizione della maggioranza in violazione dell'art. 2375 c.c.;
- la nullità della deliberazione afferente al punto n. 2, poiché nel verbale non era stato dato atto della composizione della maggioranza in violazione dell'art. 2375 c.c. e poiché nessun documento contabile era stato allegato alla convocazione, con conseguente impossibilità di effettuare alcun controllo preventivo;
- la nullità della deliberazione di cui al punto n. 2, poiché nel verbale non era stato dato atto della composizione della maggioranza, in violazione dell'art. 2369, comma secondo c.c. e poiché il consiglio direttivo non aveva pronunciato il giudizio di idoneità con riferimento nuovi soci fondatori in violazione dell'art. 7 dello statuto associativo.
La parte attrice concludeva, dunque, come in epigrafe, chiedendo la di sospensione cautelare dell'esecuzione della delibera impugnata.
2.- Con comparsa depositata l'11.7.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, sostenendo:
[...]
- la regolare costituzione dell'assemblea tenutasi in data 1.12.2023 in quanto totalitaria, indipendentemente dal fatto che uno dei soci presenti era stato estromesso dal voto per morosità
e che altri due soci presenti aveva deciso di non parteciparvi;
- la validità della delibera impugnata, poiché la convocazione dell'assemblea, seppur effettuata dal presidente del consiglio direttivo e non dal consiglio direttivo, aveva raggiunto lo scopo di informare i soci sulla data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- la non applicabilità al caso di specie dell'art. 2369 c.c. o comunque la derogabilità della citata norma da parte dello statuto associativo, che non prevedeva che la prima e la seconda convocazione non potessero tenersi lo stesso giorno, nonché la sanatoria di ogni eventuale vizio attesa la natura totalitaria dell'assemblea stessa;
- l'effettiva morosità del socio al momento dell'assemblea, con conseguente Parte_6
applicabilità al caso in esame dell'art. 19 dello statuto associativo;
- la parziale applicabilità alla fattispecie dell'art. 2375 c.c., la cui violazione non era sanzionata con la nullità della delibera in oggetto;
- la correttezza della votazione in ordine alla gestione economica dell'associazione, in quanto il presidente del consiglio direttivo, prima di procedere alla votazione, la aveva illustrato;
- la legittima ammissione dei nuovi soci, stante la presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo, per cui il voto favorevole espresso dagli stessi rendeva ultroneo il vaglio preventivo sulla idoneità degli associati;
- il mancato adempimento all'onere probatorio gravante sulla parte attrice;
- l'impossibilità di sospendere gli effetti esecutivi della delibera impugnata, in quanto già eseguita e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Tanto esposto, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari ed istruita la causa documentalmente, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa era assunta in decisione.
4.- Preliminarmente va osservato che la causa ha ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare di associazione non riconosciuta, introdotta con il rito c.d. Cartabia di cui al D.lgs.
149/2022, per cui la decisione è demandata al Tribunale in composizione monocratica. 5.- Nel merito, gli attori hanno impugnato la delibera assunta dall' Controparte_1
deducendo, in primo luogo, l'illegittima costituzione dell'assemblea tenutasi
[...]
il 1°.12.2023 perché indetta dal presidente del consiglio direttivo e non dal consiglio direttivo, in violazione dell'art. 17 dello statuto associativo ed in quanto convocata nella medesima giornata sia in prima che in seconda chiamata (violazione dell'art. 2369 c.c.).
L'art. 23, comma I c.c. dispone, per quanto d'interesse nella fattispecie, che le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione, se contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto associativo possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della disciplina anche alle associazioni non riconosciute (salva diversa previsione convenzionale) in considerazione dell'affinità tra le due tipologie di associazione e della ricorrenza, in entrambe, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (Cass. civ. Sez. 1 sent. 4 febbraio
1993 n. 1408).
In materia di associazioni non riconosciute, dunque, la deliberazione contraria alla legge ovvero all'atto costitutivo o allo statuto è normalmente annullabile (Cass. civ., sez. 2, 17 marzo 1975
n. 1018) al pari, del resto, della regola vigente ex art. 2377 c.c. per le deliberazioni di società di capitali (Cass. civ., sez. 1, 22 luglio 1994 n. 6824; Cass. civ., sez. 1, 23 marzo 1993 n. 3458;
Cass. civ., S11ez. 1, 24 gennaio 1990 n. 420).
Il primo motivo di impugnazione della delibera del 1.12.2021 è infondato e va respinto.
L'art. 17 dello statuto associativo, dispone che “l'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due componenti del
Consiglio Direttivo o la metà dei soci aventi diritto al voto”.
La convocazione dell'assemblea dei soci della resistente da parte del presidente del consiglio direttivo anziché di quest'ultimo determina la mera annullabilità delle deliberazioni assunte ed
è risultata sanata per effetto della partecipazione totalitaria da parte dei soci, di cui due per delega e gli altri in presenza.
Non rileva in contrario che gli associati e presenti in assemblea, e gli associati Pt_1 Pt_7 da loro rappresentati per delega, abbiano contestato la regolare convocazione dell'assemblea, atteso che sono comparsi ed hanno partecipato alla votazione del primo punto posto all'ordine del giorno;
nè rileva che si siano, poi, allontanati, poiché la loro iniziale presenza in assemblea rende ritualmente costituita l'assemblea e sana ogni ipotesi di irregolarità della convocazione della stessa. Tale principio, di carattere generale, è espresso nella disciplina societaria nel caso di mancanza delle formalità previste per la convocazione, dal comma quarto dell'art. 2366 c.c., a mente del quale, “in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato”.
Di fronte a un'assemblea totalitaria, l'accertamento della presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo esclude la rilevanza della mancanza delle formalità previste per la convocazione, il cui astratto rilievo officioso rimane neutralizzato. Tale assemblea ha competenza generale, senza che rilevi l'eventuale violazione delle norme che disciplinano la convocazione (Trib. Roma, sent.
25.9.2007).
Anche nel caso in cui manchi alcuna forma di convocazione, non si verificano conseguenze in termini di invalidità laddove lo scopo perseguito dalla stessa sia comunque raggiunto. Tale si considera la presenza in assemblea dell'intero capitale sociale.
Orbene, nel caso di specie, la convocazione è stata effettuata e la funzione informativa correttamente assolta, atteso che i punti messi all'ordine del giorno sono stati effettivamente portati a conoscenza dei consociati, i quali, nel corso dell'assemblea, non hanno rilevato la sussistenza di un deficit informativo.
Anche il motivo di impugnazione relativo alla convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione nello stesso giorno – a prescindere dalla applicabilità o meno dell'art. 2379 bis
c.c. alle associazioni non riconosciute - è superato dalla costituzione assembleare in forma totalitaria, difettando, peraltro, nel caso di specie, una specifica esigenza di tutela con riferimento al raggiungimento di un quorum costitutivo sufficientemente rappresentativo in seconda convocazione.
6.- Gli attori hanno, inoltre, nel merito contestato le deliberazioni assunte:
1) Al punto n. 1 all'ordine del giorno (relazione del presidente del consiglio direttivo sulle problematiche causate dal precedente gestore del circolo e discussione sui provvedimenti da adottare), in quanto la decisione era stata presa senza consentire al socio di esercitare il proprio diritto di voto e in assenza di specificazione dei Parte_6
voti;
2) Al punto n. 2 all'ordine del giorno (approvazione del rendiconto sulla gestione economica del circolo) che era stato approvato senza che il relativo verbale indicasse la composizione della maggioranza e senza la possibilità di effettuare alcun controllo preventivo sul rendiconto;
3) Al punto n. 2 (rectius n. 3) all'ordine del giorno (ammissione nuovi soci) che era stato approvato senza l'indicazione della composizione della maggioranza e senza il previo giudizio di idoneità reso dal consiglio direttivo.
Quanto alla censura relativa alla composizione della maggioranza, il motivo di censura è infondato: dal verbale dell'assemblea del 1.12.2022 prodotto risulta l'identità dei soci presenti ed il risultato della votazione.
Nonostante nel verbale non siano indicati i nominativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti con riferimento alle votazioni dei punti numero 2 e 3 posti all'ordine del giorno, dalla formula utilizzata (“l'assemblea approva”) si desume che tali punti siano stati approvati all'unanimità dei presenti, i quali all'esito del volontario ed autonomo allentamento degli associati e (e dei loro rappresentati) consistevano nei residui Parte_1 Parte_2
associati, che hanno, peraltro, tutti sottoscritto il verbale.
Quanto all'esclusione dal voto di per morosità, va dato atto della carenza di Persona_3
interesse degli odierni attori alla relativa censura, relativa ad altro associato, che non ha ritenuto di impugnare la delibera in parte qua.
In ogni caso si rileva che l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (ai sensi degli artt. 1182
e 1183 c.c.) si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. Inoltre, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del creditore, ove effettuabile in banca (è appunto il caso del bonifico) si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso (in tal senso anche: Cass.civ. sez.2, sent. 21.3.2023, n. 8046).
Orbene, nella delega rilasciata da a , il primo afferma di Persona_3 Parte_1
aver corrisposto quanto dovuto a titolo di quote sociali con bonifico “odierno”, dunque disposto il 30.11.2022, data di rilascio della delega (cfr. all. 4 dell'atto di citazione). Al citato documento
è stato allegato anche il dettaglio del bonifico, dal quale si evince la sua natura ordinaria nonché la circostanza che la lo ha eseguito in data 1.12.2022. I fondi sono materialmente CP_2 pervenuti presso il conto dell'associazione solamente in data 2.12.2022, come evincibile dal relativo estratto conto al 23.12.2022 (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Ne consegue che il al momento della deliberazione impugnata, risultava moroso nella Parte_6 corresponsione dei canoni associativi, pertanto è stata legittima la sua esclusione dal voto, come previsto dall'art. 19 dello statuto.
Quanto alla doglianza della mancata allegazione alla convocazione del rendiconto, ragione per cui secondo gli attori non era stato possibile effettuare alcun controllo sulla gestione economica della associazione, va rilevato che l'art.6 dello statuto prevede la predisposizione di un bilancio consuntivo e di un bilancio preventivo ad opera del Consiglio direttivo “da sottoporre all'assemblea dei soci”.
Non sono indicate regole specifiche in merito neanche nello statuto, per cui appare sufficiente che il bilancio sia stato sottoposto all'assemblea e che nessuno dei presenti abbia sollevato censure e lo abbia approvato. La decisione degli odierni attori di allontanarsi e, dunque la scelta di non partecipare alla discussione e di non richiedere chiarimenti al rendiconto presentato all'assemblea non può inficiare la validità della delibera assunta dalla maggioranza degli associati presenti al momento della deliberazione.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 7 dello statuto associativo, per mancata valutazione di idoneità dei nuovi associati da parte del Consiglio direttivo, va dato atto che l'art. 7 dello statuto stabilisce che “possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche ritenute,
a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, idonee a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali”.
Orbene, tale disposizione non prevede che il Consiglio direttivo esprima un preventivo giudizio di idoneità all'ammissione dei nuovi soci, potendo lo stesso risultare implicitamente anche dal voto espresso in assemblea sulla relativa ammissione.
Non è stata contestata la circostanza allegata dalla convenuta in ordine alla presenza di tutti i componenti del Consiglio direttivo in assemblea e la doglianza degli odierni attori appare generica sul punto, non risultando specificati i componenti del Consiglio direttivo all'atto della delibera al fine di consentire la verifica se la maggioranza abbia o meno espresso voto favorevole e, dunque, giudizio di idoneità.
Da quanto sinora detto consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza, cedono a carico degli attori ed in favore della associazione convenuta, sono liquidate in base al valore dichiarato di causa (indeterminabile, da ritenere di bassa complessità), secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 24037/2023 tra , ed da Parte_1 Parte_2 Parte_3 un lato e l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dall'altro, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l' ; Controparte_1
2) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida, nella misura di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 28.04.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 24037/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma alla via Lago di Lesina n. 15,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Roma alla via Antonio Bosio n. 23,
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_3 C.F._3
Roma alla via Alessandro Serpieri n. 13, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Napolitano, elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Roma, via di Santa Costanza n.
35, come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, via Francesco Jacovacci n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Arieta e dall'Avv. Carmine Alessandro Arieta, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma, Lungotevere della
Vittoria n. 5, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione r risposta
CONVENUTA
OGGETTO: 150001 - Associazione - Impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 23 c.c. di sospensione, anche inaudita altera parte, dell'esecuzione della deliberazione impugnata nonché di tutti gli atti ad essa preordinati, conseguenti e / o connessi e coordinati nessuno escluso, accertare e dichiarare l'invalidità della deliberazione adottata dall' convenuta in data 1 dicembre 2022 per CP_1 contrasto con le disposizioni dello Statuto e con norme di legge (art. 2375 c.c.), e per l'effetto annullarla ovvero dichiararla nulla ed inefficace.
Con vittoria di spese di lite competenze ed onorari, oltre Iva, cpa e spese generali come per lege”.
PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare i motivi di impugnazione della impugnata delibera perché infondati. Con vittoria di spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato il 9.5.2023 , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'
[...] Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo in fatto:
[...]
- che i tre attori erano soci fondatori e membri del consiglio direttivo dell'associazione culturale senza fine di lucro;
Controparte_1
- che, all'esito della delibera assembleare adottata il 1°.12.2022, erano entrati a far parte dell'associazione ulteriori quattro soci rispetto agli originari otto soci fondatori;
- che, ai sensi dell'art. 8 dello statuto associativo, erano soci fondatori i soggetti iscritti come soci ordinari alla data del 26.6.2016, nonché tutti gli aspiranti, previa istanza sottoposta ad insindacabile giudizio di idoneità reso dal consiglio direttivo con successiva accettazione da parte dell'assemblea;
- che, con comunicazione del 22.11.2022, il presidente del consiglio direttivo nonché socio fondatore , pur in assenza di previa determinazione del consiglio direttivo, aveva Persona_1
convocato l'assemblea dell'associazione per discutere il seguente ordine del giorno:
1) relazione del presidente del consiglio direttivo sulle problematiche causate dall'ex gestore del circolo e discussione sui provvedimenti da adottare;
2) amministrazione;
3) ammissione nuovi soci;
4) varie ed eventuali;
- che all'assemblea tenutasi in seconda convocazione in data 1.12.2022 avevano partecipato tutti i soci fondatori, n. 6 soci fondatori ( - - Parte_4 Parte_5 Per_2
in presenza e n. 2 soci per delega ( - , sicché il presidente del consiglio direttivo, Parte_6 Pt_3 nonostante le contestazioni sollevate dal in ordine alla regolare costituzione Pt_1
dell'assemblea, aveva disposto di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno: quanto al primo punto, all'esito della relazione preliminare, era stata messa ai voti la ratifica delle attività compiute dal presidente del consiglio direttivo in difetto di preventiva autorizzazione Per_1
del consiglio direttivo, tese alla liberazione dei locali del circolo dai beni relitti appartenenti al precedente gestore, nonché la conferma dei poteri spettanti all'organo di rappresentanza per lo svolgimento di eventuali ulteriori attività. Lo stallo creatosi all'esito della prima votazione (4 favorevoli e 4 contrari) era stato superato nel momento in cui il presidente del consiglio direttivo aveva rilevato che al era precluso il diritto di voto per morosità ex art. 19, comma Parte_6
primo, dello statuto associativo ed in seguito a tale decisione gli attori e il Pt_2 Pt_1
avevano abbandonato l'assemblea. Aggiungevano che, dopo che gli attori si erano allontanati,
l'assemblea aveva approvato il rendiconto della gestione economica del circolo illustrato dal presidente del consiglio direttivo ed erano stati ammessi quattro nuovi soci.
Tanto premesso in fatto, gli attori lamentavano:
- l'invalida costituzione dell'assemblea, a causa dell'illegittima convocazione da parte del presidente del consiglio direttivo, in violazione dell'art. 17 dello statuto associativo, indipendentemente dalla circostanza, riportata nel verbale assembleare, che la convocazione era stata richiesta da due componenti del consiglio direttivo unitamente alla metà dei soci, di cui non sussisteva prova ed in considerazione del fatto che i singoli componenti del consiglio direttivo non erano legittimati a convocare l'assemblea, dovendo procedervi il consiglio;
- l'invalida costituzione dell'assemblea in seconda convocazione, in quanto illegittimamente fissata dal presidente del consiglio direttivo il medesimo giorno della prima convocazione, in violazione dell'art. 2369 comma secondo c.c.;
- la nullità della deliberazione afferente al punto n. 1, in quanto al socio era stato Parte_6
illegittimamente impedito l'esercizio del diritto di voto in difetto dei presupposti di cui all'art. 19 comma primo dello statuto associativo ed in quanto nel verbale non si dava atto della composizione della maggioranza in violazione dell'art. 2375 c.c.;
- la nullità della deliberazione afferente al punto n. 2, poiché nel verbale non era stato dato atto della composizione della maggioranza in violazione dell'art. 2375 c.c. e poiché nessun documento contabile era stato allegato alla convocazione, con conseguente impossibilità di effettuare alcun controllo preventivo;
- la nullità della deliberazione di cui al punto n. 2, poiché nel verbale non era stato dato atto della composizione della maggioranza, in violazione dell'art. 2369, comma secondo c.c. e poiché il consiglio direttivo non aveva pronunciato il giudizio di idoneità con riferimento nuovi soci fondatori in violazione dell'art. 7 dello statuto associativo.
La parte attrice concludeva, dunque, come in epigrafe, chiedendo la di sospensione cautelare dell'esecuzione della delibera impugnata.
2.- Con comparsa depositata l'11.7.2023 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, sostenendo:
[...]
- la regolare costituzione dell'assemblea tenutasi in data 1.12.2023 in quanto totalitaria, indipendentemente dal fatto che uno dei soci presenti era stato estromesso dal voto per morosità
e che altri due soci presenti aveva deciso di non parteciparvi;
- la validità della delibera impugnata, poiché la convocazione dell'assemblea, seppur effettuata dal presidente del consiglio direttivo e non dal consiglio direttivo, aveva raggiunto lo scopo di informare i soci sulla data e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- la non applicabilità al caso di specie dell'art. 2369 c.c. o comunque la derogabilità della citata norma da parte dello statuto associativo, che non prevedeva che la prima e la seconda convocazione non potessero tenersi lo stesso giorno, nonché la sanatoria di ogni eventuale vizio attesa la natura totalitaria dell'assemblea stessa;
- l'effettiva morosità del socio al momento dell'assemblea, con conseguente Parte_6
applicabilità al caso in esame dell'art. 19 dello statuto associativo;
- la parziale applicabilità alla fattispecie dell'art. 2375 c.c., la cui violazione non era sanzionata con la nullità della delibera in oggetto;
- la correttezza della votazione in ordine alla gestione economica dell'associazione, in quanto il presidente del consiglio direttivo, prima di procedere alla votazione, la aveva illustrato;
- la legittima ammissione dei nuovi soci, stante la presenza di tutti i componenti del consiglio direttivo, per cui il voto favorevole espresso dagli stessi rendeva ultroneo il vaglio preventivo sulla idoneità degli associati;
- il mancato adempimento all'onere probatorio gravante sulla parte attrice;
- l'impossibilità di sospendere gli effetti esecutivi della delibera impugnata, in quanto già eseguita e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Tanto esposto, la convenuta concludeva come in epigrafe riportato.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari ed istruita la causa documentalmente, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa era assunta in decisione.
4.- Preliminarmente va osservato che la causa ha ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare di associazione non riconosciuta, introdotta con il rito c.d. Cartabia di cui al D.lgs.
149/2022, per cui la decisione è demandata al Tribunale in composizione monocratica. 5.- Nel merito, gli attori hanno impugnato la delibera assunta dall' Controparte_1
deducendo, in primo luogo, l'illegittima costituzione dell'assemblea tenutasi
[...]
il 1°.12.2023 perché indetta dal presidente del consiglio direttivo e non dal consiglio direttivo, in violazione dell'art. 17 dello statuto associativo ed in quanto convocata nella medesima giornata sia in prima che in seconda chiamata (violazione dell'art. 2369 c.c.).
L'art. 23, comma I c.c. dispone, per quanto d'interesse nella fattispecie, che le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione, se contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto associativo possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente e di qualunque associato.
La disposizione, dettata espressamente con riferimento alle associazioni riconosciute, deve ritenersi analogicamente applicabile, nei limiti della compatibilità della disciplina anche alle associazioni non riconosciute (salva diversa previsione convenzionale) in considerazione dell'affinità tra le due tipologie di associazione e della ricorrenza, in entrambe, della necessità di regolamentazione del medesimo bilanciamento di interessi (Cass. civ. Sez. 1 sent. 4 febbraio
1993 n. 1408).
In materia di associazioni non riconosciute, dunque, la deliberazione contraria alla legge ovvero all'atto costitutivo o allo statuto è normalmente annullabile (Cass. civ., sez. 2, 17 marzo 1975
n. 1018) al pari, del resto, della regola vigente ex art. 2377 c.c. per le deliberazioni di società di capitali (Cass. civ., sez. 1, 22 luglio 1994 n. 6824; Cass. civ., sez. 1, 23 marzo 1993 n. 3458;
Cass. civ., S11ez. 1, 24 gennaio 1990 n. 420).
Il primo motivo di impugnazione della delibera del 1.12.2021 è infondato e va respinto.
L'art. 17 dello statuto associativo, dispone che “l'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due componenti del
Consiglio Direttivo o la metà dei soci aventi diritto al voto”.
La convocazione dell'assemblea dei soci della resistente da parte del presidente del consiglio direttivo anziché di quest'ultimo determina la mera annullabilità delle deliberazioni assunte ed
è risultata sanata per effetto della partecipazione totalitaria da parte dei soci, di cui due per delega e gli altri in presenza.
Non rileva in contrario che gli associati e presenti in assemblea, e gli associati Pt_1 Pt_7 da loro rappresentati per delega, abbiano contestato la regolare convocazione dell'assemblea, atteso che sono comparsi ed hanno partecipato alla votazione del primo punto posto all'ordine del giorno;
nè rileva che si siano, poi, allontanati, poiché la loro iniziale presenza in assemblea rende ritualmente costituita l'assemblea e sana ogni ipotesi di irregolarità della convocazione della stessa. Tale principio, di carattere generale, è espresso nella disciplina societaria nel caso di mancanza delle formalità previste per la convocazione, dal comma quarto dell'art. 2366 c.c., a mente del quale, “in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato”.
Di fronte a un'assemblea totalitaria, l'accertamento della presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo esclude la rilevanza della mancanza delle formalità previste per la convocazione, il cui astratto rilievo officioso rimane neutralizzato. Tale assemblea ha competenza generale, senza che rilevi l'eventuale violazione delle norme che disciplinano la convocazione (Trib. Roma, sent.
25.9.2007).
Anche nel caso in cui manchi alcuna forma di convocazione, non si verificano conseguenze in termini di invalidità laddove lo scopo perseguito dalla stessa sia comunque raggiunto. Tale si considera la presenza in assemblea dell'intero capitale sociale.
Orbene, nel caso di specie, la convocazione è stata effettuata e la funzione informativa correttamente assolta, atteso che i punti messi all'ordine del giorno sono stati effettivamente portati a conoscenza dei consociati, i quali, nel corso dell'assemblea, non hanno rilevato la sussistenza di un deficit informativo.
Anche il motivo di impugnazione relativo alla convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione nello stesso giorno – a prescindere dalla applicabilità o meno dell'art. 2379 bis
c.c. alle associazioni non riconosciute - è superato dalla costituzione assembleare in forma totalitaria, difettando, peraltro, nel caso di specie, una specifica esigenza di tutela con riferimento al raggiungimento di un quorum costitutivo sufficientemente rappresentativo in seconda convocazione.
6.- Gli attori hanno, inoltre, nel merito contestato le deliberazioni assunte:
1) Al punto n. 1 all'ordine del giorno (relazione del presidente del consiglio direttivo sulle problematiche causate dal precedente gestore del circolo e discussione sui provvedimenti da adottare), in quanto la decisione era stata presa senza consentire al socio di esercitare il proprio diritto di voto e in assenza di specificazione dei Parte_6
voti;
2) Al punto n. 2 all'ordine del giorno (approvazione del rendiconto sulla gestione economica del circolo) che era stato approvato senza che il relativo verbale indicasse la composizione della maggioranza e senza la possibilità di effettuare alcun controllo preventivo sul rendiconto;
3) Al punto n. 2 (rectius n. 3) all'ordine del giorno (ammissione nuovi soci) che era stato approvato senza l'indicazione della composizione della maggioranza e senza il previo giudizio di idoneità reso dal consiglio direttivo.
Quanto alla censura relativa alla composizione della maggioranza, il motivo di censura è infondato: dal verbale dell'assemblea del 1.12.2022 prodotto risulta l'identità dei soci presenti ed il risultato della votazione.
Nonostante nel verbale non siano indicati i nominativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti con riferimento alle votazioni dei punti numero 2 e 3 posti all'ordine del giorno, dalla formula utilizzata (“l'assemblea approva”) si desume che tali punti siano stati approvati all'unanimità dei presenti, i quali all'esito del volontario ed autonomo allentamento degli associati e (e dei loro rappresentati) consistevano nei residui Parte_1 Parte_2
associati, che hanno, peraltro, tutti sottoscritto il verbale.
Quanto all'esclusione dal voto di per morosità, va dato atto della carenza di Persona_3
interesse degli odierni attori alla relativa censura, relativa ad altro associato, che non ha ritenuto di impugnare la delibera in parte qua.
In ogni caso si rileva che l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (ai sensi degli artt. 1182
e 1183 c.c.) si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro. Inoltre, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del creditore, ove effettuabile in banca (è appunto il caso del bonifico) si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso (in tal senso anche: Cass.civ. sez.2, sent. 21.3.2023, n. 8046).
Orbene, nella delega rilasciata da a , il primo afferma di Persona_3 Parte_1
aver corrisposto quanto dovuto a titolo di quote sociali con bonifico “odierno”, dunque disposto il 30.11.2022, data di rilascio della delega (cfr. all. 4 dell'atto di citazione). Al citato documento
è stato allegato anche il dettaglio del bonifico, dal quale si evince la sua natura ordinaria nonché la circostanza che la lo ha eseguito in data 1.12.2022. I fondi sono materialmente CP_2 pervenuti presso il conto dell'associazione solamente in data 2.12.2022, come evincibile dal relativo estratto conto al 23.12.2022 (cfr. doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Ne consegue che il al momento della deliberazione impugnata, risultava moroso nella Parte_6 corresponsione dei canoni associativi, pertanto è stata legittima la sua esclusione dal voto, come previsto dall'art. 19 dello statuto.
Quanto alla doglianza della mancata allegazione alla convocazione del rendiconto, ragione per cui secondo gli attori non era stato possibile effettuare alcun controllo sulla gestione economica della associazione, va rilevato che l'art.6 dello statuto prevede la predisposizione di un bilancio consuntivo e di un bilancio preventivo ad opera del Consiglio direttivo “da sottoporre all'assemblea dei soci”.
Non sono indicate regole specifiche in merito neanche nello statuto, per cui appare sufficiente che il bilancio sia stato sottoposto all'assemblea e che nessuno dei presenti abbia sollevato censure e lo abbia approvato. La decisione degli odierni attori di allontanarsi e, dunque la scelta di non partecipare alla discussione e di non richiedere chiarimenti al rendiconto presentato all'assemblea non può inficiare la validità della delibera assunta dalla maggioranza degli associati presenti al momento della deliberazione.
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 7 dello statuto associativo, per mancata valutazione di idoneità dei nuovi associati da parte del Consiglio direttivo, va dato atto che l'art. 7 dello statuto stabilisce che “possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche ritenute,
a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, idonee a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali”.
Orbene, tale disposizione non prevede che il Consiglio direttivo esprima un preventivo giudizio di idoneità all'ammissione dei nuovi soci, potendo lo stesso risultare implicitamente anche dal voto espresso in assemblea sulla relativa ammissione.
Non è stata contestata la circostanza allegata dalla convenuta in ordine alla presenza di tutti i componenti del Consiglio direttivo in assemblea e la doglianza degli odierni attori appare generica sul punto, non risultando specificati i componenti del Consiglio direttivo all'atto della delibera al fine di consentire la verifica se la maggioranza abbia o meno espresso voto favorevole e, dunque, giudizio di idoneità.
Da quanto sinora detto consegue il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza, cedono a carico degli attori ed in favore della associazione convenuta, sono liquidate in base al valore dichiarato di causa (indeterminabile, da ritenere di bassa complessità), secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 24037/2023 tra , ed da Parte_1 Parte_2 Parte_3 un lato e l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dall'altro, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l' ; Controparte_1
2) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida, nella misura di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, li 28.04.2025
Il Giudice
Enrica Ciocca