Art. 4.
Le modalita' di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le modalita' di erogazione dei contributi preveduti dai precedenti articoli saranno fissate con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.