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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 920/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. penale, di liquidazione del
24.06.2024, su istanza avanzata dall'avv. Ruggero CALÒ, difensore d'ufficio di Controparte_1 nato a [...] il [...], provvedimento notificato a mezzo PEC in data 1.07.2024, con cui è stato liquidato all'istante l'onorario complessivo di € 1365,00 oltre IVA e CNAP comprensivo sia dei compensi per la difesa di ufficio nel procedimento n. 393/18 RG I.E. sia per per il decreto ingiuntivo e per il precetto;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Di essere stato nominato difensore di ufficio di , nel processo sopra Controparte_1 indicato, per la revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168, co. 1, n. 1, c.p.; e degli indulti concessi, ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. n. 241/2006,
✓ Di aver chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale prestata, per l'attività difensiva e di assistenza, anticipata e tesa a garantire l'effettività e la continuità della difesa penale emetteva la nota compensi e spese del 9.10.2020, dell'importo complessivo e provvisorio di € 5.922,94 (corrispondenti ai minimi tariffari, di cui al Decreto
Ministeriale n. 55/14 e ss. mm.), compresi rimborso spese generali, cnpa, iva e spese vive, come per legge (cfr. doc 8);
✓ Di aver rivolto al onari inviti ad effettuare il pagamento che però non avevano CP_1 sortito effetto, cosicché si era reso necessario un ricorso monitorio al fine di mettere in esecuzione il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1496/2020, reso il
22.10.2020 dal l Tribunale di Trani;
✓ Svolte le vane azioni civili tese al recupero del credito direttamente dal predetto, condotte attraverso le diverse fasi monitoria, di ricerca dei beni pignorabili ex art. 492-bis cpc, pignoramenti presso terzi e mobiliari e relativi atti di impulso esecutivi, il ricorrente presentava istanza di liquidazione dei compensi, spese accessorie, spese anticipate e interessi, per la difesa di ufficio in favore del condannato insolvente, ai sensi degli artt.116,
d.P.R. n. 115/2002 e 32 disp. att. c.p.p.;
✓ detta istanza veniva depositata il 22.2.2022, previa istanza telematica sul gestionale ministeriale “Istanza web”, per un totale complessivo a saldo non recuperato di euro (A 5.922,44 + B 932,92 + C 1.983,47 + D 328,30 + E 767,50 + F 1.028,25 =) 10.962,88, comprensivo di onorari e spese sostenute per il recupero delle somme;
✓ all'esito del deposito dell'istanza veniva comunicato a mezzo p.e.c. il provvedimento impugnato con cui si provvedeva alla liquidazione dei compensi e spese a saldo per la somma complessiva, definitiva di Euro 1.365,00, oltre IVA e cnpa se dovute.
L'avv. CALÒ, ha impugnato in questa sede il provvedimento rappresentando l'inadeguatezza del compenso anche con riferimento alle spese sostenute per il recupero delle somme.
Il , ritualmente citato si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto
Con le note di udienza l'odierno ricorrente ha eccepito che il e il PG non Controparte_2 sono parti del presente giudizio e pertanto non sono dotati della legittimazione passiva necessaria per replicare all'istanza di opposizione e per esprimere pareri;
All'udienza del 25.03.3025 la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Rileva questo giudicante che il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione CP_ Vanno preliminarmente respinte le eccezioni relative alla legittimazione del Ministero Giustizia e del PG
Come infatti stabilito dalle Sez. Unite della S.C. "posto che il procedimento di opposizione ex articolo
170 Dpr 115/02 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi e ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento: ne consegue che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'articolo
170 Dpr 115/02 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'«erario», anche quest'ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è parte necessaria".
Il Pubblico Ministero, nella specie il Procuratore Generale, pur non essendo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione ha il potere di proporre opposizione alla liquidazione, riconosciutogli dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che appare idoneamente giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 24/04/2012) 29/05/2012, n. 8516; Cass. civ., Sez. VI – 1,
Ordinanza, 15/10/2020, n. 22281; Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 06/03/2018, n. 5314; Cass. civ.
Sez. VI – 2, Ord., (ud. 26-06-2018) 29-01-2019, n. 2517)
Nella specie, pur non trattandosi di onorari per attività prestata in favore di soggetto ammesso al
PSS ma di onorari relativi a difesa di ufficio – non corrisposti dal destinatario – è indubbio che trattasi di spese “suscettibili di restare a carico dell'«erario»” cosicché è evidente l'applicabilità dei medesimi principi. Quanto al merito si rileva che secondo la SC “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per l recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).”. (Cass. Sez. VI, Ord., 4 maggio 2022, n. 14085).
Ha affermato, altresì, la Cassazione, seguendo un costante orientamento che è certamente indubbio che “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.
5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate”.
Ancora “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”.
Ha inoltre chiarito la Suprema Corte che, “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)”.
Nella specie, analizzando gli atti allegati all'istanza, è evidente, non solo che l'Avv. CALÒ era stato nominato difensore di ufficio di ma anche che il medesimo abbia tentato di Controparte_1 recuperare il proprio credito con procedimento monitorio, tentativo rivelatosi infruttuoso.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. CALÒ, comprensivo delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
Al difensore d'ufficio del giudizio penale può essere applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, anche se il compenso viene calcolato in base ai minimi tariffari. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di conciliare l'opposta esigenza di difesa e il diritto dell'avvocato a un compenso equo – cfr. ordinanza della Cassazione n. 22257/2022 -.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Va inoltre rilevato che, “in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. (cfr. Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815, Rv. 667534 - 01).
Vanno pertanto liquidati sia gli onorari per la difesa sia per le attività recuperatorie secondo i valori minimi, come segue:
A) compensi, accessorie e recupero spese anticipate della difesa penale d'ufficio nel p.p. n. 654/2009
RGnr, Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari e n. 393/2018 I.E. App., € 960,00 – somma già decurtata di 1/3 –;
B) compenso e accessorie della procedura monitoria € 237,00;
C) compenso e accessorie della fase di volontaria giurisdizione € 213,00;
D) compenso e accessorie dell'atto di precetto € 71,00;
E) compenso relativo al pignoramento presso terzi € 166,00;
F) compensi per n. 2 richieste di pignoramenti mobiliari € 276,00 x 2; per un totale di € 2.199 oltre, per ognuna delle voci indicate, esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Considerato il notevole ridimensionamento delle pretese dell'istante, equiparabile a reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di questa Corte di Appello di
Bari – Sezione II Penale - in data del 24.06.2024, notificato a mezzo PEC in data 1.07.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale meglio indicato in narrativa, per la prestazione professionale prestata in favore , dispone la liquidazione degli onorari nella Controparte_1 misura complessiva di € 960,00, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre esborsi, spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge, oltre rimborso spese dei procedimenti per il recupero delle somme per complessivi € 1.239,00 oltre esborsi spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, 25.03.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 920/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. penale, di liquidazione del
24.06.2024, su istanza avanzata dall'avv. Ruggero CALÒ, difensore d'ufficio di Controparte_1 nato a [...] il [...], provvedimento notificato a mezzo PEC in data 1.07.2024, con cui è stato liquidato all'istante l'onorario complessivo di € 1365,00 oltre IVA e CNAP comprensivo sia dei compensi per la difesa di ufficio nel procedimento n. 393/18 RG I.E. sia per per il decreto ingiuntivo e per il precetto;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ Di essere stato nominato difensore di ufficio di , nel processo sopra Controparte_1 indicato, per la revoca della sospensione condizionale di cui all'art. 168, co. 1, n. 1, c.p.; e degli indulti concessi, ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. n. 241/2006,
✓ Di aver chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale prestata, per l'attività difensiva e di assistenza, anticipata e tesa a garantire l'effettività e la continuità della difesa penale emetteva la nota compensi e spese del 9.10.2020, dell'importo complessivo e provvisorio di € 5.922,94 (corrispondenti ai minimi tariffari, di cui al Decreto
Ministeriale n. 55/14 e ss. mm.), compresi rimborso spese generali, cnpa, iva e spese vive, come per legge (cfr. doc 8);
✓ Di aver rivolto al onari inviti ad effettuare il pagamento che però non avevano CP_1 sortito effetto, cosicché si era reso necessario un ricorso monitorio al fine di mettere in esecuzione il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1496/2020, reso il
22.10.2020 dal l Tribunale di Trani;
✓ Svolte le vane azioni civili tese al recupero del credito direttamente dal predetto, condotte attraverso le diverse fasi monitoria, di ricerca dei beni pignorabili ex art. 492-bis cpc, pignoramenti presso terzi e mobiliari e relativi atti di impulso esecutivi, il ricorrente presentava istanza di liquidazione dei compensi, spese accessorie, spese anticipate e interessi, per la difesa di ufficio in favore del condannato insolvente, ai sensi degli artt.116,
d.P.R. n. 115/2002 e 32 disp. att. c.p.p.;
✓ detta istanza veniva depositata il 22.2.2022, previa istanza telematica sul gestionale ministeriale “Istanza web”, per un totale complessivo a saldo non recuperato di euro (A 5.922,44 + B 932,92 + C 1.983,47 + D 328,30 + E 767,50 + F 1.028,25 =) 10.962,88, comprensivo di onorari e spese sostenute per il recupero delle somme;
✓ all'esito del deposito dell'istanza veniva comunicato a mezzo p.e.c. il provvedimento impugnato con cui si provvedeva alla liquidazione dei compensi e spese a saldo per la somma complessiva, definitiva di Euro 1.365,00, oltre IVA e cnpa se dovute.
L'avv. CALÒ, ha impugnato in questa sede il provvedimento rappresentando l'inadeguatezza del compenso anche con riferimento alle spese sostenute per il recupero delle somme.
Il , ritualmente citato si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando parere scritto
Con le note di udienza l'odierno ricorrente ha eccepito che il e il PG non Controparte_2 sono parti del presente giudizio e pertanto non sono dotati della legittimazione passiva necessaria per replicare all'istanza di opposizione e per esprimere pareri;
All'udienza del 25.03.3025 la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Rileva questo giudicante che il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione CP_ Vanno preliminarmente respinte le eccezioni relative alla legittimazione del Ministero Giustizia e del PG
Come infatti stabilito dalle Sez. Unite della S.C. "posto che il procedimento di opposizione ex articolo
170 Dpr 115/02 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi e ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento: ne consegue che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'articolo
170 Dpr 115/02 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'«erario», anche quest'ultimo, identificato nel ministero della Giustizia, è parte necessaria".
Il Pubblico Ministero, nella specie il Procuratore Generale, pur non essendo titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione ha il potere di proporre opposizione alla liquidazione, riconosciutogli dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, che appare idoneamente giustificabile in funzione al suo tradizionale ruolo di tutore dell'interesse della legge. (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 24/04/2012) 29/05/2012, n. 8516; Cass. civ., Sez. VI – 1,
Ordinanza, 15/10/2020, n. 22281; Cass. civ., Sez. VI – 2, Ordinanza, 06/03/2018, n. 5314; Cass. civ.
Sez. VI – 2, Ord., (ud. 26-06-2018) 29-01-2019, n. 2517)
Nella specie, pur non trattandosi di onorari per attività prestata in favore di soggetto ammesso al
PSS ma di onorari relativi a difesa di ufficio – non corrisposti dal destinatario – è indubbio che trattasi di spese “suscettibili di restare a carico dell'«erario»” cosicché è evidente l'applicabilità dei medesimi principi. Quanto al merito si rileva che secondo la SC “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per l recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019).”. (Cass. Sez. VI, Ord., 4 maggio 2022, n. 14085).
Ha affermato, altresì, la Cassazione, seguendo un costante orientamento che è certamente indubbio che “il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi da parte dell'erario, con relativa liquidazione da parte del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.
n. 24104/2011; Cass. n. 30484/2017; Cass. n. 11720/2019; Cass. n. 22579/2019; Cass. n.
5609/2019).
Tali iniziative di recupero del credito si rendono necessarie ove l'assistito sia tuttavia reperibile, potendo essere concretamente e proficuamente avviate e coltivate”.
Ancora “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze (Cass. n. 20967/2017)”.
Ha inoltre chiarito la Suprema Corte che, “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare
l'interessato.
Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada inteso in senso formale o anche in senso sostanziale (Cass.
17021/2010)”.
Nella specie, analizzando gli atti allegati all'istanza, è evidente, non solo che l'Avv. CALÒ era stato nominato difensore di ufficio di ma anche che il medesimo abbia tentato di Controparte_1 recuperare il proprio credito con procedimento monitorio, tentativo rivelatosi infruttuoso.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. CALÒ, comprensivo delle spese sostenute per il procedimento esecutivo.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
Al difensore d'ufficio del giudizio penale può essere applicata la riduzione di 1/3 di cui all'art. 106 bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, anche se il compenso viene calcolato in base ai minimi tariffari. Il sacrificio delle aspettative economiche del professionista avviene in misura contenuta al fine di conciliare l'opposta esigenza di difesa e il diritto dell'avvocato a un compenso equo – cfr. ordinanza della Cassazione n. 22257/2022 -.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Va inoltre rilevato che, “in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. (cfr. Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815, Rv. 667534 - 01).
Vanno pertanto liquidati sia gli onorari per la difesa sia per le attività recuperatorie secondo i valori minimi, come segue:
A) compensi, accessorie e recupero spese anticipate della difesa penale d'ufficio nel p.p. n. 654/2009
RGnr, Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari e n. 393/2018 I.E. App., € 960,00 – somma già decurtata di 1/3 –;
B) compenso e accessorie della procedura monitoria € 237,00;
C) compenso e accessorie della fase di volontaria giurisdizione € 213,00;
D) compenso e accessorie dell'atto di precetto € 71,00;
E) compenso relativo al pignoramento presso terzi € 166,00;
F) compensi per n. 2 richieste di pignoramenti mobiliari € 276,00 x 2; per un totale di € 2.199 oltre, per ognuna delle voci indicate, esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Considerato il notevole ridimensionamento delle pretese dell'istante, equiparabile a reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
Il Presidente delegato accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di questa Corte di Appello di
Bari – Sezione II Penale - in data del 24.06.2024, notificato a mezzo PEC in data 1.07.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale meglio indicato in narrativa, per la prestazione professionale prestata in favore , dispone la liquidazione degli onorari nella Controparte_1 misura complessiva di € 960,00, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre esborsi, spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge, oltre rimborso spese dei procedimenti per il recupero delle somme per complessivi € 1.239,00 oltre esborsi spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, 25.03.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola