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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2654/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2654/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 15,20 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per l'avv. SPONGA TIZIANA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base Parte_1 della sua dichiarazione
Per MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO il dott. , la cui Controparte_2 identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione
Il giudice invita le parti alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Sponga discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso;
richiama la giurisprudenza allegata, in particolare Corte di Appello Bologna depositata in data ieri. Il dott. discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande in atti, richiama la CP_2 sentenza della Corte di Appello di Genova. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,56 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1 TIZIANA e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER, elettivamente domiciliata in VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE Controparte_2 presso il difensore avv. Controparte_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_3
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'I.C. “Pelago” di Pelago (FI), FIIC83100C, decreto Prot. n. 1150 del 14.02.2023, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;
SI CHIEDE DI - IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ
DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA
DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a collocare la Controparte_3 ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo, anche successivamente all'immissione in ruolo, della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, il tutto nei limiti della prescrizione applicabile da far decorrere dalla messa in mora (doc. 8), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. La ricorrente, dedotto di essere docente abilitata per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), assunta con contratto a tempo indeterminato da concorso (con riserva) per soli titoli in data 1.9.2018 e poi immessa in ruolo da concorso straordinario in data 1.9.2020 alle dipendenze del
Cont
ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Pelago” di Pelago, ha allegato che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 2007/2008, aveva prestato servizio in virtù di una serie reiterata di contratti a tempo determinato (anche per più di 180 giorni per anno scolastico o, comunque, dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale) e si doleva:
- in violazione del principio di non discriminazione, di non aver ottenuto durante il precariato il pagamento degli incrementi retributivi riservati ai dipendenti di ruolo;
- di aver subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8 a causa della mancata applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 2011 per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010. Cont Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti azionati ed ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
La ricorrente è stata esclusa (per il periodo dalla data del primo contratto a termine e fino alla data di stabilizzazione: vd. doc. 4 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.) dal trattamento di anzianità e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo indeterminato sulla base dell'art. 526 del d.lgs.
n. 297/1994 (conformemente a quanto già previsto all'art. 53 comma 1 L n. 321/1980), secondo cui “al personale docente e educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, recepito nella contrattazione collettiva Comparto Scuola succedutasi nel tempo (dal CCNL 1994-1997 al CCNL 2006-2009, in vigore fino a tutto il 2015).
Secondo la disciplina della CCNL del medesimo comparto compete invece al personale docente a tempo indeterminato una progressione economica in relazione alla maturazione di anzianità di servizio, progressione che si è modificata secondo la contrattazione tempo per tempo applicabile: sino al
31.8.2011 era prevista una progressione economica secondo la sequenza da 0 a 2 anni, da 3 ad 8 anni, da 9 a 14 anni, mentre dal 1.9.2011 è stata introdotta (dal CCNL 4.8.2011) una nuova progressione economica orizzontale nella quale la prima fascia stipendiale va da 0 a 8 anni e la seconda da 9 a 15 anni, con una clausola di salvaguardia per cui “il personale già in servizio alla data dell'1/9/2010, inserito o che abbia maturato diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" " (art. 2, comma 2), e che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”” (art. 2, comma 3).
a) La domanda concernente gli incrementi retributivi rivendicati per il periodo di precariato è fatta valere sul presupposto della dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia.
Prospettata sotto questo profilo, la domanda è fondata nei termini che seguono. Come noto, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
La clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il successivo punto 4 della stessa clausola 4 prevede inoltre che “I criteri dei periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per il lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia, con diverse decisioni, si è espressa per la incompatibilità della clausola 4 de qua di norme interne che escludano il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi riconosciuti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato (si richiamano la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite
444/2009 e 456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; Persona_1 Persona_2
la sentenza 8.9.2011 nella causa 177/2010 . Parte_2
La mancanza di “ragioni oggettive” è stata più volte affermata dalla locale Corte d'Appello, con pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe a quella odierna (vd. sentenza nella causa 131/2013 in data 1.10.2015 est. , e sentenza n.11/2017 nella causa 1246/2015 est. , nelle quali la Per_3 Per_4
Corte ha pienamente recepito le motivazioni della giurisprudenza della Corte Europea sopra richiamate, affermando il diritto dei dipendenti del assunti a tempo determinato a percepire la progressione CP_4
stipendiale come se dal primo contratto il loro rapporto fosse stato concluso a tempo indeterminato.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha recepito dette motivazioni con la sentenza n.22558/2016, in relazione alla specifica normativa nazionale, compresa quella della contrattazione collettiva, stabilendo che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (vd. anche Cass., 23868/2016, Cass., 2032/2018).
Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale, al calcolo dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il resistente conformemente a quanto percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato CP_1
sulla base dei seguenti criteri:
- deve tenersi conto solo dei periodi effettivamente lavorati (anche in esecuzione di supplenze temporanee e anche se per un orario ridotto rispetto a quello pieno previsto dalla disciplina pattizia collettiva);
- le progressioni sono articolate sulla base delle diverse fasce di cui ai CCNL succedutisi nel tempo;
- devono considerarsi anche gli anni 2010, 2011 e 2012, essendo state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della
“sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali: con il decreto n. 3 del 14.1.2011 il di concerto con il ha previsto lo CP_4 CP_5 stanziamento di 320 milioni di euro per “il recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA”; analogamente, i contratti collettivi del 13.3.2013 e del 7.8.2014 hanno individuato le risorse economiche per il recupero, ai medesimi fini, dell'utilità degli anni 2011 e 2012.
b) La ricorrente ha domandato altresì l'applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.8.2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1.9.2010, ovvero di quella clausola che – a fronte della rimodulazione delle posizioni stipendiali prevista dal CCNL Comparto scuola del 19.7.2011 (previsione di 6 fasce stipendiali, in luogo delle precedenti 7, con accorpamento della prima (0-2) e della seconda (3-8) in un'unica fascia 0-8) – salvaguarda le posizioni di coloro che, già immessi nel ruolo alla data del
01/09/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente
CCNL.
La norma in esame esclude dalla sua applicazione il personale assunto a tempo determinato e tale trattamento differenziato, in difetto di ragioni oggettive (non allegate dal convenuto), non CP_1
risulta giustificato alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
(“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”, Cass., 2924/2020).
In particolare, la pronuncia ha rilevato: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto, poiché la ricorrente è stata titolare di contratti a tempo determinato in data anteriore all'1.9.2010, deve essere riconosciuto il diritto della stessa all'applicazione della clausola di salvaguardia in esame, con conseguente diritto a percepire il corrispondente aumento retributivo.
c) In ordine al quantum, la pronuncia è generica (come domandato in ricorso) e deve tenersi conto della
Cont prescrizione quinquennale (che ha eccepito tempestivamente), che copre il periodo antecedente al
Cont 7.7.2018 (essendo stata notificata al in data 7.7.2023 l'atto di diffida depositato: doc. 8 fasc. ric.); spettano poi alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria TA (per la parte eventualmente eccedente gli interessi) dalle singole scadenze, ai sensi degli art. 429 c.p.c. e degli artt.
16, comma 6, L. 412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente
(dichiaratasi antistataria) e con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla Parte_1 contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità di servizio maturata dalla stessa in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il , Controparte_3
secondo i criteri e i limiti indicati in motivazione, nonché il diritto della medesima a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 C.C.N.L. 4.8.2011; per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente medesima delle conseguenti Controparte_3 differenze retributive, al netto della prescrizione maturata fino al 7.7.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da motivazione;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
4.800,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv.
Tiziana Sponga, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2654/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 6 marzo 2025 ad ore 15,20 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per l'avv. SPONGA TIZIANA, la cui identità è verificata dal giudice sulla base Parte_1 della sua dichiarazione
Per MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO il dott. , la cui Controparte_2 identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione
Il giudice invita le parti alla discussione. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Sponga discute la causa insistendo per l'accoglimento del ricorso;
richiama la giurisprudenza allegata, in particolare Corte di Appello Bologna depositata in data ieri. Il dott. discute la causa insistendo per l'accoglimento delle domande in atti, richiama la CP_2 sentenza della Corte di Appello di Genova. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,56 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2654/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPONGA Parte_1 C.F._1 TIZIANA e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER, elettivamente domiciliata in VIA SANTE VINCENZI 46 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA TIZIANA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio del Controparte_1 P.IVA_1 dott. , elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE Controparte_2 presso il difensore avv. Controparte_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il (d'ora in avanti, Parte_1 Controparte_3
Cont
), formulando le seguenti conclusioni:
“previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;
previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 del c.c.; previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell'I.C. “Pelago” di Pelago (FI), FIIC83100C, decreto Prot. n. 1150 del 14.02.2023, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore della ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010;
SI CHIEDE DI - IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ
DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA
DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”.
- PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a collocare la Controparte_3 ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo, anche successivamente all'immissione in ruolo, della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, il tutto nei limiti della prescrizione applicabile da far decorrere dalla messa in mora (doc. 8), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M.
55/14 essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. La ricorrente, dedotto di essere docente abilitata per la classe di concorso AAAA (Scuola dell'Infanzia), assunta con contratto a tempo indeterminato da concorso (con riserva) per soli titoli in data 1.9.2018 e poi immessa in ruolo da concorso straordinario in data 1.9.2020 alle dipendenze del
Cont
ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Pelago” di Pelago, ha allegato che, prima della immissione in ruolo ed a decorrere dall'a.s. 2007/2008, aveva prestato servizio in virtù di una serie reiterata di contratti a tempo determinato (anche per più di 180 giorni per anno scolastico o, comunque, dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale) e si doleva:
- in violazione del principio di non discriminazione, di non aver ottenuto durante il precariato il pagamento degli incrementi retributivi riservati ai dipendenti di ruolo;
- di aver subito la soppressione della fascia stipendiale 3-8 a causa della mancata applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 2011 per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1.9.2010. Cont Costituitosi in giudizio, il ha eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti azionati ed ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c..
***
La ricorrente è stata esclusa (per il periodo dalla data del primo contratto a termine e fino alla data di stabilizzazione: vd. doc. 4 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.) dal trattamento di anzianità e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo indeterminato sulla base dell'art. 526 del d.lgs.
n. 297/1994 (conformemente a quanto già previsto all'art. 53 comma 1 L n. 321/1980), secondo cui “al personale docente e educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”, recepito nella contrattazione collettiva Comparto Scuola succedutasi nel tempo (dal CCNL 1994-1997 al CCNL 2006-2009, in vigore fino a tutto il 2015).
Secondo la disciplina della CCNL del medesimo comparto compete invece al personale docente a tempo indeterminato una progressione economica in relazione alla maturazione di anzianità di servizio, progressione che si è modificata secondo la contrattazione tempo per tempo applicabile: sino al
31.8.2011 era prevista una progressione economica secondo la sequenza da 0 a 2 anni, da 3 ad 8 anni, da 9 a 14 anni, mentre dal 1.9.2011 è stata introdotta (dal CCNL 4.8.2011) una nuova progressione economica orizzontale nella quale la prima fascia stipendiale va da 0 a 8 anni e la seconda da 9 a 15 anni, con una clausola di salvaguardia per cui “il personale già in servizio alla data dell'1/9/2010, inserito o che abbia maturato diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggiore valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni" " (art. 2, comma 2), e che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1.9.2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni” conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”” (art. 2, comma 3).
a) La domanda concernente gli incrementi retributivi rivendicati per il periodo di precariato è fatta valere sul presupposto della dedotta violazione del principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato 18.3.1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE, secondo l'elaborazione ormai consolidata della giurisprudenza comunitaria in materia.
Prospettata sotto questo profilo, la domanda è fondata nei termini che seguono. Come noto, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo economico, tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato può ritenersi giustificata, ai sensi della direttiva
1999/70/CE, solo in presenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, né nella circostanza che il trattamento deteriore per i lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo.
La clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il successivo punto 4 della stessa clausola 4 prevede inoltre che “I criteri dei periodi di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per il lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia, con diverse decisioni, si è espressa per la incompatibilità della clausola 4 de qua di norme interne che escludano il personale a tempo determinato dagli scatti retributivi riconosciuti ai dipendenti assunti a tempo indeterminato (si richiamano la sentenza 22.10.2010 nelle cause riunite
444/2009 e 456/2009 la sentenza 12/09/2007 nella causa 307/2005 ; Persona_1 Persona_2
la sentenza 8.9.2011 nella causa 177/2010 . Parte_2
La mancanza di “ragioni oggettive” è stata più volte affermata dalla locale Corte d'Appello, con pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe a quella odierna (vd. sentenza nella causa 131/2013 in data 1.10.2015 est. , e sentenza n.11/2017 nella causa 1246/2015 est. , nelle quali la Per_3 Per_4
Corte ha pienamente recepito le motivazioni della giurisprudenza della Corte Europea sopra richiamate, affermando il diritto dei dipendenti del assunti a tempo determinato a percepire la progressione CP_4
stipendiale come se dal primo contratto il loro rapporto fosse stato concluso a tempo indeterminato.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha recepito dette motivazioni con la sentenza n.22558/2016, in relazione alla specifica normativa nazionale, compresa quella della contrattazione collettiva, stabilendo che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (vd. anche Cass., 23868/2016, Cass., 2032/2018).
Deve quindi essere riconosciuto il diritto della ricorrente, ai fini della progressione stipendiale, al calcolo dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il resistente conformemente a quanto percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato CP_1
sulla base dei seguenti criteri:
- deve tenersi conto solo dei periodi effettivamente lavorati (anche in esecuzione di supplenze temporanee e anche se per un orario ridotto rispetto a quello pieno previsto dalla disciplina pattizia collettiva);
- le progressioni sono articolate sulla base delle diverse fasce di cui ai CCNL succedutisi nel tempo;
- devono considerarsi anche gli anni 2010, 2011 e 2012, essendo state salvaguardate le posizioni dei dipendenti a tempo indeterminato dagli effetti della rimodulazione delle fasce stipendiali e della
“sterilizzazione” dei servizi prestati negli anni scolastici 2010, 2011 e 2012 ai fini delle progressioni stipendiali: con il decreto n. 3 del 14.1.2011 il di concerto con il ha previsto lo CP_4 CP_5 stanziamento di 320 milioni di euro per “il recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo e ATA”; analogamente, i contratti collettivi del 13.3.2013 e del 7.8.2014 hanno individuato le risorse economiche per il recupero, ai medesimi fini, dell'utilità degli anni 2011 e 2012.
b) La ricorrente ha domandato altresì l'applicazione in proprio favore della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4.8.2011 per i dipendenti in servizio (con contratto a tempo indeterminato) alla data del 1.9.2010, ovvero di quella clausola che – a fronte della rimodulazione delle posizioni stipendiali prevista dal CCNL Comparto scuola del 19.7.2011 (previsione di 6 fasce stipendiali, in luogo delle precedenti 7, con accorpamento della prima (0-2) e della seconda (3-8) in un'unica fascia 0-8) – salvaguarda le posizioni di coloro che, già immessi nel ruolo alla data del
01/09/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente
CCNL.
La norma in esame esclude dalla sua applicazione il personale assunto a tempo determinato e tale trattamento differenziato, in difetto di ragioni oggettive (non allegate dal convenuto), non CP_1
risulta giustificato alla luce della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
(“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”, Cass., 2924/2020).
In particolare, la pronuncia ha rilevato: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato”.
Pertanto, poiché la ricorrente è stata titolare di contratti a tempo determinato in data anteriore all'1.9.2010, deve essere riconosciuto il diritto della stessa all'applicazione della clausola di salvaguardia in esame, con conseguente diritto a percepire il corrispondente aumento retributivo.
c) In ordine al quantum, la pronuncia è generica (come domandato in ricorso) e deve tenersi conto della
Cont prescrizione quinquennale (che ha eccepito tempestivamente), che copre il periodo antecedente al
Cont 7.7.2018 (essendo stata notificata al in data 7.7.2023 l'atto di diffida depositato: doc. 8 fasc. ric.); spettano poi alla ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria TA (per la parte eventualmente eccedente gli interessi) dalle singole scadenze, ai sensi degli art. 429 c.p.c. e degli artt.
16, comma 6, L. 412/1991 e 22, comma 36, L. 724/1994.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente
(dichiaratasi antistataria) e con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale prevista dalla Parte_1 contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità di servizio maturata dalla stessa in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il , Controparte_3
secondo i criteri e i limiti indicati in motivazione, nonché il diritto della medesima a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 C.C.N.L. 4.8.2011; per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente medesima delle conseguenti Controparte_3 differenze retributive, al netto della prescrizione maturata fino al 7.7.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da motivazione;
4) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_3
4.800,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e
Cpa come per legge se dovuti, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente, avv.
Tiziana Sponga, dichiaratasi antistataria.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 6 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.