Articolo 19 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 18Articolo 20
Versione
18 agosto 1911
Art. 19.

I ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio sono autorizzati ad assumere personale tecnico straordinario per la sistemazione dei bacini montani di cui nella tabella C e nell' articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 , secondo le norme da stabilirsi nel regolamento; e facendo riconoscere formalmente al personale prima dell'assunzione in servizio il carattere temporaneo del proprio impiego.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dagli stanziamenti di cui all'articolo 6 comma a) della legge suddetta, con obbligo di reintegrazione nel successivo bilancio.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911