TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1438/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Nicotra Ettore, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio in Voghera (PV), P.zza Plana, n. 1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Repossi Giulia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliate presso lo studio in Casteggio (PV), via Anselmi, n. 29
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio avvenuto con rito civile in Voghera (PV) in data 23-10-
2014, tra il signor e la NO , matrimonio iscritto nel Registro degli Atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del comune di Voghera al n. 52, Parte I, anno 2014, e, conseguentemente, ordinare ALUfficiale di Stato Civile del Comune di Voghera di procedere alla trascrizione sui pubblici registri con annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
Revocare, o quanto meno ridurre ad € 100,00 mensili, il concorso al mantenimento a favore della
, per i motivi di cui in premessa. CP_1
Accertare e considerare: sia il peggioramento delle condizioni di salute del sia i maggior Pt_1 impegni finanziari relativi ALabitazione in Alessandria, sia l'aiuto finanziario a favore del figlio, che siano, infine, anche prese nel giusto rilievo tutte le somme erogate dal a favore della moglie in Pt_1
costanza di matrimonio come da doc del fascicolo di 1° grado che si richiama.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, se considerato necessario, si indicano a testi: Via De Gasperi, 9 Tes_1
Alessandria, di Cuneo che risponderanno sulle condizioni di salute e di vita del Testimone_2
sia attuali che in costanza di matrimonio. Pt_1
Con riserva di articolare capp. Di prova ed ogni altro mezzo istruttorio e depositare ulteriori documenti in corso di causa.
Si richiede, se ritenuto necessario, che sia richiamato il fascicolo d'ufficio del Tribunale di Pavia relativo al procedimento di separazione giudiziale di 1° grado».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia,
pagina 2 di 7 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 Pt_1
, provvedendo ad ordinare ALUfficiale di Stato Civile i relativi incombenti;
[...]
-porre a carico del signor l'obbligo di versare in favore della ignora Parte_1 CP_1
un contributo mensile a titolo di assegno divorzile entro il giorno 10 di ogni mese, pari
[...]
attualmente ad Euro 352,15 (Euro 300,00 rivalutati alla data odierna) mensili o nella diversa somma ritenuta equa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ordinando ALInps, sede di
Alessandria, o, comunque, sede competente, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale terzo tenuto a corrispondere periodicamente il trattamento pensionistico in favore del ricorrente, di versare la suddetta somma mensile direttamente in favore della NO , Controparte_1
con le modalità che verranno comunicate;
-con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna del signor ex art.96 c.p.c. al Parte_1
pagamento di una somma in favore della NO , da liquidarsi secondo Controparte_1
equità.
In via istruttoria:
si chiede che venga ordinato al signor di depositare le Certificazioni Uniche e gli estratti Parte_1
dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, con richiesta, qualora valutato necessario ed opportuno dal Giudice, di indagine patrimoniale-fiscale sui redditi del signor . Parte_1
- ci si oppone alla richiesta di prova per testi “sulle condizioni di salute e di vita del , in quanto Pt_1
circostanze dimostrabili documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 11 aprile 2024, il IG. domandava la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra e la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1
a favore di quest'ultima.
pagina 3 di 7 In data 5 settembre 2024, la IG.ra si costituiva in giudizio. Con la propria comparsa di CP_1
costituzione la resistente si dichiarava d'accordo con controparte in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio, contestando, invece, le istanze del ricorrente in materia di contributo al mantenimento, chiedendo che il IG. fosse obbligato a corrispondere mensilmente in suo favore un assegno Pt_1 mensile di € 350,00 o la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In sede di udienza presidenziale, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
A seguito della discussione orale, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale.
Inoltre, la richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa, ovverosia la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi passata in giudicato, nonché la mancata ripresa della convivenza (art. 3, comma
1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sul contributo al mantenimento a favore della resistente.
Richiamate le già chiarite domande delle parti sul punto, va sottolineato che la resistente ha fatto presente che, stante il blocco del conto corrente a lei intestato a seguito di pignoramento presso il terzo per opera del ricorrente ( per spese di lite che la resistente deve al ricorrente), la resistente ha domandato che il Tribunale adito ordini ALINPS territorialmente competente in qualità di terzo tenuto a corrispondere periodicamente il trattamento pensionistico in favore del IG. di versare la Pt_1
somma mensile dovuta in qualità di assegno divorzile direttamente in favore della NO . CP_1
pagina 4 di 7 In via preliminare, si osserva che il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, cui consegue l'applicazione dei criteri equiordinati della prima parte dell'art. 5 co. 6 l. 898/1970, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, previo accertamento delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e valutando se le stesse siano frutto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto altresì conto della durata del matrimonio e ALetà dell' avente diritto (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287).
Nel caso di specie, la resistente è, allo stato, disoccupata nonostante la stessa, come risulta documentalmente provato, sia iscritta nelle liste di collocamento e si sia impegnata prima e dopo la separazione nel reperire un'attività lavorativa. Inoltre, la IG.ra , oltre ALetà anagrafica che CP_1 rende oggettivamente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro, presenta un'invalidità civile con permanente riduzione della capacità lavorativa del 46% e ha diversi problemi di salute. Trattasi, anche in questo caso, di circostanza documentalmente provata. L'unica fonte economica di cui dispone la resistente è il reddito di inclusione pari a € 500,00 mensili.
Il ricorrente, invece, è pensionato e, secondo quanto dallo stesso dichiarato, ma non provato documentalmente, percepisce una pensione mensile di € 1. 670,00. Nient'altro è dato sapere circa le condizioni reddituali e patrimoniali del IG. stante il mancato deposito della relativa Pt_1
documentazione da parte dello stesso, circostanza che il Collegio ritiene di considerare ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c..
La resistente inoltre attualmente vive nella ex casa coniugale sostenendo le relative spese, mentre il ricorrente vive presso il figlio e nulla ha documentato relativamente a spese da sostenere.
Alla luce delle circostanze suesposte, nel caso oggetto d'esame si deve tener conto della disparità reddituale tra le parti, del fatto che la resistente non possiede alcuna specifica professionalità e delle difficoltà della stessa a reperire nell'immediato un impiego lavorativo, data la sua non più giovane età e i problemi di salute di cui soffre.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre a carico del IG. in contributo Pt_1
a titolo di assegno divorzile di natura assistenziale – non risultando la resistente in possesso di adeguati mezzi per vivere, e non essendo in grado di procurarseli. L'assegno, tenuto conto di quanto percepisce pagina 5 di 7 di pensione il sig. va quantificato in € 350,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli Pt_1
indici ISTAT.
Infine, per quanto riguarda le concrete modalità di erogazione dell'assegno divorzile, il Collegio, richiamato l'art. 473-bis. 37 c.p.c., osserva che il presupposto necessario affinché sia l'INPS a corrispondere l'assegno divorzile direttamente al beneficiario è l'inadempimento del soggetto obbligato e che non è competenza del Tribunale, ma della parte interessata, promuovere la procedura prevista dalla legge qualora si ritenga sussistente l'inadempimento che consente la richiesta di erogazione diretta da parte del terzo, mentre ogni altra decisone in ordine al conto pignorato spetta al giudice dell'esecuzione.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover liquidare le spese a carico dell'odierno ricorrente in virtù del principio di soccombenza, essendo stato confermato a carico del ricorrente l'assegno divorzile a favore della resistente. Stante l'ammissione della resistente al Patrocinio a spese dello Stato, la somma liquidata in misura intera, come da dispositivo, andrà versata ALRA ( ove confermata l'ammissione al PSS della resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il IG. e la IG.ra il 23 ottobre 2014, in Voghera (PV), trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, al n. 52, Parte I, anno 2014.
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1 CP_1 stessa la somma mensile di € 350,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
-condanna a rifondere ALRA (ove confermata l'ammissione della resistente al Parte_1
Patrocinio Statale), la somma di € 4.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 26 maggio 2025
Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatrice
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 1438/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. Nicotra Ettore, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio in Voghera (PV), P.zza Plana, n. 1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Repossi Giulia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliate presso lo studio in Casteggio (PV), via Anselmi, n. 29
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio avvenuto con rito civile in Voghera (PV) in data 23-10-
2014, tra il signor e la NO , matrimonio iscritto nel Registro degli Atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del comune di Voghera al n. 52, Parte I, anno 2014, e, conseguentemente, ordinare ALUfficiale di Stato Civile del Comune di Voghera di procedere alla trascrizione sui pubblici registri con annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
Revocare, o quanto meno ridurre ad € 100,00 mensili, il concorso al mantenimento a favore della
, per i motivi di cui in premessa. CP_1
Accertare e considerare: sia il peggioramento delle condizioni di salute del sia i maggior Pt_1 impegni finanziari relativi ALabitazione in Alessandria, sia l'aiuto finanziario a favore del figlio, che siano, infine, anche prese nel giusto rilievo tutte le somme erogate dal a favore della moglie in Pt_1
costanza di matrimonio come da doc del fascicolo di 1° grado che si richiama.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, se considerato necessario, si indicano a testi: Via De Gasperi, 9 Tes_1
Alessandria, di Cuneo che risponderanno sulle condizioni di salute e di vita del Testimone_2
sia attuali che in costanza di matrimonio. Pt_1
Con riserva di articolare capp. Di prova ed ogni altro mezzo istruttorio e depositare ulteriori documenti in corso di causa.
Si richiede, se ritenuto necessario, che sia richiamato il fascicolo d'ufficio del Tribunale di Pavia relativo al procedimento di separazione giudiziale di 1° grado».
Parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia,
pagina 2 di 7 - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 Pt_1
, provvedendo ad ordinare ALUfficiale di Stato Civile i relativi incombenti;
[...]
-porre a carico del signor l'obbligo di versare in favore della ignora Parte_1 CP_1
un contributo mensile a titolo di assegno divorzile entro il giorno 10 di ogni mese, pari
[...]
attualmente ad Euro 352,15 (Euro 300,00 rivalutati alla data odierna) mensili o nella diversa somma ritenuta equa, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ordinando ALInps, sede di
Alessandria, o, comunque, sede competente, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale terzo tenuto a corrispondere periodicamente il trattamento pensionistico in favore del ricorrente, di versare la suddetta somma mensile direttamente in favore della NO , Controparte_1
con le modalità che verranno comunicate;
-con vittoria di spese e compensi di causa e con condanna del signor ex art.96 c.p.c. al Parte_1
pagamento di una somma in favore della NO , da liquidarsi secondo Controparte_1
equità.
In via istruttoria:
si chiede che venga ordinato al signor di depositare le Certificazioni Uniche e gli estratti Parte_1
dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, con richiesta, qualora valutato necessario ed opportuno dal Giudice, di indagine patrimoniale-fiscale sui redditi del signor . Parte_1
- ci si oppone alla richiesta di prova per testi “sulle condizioni di salute e di vita del , in quanto Pt_1
circostanze dimostrabili documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato in data 11 aprile 2024, il IG. domandava la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra e la revoca dell'assegno di mantenimento CP_1
a favore di quest'ultima.
pagina 3 di 7 In data 5 settembre 2024, la IG.ra si costituiva in giudizio. Con la propria comparsa di CP_1
costituzione la resistente si dichiarava d'accordo con controparte in ordine alla richiesta di scioglimento del matrimonio, contestando, invece, le istanze del ricorrente in materia di contributo al mantenimento, chiedendo che il IG. fosse obbligato a corrispondere mensilmente in suo favore un assegno Pt_1 mensile di € 350,00 o la diversa somma ritenuta equa dal Tribunale.
In sede di udienza presidenziale, le parti insistevano nelle rispettive istanze.
A seguito della discussione orale, il Giudice delegato tratteneva la causa per la decisione collegiale.
Sulla richiesta di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In merito alla domanda di scioglimento del matrimonio, come emerge dalle dichiarazioni delle parti e dagli atti del procedimento, risulta manifesta la volontà di entrambi i coniugi di non voler né mantenere né ricostruire tra di loro l'unione coniugale.
Inoltre, la richiesta di divorzio è fondata su una delle cause previste dalla legge ai fini dell'ammissibilità della richiesta stessa, ovverosia la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale fra i coniugi passata in giudicato, nonché la mancata ripresa della convivenza (art. 3, comma
1, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro presentata da entrambe le parti, va dunque accolta.
Sul contributo al mantenimento a favore della resistente.
Richiamate le già chiarite domande delle parti sul punto, va sottolineato che la resistente ha fatto presente che, stante il blocco del conto corrente a lei intestato a seguito di pignoramento presso il terzo per opera del ricorrente ( per spese di lite che la resistente deve al ricorrente), la resistente ha domandato che il Tribunale adito ordini ALINPS territorialmente competente in qualità di terzo tenuto a corrispondere periodicamente il trattamento pensionistico in favore del IG. di versare la Pt_1
somma mensile dovuta in qualità di assegno divorzile direttamente in favore della NO . CP_1
pagina 4 di 7 In via preliminare, si osserva che il riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, cui consegue l'applicazione dei criteri equiordinati della prima parte dell'art. 5 co. 6 l. 898/1970, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, previo accertamento delle rispettive condizioni economico-patrimoniali e valutando se le stesse siano frutto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita famigliare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, tenuto altresì conto della durata del matrimonio e ALetà dell' avente diritto (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 luglio 2018, n. 18287).
Nel caso di specie, la resistente è, allo stato, disoccupata nonostante la stessa, come risulta documentalmente provato, sia iscritta nelle liste di collocamento e si sia impegnata prima e dopo la separazione nel reperire un'attività lavorativa. Inoltre, la IG.ra , oltre ALetà anagrafica che CP_1 rende oggettivamente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro, presenta un'invalidità civile con permanente riduzione della capacità lavorativa del 46% e ha diversi problemi di salute. Trattasi, anche in questo caso, di circostanza documentalmente provata. L'unica fonte economica di cui dispone la resistente è il reddito di inclusione pari a € 500,00 mensili.
Il ricorrente, invece, è pensionato e, secondo quanto dallo stesso dichiarato, ma non provato documentalmente, percepisce una pensione mensile di € 1. 670,00. Nient'altro è dato sapere circa le condizioni reddituali e patrimoniali del IG. stante il mancato deposito della relativa Pt_1
documentazione da parte dello stesso, circostanza che il Collegio ritiene di considerare ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c..
La resistente inoltre attualmente vive nella ex casa coniugale sostenendo le relative spese, mentre il ricorrente vive presso il figlio e nulla ha documentato relativamente a spese da sostenere.
Alla luce delle circostanze suesposte, nel caso oggetto d'esame si deve tener conto della disparità reddituale tra le parti, del fatto che la resistente non possiede alcuna specifica professionalità e delle difficoltà della stessa a reperire nell'immediato un impiego lavorativo, data la sua non più giovane età e i problemi di salute di cui soffre.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre a carico del IG. in contributo Pt_1
a titolo di assegno divorzile di natura assistenziale – non risultando la resistente in possesso di adeguati mezzi per vivere, e non essendo in grado di procurarseli. L'assegno, tenuto conto di quanto percepisce pagina 5 di 7 di pensione il sig. va quantificato in € 350,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli Pt_1
indici ISTAT.
Infine, per quanto riguarda le concrete modalità di erogazione dell'assegno divorzile, il Collegio, richiamato l'art. 473-bis. 37 c.p.c., osserva che il presupposto necessario affinché sia l'INPS a corrispondere l'assegno divorzile direttamente al beneficiario è l'inadempimento del soggetto obbligato e che non è competenza del Tribunale, ma della parte interessata, promuovere la procedura prevista dalla legge qualora si ritenga sussistente l'inadempimento che consente la richiesta di erogazione diretta da parte del terzo, mentre ogni altra decisone in ordine al conto pignorato spetta al giudice dell'esecuzione.
Sulle spese processuali.
Si ritiene di dover liquidare le spese a carico dell'odierno ricorrente in virtù del principio di soccombenza, essendo stato confermato a carico del ricorrente l'assegno divorzile a favore della resistente. Stante l'ammissione della resistente al Patrocinio a spese dello Stato, la somma liquidata in misura intera, come da dispositivo, andrà versata ALRA ( ove confermata l'ammissione al PSS della resistente).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
-pronuncia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il IG. e la IG.ra il 23 ottobre 2014, in Voghera (PV), trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, al n. 52, Parte I, anno 2014.
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune proceda alle annotazioni di legge;
-dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1 CP_1 stessa la somma mensile di € 350,00, annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
-condanna a rifondere ALRA (ove confermata l'ammissione della resistente al Parte_1
Patrocinio Statale), la somma di € 4.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Pavia, camera di consiglio del 26 maggio 2025
Presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7