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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3960/24 R.g.
Tra
elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Arturo Parte_1
Raffaele Covella che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Montemilone presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giovanni Pezzolla che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Venosa il Controparte_1
27.07.2006 e che con decreto del 10.12.2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (02.08.2009) Per_1
e 01.10.2011). Per_2
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, della regolazione della frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario e del contributo di mantenimento per la prole di 200,00 euro mensili per ciascuna figlia, come concordate in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che il ricorrente non ha rispettato l'accordo di separazione con particolare riferimento alla frequentazione delle figlie e ai rapporti economici, rimanendo inadempiente rispetto al contributo di mantenimento posto a suo carico ed in favore di essa coniuge e della prole.
Ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e della loro prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
della regolazione della frequentazione padre-figlie; dell'obbligo di mantenimento delle figlie posto a carico del ricorrente nell'importo di 200 euro mensili per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ha chiesto infine, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di assegno divorzile di 100,00 euro mensili.
All'udienza del 06.03.2025, sentite le parti, queste hanno chiesto rinviarsi la causa per “ricercare un accordo sulle condizioni del divorzio”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 26.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, il ricorrente ha concluso come di seguito: “In conformità al provvedimento del Giudice adito adottato nel corso dell'udienza del 06.03.2025, con le presenti note parte ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, si riporta a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con il ricorso introduttivo del presente giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento”.
La resistente ha concluso come segue: “L'Avv. Giovanni Pezzolla, quale difensore della resistente nel giudizio iscritto al n. Controparte_1
3960/2024 R.G., dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo. In particolare, l'importo da corrispondere mensilmente dal ricorrente sarà di complessivi € 400,00 da suddividersi in parti uguali Parte_1 per ogni figlia, mentre la ricorrente rinuncia ad ottenere € 100,00 per sé stessa, naturalmente con rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne gli altri aspetti le parti si riportano all'accordo stabilito in sede di separazione”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente la domanda – proposta come “cessazione degli effetti civili del matrimonio” - va qualificata come avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, in quanto dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, prodotto dal ricorrente, risulta che il matrimonio è stato celebrato dinanzi all'Ufficiale di Stato civile.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione. La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale, n. 278/15 (cron. n. 16006/15) del 10.12.2015, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, le parti sono concordi sull'affidamento condiviso delle figlie e sulla loro prevalente collocazione abitativa presso la madre, nonché sui tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie e sul mantenimento ordinario per la prole, il tutto come concordato in sede di separazione consensuale.
A giudizio del Tribunale l'accordo di separazione risponde, anzitutto, all'interesse delle figlie a giovarsi della pari responsabilità dei genitori nell'adozione delle scelte più rilevanti riguardanti la loro vita, la loro formazione e la loro salute, nonché a mantenere la stabilità abitativa e domestica acquisita.
Peraltro, non emergono fattori ostativi all'affidamento condiviso, che costituisce la regola.
La casa familiare va assegnata alla resistente collocataria.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della prole. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute del figlio: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro.
La frequentazione padre-figlie è stata regolata come segue nell'accordo di separazione: “il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: nei weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Anche sotto tale profilo, l'accordo risponde al preminente interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento, le parti hanno concordemente richiesto che il contributo paterno sia confermato nell'ammontare mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia.
Sulla rispettiva capacità economica, il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, di essere titolare di un'azienda agricola in agro di Venosa, ove coltiva cereali su un'estensione di circa 15 ettari, e di avere una disponibilità mensile media di 1.000 euro, di essere comproprietario con i suoi tre fratelli di un immobile di cui egli fruisce in via esclusiva. La resistente ha dedotto di svolgere attività di collaboratrice domestica presso tre famiglie e di lavorare tre o quattro giorni di mattina e un giorno alla settimana di pomeriggio, di lavorare per circa dieci ore alla settimana e un'ora al pomeriggio per un compenso di 8 euro all'ora (v. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 06.03.2025).
Sulla scorta delle rispettive allegazioni e della concorde richiesta delle parti, il contributo ordinario di mantenimento della prole a carico del ricorrente va stabilito nella misura di complessivi 400,00 euro mensili
(200,00 euro per ciascuna figlia), oltre la rivalutazione monetaria già maturata dall'accordo di separazione consensuale ad oggi, il tutto da rivalutare in futuro, anno per anno, secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è stata rinunciata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025.
Il sostanziale accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
26.10.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Venosa il 27.07.2006, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Venosa dell'anno 2006, Parte I,
n. 4;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
d) il padre incontrerà e terrà con sé le figlie minori secondo i seguenti tempi e modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: nei weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 400,00 euro mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre la rivalutazione monetaria già maturata dall'accordo di separazione consensuale ad oggi, il tutto da rivalutare in futuro, anno per anno, secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.06.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3960/24 R.g.
Tra
elett.te dom.to in Venosa presso lo studio dell'avv. Arturo Parte_1
Raffaele Covella che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Montemilone presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Giovanni Pezzolla che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 26.10.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Venosa il Controparte_1
27.07.2006 e che con decreto del 10.12.2015 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (02.08.2009) Per_1
e 01.10.2011). Per_2
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, della regolazione della frequentazione delle figlie con il genitore non collocatario e del contributo di mantenimento per la prole di 200,00 euro mensili per ciascuna figlia, come concordate in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che il ricorrente non ha rispettato l'accordo di separazione con particolare riferimento alla frequentazione delle figlie e ai rapporti economici, rimanendo inadempiente rispetto al contributo di mantenimento posto a suo carico ed in favore di essa coniuge e della prole.
Ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e della loro prevalente collocazione presso l'abitazione materna;
della regolazione della frequentazione padre-figlie; dell'obbligo di mantenimento delle figlie posto a carico del ricorrente nell'importo di 200 euro mensili per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
Ha chiesto infine, in via riconvenzionale, il riconoscimento in suo favore di assegno divorzile di 100,00 euro mensili.
All'udienza del 06.03.2025, sentite le parti, queste hanno chiesto rinviarsi la causa per “ricercare un accordo sulle condizioni del divorzio”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 26.03.2025, svoltasi a trattazione scritta, il ricorrente ha concluso come di seguito: “In conformità al provvedimento del Giudice adito adottato nel corso dell'udienza del 06.03.2025, con le presenti note parte ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, si riporta a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto con il ricorso introduttivo del presente giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento”.
La resistente ha concluso come segue: “L'Avv. Giovanni Pezzolla, quale difensore della resistente nel giudizio iscritto al n. Controparte_1
3960/2024 R.G., dichiara che le parti hanno raggiunto un accordo. In particolare, l'importo da corrispondere mensilmente dal ricorrente sarà di complessivi € 400,00 da suddividersi in parti uguali Parte_1 per ogni figlia, mentre la ricorrente rinuncia ad ottenere € 100,00 per sé stessa, naturalmente con rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Per quanto concerne gli altri aspetti le parti si riportano all'accordo stabilito in sede di separazione”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente la domanda – proposta come “cessazione degli effetti civili del matrimonio” - va qualificata come avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, in quanto dall'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio, prodotto dal ricorrente, risulta che il matrimonio è stato celebrato dinanzi all'Ufficiale di Stato civile.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione. La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale, n. 278/15 (cron. n. 16006/15) del 10.12.2015, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e le deduzioni della resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, le parti sono concordi sull'affidamento condiviso delle figlie e sulla loro prevalente collocazione abitativa presso la madre, nonché sui tempi e le modalità di frequentazione padre-figlie e sul mantenimento ordinario per la prole, il tutto come concordato in sede di separazione consensuale.
A giudizio del Tribunale l'accordo di separazione risponde, anzitutto, all'interesse delle figlie a giovarsi della pari responsabilità dei genitori nell'adozione delle scelte più rilevanti riguardanti la loro vita, la loro formazione e la loro salute, nonché a mantenere la stabilità abitativa e domestica acquisita.
Peraltro, non emergono fattori ostativi all'affidamento condiviso, che costituisce la regola.
La casa familiare va assegnata alla resistente collocataria.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della figlia.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla formazione della prole. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata. In particolare, se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute del figlio: la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della figlia, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori. Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle minori presso di loro.
La frequentazione padre-figlie è stata regolata come segue nell'accordo di separazione: “il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: nei weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore
20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori
2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Anche sotto tale profilo, l'accordo risponde al preminente interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento, le parti hanno concordemente richiesto che il contributo paterno sia confermato nell'ammontare mensile di 200,00 euro per ciascuna figlia.
Sulla rispettiva capacità economica, il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, di essere titolare di un'azienda agricola in agro di Venosa, ove coltiva cereali su un'estensione di circa 15 ettari, e di avere una disponibilità mensile media di 1.000 euro, di essere comproprietario con i suoi tre fratelli di un immobile di cui egli fruisce in via esclusiva. La resistente ha dedotto di svolgere attività di collaboratrice domestica presso tre famiglie e di lavorare tre o quattro giorni di mattina e un giorno alla settimana di pomeriggio, di lavorare per circa dieci ore alla settimana e un'ora al pomeriggio per un compenso di 8 euro all'ora (v. dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 06.03.2025).
Sulla scorta delle rispettive allegazioni e della concorde richiesta delle parti, il contributo ordinario di mantenimento della prole a carico del ricorrente va stabilito nella misura di complessivi 400,00 euro mensili
(200,00 euro per ciascuna figlia), oltre la rivalutazione monetaria già maturata dall'accordo di separazione consensuale ad oggi, il tutto da rivalutare in futuro, anno per anno, secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La domanda riconvenzionale di assegno divorzile è stata rinunciata nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025.
Il sostanziale accordo delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
26.10.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Venosa il 27.07.2006, trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Venosa dell'anno 2006, Parte I,
n. 4;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) affida le figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale;
d) il padre incontrerà e terrà con sé le figlie minori secondo i seguenti tempi e modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: nei weekend dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 400,00 euro mensili (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre la rivalutazione monetaria già maturata dall'accordo di separazione consensuale ad oggi, il tutto da rivalutare in futuro, anno per anno, secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.06.2025
La Presidente est.