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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1706/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1706/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. CADAU MICHELINA CECILIA
PARTE CONVENUTA nonché contro
CP_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario del fabbricato ubicato in via Alagon n. 16 angolo via San Pietro 11 distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune di Orgosolo al Foglio 34 particella 1594 categoria A/2 vani 6,5 dotato di due ingressi, costituito da un seminterrato, e articolato su due piani, dichiarando di aver avuto il possesso ultraventennale continuo, esclusivo e pacifico del bene.
pagina 1 di 4 Ha esposto che il terreno -ove è stato costruito l'immobile in oggetto- era stato acquistato in data
8.05.1996 con scrittura privata non trascritta dalla proprietaria originaria signora
[...]
(nata ad [...] il [...]) dai propri genitori Persona_1 Controparte_1
e i quali avevano successivamente ottenuto la
[...] Controparte_2
concessione edilizia a costruire.
Ha esposto altresì che questi ultimi avevano a loro volta ceduto il bene a lui, nello stato di “rustico”, e che lui lo aveva ristrutturato a sue spese, per poi andarci a vivere con la propria famiglia nel 2001.
Dalla visura catastale prodotta, risulta che detto bene risulta catastalmente intestato a
[...]
e , soggetti che il ricorrente non è Persona_2 Controparte_4
riuscito a identificare, motivo per il quale è stato autorizzato alla notifica per pubblici proclami (v. provvedimento del 27.06.2023 – documenti inerenti alla notifica prodotti il 18.09.2023) e dal
18/10/2001 ai genitori del ricorrente, e Controparte_1 Controparte_2
, i quali si sono costituiti confermando le allegazioni in fatto del ricorrente e aderendo alla
[...]
domanda.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente (che ha allegato: visura storica catastale, ispezione ipotecaria, fotografie, documenti fiscali di acquisto di materiale edile) e l'espletamento della prova orale (v. verbale di udienza del 26.06.2024).
*
Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. 9.8.2001, n. 11000;
Cass. n. 4436/96); l'onere della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. sez. II n. 8152 del 15.6.2001, Cass. civile sez. II, 18 febbraio 1999, n.
1367 ed ancora Cass. 27.7.1983 n. 5159; Cass. 27.1.1983 n. 741).
Nella valutazione di tale prova, in quanto fondante l'acquisto a titolo originario della proprietà, il
Giudice deve essere particolarmente rigoroso, come richiesto anche a livello internazionale e pagina 2 di 4 sovranazionale (cfr., a riguardo, Cass. civ. Sez. II, 30.08.2017, n. 20539; Cass. civ., Sez. II, n. 11277 del 29.5.2015; v. precedenti di questo Tribunale: ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 7682/2023 del
11/07/2023; sentenza del 13.12.2024 - N. 1813/2023 R.G.).
Nel caso di specie, il Giudice rileva che il quadro probatorio acquisito si appalesa incoerente e disorganico e come tale inidoneo all'accoglimento della domanda.
In particolare, il ricorrente ha dedotto in maniera assolutamente generica di aver avuto il possesso del bene idoneo ai fini della maturazione dell'usucapione a partire da un giorno imprecisato allorquando avrebbe ricevuto il bene allo stato rustico dai genitori (i quali ne avevano il possesso dal 1996, quando lo avevano acquistato con scrittura privata non trascritta) o al più tardi dall'anno 2001 quando ci sarebbe andato a vivere con la sua nuova famiglia [circostanza quest'ultima non provata documentalmente e smentita dal testimone sig. , escusso all'udienza del Testimone_1
26.06.2024, che ha precisato che il ricorrente si è sposato nel 2011] senza fornire alcuna indicazione precisa circa le modalità della dedotta avvenuta “apprensione del bene” (si precisa che perché vi sia una legittima successione / accessione del possesso è necessaria la sussistenza di un atto astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà – nel caso concreto in esame insussistente) né dell'avvenuta “interversione del possesso” nel contesto della disponibilità materiale di un bene (altrui) all'interno di rapporti personali tra prossimi congiunti.
In particolare, nel contesto di normali e presumibili atti di tolleranza tra prossimi congiunti, la disponibilità materiale, anche esclusiva, di un bene è in linea generale inidonea a fondare il possesso utile ai fini dell'usucapione (v. Cass. 16371/2015); la deduzione dell'aver provveduto a una vera e propria “trasformazione del bene” attraverso la ristrutturazione ad opera sua e a sue spese dell'immobile, che sarebbe divenuto cosa diversa rispetto al bene posseduto dai suoi genitori, in un arco temporale imprecisato tra gli anni '90 fino al 2002 (quando l'opera sarebbe stata completata), non ha trovato alcun riscontro nel procedimento, né attraverso la prova documentale (non sono ritenuti sufficienti a tal fine le ricevute di acquisto di generico materiale edile) né all'esito della prova orale (i testimoni indicati non hanno fornito un quadro probatorio univoco, preciso e convincente).
Emblematica è stata la testimonianza del sig. , escusso all'udienza del 26.06.2024, che Tes_2 ha espresso l'approccio dell'uomo comune alla vicenda in oggetto, che nel caso concreto coincide con il convincimento raggiunto da questo Giudice, allorquando, riferendosi all'immobile oggetto della domanda, ha dichiarato espressamente “i proprietari sono i genitori che abitano in un altro posto”.
L'adesione della domanda da parte dei resistenti e Controparte_1 [...]
(i quali hanno accatastati il fabbricato con la loro “ditta” in data 18/10/2001) Controparte_2
pagina 3 di 4 si legge non come prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, ma come tentativo di piegare detto istituto a finalità differenti da quelle sue proprie;
del resto, come insegna la Suprema Corte : “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487/2004).
Tanto basta per rigettare la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Sassari, il 13.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1706/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3 entrambi con il patrocinio dell'avv. CADAU MICHELINA CECILIA
PARTE CONVENUTA nonché contro
CP_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atti introduttivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto Parte_1
a titolo originario del fabbricato ubicato in via Alagon n. 16 angolo via San Pietro 11 distinto al catasto fabbricati del medesimo Comune di Orgosolo al Foglio 34 particella 1594 categoria A/2 vani 6,5 dotato di due ingressi, costituito da un seminterrato, e articolato su due piani, dichiarando di aver avuto il possesso ultraventennale continuo, esclusivo e pacifico del bene.
pagina 1 di 4 Ha esposto che il terreno -ove è stato costruito l'immobile in oggetto- era stato acquistato in data
8.05.1996 con scrittura privata non trascritta dalla proprietaria originaria signora
[...]
(nata ad [...] il [...]) dai propri genitori Persona_1 Controparte_1
e i quali avevano successivamente ottenuto la
[...] Controparte_2
concessione edilizia a costruire.
Ha esposto altresì che questi ultimi avevano a loro volta ceduto il bene a lui, nello stato di “rustico”, e che lui lo aveva ristrutturato a sue spese, per poi andarci a vivere con la propria famiglia nel 2001.
Dalla visura catastale prodotta, risulta che detto bene risulta catastalmente intestato a
[...]
e , soggetti che il ricorrente non è Persona_2 Controparte_4
riuscito a identificare, motivo per il quale è stato autorizzato alla notifica per pubblici proclami (v. provvedimento del 27.06.2023 – documenti inerenti alla notifica prodotti il 18.09.2023) e dal
18/10/2001 ai genitori del ricorrente, e Controparte_1 Controparte_2
, i quali si sono costituiti confermando le allegazioni in fatto del ricorrente e aderendo alla
[...]
domanda.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali del ricorrente (che ha allegato: visura storica catastale, ispezione ipotecaria, fotografie, documenti fiscali di acquisto di materiale edile) e l'espletamento della prova orale (v. verbale di udienza del 26.06.2024).
*
Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. 9.8.2001, n. 11000;
Cass. n. 4436/96); l'onere della prova del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. sez. II n. 8152 del 15.6.2001, Cass. civile sez. II, 18 febbraio 1999, n.
1367 ed ancora Cass. 27.7.1983 n. 5159; Cass. 27.1.1983 n. 741).
Nella valutazione di tale prova, in quanto fondante l'acquisto a titolo originario della proprietà, il
Giudice deve essere particolarmente rigoroso, come richiesto anche a livello internazionale e pagina 2 di 4 sovranazionale (cfr., a riguardo, Cass. civ. Sez. II, 30.08.2017, n. 20539; Cass. civ., Sez. II, n. 11277 del 29.5.2015; v. precedenti di questo Tribunale: ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 7682/2023 del
11/07/2023; sentenza del 13.12.2024 - N. 1813/2023 R.G.).
Nel caso di specie, il Giudice rileva che il quadro probatorio acquisito si appalesa incoerente e disorganico e come tale inidoneo all'accoglimento della domanda.
In particolare, il ricorrente ha dedotto in maniera assolutamente generica di aver avuto il possesso del bene idoneo ai fini della maturazione dell'usucapione a partire da un giorno imprecisato allorquando avrebbe ricevuto il bene allo stato rustico dai genitori (i quali ne avevano il possesso dal 1996, quando lo avevano acquistato con scrittura privata non trascritta) o al più tardi dall'anno 2001 quando ci sarebbe andato a vivere con la sua nuova famiglia [circostanza quest'ultima non provata documentalmente e smentita dal testimone sig. , escusso all'udienza del Testimone_1
26.06.2024, che ha precisato che il ricorrente si è sposato nel 2011] senza fornire alcuna indicazione precisa circa le modalità della dedotta avvenuta “apprensione del bene” (si precisa che perché vi sia una legittima successione / accessione del possesso è necessaria la sussistenza di un atto astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà – nel caso concreto in esame insussistente) né dell'avvenuta “interversione del possesso” nel contesto della disponibilità materiale di un bene (altrui) all'interno di rapporti personali tra prossimi congiunti.
In particolare, nel contesto di normali e presumibili atti di tolleranza tra prossimi congiunti, la disponibilità materiale, anche esclusiva, di un bene è in linea generale inidonea a fondare il possesso utile ai fini dell'usucapione (v. Cass. 16371/2015); la deduzione dell'aver provveduto a una vera e propria “trasformazione del bene” attraverso la ristrutturazione ad opera sua e a sue spese dell'immobile, che sarebbe divenuto cosa diversa rispetto al bene posseduto dai suoi genitori, in un arco temporale imprecisato tra gli anni '90 fino al 2002 (quando l'opera sarebbe stata completata), non ha trovato alcun riscontro nel procedimento, né attraverso la prova documentale (non sono ritenuti sufficienti a tal fine le ricevute di acquisto di generico materiale edile) né all'esito della prova orale (i testimoni indicati non hanno fornito un quadro probatorio univoco, preciso e convincente).
Emblematica è stata la testimonianza del sig. , escusso all'udienza del 26.06.2024, che Tes_2 ha espresso l'approccio dell'uomo comune alla vicenda in oggetto, che nel caso concreto coincide con il convincimento raggiunto da questo Giudice, allorquando, riferendosi all'immobile oggetto della domanda, ha dichiarato espressamente “i proprietari sono i genitori che abitano in un altro posto”.
L'adesione della domanda da parte dei resistenti e Controparte_1 [...]
(i quali hanno accatastati il fabbricato con la loro “ditta” in data 18/10/2001) Controparte_2
pagina 3 di 4 si legge non come prova dei fatti costitutivi dell'usucapione, ma come tentativo di piegare detto istituto a finalità differenti da quelle sue proprie;
del resto, come insegna la Suprema Corte : “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487/2004).
Tanto basta per rigettare la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda.
Sassari, il 13.03.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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