Art. 8. Commissione tecnica per la spesa pubblica 1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e' sostituito dal seguente:
"E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell' articolo 22 della legge n. 468 del 1978 ".
2. L' ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , introdotto dall' articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e' abrogato.
3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 e' elevata di lire 300 milioni.
4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonche' predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.
5. La Commissione e' autorizzata, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o societa' specializzate.
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell' art. 32 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32. - E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatica e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
e) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell' art. 22 della legge n. 468 del 1978 .
La commissione e' nominata con decreto del Ministro del tesoro ed e' composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari.
Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e puo' procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonche' per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica e' elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalita' dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilita' delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo dell' ottavo comma dell'art. 32 della legge n. 119/1981 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota al comma 1), introdotto dall' art. 49 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), abrogato con il comma 2 dell'art. 8 della presente legge, era il seguente: "Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti".
Il testo definitivo del citato art. 32 della legge n. 119/1981 , quale ora risulta dalla combinazione della formulazione iniziale con le modifiche ed abrogazioni disposte dalla legge n. 526/1982 e dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 8, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 3:
La spesa annua per la commissione tecnica per la spesa pubblica prevista in lire 300 milioni dall' art. 32 della legge n. 119/81 ed elevata a lire 600 milioni dall' art. 49 della legge n. 526/82 (come risulta dal terzo e dal sesto comma dell'art. 32 della legge n. 119/81 nella formulazione definitiva riportata nella nota all'art. 8, comma 1) viene elevata, con il comma 3 dell'art. 8 della presente legge, a 900 milioni di lire.
"E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell' articolo 22 della legge n. 468 del 1978 ".
2. L' ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , introdotto dall' articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e' abrogato.
3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pubblica in relazione ai compiti di cui al comma 1 e per gli oneri derivanti dal comma 4 e' elevata di lire 300 milioni.
4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonche' predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3. Negli stessi limiti, con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.
5. La Commissione e' autorizzata, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o societa' specializzate.
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell' art. 32 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 32. - E' istituita, presso il Ministero del tesoro, una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:
a) compiere studi ed effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatica e sulla struttura della spesa per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;
b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;
e) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;
d) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;
e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell' art. 22 della legge n. 468 del 1978 .
La commissione e' nominata con decreto del Ministro del tesoro ed e' composta da undici membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi di spesa e di flussi finanziari.
Con lo stesso decreto di nomina il Ministro del tesoro determina la remunerazione dei membri della commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Alla relativa spesa di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1981 si provvede a carico degli appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Ai fini anzidetti la commissione ha diretto accesso al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato e puo' procurarsi tutte le informazioni, le notizie e i documenti di cui dispongono la ragioneria generale medesima, la Direzione generale del tesoro, e le altre amministrazioni ed enti compresi nel settore pubblico allargato.
In relazione alle esigenze della commissione, al Ministero del tesoro si applicano le norme di cui agli articoli 3 , 4 e 5 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497 .
Per la fornitura di attrezzature e servizi tecnici, nonche' per le esigenze di cui al precedente comma, la spesa annua per il funzionamento della commissione tecnica per la spesa pubblica e' elevata di 300 milioni cui si provvede, per l'anno finanziario 1982, mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
I membri della commissione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.
Il Ministro del tesoro, la Presidenza del Senato della Repubblica e la Presidenza della Camera dei deputati raggiungono le opportune intese per predisporre i collegamenti con i sistemi informativi del Ministero del tesoro.
Le modalita' dell'accesso ai dati e della loro utilizzazione sono determinate sulla base delle direttive e sotto la responsabilita' delle presidenze delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati".
Nota all'art. 8, comma 2:
Il testo dell' ottavo comma dell'art. 32 della legge n. 119/1981 (il cui titolo e' rilevabile dalla precedente nota al comma 1), introdotto dall' art. 49 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), abrogato con il comma 2 dell'art. 8 della presente legge, era il seguente: "Il Ministro del tesoro, su richiesta dei Presidenti delle competenti commissioni permanenti delle due Camere, cura la trasmissione, per il tramite della predetta commissione, delle informazioni, delle notizie e dei documenti che le medesime commissioni permanenti ritengano utili per l'esercizio dei propri compiti".
Il testo definitivo del citato art. 32 della legge n. 119/1981 , quale ora risulta dalla combinazione della formulazione iniziale con le modifiche ed abrogazioni disposte dalla legge n. 526/1982 e dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 8, comma 1.
Nota all'art. 8, comma 3:
La spesa annua per la commissione tecnica per la spesa pubblica prevista in lire 300 milioni dall' art. 32 della legge n. 119/81 ed elevata a lire 600 milioni dall' art. 49 della legge n. 526/82 (come risulta dal terzo e dal sesto comma dell'art. 32 della legge n. 119/81 nella formulazione definitiva riportata nella nota all'art. 8, comma 1) viene elevata, con il comma 3 dell'art. 8 della presente legge, a 900 milioni di lire.