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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1402/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, assistito e difeso dall'Avv. ALESSI Parte_2
ANTONIO
RECLAMANTE
e
(C.F. Controparte_1
in persona del Curatore avv. , autorizzata alle liti P.IVA_1 Controparte_2
con provvedimento del G.D. dott. F.L. Ciraolo del 22 novembre 2024, assistito e difeso dall'Avv. BOSCO SILVIA
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._1
DAVOLI ALESSANDRA
TALLO (C.F. ), assistito e Controparte_4 C.F._2
difeso dall'Avv. TURRISI ALBERTO
RECLAMATI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 248/2024 pubblicata il 27/09/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. n. 248/2024 pubblicata il 27/09/2024 il Tribunale di Catania, su istanza di (la quale dichiarava di essere creditrice di CP_3 Parte_3
per l'importo di € 30.000,00 oltre accessori e spese, in virtù del decreto
[...]
ingiuntivo n. 179/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 8 febbraio
2024) e di (la quale si dichiarava creditrice di Parte_4 Parte_3
dell'ulteriore importo di € 28.100,00 oltre accessori e spese, in virtù del
[...]
decreto ingiuntivo n. 2990/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 22 luglio
2023), dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Parte_3
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la deducendo Parte_3
che:
- la società, la cui attività era iniziata nel 2018, non versa in uno stato di insolvenza essendo la stessa in grado di operare proficuamente sul mercato;
- di essere ancora attiva e pienamente operativa con n. 2 (due) lavoratori alle proprie dipendenze;
- di aver stipulato due contratti d'opera, il primo, in data 29/09/2024 con i sig.ri e per la realizzazione di Parte_5 Controparte_5
una casa con struttura portante in legno di mq 167 e portico di mq incluso nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) per un totale di € 145.000,00, di cui € 5.000 versati a titolo di caparra e la rimanenza quale acconto ed €
100.000 al completamento dei lavori;
il secondo in data 16/05/2023 con il sig. per la realizzazione di una casa con struttura Controparte_6
portante in legno di mq 41,40 nel Comune di Acireale per un totale di €
40.800 +4% di Iva, di cui € 500 versati a titolo di acconto il 20/05/2023, €
12.729,00 versati a titolo di caparra alla firma del contratto con saldo alla consegna;
per un totale di crediti da recuperare di € 180.223,00, iva esclusa;
pag. 2/5 - con riferimento, invece, ai debiti esattoriali attestati dall'agente della riscossione e i debiti per comunicazioni di irregolarità attestati dall'Agenzia delle Entrate, di voler aderire alla procedura di rateizzazione;
- di avere attraversato dei momenti di difficoltà, oggi superati e di avere case in esposizione per un valore di € 120.000,00.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale della nonché Parte_3 [...]
e contestando quanto dedotto dalla reclamante. CP_3 Parte_4
Indi, la Corte, all'udienza del 10 gennaio 2025, ha posto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato.
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Tribunale di Catania, in seno alla sentenza reclamata, ha evidenziato che:
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
che la stessa risulta debitrice dalla somma di euro 30.000,00 nei confronti di e di euro 28.100,00 nei confronti di CP_3 Parte_4
, come da titoli giudiziari definitivi;
nonché di debiti esattoriali
[...]
ammontanti ad euro 429.909,14 (comprensivi di accessori) e debiti per comunicazioni di irregolarità attestati dall'Agenzia delle Entrate per euro
30.204,36;
- lo stato di insolvenza è desumibile dal mancato deposito dei bilanci successivamente all'esercizio dell'anno 2018, nonché dalla rilevante esposizione debitoria per crediti esattoriali e dall'avere attestato il terzo pignorato (v. dichiarazione prodotta da entrambe le ricorrenti) l'inesistenza di fondi sul conto intestato alla società resistente con la precisazione che “sono presenti ulteriori prenotazioni dovute a procedure esecutive presso terzi, NON coperte dal saldo
pag. 3/5 dello stesso;
pertanto nessun importo risulta a disposizione della presente procedura”;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, oltre che quella di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI (sommando le voci creditorie sopra riportate);
- le dichiarazioni fiscali in atti attestano anche il superamento della soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI per gli anni 2021 e 2022).
Ciò premesso, rileva il Collegio che tutti i superiori assunti non risultano in alcun modo contestati dalla società reclamante, la quale ha dedotto genericamente di non versare in stato di insolvenza, avendo concluso due contratti d'opera - sul cui ricavato non vi sono certezze, non essendo stato neanche precisato se e quando verrà versato il corrispettivo - ed avendo la stessa manifestato solo l'animo di presentare una rateizzazione dell'ingente debito con l'erario, senza in alcun modo documentare tale intenzione.
Viceversa, risulta pacifico che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010,
24138 del 2019, n. 25025 del 2020 tra le altre), mentre, nel caso in esame, nessuna idonea prova ha fornito la reclamante in merito al mancato superamento delle soglie di non fallibilità, a fronte, peraltro, del mancato deposito dei bilanci degli ultimi 5 anni, seppure la società stessa afferma di essere in attività.
Ne consegue che, in difetto della prova del mancato superamento dei parametri di cui ai citati n. 1) e 2) dell'art. 2, comma 1, lettera d) del CCI e di censura con riguardo all'ammontare di debiti di cui al parametro n. 3, il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore indeterminato di complessità bassa).
pag. 4/5 Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti della Parte_3 [...]
Controparte_7 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
221/2023 pubblicata l'11/12/2023, così provvede:
- dichiara manifestamente infondato il reclamo e per l'effetto lo rigetta;
- condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario da parte della reclamante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1402/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 gennaio 2025 tra
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, assistito e difeso dall'Avv. ALESSI Parte_2
ANTONIO
RECLAMANTE
e
(C.F. Controparte_1
in persona del Curatore avv. , autorizzata alle liti P.IVA_1 Controparte_2
con provvedimento del G.D. dott. F.L. Ciraolo del 22 novembre 2024, assistito e difeso dall'Avv. BOSCO SILVIA
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._1
DAVOLI ALESSANDRA
TALLO (C.F. ), assistito e Controparte_4 C.F._2
difeso dall'Avv. TURRISI ALBERTO
RECLAMATI
In punto: reclamo avverso sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale del
Tribunale di Catania n. 248/2024 pubblicata il 27/09/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. n. 248/2024 pubblicata il 27/09/2024 il Tribunale di Catania, su istanza di (la quale dichiarava di essere creditrice di CP_3 Parte_3
per l'importo di € 30.000,00 oltre accessori e spese, in virtù del decreto
[...]
ingiuntivo n. 179/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 8 febbraio
2024) e di (la quale si dichiarava creditrice di Parte_4 Parte_3
dell'ulteriore importo di € 28.100,00 oltre accessori e spese, in virtù del
[...]
decreto ingiuntivo n. 2990/2023 emesso dal Tribunale di Catania il 22 luglio
2023), dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
Parte_3
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo la deducendo Parte_3
che:
- la società, la cui attività era iniziata nel 2018, non versa in uno stato di insolvenza essendo la stessa in grado di operare proficuamente sul mercato;
- di essere ancora attiva e pienamente operativa con n. 2 (due) lavoratori alle proprie dipendenze;
- di aver stipulato due contratti d'opera, il primo, in data 29/09/2024 con i sig.ri e per la realizzazione di Parte_5 Controparte_5
una casa con struttura portante in legno di mq 167 e portico di mq incluso nel Comune di Santa Maria Imbaro (CH) per un totale di € 145.000,00, di cui € 5.000 versati a titolo di caparra e la rimanenza quale acconto ed €
100.000 al completamento dei lavori;
il secondo in data 16/05/2023 con il sig. per la realizzazione di una casa con struttura Controparte_6
portante in legno di mq 41,40 nel Comune di Acireale per un totale di €
40.800 +4% di Iva, di cui € 500 versati a titolo di acconto il 20/05/2023, €
12.729,00 versati a titolo di caparra alla firma del contratto con saldo alla consegna;
per un totale di crediti da recuperare di € 180.223,00, iva esclusa;
pag. 2/5 - con riferimento, invece, ai debiti esattoriali attestati dall'agente della riscossione e i debiti per comunicazioni di irregolarità attestati dall'Agenzia delle Entrate, di voler aderire alla procedura di rateizzazione;
- di avere attraversato dei momenti di difficoltà, oggi superati e di avere case in esposizione per un valore di € 120.000,00.
Si è costituita la Liquidazione Giudiziale della nonché Parte_3 [...]
e contestando quanto dedotto dalla reclamante. CP_3 Parte_4
Indi, la Corte, all'udienza del 10 gennaio 2025, ha posto la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è manifestamente infondato.
Occorre, preliminarmente, ricordare che il Tribunale di Catania, in seno alla sentenza reclamata, ha evidenziato che:
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
che la stessa risulta debitrice dalla somma di euro 30.000,00 nei confronti di e di euro 28.100,00 nei confronti di CP_3 Parte_4
, come da titoli giudiziari definitivi;
nonché di debiti esattoriali
[...]
ammontanti ad euro 429.909,14 (comprensivi di accessori) e debiti per comunicazioni di irregolarità attestati dall'Agenzia delle Entrate per euro
30.204,36;
- lo stato di insolvenza è desumibile dal mancato deposito dei bilanci successivamente all'esercizio dell'anno 2018, nonché dalla rilevante esposizione debitoria per crediti esattoriali e dall'avere attestato il terzo pignorato (v. dichiarazione prodotta da entrambe le ricorrenti) l'inesistenza di fondi sul conto intestato alla società resistente con la precisazione che “sono presenti ulteriori prenotazioni dovute a procedure esecutive presso terzi, NON coperte dal saldo
pag. 3/5 dello stesso;
pertanto nessun importo risulta a disposizione della presente procedura”;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI, oltre che quella di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI (sommando le voci creditorie sopra riportate);
- le dichiarazioni fiscali in atti attestano anche il superamento della soglia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3), CCI per gli anni 2021 e 2022).
Ciò premesso, rileva il Collegio che tutti i superiori assunti non risultano in alcun modo contestati dalla società reclamante, la quale ha dedotto genericamente di non versare in stato di insolvenza, avendo concluso due contratti d'opera - sul cui ricavato non vi sono certezze, non essendo stato neanche precisato se e quando verrà versato il corrispettivo - ed avendo la stessa manifestato solo l'animo di presentare una rateizzazione dell'ingente debito con l'erario, senza in alcun modo documentare tale intenzione.
Viceversa, risulta pacifico che le norme sopra richiamate (e prima l'art. 1, secondo comma, legge fall.) pongono a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri ivi prescritti (Cass. nn. 17281 del 2010,
24138 del 2019, n. 25025 del 2020 tra le altre), mentre, nel caso in esame, nessuna idonea prova ha fornito la reclamante in merito al mancato superamento delle soglie di non fallibilità, a fronte, peraltro, del mancato deposito dei bilanci degli ultimi 5 anni, seppure la società stessa afferma di essere in attività.
Ne consegue che, in difetto della prova del mancato superamento dei parametri di cui ai citati n. 1) e 2) dell'art. 2, comma 1, lettera d) del CCI e di censura con riguardo all'ammontare di debiti di cui al parametro n. 3, il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, secondo lo scaglione del valore indeterminato di complessità bassa).
pag. 4/5 Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti della Parte_3 [...]
Controparte_7 Controparte_8
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
221/2023 pubblicata l'11/12/2023, così provvede:
- dichiara manifestamente infondato il reclamo e per l'effetto lo rigetta;
- condanna la parte reclamante al pagamento, in favore delle parti reclamate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessive € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di ciascuna parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento in favore dell'erario da parte della reclamante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 24/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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