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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045/2024, introdotta da
ROMA, 25/06/1972) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 31/12/1980), entrambi con il patrocinio dell'avv. TIZIANA
BONGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data -matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma;
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata venduta.
2) La figlia minore , anagraficamente e in via preferenziale collocata presso la madre Per_1 nell'abitazione sita in Roma, in via L. Angeloni n. 60, resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
3) Al fine di attuare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, i coniugi convengono che il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni feriali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, i coniugi convengono che la minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 18 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Oppure in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore per n. ..giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in n. periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie di ciascuno. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé. 5) I genitori concordano che, nel caso in cui i coniugi dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita della minore previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di farle comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali, e ciò al fine di non turbare la minore alla quale va consentito in ogni caso di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età.
6) I genitori, per quanto occorrer possa, manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
7) Considerate le attuali condizioni reddituali dei genitori (con particolare riferimento allo stato di disoccupazione del signor , i genitori convengono che il padre continuerà a Parte_1 concorrerere nel mantenimento ordinario della figlia con le modalità dirette sino a quando Per_1 sarà disoccupato. Nell'interesse della figlia resta altresì già bene inteso e concordato tra i coniugi quanto Per_1 segue: a) l'inizio di nuova attività lavorativa da parte del signor in qualunque forma e modalità, Parte_1 dovrà essere comunicata alla signora entro 10 giorni dall'effettivo avvio della stessa, con Parte_2 indicazione della tipologia del relativo impiego e della sede ovvero del luogo ove lo stesso viene svolto,
b) qualora il signor abbia trovato un lavoro di tipo subordinato, il medesimo dovrà Parte_1 trasmettere alla moglie anche copia della busta-paga;
c) quando il signor reperirà un lavoro, sempreché conviva con sua madre e la Parte_1 retribuzione mensile non superi l'importo di euro 1.500, il medesimo contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla signora un assegno di mantenimento mensile Parte_2 per la figlia pari ad euro € 400,00 (euro quattrocento,zerozero), da rivalutarsi automaticamente e annualmente secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data del mese successivo a quella dell'inizio dell'attività lavorativa. 8) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo del
Tribunale di Roma sulle spese straordinarie, sottoscritto il 17 dicembre 2014, che indicano quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate.
Sono pertanto "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori" le seguenti categorie di spese: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione dei coniugi e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono invece "spese straordinarie obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili -sia presso strutture pubbliche che private-, le spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
8.1) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori. 8.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 8.3) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) e sarà rimborsato entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa “extrassegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico.
10) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
11) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti e conviventi con i propri genitori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/05/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
08/05/2013 tra (ROMA, 25/06/1972) e Parte_1 [...]
(ROMA, 31/12/1980) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00015, Parte I , Serie 15, Anno 2013,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045/2024, introdotta da
ROMA, 25/06/1972) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 31/12/1980), entrambi con il patrocinio dell'avv. TIZIANA
BONGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data -matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma;
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata venduta.
2) La figlia minore , anagraficamente e in via preferenziale collocata presso la madre Per_1 nell'abitazione sita in Roma, in via L. Angeloni n. 60, resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
3) Al fine di attuare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, i coniugi convengono che il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni feriali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, i coniugi convengono che la minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 18 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Oppure in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore per n. ..giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in n. periodi che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie di ciascuno. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé. 5) I genitori concordano che, nel caso in cui i coniugi dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita della minore previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di farle comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali, e ciò al fine di non turbare la minore alla quale va consentito in ogni caso di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età.
6) I genitori, per quanto occorrer possa, manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
7) Considerate le attuali condizioni reddituali dei genitori (con particolare riferimento allo stato di disoccupazione del signor , i genitori convengono che il padre continuerà a Parte_1 concorrerere nel mantenimento ordinario della figlia con le modalità dirette sino a quando Per_1 sarà disoccupato. Nell'interesse della figlia resta altresì già bene inteso e concordato tra i coniugi quanto Per_1 segue: a) l'inizio di nuova attività lavorativa da parte del signor in qualunque forma e modalità, Parte_1 dovrà essere comunicata alla signora entro 10 giorni dall'effettivo avvio della stessa, con Parte_2 indicazione della tipologia del relativo impiego e della sede ovvero del luogo ove lo stesso viene svolto,
b) qualora il signor abbia trovato un lavoro di tipo subordinato, il medesimo dovrà Parte_1 trasmettere alla moglie anche copia della busta-paga;
c) quando il signor reperirà un lavoro, sempreché conviva con sua madre e la Parte_1 retribuzione mensile non superi l'importo di euro 1.500, il medesimo contribuirà al mantenimento ordinario della figlia corrispondendo alla signora un assegno di mantenimento mensile Parte_2 per la figlia pari ad euro € 400,00 (euro quattrocento,zerozero), da rivalutarsi automaticamente e annualmente secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data del mese successivo a quella dell'inizio dell'attività lavorativa. 8) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il Protocollo del
Tribunale di Roma sulle spese straordinarie, sottoscritto il 17 dicembre 2014, che indicano quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate.
Sono pertanto "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori" le seguenti categorie di spese: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione dei coniugi e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Sono invece "spese straordinarie obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili -sia presso strutture pubbliche che private-, le spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
8.1) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori. 8.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. 8.3) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) e sarà rimborsato entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa “extrassegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico.
10) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 100% alla madre.
11) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti e conviventi con i propri genitori.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/05/2013, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
08/05/2013 tra (ROMA, 25/06/1972) e Parte_1 [...]
(ROMA, 31/12/1980) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00015, Parte I , Serie 15, Anno 2013,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 29/11/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi