Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5189
CASS
Sentenza 27 maggio 1999

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La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e l'interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; tale nullità può essere fatta valere , in applicazione della regola di cui all'art. 161 comma primo cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5189
    Data del deposito : 27 maggio 1999

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