Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e l'interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; tale nullità può essere fatta valere , in applicazione della regola di cui all'art. 161 comma primo cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/05/1999, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMO Snc di PP SO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 55, presso l'avvocato G. MARCELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO RIZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
F.LLI DI GENIO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 117, presso l'avvocato BURATTI S., rappresentato e difeso dall'avvocato DI MARCO ROBERTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1027/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 ottobre 1991 il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'opposizione proposta dalla F.LI Di IO s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo di riconsegna di macchinari venduti con patto di riservato dominio, notificato il 19/2/1981 su istanza della Como s.n.c. di GI SS & C, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le ulteriori domande proposte dalle parti;
condannava la società COMO al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la società COMO, chiedendo:
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
la dichiarazione di risoluzione del contratto di vendita, per colpa e grave inadempimento dell'acquirente, e la condanna di questa al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. La F.LI Di IO s.r.l., costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, perché nuova. Proponeva anche appello incidentale chiedendo la condanna della società COMO alla restituzione delle rate di premio versate o, quanto meno, la parte delle stesse eccedente l'equo compenso per l'uso delle macchine ed al pagamento dell'IVA relativa alle note di credito per l'asporto del macchinario.
Con sentenza del 23/2-17/4/1996 la Corte di Appello di Napoli accoglieva per quanto di ragione l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
accoglieva per quanto di ragione l'appello incidentale e condannava la società COMO a restituire alla F.LI Di IO s.r.l. le rate di prezzo riscosse. Rigettava ogni altra domanda e condannava la s.r.l.. F.LI Di IO al pagamento dei due terzi delle spese del doppio grado del giudizio.
Avverso la sentenza, notificata in data 19/9/1997 presso la sede della ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione la s.n.c. COMO del dott. GI SS & C, sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente denunzia "nuLItà del procedimento di appello e della successiva sentenza - morte del procuratore costituito - inopponibilità del decorso del termine di cui all'art.327 c.p.c. alla parte lesa dal fenomeno interruttivo (art. 360 n. 4,
156, 157, ,159,, 301, 327 c.p.c.)". Deduce che la morte dell'avv. Vincenzo Mormone, suo precedente procuratore costituito nel giudizio di appello, intervenuta in data 17/10/1994, prima della udienza di discussione della causa, aveva prodotto l'interruzione automatica del medesimo, con conseguente nuLItà degli atti processuali successivi, ivi compresa la sentenza. Deduce che "il termine di decadenza di cui all'art.327 c.p.c. non possa iniziare a decorrere nei confronti della parte il cui procuratore sia premorto" e che, conseguentemente, la sentenza non possa passare in giudicato, altrimenti si consentirebbe che "determinati meccanismi" processuali possano incidere nella sfera giuridica di un soggetto rimasto privo di tutela, con inevitabile contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Oppone il resistente che, essendo decorso il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza (17/4/1996) alla data di notifica del ricorso, e tenuto conto che i motivi di nuLItà di una sentenza si convertono in motivi di impugnazione, il ricorso in esame, per sfuggire alla sanzione d'inammissibilità avrebbe dovuto essere proposto entro il 2 giugno 1997, mentre è stato notificato, tardivamente, il 14/11/1997.
L'eccezione è fondata ed il ricorso va dichiarato inammissibile. Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nuLItà degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nuLItà della sentenza, che, pertanto, non può produrre effetto alcuno nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo (cfr.: Cass., sez. II, 13-11-1993, n. 11204 ; v. anche:
sent. n. 5923 del 1991 e n. 1200 del 1992). Tale nuLItà, peraltro, in applicazione della regola dettata dall'art. 161 comma 1, C.P.C., può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi d'impugnazione consentiti nei confronti della sentenza affetta da nuLItà. Infatti, il primo comma dell'art. 161 c.p.c. prevede espressamente che la nuLItà della sentenza può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti (appello o ricorso per cassazione), che per essere ammissibili devono essere proposti nei termini e nelle forme previste dal codice di rito. (Cfr. cass. 24/2/1995 n. 2129). In particolare, quando la sentenza affetta da nuLItà non sia stata notificata, l'impugnazione dovrà essere proposta nel termine annuale dalla sua pubblicazione per evitare la decadenza prevista dall'art.327 c.p.c. Nè può validamente sostenersi, come fa il ricorrente, che dalla nuLItà degli atti e della sentenza, resa in costanza di interruzione, derivi come corollario l'inattitudine della sentenza a passare in cosa giudicata, perché l'unica eccezione prevista dal secondo comma dell'art. 161 alla regola dettata dal primo comma, della conversione dei motivi di nuLItà in motivi di gravame, è il caso della sentenza che manchi della sottoscrizione del giudice, in cui si configura l'inesistenza della stessa sentenza. Si è ritenuta in giurisprudenza la configurabilità dell'inesistenza della sentenza, oltre che nel caso suddetto, in tutti i casi in cui la sentenza manchi di quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato, ma non nel caso di nuLItà derivanti dalla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che sono rilevabili in ogni stato e grado del processo, ma non si sottraggono al principio di cui al primo comma dell'art. 161 citato. Appare, peraltro manifestamente infondata la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 della costituzione, perché il diritto di difesa è ampiamente assicurato dal lungo termine di un anno, oltre l'interruzione nel periodo feriale, entro il quale la parte diligentemente può informarsi dello stato del processo e dell'esito della causa, e provvedere all'opportuna impugnazione della sentenza nulla.
Nel caso in esame il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, nonostante la morte, avvenuta il 17 ottobre 1994, del procuratore costituito della s.n.c. COMO, avv. Vincenzo Mormone, è stato proposto dalla parte colpita dall'evento interruttivo solo il 14 novembre 1997, ben oltre la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., quando la sentenza era già passata in giudicato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in £. 3.078.600, di cui £.
3.000.000 (tremilioni) per onorario.