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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1420/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Neri Alfonso) Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Neri Alfonso) Controparte_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
DEL P.M: cfr. conclusioni del 12 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 CP_1
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle condizioni concordate, di seguito riportate: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti in data 27 giugno 2023 e trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Canicattì (atto di matrimonio n. 24, parte 2, serie A, anno 2023)”.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 124 resa da questo Tribunale il 10-15 ottobre 2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 9 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) - della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 3 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 107 resa da questo Tribunale il 10-15 ottobre 2024, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, rilevata l'assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente nati dal matrimonio, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Canicattì, il 27/06/2023, da , nato ad [...] il Parte_1
27/02/1984 e nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì al n. 24, parte II, Serie A dell'anno 2023; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 13.6.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)