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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2719/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2719/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. BRIZIO LOREDANA e domicilio eletto C.F._2 presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità civile – servitù di passaggio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale, ogni avversa istanza e domanda riconvenzionale rigettata, in via istruttoria, - ammettere occorrendo i seguenti capitoli di prova per testi;
1) vero che la parte terminale della strada di accesso al fondi dei convenuti, di proprietà della era delimitata da Controparte_1 una staccionata in legno lunga circa tre metri (all. 9 foto); 2) vero che tale manufatto è stato divelto dai convenuti nel giugno 2016; (testi e di Divignano;
Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, c/o soc. coop. – via degli Oddoni 14, Vercelli;
Carabiniere scelto Testimone_4 CP_4 [...]
c/o staz. di Borgoticino;
e di Tes_5 Controparte_5 CP_6 CP_7
Comignago; di Comignago;
di Oleggio Castello); - Controparte_8 Controparte_9 ammettere occorrendo c.t.u. per la determinazione del danno locativo e dei danni di cui ai capitoli di prova nn. 18 ss. di memoria 10.3.2018; in principalità, nel merito, - rigettare ogni domanda riconvenzionale, siccome destituita di fondamento ed infondata;
- accertata la responsabilità ex art.
2043 c.c. dei signori e in relazione ai fatti e comportamenti Controparte_2 CP_3 indicati in narrativa dell'atto di citazione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento anche a titolo risarcimento dei danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale patiti dagli attori, per tutti i fatti descritti in narrativa, in misura non inferiore ad euro 10.000,00 per la lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti a seguito della diffusione della lettera/diffida del 28.04.2014, oltre ad euro 67.200,00 a titolo di danno locativo ed oltre ad euro 60.000,00 a titolo di minusvalenza immobiliare, ovvero quella maggiore o minore somma che risulta dovuta secondo Giustizia all'esito dell'istruttoria esperita, anche facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., con interessi, rivalutazione e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Con favore delle spese processuali”.
Conclusioni di parte convenuta:
“DATO ATTO che la società attrice ha leso i diritti dei sigg. e ed ha attuato tutta CP_2 CP_3 una serie di modifiche illecite, prospettando l'eliminazione del parcheggio esterno dei convenuti e la riduzione delle dimensioni della strada di accesso;
DATO ATTO che parte attrice ha aggravato
l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio costituito in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti, costruendo un cancello sull'area destinata ai parcheggi, circostanza questa che, oltre ad inibire il parcheggio, impedisce ai convenuti di fare manovra di inversione costringendoli ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia;
DATO ATTO che i convenuti non hanno leso alcun diritto della società attrice;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in
pagina 2 di 9 narrativa, il tutto con di spese e compensi di assistenza processuale del presente CP_10 giudizio. IN VIA RICONVENZIONALE: ACCERTARE la mancata realizzazione da parte della società dell'area destinata a parcheggio in favore dei convenuti e Controparte_1 conseguentemente CONDANNARE la società in ragione del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 871 ed 872 c.c., al risarcimento del danno in favore dei convenuti, da calcolarsi con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita, ACCERTARE che la realizzazione da parte della società del cancello sull'area destinata Controparte_1 ai parcheggi ha aggravato l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio costituito in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti, inibendo il parcheggio ed impedendo ai convenuti di fare manovra di inversione e costringendoli ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia, e conseguentemente CONDANNARE la società alla rimozione del Controparte_1 cancello realizzato ed al ripristino della larghezza della strada su cui insiste la servitù di passo carraio il ripristino dello stato dei luoghi, il tutto con di spese e CP_11 CP_10 compensi di assistenza processuale del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: SI CHIEDE disporsi CTU tecnica sullo stato dei luoghi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio e , per sentirli condannare al pagamento di € Controparte_2 CP_3
10.000,00 per la lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti a seguito della diffusione di una missiva diffamatoria del 28/4/2014, di € 67.200,00 a titolo di risarcimento del danno locativo e di € 60.000,00 a titolo di minusvalenza immobiliare. ha allegato che: Controparte_1
- i convenuti sono proprietari e risiedono presso un immobile in Comignago facente parte di un complesso di cui l'attrice aveva iniziato l'edificazione nell'anno 2003;
- nel 2013, l'attrice, nell'ambito della prosecuzione dell'attività edilizia, ha ottenuto due permessi di costruire per realizzare quattro autorimesse, da destinare a pertinenze delle abitazioni di cui ai civici n. 15 e n. 17;
- inoltre, era necessario adeguare un'area solo in parte utilizzata come parcheggio e area di manovra, nonché realizzare alcune opere interne all'immobile di cui al civico n. 17;
- detti lavori non sono mai stati eseguiti a causa dell'opposizione fisica dei convenuti, che si sono opposti all'accesso degli operai, creando altresì una barriera con le proprie pagina 3 di 9 autovetture per bloccare l'impresa e, successivamente, con bancali di pietre, cementizie e attrezzature varie;
- l'opposizione è stata confermata da una diffida del 28/4/2014 (doc. 7), in cui i convenuti facevano riferimento alla lesione del proprio diritto di servitù di passo;
- le opere non sono pertanto state eseguite, con i conseguenti danni patiti dalla parte attrice;
- ulteriori danni sono stati patiti a seguito dell'invio della citata missiva, posto che i convenuti hanno comunicato a più soggetti ( e , Comune Tes_5 Controparte_12 [...]
Procura della Repubblica) affermazioni diffamatorie sul proprio conto. CP_13
e si sono costituiti in giudizio, contestando le domande Controparte_2 CP_3 avversarie e chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi la mancata realizzazione, da parte dell'attrice, dell'area destinata a parcheggio e, conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno patito;
sempre in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi che la realizzazione da parte dell'attrice del cancello sull'area destinata ai parcheggi ha aggravato l'esercizio della servitù di passo e, conseguentemente, hanno chiesto condannarsi l'attrice alla rimozione del cancello, ripristinando l'antecedente stato dei luoghi.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'assunzione delle testimonianze introdotte dalle parti.
***
Le domande svolte dalle parti non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Le condotte ostruzionistiche di parte convenuta
L'istruttoria orale ha confermato l'impossibilità di svolgere le opere per cui l'attrice aveva ottenuto l'autorizzazione a causa del contegno tenuto dalla controparte.
La circostanza che più volte, tra il maggio ed il luglio 2016, i convenuti abbiano impedito l'accesso al cantiere da parte delle imprese incaricate dalla proprietà, rifiutando di spostare le proprie autovetture e di rimuovere i materiali edili ivi presenti, con conseguente sospensione dello svolgimento dei lavori previsti, è stata confermata dai testi , , CP_8 Testimone_6
, e . Tes_3 CP_6 CP_7
Il fatto storico risulta, dunque, provato.
pagina 4 di 9 Occorre ora verificare se vi sia prova dei danni patiti da parte attrice a seguito del comportamento illecito tenuto dai convenuti. ha allegato che le opere in progetto avrebbero dovuto avere inizio Controparte_1
l'11/7/2016 e terminare il successivo 18/7/2016. E' pacifico che le stesse non sono state eseguite nell'arco temporale programmato, a causa dell'ostruzione manifestata dai convenuti. L'attrice ha dichiarato che un ultimo tentativo di ripresa dei lavori è stato inutilmente effettuato in data 28/9/2016. ha inoltre allegato che gli immobili di propria titolarità erano Controparte_1 destinati alla vendita a terzi;
per questo erano state incaricate alcune agenzie immobiliari e la vendita era stata altresì promossa tramite siti internet specializzati. Secondo la tesi sostenuta dalla parte, le vendite non si sono perfezionate proprio a causa della mancata ultimazione delle aree di parcheggio, delle aree pertinenti e delle zone di manovra, nonché delle autorimesse al civico n. 15 ed al civico n. 17; nell'arco di due anni, trentacinque persone hanno visitato i luoghi, ma senza risultato.
L'attrice ha dedotto di aver patito un danno, per la mancata costruzione delle autorimesse, pari al minor valore dell'immobile, stimato in € 60.000,00.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni si osserva che non è risultato provato, dall'istruttoria condotta, che le vendite non si siano perfezionate a causa della mancata ultimazione delle opere, imputabile ai convenuti. Il teste ha solo dichiarato che “alcuni si CP_6 lamentavano della mancata realizzazione dei parcheggi e del fatto che il cortile fosse già pieno di automobili”; il teste ha dichiarato di aver appreso delle ragioni sottese alla CP_7 mancata conclusione delle vendite dalla propria madre ed ha dunque reso una testimonianza de relato, che, come tale, non può essere posta a fondamento della decisione.
Risulta, in ogni caso, che il comportamento ostruzionistico tenuto dagli attori sia stato limitato nel tempo e che le opere siano successivamente state eseguite, come dichiarato dai testi escussi (cfr. deposizioni testi , e ). L'attrice, tuttavia, nulla ha CP_8 CP_2 CP_1 dedotto sul punto, non avendo fatto cenno alla successiva esecuzione dei lavori e non avendo così offerto elementi utili per quantificare il pregiudizio eventualmente patito nel più breve lasso temporale in cui si è manifestata l'opposizione fisica dei convenuti.
Alcun danno da minusvalenza immobiliare può, pertanto, essere riconosciuto. ha poi allegato che la società cooperativa , conduttrice Controparte_1 CP_4 dell'immobile nell'anno 2016, ha ricevuto una missiva dai convenuti, che la invitavano alla
“limitazione del possesso, in virtù della locazione, all'immobile locato, senza utilizzo del cortile e degli
pagina 5 di 9 spazi comuni, se non come mero passaggio” (doc. 16). A fronte della ricezione di tale missiva, secondo la deduzione attorea, la cooperativa ha richiesto chiarimenti alla proprietaria in merito alla sistemazione delle aree di parcheggio ed alla mancata esecuzione di alcune opere, circostanze che hanno determinato la riduzione del canone di locazione concordato, da €
1.200,00 a € 500,00 al mese (doc. 17 e doc. 18), con conseguente danno locativo pari a € 700,00 al mese.
Nemmeno tale voce di danno può essere riconosciuta.
Il documento n. 17, offerto come prova del canone originariamente pattuito, è stato sottoscritto dalla sola proprietà e non reca l'indicazione di alcuna data. Esso, pertanto, è privo di valore probatorio.
Ciononostante, la circostanza che il canone sia stato pattuito in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente concordato è stata provata in via testimoniale. Il teste ha CP_6 fornito conferma del capitolo di prova, affermando di aver avuto conoscenza diretta della circostanza, in quanto presente alle discussioni tra il rappresentante della cooperativa, la propria madre e l'avv. CP_14
Dalla lettura del contratto di locazione sottoscritto (doc. 18), tuttavia, risulta che il canone avrebbe dovuto essere corrisposto solo dal giorno in cui la avrebbe affidato CP_15 cittadini stranieri alla Cooperativa Versoprobo. Il teste ha dichiarato che il CP_6 progetto migranti ha preso avvio nel 2018, con la conseguenza per cui, stando al tenore degli accordi intercorsi tra le parti, alcun canone avrebbe dovuto essere versato per il periodo precedente. Non essendo stato dimostrato l'effettivo versamento dei canoni e non essendo state documentate le ragioni per cui il progetto abbia trovato avviamento solo nell'anno 2018, deve concludersi nel senso dell'assenza di alcun danno documentato patito da parte attrice, posto che, antecedentemente all'intervenuta effettiva esecuzione dei lavori, sulla scorta degli accordi contrattuali, la proprietà non avrebbe in ogni caso percepito alcunché.
La missiva del 28/4/2014
La missiva in questione è stata indirizzata, oltre che a a e Controparte_1 Tes_5
, nonché al Comune di Comignago ed alla Procura della Repubblica di Novara. CP_6
L'attrice sostiene che il testo, redatto dall'avv. Brizio in nome e per conto del sig. , CP_2 contenga affermazioni diffamatorie nei propri confronti, in particolare nelle parti in cui si legge che la società avrebbe avuto “intenzione di modificare lo stato dei luoghi in modo del tutto arbitrario”; che la società avrebbe compiuto “vari soprusi dal 2012 ad oggi”; che sono stati commessi “gravi abusi”. pagina 6 di 9 Ebbene, in proposito occorre distinguere l'invio della missiva al Comune ed alla Procura della
Repubblica dall'invio ai soggetti privati e . CP_6 CP_7
In relazione ai primi due invii, la trasmissione della raccomandata assume valenza di denuncia di illecito sottoposta alla Pubblica Autorità.
Ebbene, in proposito vige il principio per cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 1703/2010; Cass. 13531/2009; Cass.
560/2005, Cass. 10033/2004; 15646/2003).
La denuncia, anche ove non fondata, non può dunque far sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex artt. 2059 e 2043 c.c., poiché ciò vanificherebbe del tutto la funzione sociale riconosciuta al diritto di denuncia e, nel caso di specie, nemmeno è stata allegata la sussistenza del diverso reato di calunnia.
Deve altresì aggiungersi che potrebbero venire perseguite a titolo di diffamazione soltanto le espressioni offensive esorbitanti dalla stretta necessità di denunciare un reato o non attinenti alla maniera della denuncia o comunque superflue ai fini di una migliore illustrazione dei fatti denunciati.
Ciò posto, nella denuncia nel caso di specie inviata all'Autorità giudiziaria ed a quella amministrativa si rinvengono sì espressioni colorite (“vari soprusi”; “gravi abusi”), ma funzionali alla denuncia dell'illecito ipotizzato dai convenuti e comunque attinenti alla materia della denuncia.
Quanto all'invio della missiva a e , si osserva che questi sono i figli CP_6 CP_7 dell'amministratrice unica della società attrice . Parte_1
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
il danno derivante dal pregiudizio all'onore ed alla reputazione non è in re ipsa e va pertanto individuato nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice non sulla base di pagina 7 di 9 valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. 31537/2018).
Nel caso di specie non possono presumersi ricadute negative sulla reputazione della società attrice dall'invio della missiva, essendo la stessa indirizzata a due soli soggetti e non ad una più ampia collettività di persone e, soprattutto, a soggetti appartenenti alla famiglia titolare dell'impresa, che ben erano a conoscenza dell'effettivo sviluppo della vicenda, come emerso dall'istruttoria orale, sicché non può ritenersi che si sia realizzata, tra i consociati, una diminuzione della reputazione dell'attrice in ragione della lettura della raccomandata.
La mancata realizzazione dell'area destinata a parcheggio
I convenuti hanno allegato che, in sede di compravendita, l'attrice si era impegnata a costruire due parcheggi all'esterno dell'immobile acquistato, in favore dei convenuti medesimi.
I signori e hanno allegato che, nell'attesa della realizzazione, gli stessi CP_2 CP_3 parcheggiavano nell'area meglio individuata nel proprio all. 2, che consentiva loro di fare manovra per immettersi sulla strada comunale. Su tale area, tuttavia, è stato realizzato un cancello da parte di il 24/4/2013, tale da inibire il parcheggio e da Controparte_1 non consentire l'effettuazione della manovra di inversione, costringendo dunque i convenuti ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia.
I convenuti hanno sostenuto il proprio diritto ad ottenere i parcheggi concordati, ai sensi della legge n. 122/1989, secondo cui nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
Ebbene, in ordine alle allegazioni svolte da parte convenuta, il Tribunale osserva che non vi è alcuna prova dell'accordo intercorso tra le parti in merito alla realizzazione di due parcheggi.
Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per invocare la realizzazione dei parcheggi su un'area ulteriore rispetto a quella acquistata, ai sensi della l.
122/1989. Anzi, in corso di causa è stato escusso quale teste il tecnico comunale
[...]
il quale ha chiarito che “all'interno dell'area di proprietà vi era spazio sufficiente CP_9 CP_2 ai fini del rispetto della normativa Tognoli n. 122/1989 sui parcheggi, che prevedeva 1 mq ogni 10 metri cubi di sedime di proprietà”.
Tale affermazione non è stata oggetto di smentita da parte dei signori e , i CP_2 CP_3 quali si sono limitati a richiamare il dato normativo, senza aver fornito alcuna prova del mancato rispetto del dettato di legge da parte dell'attrice. pagina 8 di 9 Per queste ragioni la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
L'aggravamento della servitù
Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda riconvenzionale volta a sentir accertare l'intervenuto aggravamento dell'esercizio della servitù e la condanna dell'attrice al ripristino dello stato dei luoghi.
Dall'istruttoria documentale e orale condotta è risultato provato che il parcheggio sull'area individuata all'allegato 2 sia stato consentito, su un'area di pacifica proprietà , per CP_1 mera tolleranza di quest'ultima e i convenuti, pertanto, non abbiano titolo per dolersi della realizzazione di un cancello e della difficoltà, conseguente alle modifiche, di effettuare la manovra di inversione di marcia (cfr. deposizioni e . I CP_8 CP_9 convenuti non hanno in alcun modo dimostrato che si sia dato corso ad un effettivo restringimento della strada di accesso alla propria abitazione, ove il diritto di servitù è stato costituito in forza dell'atto notarile di compravendita;
le doglianze riguardano l'area asseritamente destinata a parcheggio, che, tuttavia, è area diversa rispetto a quella su cui il passaggio avrebbe dovuto essere esercitato e, come detto, è area di proprietà esclusiva di
Controparte_1
Le spese di lite
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Novara, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2719/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MONTEVERDE ALESSANDRO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. BRIZIO LOREDANA e domicilio eletto C.F._2 presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità civile – servitù di passaggio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale, ogni avversa istanza e domanda riconvenzionale rigettata, in via istruttoria, - ammettere occorrendo i seguenti capitoli di prova per testi;
1) vero che la parte terminale della strada di accesso al fondi dei convenuti, di proprietà della era delimitata da Controparte_1 una staccionata in legno lunga circa tre metri (all. 9 foto); 2) vero che tale manufatto è stato divelto dai convenuti nel giugno 2016; (testi e di Divignano;
Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, c/o soc. coop. – via degli Oddoni 14, Vercelli;
Carabiniere scelto Testimone_4 CP_4 [...]
c/o staz. di Borgoticino;
e di Tes_5 Controparte_5 CP_6 CP_7
Comignago; di Comignago;
di Oleggio Castello); - Controparte_8 Controparte_9 ammettere occorrendo c.t.u. per la determinazione del danno locativo e dei danni di cui ai capitoli di prova nn. 18 ss. di memoria 10.3.2018; in principalità, nel merito, - rigettare ogni domanda riconvenzionale, siccome destituita di fondamento ed infondata;
- accertata la responsabilità ex art.
2043 c.c. dei signori e in relazione ai fatti e comportamenti Controparte_2 CP_3 indicati in narrativa dell'atto di citazione, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento anche a titolo risarcimento dei danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale patiti dagli attori, per tutti i fatti descritti in narrativa, in misura non inferiore ad euro 10.000,00 per la lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti a seguito della diffusione della lettera/diffida del 28.04.2014, oltre ad euro 67.200,00 a titolo di danno locativo ed oltre ad euro 60.000,00 a titolo di minusvalenza immobiliare, ovvero quella maggiore o minore somma che risulta dovuta secondo Giustizia all'esito dell'istruttoria esperita, anche facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 1226 c.c., con interessi, rivalutazione e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.. Con favore delle spese processuali”.
Conclusioni di parte convenuta:
“DATO ATTO che la società attrice ha leso i diritti dei sigg. e ed ha attuato tutta CP_2 CP_3 una serie di modifiche illecite, prospettando l'eliminazione del parcheggio esterno dei convenuti e la riduzione delle dimensioni della strada di accesso;
DATO ATTO che parte attrice ha aggravato
l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio costituito in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti, costruendo un cancello sull'area destinata ai parcheggi, circostanza questa che, oltre ad inibire il parcheggio, impedisce ai convenuti di fare manovra di inversione costringendoli ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia;
DATO ATTO che i convenuti non hanno leso alcun diritto della società attrice;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: RESPINGERE tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in
pagina 2 di 9 narrativa, il tutto con di spese e compensi di assistenza processuale del presente CP_10 giudizio. IN VIA RICONVENZIONALE: ACCERTARE la mancata realizzazione da parte della società dell'area destinata a parcheggio in favore dei convenuti e Controparte_1 conseguentemente CONDANNARE la società in ragione del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 871 ed 872 c.c., al risarcimento del danno in favore dei convenuti, da calcolarsi con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita, ACCERTARE che la realizzazione da parte della società del cancello sull'area destinata Controparte_1 ai parcheggi ha aggravato l'esercizio della servitù di passo pedonale e carraio costituito in favore dell'immobile di proprietà dei convenuti, inibendo il parcheggio ed impedendo ai convenuti di fare manovra di inversione e costringendoli ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia, e conseguentemente CONDANNARE la società alla rimozione del Controparte_1 cancello realizzato ed al ripristino della larghezza della strada su cui insiste la servitù di passo carraio il ripristino dello stato dei luoghi, il tutto con di spese e CP_11 CP_10 compensi di assistenza processuale del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: SI CHIEDE disporsi CTU tecnica sullo stato dei luoghi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio e , per sentirli condannare al pagamento di € Controparte_2 CP_3
10.000,00 per la lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti a seguito della diffusione di una missiva diffamatoria del 28/4/2014, di € 67.200,00 a titolo di risarcimento del danno locativo e di € 60.000,00 a titolo di minusvalenza immobiliare. ha allegato che: Controparte_1
- i convenuti sono proprietari e risiedono presso un immobile in Comignago facente parte di un complesso di cui l'attrice aveva iniziato l'edificazione nell'anno 2003;
- nel 2013, l'attrice, nell'ambito della prosecuzione dell'attività edilizia, ha ottenuto due permessi di costruire per realizzare quattro autorimesse, da destinare a pertinenze delle abitazioni di cui ai civici n. 15 e n. 17;
- inoltre, era necessario adeguare un'area solo in parte utilizzata come parcheggio e area di manovra, nonché realizzare alcune opere interne all'immobile di cui al civico n. 17;
- detti lavori non sono mai stati eseguiti a causa dell'opposizione fisica dei convenuti, che si sono opposti all'accesso degli operai, creando altresì una barriera con le proprie pagina 3 di 9 autovetture per bloccare l'impresa e, successivamente, con bancali di pietre, cementizie e attrezzature varie;
- l'opposizione è stata confermata da una diffida del 28/4/2014 (doc. 7), in cui i convenuti facevano riferimento alla lesione del proprio diritto di servitù di passo;
- le opere non sono pertanto state eseguite, con i conseguenti danni patiti dalla parte attrice;
- ulteriori danni sono stati patiti a seguito dell'invio della citata missiva, posto che i convenuti hanno comunicato a più soggetti ( e , Comune Tes_5 Controparte_12 [...]
Procura della Repubblica) affermazioni diffamatorie sul proprio conto. CP_13
e si sono costituiti in giudizio, contestando le domande Controparte_2 CP_3 avversarie e chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi la mancata realizzazione, da parte dell'attrice, dell'area destinata a parcheggio e, conseguentemente, condannarla al risarcimento del danno patito;
sempre in via riconvenzionale, hanno chiesto accertarsi che la realizzazione da parte dell'attrice del cancello sull'area destinata ai parcheggi ha aggravato l'esercizio della servitù di passo e, conseguentemente, hanno chiesto condannarsi l'attrice alla rimozione del cancello, ripristinando l'antecedente stato dei luoghi.
La causa è stata istruita, oltre che in via documentale, tramite l'assunzione delle testimonianze introdotte dalle parti.
***
Le domande svolte dalle parti non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni che seguono.
Le condotte ostruzionistiche di parte convenuta
L'istruttoria orale ha confermato l'impossibilità di svolgere le opere per cui l'attrice aveva ottenuto l'autorizzazione a causa del contegno tenuto dalla controparte.
La circostanza che più volte, tra il maggio ed il luglio 2016, i convenuti abbiano impedito l'accesso al cantiere da parte delle imprese incaricate dalla proprietà, rifiutando di spostare le proprie autovetture e di rimuovere i materiali edili ivi presenti, con conseguente sospensione dello svolgimento dei lavori previsti, è stata confermata dai testi , , CP_8 Testimone_6
, e . Tes_3 CP_6 CP_7
Il fatto storico risulta, dunque, provato.
pagina 4 di 9 Occorre ora verificare se vi sia prova dei danni patiti da parte attrice a seguito del comportamento illecito tenuto dai convenuti. ha allegato che le opere in progetto avrebbero dovuto avere inizio Controparte_1
l'11/7/2016 e terminare il successivo 18/7/2016. E' pacifico che le stesse non sono state eseguite nell'arco temporale programmato, a causa dell'ostruzione manifestata dai convenuti. L'attrice ha dichiarato che un ultimo tentativo di ripresa dei lavori è stato inutilmente effettuato in data 28/9/2016. ha inoltre allegato che gli immobili di propria titolarità erano Controparte_1 destinati alla vendita a terzi;
per questo erano state incaricate alcune agenzie immobiliari e la vendita era stata altresì promossa tramite siti internet specializzati. Secondo la tesi sostenuta dalla parte, le vendite non si sono perfezionate proprio a causa della mancata ultimazione delle aree di parcheggio, delle aree pertinenti e delle zone di manovra, nonché delle autorimesse al civico n. 15 ed al civico n. 17; nell'arco di due anni, trentacinque persone hanno visitato i luoghi, ma senza risultato.
L'attrice ha dedotto di aver patito un danno, per la mancata costruzione delle autorimesse, pari al minor valore dell'immobile, stimato in € 60.000,00.
Ebbene, a fronte di tali allegazioni si osserva che non è risultato provato, dall'istruttoria condotta, che le vendite non si siano perfezionate a causa della mancata ultimazione delle opere, imputabile ai convenuti. Il teste ha solo dichiarato che “alcuni si CP_6 lamentavano della mancata realizzazione dei parcheggi e del fatto che il cortile fosse già pieno di automobili”; il teste ha dichiarato di aver appreso delle ragioni sottese alla CP_7 mancata conclusione delle vendite dalla propria madre ed ha dunque reso una testimonianza de relato, che, come tale, non può essere posta a fondamento della decisione.
Risulta, in ogni caso, che il comportamento ostruzionistico tenuto dagli attori sia stato limitato nel tempo e che le opere siano successivamente state eseguite, come dichiarato dai testi escussi (cfr. deposizioni testi , e ). L'attrice, tuttavia, nulla ha CP_8 CP_2 CP_1 dedotto sul punto, non avendo fatto cenno alla successiva esecuzione dei lavori e non avendo così offerto elementi utili per quantificare il pregiudizio eventualmente patito nel più breve lasso temporale in cui si è manifestata l'opposizione fisica dei convenuti.
Alcun danno da minusvalenza immobiliare può, pertanto, essere riconosciuto. ha poi allegato che la società cooperativa , conduttrice Controparte_1 CP_4 dell'immobile nell'anno 2016, ha ricevuto una missiva dai convenuti, che la invitavano alla
“limitazione del possesso, in virtù della locazione, all'immobile locato, senza utilizzo del cortile e degli
pagina 5 di 9 spazi comuni, se non come mero passaggio” (doc. 16). A fronte della ricezione di tale missiva, secondo la deduzione attorea, la cooperativa ha richiesto chiarimenti alla proprietaria in merito alla sistemazione delle aree di parcheggio ed alla mancata esecuzione di alcune opere, circostanze che hanno determinato la riduzione del canone di locazione concordato, da €
1.200,00 a € 500,00 al mese (doc. 17 e doc. 18), con conseguente danno locativo pari a € 700,00 al mese.
Nemmeno tale voce di danno può essere riconosciuta.
Il documento n. 17, offerto come prova del canone originariamente pattuito, è stato sottoscritto dalla sola proprietà e non reca l'indicazione di alcuna data. Esso, pertanto, è privo di valore probatorio.
Ciononostante, la circostanza che il canone sia stato pattuito in misura inferiore rispetto a quanto inizialmente concordato è stata provata in via testimoniale. Il teste ha CP_6 fornito conferma del capitolo di prova, affermando di aver avuto conoscenza diretta della circostanza, in quanto presente alle discussioni tra il rappresentante della cooperativa, la propria madre e l'avv. CP_14
Dalla lettura del contratto di locazione sottoscritto (doc. 18), tuttavia, risulta che il canone avrebbe dovuto essere corrisposto solo dal giorno in cui la avrebbe affidato CP_15 cittadini stranieri alla Cooperativa Versoprobo. Il teste ha dichiarato che il CP_6 progetto migranti ha preso avvio nel 2018, con la conseguenza per cui, stando al tenore degli accordi intercorsi tra le parti, alcun canone avrebbe dovuto essere versato per il periodo precedente. Non essendo stato dimostrato l'effettivo versamento dei canoni e non essendo state documentate le ragioni per cui il progetto abbia trovato avviamento solo nell'anno 2018, deve concludersi nel senso dell'assenza di alcun danno documentato patito da parte attrice, posto che, antecedentemente all'intervenuta effettiva esecuzione dei lavori, sulla scorta degli accordi contrattuali, la proprietà non avrebbe in ogni caso percepito alcunché.
La missiva del 28/4/2014
La missiva in questione è stata indirizzata, oltre che a a e Controparte_1 Tes_5
, nonché al Comune di Comignago ed alla Procura della Repubblica di Novara. CP_6
L'attrice sostiene che il testo, redatto dall'avv. Brizio in nome e per conto del sig. , CP_2 contenga affermazioni diffamatorie nei propri confronti, in particolare nelle parti in cui si legge che la società avrebbe avuto “intenzione di modificare lo stato dei luoghi in modo del tutto arbitrario”; che la società avrebbe compiuto “vari soprusi dal 2012 ad oggi”; che sono stati commessi “gravi abusi”. pagina 6 di 9 Ebbene, in proposito occorre distinguere l'invio della missiva al Comune ed alla Procura della
Repubblica dall'invio ai soggetti privati e . CP_6 CP_7
In relazione ai primi due invii, la trasmissione della raccomandata assume valenza di denuncia di illecito sottoposta alla Pubblica Autorità.
Ebbene, in proposito vige il principio per cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 1703/2010; Cass. 13531/2009; Cass.
560/2005, Cass. 10033/2004; 15646/2003).
La denuncia, anche ove non fondata, non può dunque far sorgere in capo al denunziante una responsabilità per diffamazione e la conseguente responsabilità civile ex artt. 2059 e 2043 c.c., poiché ciò vanificherebbe del tutto la funzione sociale riconosciuta al diritto di denuncia e, nel caso di specie, nemmeno è stata allegata la sussistenza del diverso reato di calunnia.
Deve altresì aggiungersi che potrebbero venire perseguite a titolo di diffamazione soltanto le espressioni offensive esorbitanti dalla stretta necessità di denunciare un reato o non attinenti alla maniera della denuncia o comunque superflue ai fini di una migliore illustrazione dei fatti denunciati.
Ciò posto, nella denuncia nel caso di specie inviata all'Autorità giudiziaria ed a quella amministrativa si rinvengono sì espressioni colorite (“vari soprusi”; “gravi abusi”), ma funzionali alla denuncia dell'illecito ipotizzato dai convenuti e comunque attinenti alla materia della denuncia.
Quanto all'invio della missiva a e , si osserva che questi sono i figli CP_6 CP_7 dell'amministratrice unica della società attrice . Parte_1
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato;
il danno derivante dal pregiudizio all'onore ed alla reputazione non è in re ipsa e va pertanto individuato nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice non sulla base di pagina 7 di 9 valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass. 31537/2018).
Nel caso di specie non possono presumersi ricadute negative sulla reputazione della società attrice dall'invio della missiva, essendo la stessa indirizzata a due soli soggetti e non ad una più ampia collettività di persone e, soprattutto, a soggetti appartenenti alla famiglia titolare dell'impresa, che ben erano a conoscenza dell'effettivo sviluppo della vicenda, come emerso dall'istruttoria orale, sicché non può ritenersi che si sia realizzata, tra i consociati, una diminuzione della reputazione dell'attrice in ragione della lettura della raccomandata.
La mancata realizzazione dell'area destinata a parcheggio
I convenuti hanno allegato che, in sede di compravendita, l'attrice si era impegnata a costruire due parcheggi all'esterno dell'immobile acquistato, in favore dei convenuti medesimi.
I signori e hanno allegato che, nell'attesa della realizzazione, gli stessi CP_2 CP_3 parcheggiavano nell'area meglio individuata nel proprio all. 2, che consentiva loro di fare manovra per immettersi sulla strada comunale. Su tale area, tuttavia, è stato realizzato un cancello da parte di il 24/4/2013, tale da inibire il parcheggio e da Controparte_1 non consentire l'effettuazione della manovra di inversione, costringendo dunque i convenuti ad immettersi sulla strada comunale in retromarcia.
I convenuti hanno sostenuto il proprio diritto ad ottenere i parcheggi concordati, ai sensi della legge n. 122/1989, secondo cui nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione.
Ebbene, in ordine alle allegazioni svolte da parte convenuta, il Tribunale osserva che non vi è alcuna prova dell'accordo intercorso tra le parti in merito alla realizzazione di due parcheggi.
Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per invocare la realizzazione dei parcheggi su un'area ulteriore rispetto a quella acquistata, ai sensi della l.
122/1989. Anzi, in corso di causa è stato escusso quale teste il tecnico comunale
[...]
il quale ha chiarito che “all'interno dell'area di proprietà vi era spazio sufficiente CP_9 CP_2 ai fini del rispetto della normativa Tognoli n. 122/1989 sui parcheggi, che prevedeva 1 mq ogni 10 metri cubi di sedime di proprietà”.
Tale affermazione non è stata oggetto di smentita da parte dei signori e , i CP_2 CP_3 quali si sono limitati a richiamare il dato normativo, senza aver fornito alcuna prova del mancato rispetto del dettato di legge da parte dell'attrice. pagina 8 di 9 Per queste ragioni la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
L'aggravamento della servitù
Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda riconvenzionale volta a sentir accertare l'intervenuto aggravamento dell'esercizio della servitù e la condanna dell'attrice al ripristino dello stato dei luoghi.
Dall'istruttoria documentale e orale condotta è risultato provato che il parcheggio sull'area individuata all'allegato 2 sia stato consentito, su un'area di pacifica proprietà , per CP_1 mera tolleranza di quest'ultima e i convenuti, pertanto, non abbiano titolo per dolersi della realizzazione di un cancello e della difficoltà, conseguente alle modifiche, di effettuare la manovra di inversione di marcia (cfr. deposizioni e . I CP_8 CP_9 convenuti non hanno in alcun modo dimostrato che si sia dato corso ad un effettivo restringimento della strada di accesso alla propria abitazione, ove il diritto di servitù è stato costituito in forza dell'atto notarile di compravendita;
le doglianze riguardano l'area asseritamente destinata a parcheggio, che, tuttavia, è area diversa rispetto a quella su cui il passaggio avrebbe dovuto essere esercitato e, come detto, è area di proprietà esclusiva di
Controparte_1
Le spese di lite
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da parte convenuta;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Novara, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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