TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Non vanno risarciti i danni al gioielliere incauto che subisce un furtoAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/10/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 235/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 235/2016 R.G. in data 22/01/2016, avente ad oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Enzo
Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via E.
Toni n. 7;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Popolo 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni,
[...] quantificati in € 75.000,00, subiti in ragione del trafugamento, da parte di
1 Proc. n. 235/2016 R.G. ignoti, di gioielli e oggetti preziosi custoditi presso l'attività commerciale dell'istante.
1.1. In estrema sintesi, l'attore esponeva:
a) di essere titolare di una gioielleria, denominata “OLD GOLD”, allocata presso l'immobile ubicato in Potenza alla Via San Luca n. 3, di proprietà del concessogli in locazione;
Controparte_1
b) che detto locale era costituito da un vano piano strada, con porta d'ingresso per i clienti, e da un vano sottostante, munito di botola collegante i due vani;
c) che altri locali commerciali, ubicati sulla stessa strada, erano dotati anche di una porta d'accesso collocata all'interno dei locali condominiali, dov'erano stati collocati un cancello e una porta di ferro;
d) che in data 26/02/2015, alle ore 14:15 circa, soggetti ignoti erano entrati dal portone di ingresso del fabbricato e, da lì, accedendo ai CP_2 locali sottostanti, approfittando del fatto che la relativa porta in ferro di ingresso a detti locali, già priva del meccanismo di chiusura, fosse aperta, avevano abbattuto con altrettanta facilità la debole parete divisoria adiacente il locale commerciale condotto in locazione dall'attore ed ivi introdottisi, avevano asportato tutta la merce custodita (preziosi, orologi ed oggetti in oro);
e) che le espletate indagini, da parte dei Carabinieri di Potenza, non avevano consentito l'identificazione dei malfattori, i quali avevano asportato beni per un valore commerciale complessivo di € 75.000,00, così calcolato in ragione dell'inventario e dei contratti in conto vendita stipulati dai clienti che, antecedentemente al fatto delittuoso, avevano ceduto all'attore i preziosi di loro proprietà.
1.2. Su tali premesse di fatto, l'attore assumeva la responsabilità del
, ex art. 2051 c.c., in qualità di custode delle parti comuni, CP_1 asserendo che l'apertura del portone di ingresso del fabbricato condominiale e della porta di ferro posta all'ingresso dei locali condominiali sottostanti (quest'ultima rotta da molto tempo e priva di serratura) avevano favorito l'accesso dei ladri al proprio locale commerciale, evocandone, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso l'adozione delle cautele necessarie a prevenire il fatto dannoso.
2 Proc. n. 235/2016 R.G.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/04/2016, il convenuto sosteneva l'assenza di responsabilità a proprio CP_1 carico, evidenziando l'esistenza di idonee misure di sicurezza e, comunque,
l'imputabilità del fatto alla negligenza dello stesso danneggiato, il quale aveva lasciato la cassaforte aperta, così come la botola di accesso al locale dal vano sottostante, altresì contestando la quantificazione del danno, ritenuta arbitraria.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
3. La causa, istruita attraverso le prove testimoniali articolate dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
20/06/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Posta la premessa che precede, occorre preliminarmente offrire corretta qualificazione giuridica alla domanda attorea.
4.1. L'istante lamenta, anzitutto, la responsabilità del in CP_1 qualità di custode delle parti comuni, sul presupposto che lo stato di queste abbiano favorito l'ingresso dei ladri nel proprio locale commerciale, e perciò evocando la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.; in via subordinata, viene fatta valere una responsabilità di tipo aquiliano, legata alla colpevole predisposizione di idonee misure di sicurezza.
4.2. Orbene, può ritenersi condivisibile l'inquadramento dell'odierna fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui l'ente condominiale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011; analogamente anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020, Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del
09/10/2023), trattandosi di custode ex lege dei beni di proprietà comune (v., nel merito, Tribunale Genova, 12/01/2025 n. 84; Tribunale Trani,
06/06/2025 n. 608).
Con particolare riguardo al furto commesso in un immobile di proprietà esclusiva, è ampiamente consolidata la giurisprudenza che accolla al
Condominio una responsabilità ex art. 2051 c.c., in qualità di custode del
3 Proc. n. 235/2016 R.G. fabbricato (v. già Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 1997, n. 9707; in senso analogo pure Sez. 3, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775; Cass. Sez. 3, sent.
26 aprile 2004, n. 7921; Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2844; Cass.
Sez. 3, sent. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre
2014, n. 26900; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2016, n. 19399 e la recente
Sez. 3, Cass. Ordinanza n. 25122 del 2025).
Quantunque la citata giurisprudenza sia relativa all'ipotesi in cui il furto sia stato favorito da ponteggi installati per il restauro del fabbricato, i principi ivi contenuti per l'affermazione della responsabilità custodiale, mutatis mutandis, possono senz'altro calarsi nella presente fattispecie.
Se, infatti, si arriva ad affermare la responsabilità del ex art. CP_1
2051 c.c. quando il furto è agevolato da una struttura che, tecnicamente, non fa parte dell'edificio comune (ponteggio/impalcatura), atteso il perdurante obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto i lavori e il mantenimento dell'anzidetta struttura, a fortiori può predicarsene, in linea di principio, la responsabilità allorquando il furto si assume verificatosi proprio a causa dei beni condominiali, recte in ragione dell'inidoneità di essi a fungere da impedimento o deterrente.
5. Chiarita l'applicabilità della norma di cui al più volte citato art. 2051
c.c., appare opportuno operare una breve premessa sistematica:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, onde, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto
4 Proc. n. 235/2016 R.G. eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
Su quest'ultimo punto, ancor più nello specifico, si è di recente ribadito che la condotta del danneggiato potrà integrare:
I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024);
II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
5 Proc. n. 235/2016 R.G.
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche di rilievo, venendo al caso di specie, all'esito delle prove raccolte è rimasto accertato che l'attore, nell'allontanarsi dal negozio nell'orario di pranzo, non ha chiuso la botola da cui i ladri, dal vano laboratorio sottostante, sono risaliti ai locali espositivi della gioielleria, non ha riposto i preziosi nella cassaforte, lasciandoli così esposti nelle vetrine da cui i ladri, dall'interno del locale, hanno potuto agevolmente asportarli e ha lasciato aperta la cassaforte, nella quale pure erano custoditi taluni preziosi.
A tal riguardo sono esplicative le testimonianze di Testimone_1
(ud. 23/06/2017): “durante la pausa pranzo i preziosi restavano nelle vetrine”; (ud. 23/06/2017): “dopo il furto, la suddetta botola Tes_2
è stata messa in sicurezza con delle serrature che si aprono dell'interno della gioielleria”; (ud. 15/06/2018): “i gioielli vengono CP_3 ricollocati in cassaforte prima della chiusura serale in quanto la pausa pranzo è di un'ora e quindi durante l'ora di assenza dello per il Pt_1 pranzo i gioielli rimangono in vetrina”; “i gioielli esposti in vetrina e all'interno erano stati presi, la botola era aperta”; “questa botola porta al magazzino della gioielleria che si trova al di sotto del negozio”.
A conferma, si legge nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti che i ladri, entrati dalla scala di accesso interna (munita della botola di cui si è detto, all'evidenza aperta), asportavano la refurtiva dalle vetrine e “da una cassaforte che il titolare uscendo per la pausa pranzo non aveva provveduto a chiudere”.
7. Tali circostanze, complessivamente valutate, illuminano una condotta senz'altro colposa a carico del danneggiato, il quale, tenuto conto della
6 Proc. n. 235/2016 R.G. presenza di plurimi oggetti preziosi all'interno del locale commerciale, avrebbe potuto (e dovuto) adottare accorgimenti implicanti, peraltro, un grado di diligenza ordinaria, quali la chiusura della botola collegante il vano magazzino al negozio (così precludendo la possibilità di accedere al locale espositivo dall'area sottostante) o, quantomeno, la custodia dei preziosi in cassaforte chiusa, così potenzialmente precludendo la relativa apprensione (salvo lo scassinamento o il prelevamento della cassaforte, operazioni, all'evidenza, estremamente difficoltose, se non impossibili, in pieno giorno).
Sicché, considerata l'efficienza eziologica assorbente della condotta colposa del danneggiato, tale da sovrapporsi alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno (in tali termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023), si ritiene concretizzata l'esimente del caso fortuito – in questo caso costituito dal fatto dello stesso danneggiato – e, di conseguenza, l'assenza di responsabilità del convenuto. CP_1
8. Anche laddove si ritenesse di non poter escludere del tutto che i beni condominiali abbiano avuto efficacia eziologica nella determinazione dell'evento sul profilo della causalità materiale (il che porterebbe ad escludere la ricorrenza del caso fortuito), purtuttavia la condotta negligente dell'attore avrebbe, in ogni caso, un'efficacia causale tale da determinare, sul piano della causalità giuridica, l'imputabilità del nocumento nella sua interezza al danneggiato, in applicazione del primo comma dell'art. 1227
c.c.
Infatti, anche ritenendo dimostrato l'assunto attoreo, secondo cui la serratura della porta in ferro, ubicata all'ingresso dei locali sottostanti a quelli commerciali, risultava già divelta prima del fatto criminoso
[circostanza quantomeno dubbia, poiché affermata dai testi Tes_1
e , secondo i quali sarebbe stato l'amministratore di
[...] Tes_2 condominio a riferire tale circostanza ai Carabinieri intervenuti sul posto, ma negata dai testi e (i quali, essendo meri Testimone_3 Testimone_4 conduttori e non condòmini, non possono essere ritenuti incapaci a testimoniare, poiché privi di un interesse legittimante alla partecipazione al giudizio, dal momento che nei loro confronti un'eventuale sentenza di condanna non sarebbe direttamente azionabile) e dagli stessi Militi
7 Proc. n. 235/2016 R.G. intervenuti, Brig. e Vice Brig. CC Controparte_4 Tes_5
, i quali, chiamati a testimoniare nel presente giudizio, hanno
[...] ambedue affermato di non ricordare alcuna interlocuzione con l'amministratore di condominio] residuerebbe comunque la pregnante efficacia eziologica, nel cagionare il danno, delle omissioni di cautela dell'attore: pur introdottisi nei locali sottostanti la gioielleria per “colpa” del , i ladri, se l'attore avesse chiuso la botola annessa alla CP_1 scala collegante il vano espositivo con il sottostante vano magazzino, non avrebbero comunque potuto accedere alla gioielleria;
dipoi, se i preziosi fossero stati chiusi in cassaforte, i ladri – pur acceduti alla gioielleria – non avrebbero potuto asportarli, salvo attraverso l'improbabile (atteso l'orario del furto, avvenuto in pieno giorno) scassinamento della cassaforte medesima.
9. In definitiva, la condotta del danneggiato (sia che la si voglia ritenere idonea a concretizzare il caso fortuito, sia che la si intenda come condotta efficiente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.) può dirsi rilevante ai fini di escludere la responsabilità del convenuto, e di conseguenza la CP_1 domanda attorea va rigettata.
10. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) del D.M. n. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 235/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 23/10/2025
Il Giudice
8 Proc. n. 235/2016 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 235/2016 R.G. in data 22/01/2016, avente ad oggetto: risarcimento del danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Enzo
Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via E.
Toni n. 7;
ATTORE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via del Popolo 2;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_1
onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni,
[...] quantificati in € 75.000,00, subiti in ragione del trafugamento, da parte di
1 Proc. n. 235/2016 R.G. ignoti, di gioielli e oggetti preziosi custoditi presso l'attività commerciale dell'istante.
1.1. In estrema sintesi, l'attore esponeva:
a) di essere titolare di una gioielleria, denominata “OLD GOLD”, allocata presso l'immobile ubicato in Potenza alla Via San Luca n. 3, di proprietà del concessogli in locazione;
Controparte_1
b) che detto locale era costituito da un vano piano strada, con porta d'ingresso per i clienti, e da un vano sottostante, munito di botola collegante i due vani;
c) che altri locali commerciali, ubicati sulla stessa strada, erano dotati anche di una porta d'accesso collocata all'interno dei locali condominiali, dov'erano stati collocati un cancello e una porta di ferro;
d) che in data 26/02/2015, alle ore 14:15 circa, soggetti ignoti erano entrati dal portone di ingresso del fabbricato e, da lì, accedendo ai CP_2 locali sottostanti, approfittando del fatto che la relativa porta in ferro di ingresso a detti locali, già priva del meccanismo di chiusura, fosse aperta, avevano abbattuto con altrettanta facilità la debole parete divisoria adiacente il locale commerciale condotto in locazione dall'attore ed ivi introdottisi, avevano asportato tutta la merce custodita (preziosi, orologi ed oggetti in oro);
e) che le espletate indagini, da parte dei Carabinieri di Potenza, non avevano consentito l'identificazione dei malfattori, i quali avevano asportato beni per un valore commerciale complessivo di € 75.000,00, così calcolato in ragione dell'inventario e dei contratti in conto vendita stipulati dai clienti che, antecedentemente al fatto delittuoso, avevano ceduto all'attore i preziosi di loro proprietà.
1.2. Su tali premesse di fatto, l'attore assumeva la responsabilità del
, ex art. 2051 c.c., in qualità di custode delle parti comuni, CP_1 asserendo che l'apertura del portone di ingresso del fabbricato condominiale e della porta di ferro posta all'ingresso dei locali condominiali sottostanti (quest'ultima rotta da molto tempo e priva di serratura) avevano favorito l'accesso dei ladri al proprio locale commerciale, evocandone, in subordine, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver colposamente omesso l'adozione delle cautele necessarie a prevenire il fatto dannoso.
2 Proc. n. 235/2016 R.G.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12/04/2016, il convenuto sosteneva l'assenza di responsabilità a proprio CP_1 carico, evidenziando l'esistenza di idonee misure di sicurezza e, comunque,
l'imputabilità del fatto alla negligenza dello stesso danneggiato, il quale aveva lasciato la cassaforte aperta, così come la botola di accesso al locale dal vano sottostante, altresì contestando la quantificazione del danno, ritenuta arbitraria.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto della domanda attorea.
3. La causa, istruita attraverso le prove testimoniali articolate dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del
20/06/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Posta la premessa che precede, occorre preliminarmente offrire corretta qualificazione giuridica alla domanda attorea.
4.1. L'istante lamenta, anzitutto, la responsabilità del in CP_1 qualità di custode delle parti comuni, sul presupposto che lo stato di queste abbiano favorito l'ingresso dei ladri nel proprio locale commerciale, e perciò evocando la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.; in via subordinata, viene fatta valere una responsabilità di tipo aquiliano, legata alla colpevole predisposizione di idonee misure di sicurezza.
4.2. Orbene, può ritenersi condivisibile l'inquadramento dell'odierna fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 2051 c.c.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui l'ente condominiale è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15291 del 12/07/2011; analogamente anche Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7044 del 12/03/2020, Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28253 del
09/10/2023), trattandosi di custode ex lege dei beni di proprietà comune (v., nel merito, Tribunale Genova, 12/01/2025 n. 84; Tribunale Trani,
06/06/2025 n. 608).
Con particolare riguardo al furto commesso in un immobile di proprietà esclusiva, è ampiamente consolidata la giurisprudenza che accolla al
Condominio una responsabilità ex art. 2051 c.c., in qualità di custode del
3 Proc. n. 235/2016 R.G. fabbricato (v. già Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 1997, n. 9707; in senso analogo pure Sez. 3, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775; Cass. Sez. 3, sent.
26 aprile 2004, n. 7921; Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2005, n. 2844; Cass.
Sez. 3, sent. 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre
2014, n. 26900; Cass. Sez. 3, sent. 30 settembre 2016, n. 19399 e la recente
Sez. 3, Cass. Ordinanza n. 25122 del 2025).
Quantunque la citata giurisprudenza sia relativa all'ipotesi in cui il furto sia stato favorito da ponteggi installati per il restauro del fabbricato, i principi ivi contenuti per l'affermazione della responsabilità custodiale, mutatis mutandis, possono senz'altro calarsi nella presente fattispecie.
Se, infatti, si arriva ad affermare la responsabilità del ex art. CP_1
2051 c.c. quando il furto è agevolato da una struttura che, tecnicamente, non fa parte dell'edificio comune (ponteggio/impalcatura), atteso il perdurante obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto i lavori e il mantenimento dell'anzidetta struttura, a fortiori può predicarsene, in linea di principio, la responsabilità allorquando il furto si assume verificatosi proprio a causa dei beni condominiali, recte in ragione dell'inidoneità di essi a fungere da impedimento o deterrente.
5. Chiarita l'applicabilità della norma di cui al più volte citato art. 2051
c.c., appare opportuno operare una breve premessa sistematica:
1) la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, onde, affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, ragion per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 30775/2017), fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. n. 15383/2006);
2) tale fattore esterno può essere di due tipi, potendo interferire nella situazione in atto al punto da produrre di per sé l'evento (c.d. fortuito autonomo), oppure ricorrere nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto
4 Proc. n. 235/2016 R.G. eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (Cass. n. 2563/2007);
3) l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato
(sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità del custode, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso (Cass. n. 999/14, n.
9546/10).
Su quest'ultimo punto, ancor più nello specifico, si è di recente ribadito che la condotta del danneggiato potrà integrare:
I) il caso fortuito – e, come tale, elidere in radice la sussistenza del nesso eziologico – laddove essa si presenti connotata da colpa, la quale, per assurgere a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, è da intendersi “come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, atteso che il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228), non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 2376 del 24/01/2024);
II) un fatto causalmente rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., il cui primo comma trova fondamento nel principio di causalità materiale, che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Anche in tal caso, unico requisito legalmente rilevante sarà quello della colpa del danneggiato (a prescindere da ogni riferimento all'imprevedibilità o eccezionalità della relativa condotta), la cui portata potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente
5 Proc. n. 235/2016 R.G.
(cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa, e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (in tal senso la recente Cass. n. 14228 del 23/05/2023, secondo cui “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
6. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche di rilievo, venendo al caso di specie, all'esito delle prove raccolte è rimasto accertato che l'attore, nell'allontanarsi dal negozio nell'orario di pranzo, non ha chiuso la botola da cui i ladri, dal vano laboratorio sottostante, sono risaliti ai locali espositivi della gioielleria, non ha riposto i preziosi nella cassaforte, lasciandoli così esposti nelle vetrine da cui i ladri, dall'interno del locale, hanno potuto agevolmente asportarli e ha lasciato aperta la cassaforte, nella quale pure erano custoditi taluni preziosi.
A tal riguardo sono esplicative le testimonianze di Testimone_1
(ud. 23/06/2017): “durante la pausa pranzo i preziosi restavano nelle vetrine”; (ud. 23/06/2017): “dopo il furto, la suddetta botola Tes_2
è stata messa in sicurezza con delle serrature che si aprono dell'interno della gioielleria”; (ud. 15/06/2018): “i gioielli vengono CP_3 ricollocati in cassaforte prima della chiusura serale in quanto la pausa pranzo è di un'ora e quindi durante l'ora di assenza dello per il Pt_1 pranzo i gioielli rimangono in vetrina”; “i gioielli esposti in vetrina e all'interno erano stati presi, la botola era aperta”; “questa botola porta al magazzino della gioielleria che si trova al di sotto del negozio”.
A conferma, si legge nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri intervenuti che i ladri, entrati dalla scala di accesso interna (munita della botola di cui si è detto, all'evidenza aperta), asportavano la refurtiva dalle vetrine e “da una cassaforte che il titolare uscendo per la pausa pranzo non aveva provveduto a chiudere”.
7. Tali circostanze, complessivamente valutate, illuminano una condotta senz'altro colposa a carico del danneggiato, il quale, tenuto conto della
6 Proc. n. 235/2016 R.G. presenza di plurimi oggetti preziosi all'interno del locale commerciale, avrebbe potuto (e dovuto) adottare accorgimenti implicanti, peraltro, un grado di diligenza ordinaria, quali la chiusura della botola collegante il vano magazzino al negozio (così precludendo la possibilità di accedere al locale espositivo dall'area sottostante) o, quantomeno, la custodia dei preziosi in cassaforte chiusa, così potenzialmente precludendo la relativa apprensione (salvo lo scassinamento o il prelevamento della cassaforte, operazioni, all'evidenza, estremamente difficoltose, se non impossibili, in pieno giorno).
Sicché, considerata l'efficienza eziologica assorbente della condotta colposa del danneggiato, tale da sovrapporsi alla situazione della cosa in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno (in tali termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023), si ritiene concretizzata l'esimente del caso fortuito – in questo caso costituito dal fatto dello stesso danneggiato – e, di conseguenza, l'assenza di responsabilità del convenuto. CP_1
8. Anche laddove si ritenesse di non poter escludere del tutto che i beni condominiali abbiano avuto efficacia eziologica nella determinazione dell'evento sul profilo della causalità materiale (il che porterebbe ad escludere la ricorrenza del caso fortuito), purtuttavia la condotta negligente dell'attore avrebbe, in ogni caso, un'efficacia causale tale da determinare, sul piano della causalità giuridica, l'imputabilità del nocumento nella sua interezza al danneggiato, in applicazione del primo comma dell'art. 1227
c.c.
Infatti, anche ritenendo dimostrato l'assunto attoreo, secondo cui la serratura della porta in ferro, ubicata all'ingresso dei locali sottostanti a quelli commerciali, risultava già divelta prima del fatto criminoso
[circostanza quantomeno dubbia, poiché affermata dai testi Tes_1
e , secondo i quali sarebbe stato l'amministratore di
[...] Tes_2 condominio a riferire tale circostanza ai Carabinieri intervenuti sul posto, ma negata dai testi e (i quali, essendo meri Testimone_3 Testimone_4 conduttori e non condòmini, non possono essere ritenuti incapaci a testimoniare, poiché privi di un interesse legittimante alla partecipazione al giudizio, dal momento che nei loro confronti un'eventuale sentenza di condanna non sarebbe direttamente azionabile) e dagli stessi Militi
7 Proc. n. 235/2016 R.G. intervenuti, Brig. e Vice Brig. CC Controparte_4 Tes_5
, i quali, chiamati a testimoniare nel presente giudizio, hanno
[...] ambedue affermato di non ricordare alcuna interlocuzione con l'amministratore di condominio] residuerebbe comunque la pregnante efficacia eziologica, nel cagionare il danno, delle omissioni di cautela dell'attore: pur introdottisi nei locali sottostanti la gioielleria per “colpa” del , i ladri, se l'attore avesse chiuso la botola annessa alla CP_1 scala collegante il vano espositivo con il sottostante vano magazzino, non avrebbero comunque potuto accedere alla gioielleria;
dipoi, se i preziosi fossero stati chiusi in cassaforte, i ladri – pur acceduti alla gioielleria – non avrebbero potuto asportarli, salvo attraverso l'improbabile (atteso l'orario del furto, avvenuto in pieno giorno) scassinamento della cassaforte medesima.
9. In definitiva, la condotta del danneggiato (sia che la si voglia ritenere idonea a concretizzare il caso fortuito, sia che la si intenda come condotta efficiente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.) può dirsi rilevante ai fini di escludere la responsabilità del convenuto, e di conseguenza la CP_1 domanda attorea va rigettata.
10. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in base ai valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) del D.M. n. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 235/2016 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso CP_1 professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 23/10/2025
Il Giudice
8 Proc. n. 235/2016 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
9