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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice RI Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7659/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. Marcantonio Maurizio, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Frederico Binetti, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti costituite, in ottemperanza al decreto del 16.7.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito te- lematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione del 21.12.2021, ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1 evocato in giudizio il sig. per sentire il Tribunale Civile di Foggia accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1 “a) accertare e dichiarare che il sig. è debitore dell'avv. a titolo Controparte_1 Parte_1 di compensi professionali come meglio precisati in narrativa in ragione dell'attività professionale prestata dall'attore in suo favore nei quattro giudizi innanzi indicati e, per l'effetto
b) condannare il convenuto al pagamento in favore dell'avv. dell'importo di € Parte_1
17.555,48 (comprensivo di rimborso forfettario, cap e iva è già detratti gli acconti versati dal convenuto) o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
In ogni caso oltre interessi moratori come per legge con decorrenza dalla maturazione del diritto sino al dì dell'effettivo soddisfo.
c) condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze di lite”. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.3.2022, si è costituito in giudizio
[...]
il quale ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda giudiziale per non CP_1 avere l'attore esperito la procedura di negoziazione assistita, nonché l'intervenuta prescrizione presuntiva, ex artt. 2956 e 2957, comma 2, c.c., relativamente ai compensi professionali maturati dall'attore e, nel merito, ha impugnato e contestato il contenuto dell'avversa citazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite.
II.- Assegnato alle parti un termine per esperire il tentativo di negoziazione assistita e concessi i termini ex art. 183, 6 co., c.p.c., la causa – istruita con sole prove documentali – è stata rinviata all'udienza di discussione del 23.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
III.- Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dall'avv. nell'interesse del sig. nei se- Pt_1 CP_1 guenti giudizi amministrativi:
1) n. 707/2009 R.G., definito con sentenza n. 257 del 2011, pubblicata in Controparte_2 data 10/02/2011;
2) Consiglio di Stato, n. 7171/2011 R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza
[...]
n. 257/2011, conclusosi con sentenza n. 4757/2016 pubblicata il 17.11.2016; CP_2
Contr 3) Puglia – Bari, n. 1536/2014 R.G., conclusosi con sentenza n. 1485/2016 pubblicata il
30.12.2016;
4) Consiglio di Stato, n. 4090/2017 R.G., giudizio per revocazione sentenza n. 4757/2016, de- finito con sentenza n. 8416/2020 pubblicata il 28.12.2020.
2 Il convenuto, a fronte della richiesta attorea di liquidazione dei compensi, pur non contestando l'effettivo espletamento dell'attività professionale da parte dell'avv. ha eccepito la pre- Pt_1 scrizione presuntiva relativamente ai compensi maturati nel giudizio di primo grado promosso in- nanzi al TAR Puglia n. 707/2009 R.G. e in quello promosso innanzi al TAR n. 1536/2014 CP_2
R.G., stante l'assenza di alcun valido atto interruttivo della prescrizione ex art. 2956, n. 2 cc. e
2957, secondo comma, c.c.
In relazione agli altri due giudizi (Consiglio Stato n. 7171/2011 r.g. e Consiglio Stato n.
4090/2017 r.g.), il convenuto ha contestato la pretesa attorea deducendo di aver integralmente paga- to il compenso spettante all'avvocato, mediante la corresponsione della somma di € 5.075,20. Se- condo il convenuto, tale somma sarebbe stata pattuita tre le parti per l'espletamento dell'attività di- fensiva nel giudizio di secondo grado, promosso innanzi al Consiglio di Stato (n. 7171/2011 R.G.),
e anche per l'eventuale e successivo giudizio di revocazione.
Ciò posto, occorre premettere in punto di diritto che la procedura speciale prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 non può essere applicata alle controversie relative a onorari per presta- zioni svolte in giudizi amministrativi (cfr. Cass. civ. n. 212/2024) (quali quelli di specie), di talché deve ritenersi che correttamente l'attore abbia introdotto il presente giudizio mediante atto di cita- zione, secondo il rito ordinario di cognizione.
Sempre in premessa, occorre precisare che la prescrizione presuntiva è una presunzione iuris tantum di avvenuto adempimento dell'obbligazione e, più in generale, di avvenuta estinzione dell'obbligazione per qualsivoglia ragione, a differenza di quella estintiva, in cui l'elemento costitu- tivo è costituito dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio.
La ratio dell'istituto della prescrizione presuntiva, in particolare, consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia già stato effettua- to.
La legge limita la prova contraria all'ammissione di colui che oppone la prescrizione della non estinzione dell'obbligazione (art. 2959 c.c.) e al giuramento decisorio (art. 2960 c.c.).
Per quanto rileva nel caso di specie, la norma di cui all'art. 2959 c.c. impone il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva quando il debitore abbia contestato anche in maniera indi- retta o implicita che l'obbligazione non è stata estinta, ad esempio contestando l'ammontare della somma dovuta ovvero nell'ipotesi in cui egli abbia proposto eccezioni incompatibili con quella di estinzione presuntiva, come nel caso in cui eccepisca il pagamento di una somma minore di quella
3 domandata (cfr. Cass. civ. n. 15303/2019; Cass. civ. n. 30058/2017) o l'inesistenza del debito o an- cora l'eccezione che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
Diversamente, non vi è alcuna incompatibilità tra l'allegazione di aver adempiuto e l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nella specie, il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione breve del diritto per decorso del termine di tre anni in relazione ai giudizi svoltisi davanti al TAR Puglia n. 707/2009 R.G. e n.
1536/2014 R.G.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi compatibile con tale allegazione la deduzione di parte convenuta di aver versato in contanti l'onorario pattuito per l'attività profes- sionale profusa dall'odierno attore in relazione al giudizio davanti al TAR Puglia n. 707/2009 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento dei periodi di aspettativa da computare ai fini del periodo mas- simo, definito con sentenza n. 257/2011 del 10.2.2011 (cfr. pag. 8 citazione).
Ciò nonostante, la relativa eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal convenuto va disattesa.
Deve, rilevarsi, infatti, in relazione al dies a quo della prescrizione, che esso decorre dal compimento della prestazione, come previsto dall'art. 2957, secondo comma, c.c. e, quindi, dall'e- saurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico all'avvocato, momento che coin- cide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. ex multis, Cass. civ. n.
4595/2020; Cass. civ. n. 21943/2019).
In sostanza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2957 c.c., il termine di prescrizione decorre
“dalla decisione della lite”, la quale coincide con la data di pubblicazione della sentenza non impu- gnabile che chiude definitivamente la causa.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di precisare che “l'inca- rico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo di- fensore per il grado successivo;
tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento” (cfr. Cass. civ. n. 18858/2018;
Cass. civ. n. 34890/2021).
In applicazione di detto principio, il procedimento iniziato davanti al TAR – (n. CP_2 CP_2
707/2009 R.G.), conclusosi con sentenza n. 257 del 2011, a cui è seguito il giudizio di appello da- Pa vanti al Consiglio Stato (n. 7171/2011 R.G.), che si è concluso con sentenza n. 4757/2016, a sua volta oggetto di giudizio per revocazione davanti al Consiglio di Stato (n. 4090/2017 R.G.), definito
4 nel 2020, va considerato unico e concluso, nel caso di specie, con la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 28.12.2020.
È da tale data, pertanto, che è iniziata a decorrere la prescrizione presuntiva che, quindi, non può ritenersi maturata, essendo stata interrotta la prescrizione in data 14.9.2021 (mediante la richie- sta di pagamento contenente l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita – all. 5 ci- tazione) e, quindi, a termine prescrizionale non ancora decorso.
Deve, invece, ritenersi prescritto il diritto fatto valere dall'avv. in relazione al giu- Pt_1
Contr dizio davanti al n. 1536/2014 R.G., definito con sentenza n. 1485/2016 pubblicata il CP_2
30.12.2016.
Infatti, dai documenti depositati in atti non risulta che l'avv. abbia trasmesso Parte_1 alcun valido atto interruttivo della prescrizione entro il termine di tre anni decorrenti dalla pubblica- zione della sentenza (del 17.11.2016).
In relazione al predetto giudizio svoltosi davanti al TAR Puglia, oggetto di specifica ecce- zione di prescrizione presuntiva da parte del convenuto, non sono state sollevate contestazioni affe- renti al quantum debeatur, contrariamente a quanto asserito dall'attore; sicché il contegno assunto dal non può ritenersi incompatibile con la predetta presunzione iuris tantum. CP_1
Pertanto, il credito azionato dall'attore risulta in parte qua prescritto.
Passando al merito, va premesso che costituisce orientamento consolidato della giurispru- denza di legittimità quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbliga- zione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadem- pimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (cfr., ex multis, Cass. civ. S.U. n. 13533/2001; cfr., altresì e più di recente, Cass. civ. n. 826/2015).
In pratica, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile.
Più in particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente ha il solo onere di provare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la de- terminazione del suo compenso (cfr. Cass. civ. n. 9254/2006; in senso conforme, già in precedenza,
Cass. civ. n. 3627/1999).
5 Ciò posto, nella fattispecie di causa, è incontestato e risulta ex actis dalla documentazione allegata all'atto introduttivo dell'odierno procedimento che l'avv. ha prestato la propria Pt_1 attività professionale, in favore di , nel giudizio innanzi al TAR - n. Controparte_1 CP_2 CP_2
707/2009 R.G., definito con sentenza n. 257/2011 del 10.2.2011 e in quelli innanzi al Consiglio di
Stato n. 7171/2011 R.G. (in grado di appello) e n. 4090/2017 R.G. (giudizio per revocazione), defi- nito con sentenza pubblicata il 28.12.2020. L'attore ha, altresì, allegato l'inadempimento di
contro
- parte rispetto alla richiesta di pagamento avanzata con racc. a/r del 31.8.2021.
Parte convenuta, da un lato, non ha contestato l'espletamento della predetta attività profes- sionale da parte dell'attore, dall'altro, non ha provato l'esistenza di validi fatti estintivi dell'altrui pretesa, essendosi limitata – del tutto genericamente – a eccepire di aver integralmente pagato l'avv.
senza fornire il benché minimo riscontro probatorio di quanto asserito. Pt_1
Orbene, in assenza di allegazione e prova di una pattuizione per iscritto sul quantum del compenso tra avvocato e cliente (richiesta, a pena di nullità, dall'art. 2233 c.c.), lo stesso deve esse- re determinato giudizialmente sulla base delle tariffe previste dal D.M. n. 127/2004, ratione tempo- ris applicabile alla data di emanazione della sentenza del TAR Puglia-Bari n. 257/2011 del
10.2.2011, nonché in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, ratione temporis applicabile al momento della emanazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4757/2016 del 17.11.2016 e del- la sentenza del Consiglio di Stato n. 8416/2020 del 28.12.2020 (cfr. Cass. civ. n. 16581/2012, se- condo cui “la liquidazione deve essere effettuata al momento della conclusione dell'attività e, quin- di, con riferimento alla normativa vigente a tale momento”; in senso conforme, Cass. civ. n.
17406/2012).
Pertanto, al fine di determinare l'esatto ammontare del quantum del compenso spettante all'avv. tenuto conto delle singole voci relative alle tariffe ed onorari previste dal citato Pt_1
D.M. n. 127/2004, per quanto riguarda il giudizio innanzi al TAR Puglia-Bari, occorre avere riguar- do allo scaglione di riferimento ricompreso tra € 25.900,001 ed 51.700,01, della tabella A, sezione
III relativa alle “Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado”, in ragione del valore indeterminabile della causa, complessità medio bassa (alla luce delle questioni giuridiche e fattuali affrontate), tenendo in considerazione le attività in concreto svolte dal difensore.
Alla stregua dei criteri sopra evidenziati, il compenso spettante all'avv. a titolo di Pt_1 onorario, deve essere determinato in € 2.120, calcolato con riguardo ai valori minimi previsti nella suddetta tariffa – alla luce sia dell'esito del giudizio (conclusosi con una pronuncia di declaratoria di inammissibilità e di rigetto) sia del non particolare pregio delle difese approntate sia della richie-
6 sta dello stesso attore di liquidazione degli onorari minimi (cfr. atto di citazione) – in relazione alle seguenti voci:
- per lo studio della controversia (€ 265,00),
- per le consultazioni con il cliente (€ 135,00),
- per la redazione del ricorso introduttivo (€ 360,00),
- per la ricerca documenti (€ 70,00),
- per l'istanza di sospensione (€ 70,00),
- per la redazione di motivi aggiunti (€ 360,00),
- per la redazione della memoria difensiva (€ 565,00),
- per la partecipazione all'udienza di discussione (€ 295).
Al suddetto importo va aggiunto quello spettante a titolo di diritti per complessivi € 731,00, calcolato tenendo conto degli importi indicati nel D.M. n. 127/2004, con riferimento allo scaglione di riferimento, di seguito specificati:
- per la disamina (€ 19)
- per la domanda introduttiva (€ 77)
- per l'iscrizione della causa a ruolo (€ 19)
- per la costituzione in giudizio (€ 19)
- per l'esame degli scritti difensivi della controparte per ognuno (€ 78)
- per ogni scritto difensivo (€ 154)
- per ogni istanza, ricorso al giudice o al collegio (€ 78)
- per l'esame del dispositivo della sentenza (€ 19)
- per l'esame del testo integrale della sentenza (€ 39)
- per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria (€ 133)
- per la precisazione delle conclusioni (€ 19)
- per l'esame delle conclusioni della controparte (€ 77).
Non avendo l'attore specificato le singole voci degli onorari e dei diritti allo stesso spettanti, in assenza di una valida nota spese (non potendo considerarsi tale quella predisposta dall'attore, in quanto erroneamente riferita al D.M. n. 55/2014, non applicabile alla fattispecie di causa), si è tenu- to conto delle sole voci oggettivamente verificabili.
Pertanto, l'importo spettante a titolo di onorari e diritti per l'attività svolta nel giudizio am- ministrativo di I grado è pari ad € 2.851, oltre rimborso spese generali nella misura del 12,5%,
C.P.A. ed I.V.A. al 20%, per complessivi € 4.002,80.
7 Per quanto riguarda il giudizio innanzi al Consiglio di Stato n. 7171/2011 R.G., conclusosi con sentenza n. 4757/2016, occorre avere riguardo allo scaglione di riferimento delle cause di valo- re indeterminabile di complessità medio-bassa (tra € 26.000 ed € 52.000), ricompreso nella tabella relativa alle magistrature superiori di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla stregua dei criteri sopra evidenziati, il compenso spettante all'avv. a titolo di Pt_1 compensi deve essere determinato in € 5.115,00, calcolato con riguardo ai valori minimi previsti nella suddetta tabella per tutte le fasi concretamente espletate (di studio, introduttiva, trattazione, decisionale, cautelare), in ragione dell'esito del giudizio (rigetto dell'appello) e della non particolare difficoltà delle questioni in diritto affrontate.
A tale importo deve aggiungersi la somma di € 255,17 per spese esenti documentate (cfr. doc.
2.5 citazione), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. al 22, per complessivi € 7.718,57.
Dal suddetto importo devono essere decurtati gli acconti corrisposti dal convenuto per com- plessivi € 5.075,20 (all.
2.7 e 2.8 citazione), sicché l'importo spettante all'avv. a titolo di Pt_1 compensi per l'attività svolta nel giudizio amministrativo di II grado è pari ad € 2.643,37.
Per quanto riguarda, infine, il giudizio per revocazione svoltosi innanzi al Consiglio di Stato
n. 4090/2017 R.G., definito con sentenza n. 8416/2020, occorre avere riguardo allo scaglione di ri- ferimento delle cause di valore indeterminabile di complessità medio-bassa (tra € 26.000 ed €
52.000), ricompreso nella tabella relativa alle magistrature superiori di cui al D.M. n. 55/2014.
Alla stregua dei criteri sopra evidenziati, il compenso spettante all'avv. a titolo di Pt_1 compensi deve essere determinato in € 4.215,00, calcolato con riguardo ai valori minimi previsti nella suddetta tabella per le fasi concretamente espletate (di studio, introduttiva, trattazione, deci- sionale), in ragione dell'esito del giudizio per revocazione (declaratoria di inammissibilità) e della esigua attività difensiva espletata.
A tale importo vanno aggiunti rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A. al 22%, per complessivi € 6.150,19.
In conclusione, l'importo complessivamente dovuto in favore dell'avv. è pari ad € Pt_1
12.796,36 (€ 4.002,80 + € 2.643,37 + € 6.150,19), al netto degli acconti versati e inclusi gli accesso- ri di legge, oltre interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c. decorrenti dalla domanda sino al saldo.
Resta assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle parti.
IV.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore
8 della causa lo scaglione fino a 26.000, in ragione del decisum, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, in ragione della natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da CP_3
e, per l'effetto, DICHIARA PRESCRITTO il credito derivante dall'attività pro-
[...] fessionale svolta dall'avv. in favore di , nel giudizio da- Pt_1 Controparte_1 vanti al TAR Puglia-Bari, iscritto al n. 1536/2014 R.G., definito con sentenza n. 1485/2016 pubblicata il 30.12.2016;
2) ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, DA CP_3
al pagamento in favore di a titolo di compenso professionale,
[...] Parte_1 per l'attività giudiziale amministrativa, meglio indicata in motivazione, della somma comples- siva di € 12.796,36, oltre interessi legali ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla domanda sino al sal- do;
3) DA alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 4.502,00, di cui € 264 per esborsi ed €
4.237,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP come per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 23 Ottobre 2025
Il Giudice – RI Valeriani
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