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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/06/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2022:
TRA
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, elettivamente domiciliati presso il proprio studio, sito in Fermo, C.so Cefalonia n. 46, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 05.03.2025;
OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Viale della Carriera n. 133, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA E
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
(C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5 dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1 risposta;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F./P. IVA: , e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_6 [...]
C.F. , in persona del rappresentante legale Parte_2 P.IVA_7 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Porto San Giorgio, via A. Costa n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuova mandataria depositata il 07.12.2022;
OPPOSTA
E
(C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_6 P.IVA_8
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_7 P.IVA_9 rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 intervento;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Parte attrice, con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ha avanzato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in accoglimento del presente ricorso, sospendere, in via provvisoria, l'attività custodiale dell'IVG e del custode giudiziario così come sino ad oggi condotta e dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare “ex Santini” in proprietà alla ricorrente, non sono integralmente pignorabili, disponendo quindi la restituzione alla società opponente delle somme necessarie ad assolvere al pagamento dei tributi inerenti detti ricavi nonché a sopperire alle spese di gestione, ordinando all'IVG e quindi al custode giudiziario di comunicare alla società proprietaria i ricavi percepiti, con cadenza mensile ed imporre che su detti ricavi dovrà essere applicata e scomputata la relativa iva e ciò onde consentire alla di emettere regolare fatturazione anche per i propri Parte_1 fini fiscali e civilistici e versare all'Erario l'Iva di pertinenza. Nel merito : dichiarare l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione, come in narrativa dedotto e ciò a far data dal pignoramento e di conseguenza ordinare all'IVG ed oggi al nuovo custode giudiziario e per essi ai creditori procedenti di retrocedere gli importi relativi a tutte le imposte e le tasse gravanti sui ricavi e relative ai costi di gestione sino ad oggi percepiti ordinando all'IVG ed al nuovo custode giudiziario di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni Parte_1
e delle indennità di occupazione precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto. Si voglia, altresì, condannare la procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle che Parte_1 insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in essere. Sempre nel merito, accertata la negligenza dell'IVG alla manutenzione dell'immobile di cui è custode, condannare i creditori procedenti al risarcimento del danno nell'importo che verrà dimostrato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase cautelare.”
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 20.04.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile la istanza di sospensione, accogliere le formulate eccezioni di decadenza, inammissibilità e difetto di interesse, difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale, in via istruttoria, concedere i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione le proposte domande;
in via subordinata e salvo gravame, ridurre la pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c. e per le altre ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese”.
3. e per essa, quale mandataria, con comparsa di CP_3 CP_3 Controparte_4
costituzione e risposta depositata in data 13.05.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili”.
4. e per essa, quale mandataria, con comparsa di costituzione Controparte_5 Controparte_8
e risposta depositata in data 13.05.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - respingere l'istanza di sospensione dell'attività custodiale in quanto inammissibile e comunque infondata - respingere nel merito tutte le domande proposte dalla opponente per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”. 5. e per essa, quale mandataria, con comparsa Controparte_6 CP_7
di intervento depositata in data 19.02.2025, ha avanzato le seguenti conclusioni:“Tutto ciò premesso, nel ribadire che qualsiasi condanna al pagamento a carico dell'opponente dovrà essere pronunciata a beneficio di quale attuale titolare del credito stesso, con il presente atto si fanno proprie tutte Controparte_6 le istanze e difese spiegate nella presente procedura dalla cedente con il Controparte_1 precedente difensore (che devono intendersi integralmente trascritte) riportandosi espressamente a tutto quanto ivi dalla medesima dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito”.
RITENUTO IN FATTO
6. Nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 245/2017 presso il Tribunale di Fermo, è stato attinto da pignoramento immobiliare il complesso abitativo sito nel Comune di Porto San
Giorgio, in via Santa Vittoria (denominato “ex Santini”), poiché in proprietà della società Pt_1
terza datrice di ipoteca volontaria.
[...]
7. In data 24.09.2019, il Giudice dell'Esecuzione ha rimesso all'IVG Marche l'ufficio di custode giudiziario del suddetto immobile conferendogli la gestione contabile, amministrativa ed economica dell'intero complesso abitativo.
8. Parte opponente, tuttavia, ha dedotto una serie di negligenze relative all'operato dell' . In particolare, il custode giudiziario, dopo aver revocato tutti i contratti di locazione, CP_9 poiché inopponibili ai creditori ipotecari, avrebbe mantenuto gli stessi rapporti a titolo di occupazione precaria e avrebbe, quindi, incamerato le relative indennità senza tuttavia dare contezza degli incassi alla società esecutata. L'IVG, infatti, non avrebbe emesso le fatture per i pagamenti ricevuti così da non retrocede l'importo incassato a titolo di Iva e nemmeno avrebbe provveduto al versamento dei tributi dovuti in nome e per conto della società esecutata nel cassetto fiscale di questa. Infine, non avrebbe neppure trasferito a quest'ultima le somme destinate alle imposte quali Ires, Irap, Imu e Tasi. Sul punto, parte opponente ha sottolineato che l'applicazione e lo scomputo dell'Iva sono adempimenti necessari anche con riferimento alle indennità di occupazione precaria, data la loro sostanziale equiparabilità ai canoni di locazione.
9. Inoltre, l'integrale trattenuta dei ricavi di gestione del complesso immobiliare da parte Part dell' , sarebbe illegittima poiché presupporrebbe pignorabili i frutti civili degli immobili anche per la parte corrispondente alle risorse necessarie al pagamento delle imposte, delle tasse e dei costi di gestione, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 3, T.U.B., il quale, al contrario, stabilisce che “Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione
e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato”.
10. Da tali condotte sarebbe derivata l'impossibilità, per la parte opponente, di emettere regolare fatturazione per le indennità di occupazione precaria con riferimento agli anni 2019-2020.
La stessa non avrebbe neppure potuto incassare l'Iva ed effettuare i relativi versamenti tributari.
Del pari, non le sarebbe stato possibile redigere i bilanci di esercizio in modo corretto.
11. In data 12.04.2021, in ragione di questi motivi, ha quindi proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva, la restituzione di tutte le somme soggette a pignoramento, nel limite di quanto necessario ai fini del versamento Iva e tributi, e che i creditori procedenti, per conto della procedura, fossero condannati al risarcimento dei danni patiti dalla stessa parte opponente in ragione dell'indebito trattenimento dei canoni e delle indennità.
12. In pendenza della fase cautelare, in data 07.05.2021, è stata disposta dal G.E. la revoca dell'IVG Marche dall'ufficio di custode giudiziario ed in sua sostituzione è stato nominato il Dr. il quale, una volta assunto l'incarico, avrebbe chiesto e ottenuto (con ordinanza Persona_1 del G.E. del 09.06.2021), di essere autorizzato all'esecuzione dei versamenti periodici dell'Iva secondo le ordinarie scadenze di legge.
13. Tanto premesso, il G.E., a definizione della fase cautelare, con ordinanza del 18.11.2021, dopo aver qualificato la domanda avanzata da parte opponente quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. limitatamente alla sola parte inerente alla condotta del custode giudiziario, ha rigettato l'intera istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva ritenendo legittima l'integrale pignorabilità dei ricavi della gestione del complesso immobiliare ed ha assegnato alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa nella fase di merito.
14. Per l'effetto, con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, la ha introdotto la presente fase di merito avanzando le richieste di cui in epigrafe Parte_1
e deducendo, a sostegno di queste, sostanzialmente le stesse motivazioni presentate nella precedente fase cautelare, sin qui descritte. Infatti, parte opponente, dopo aver ribadito la violazione dell'art. 41, comma 3, T.U.B., a causa dell'integrale pignoramento dei canoni di locazioni e delle indennità di occupazione precaria, ha nuovamente dedotto la mancata emissione delle fatture da parte dell'IVG per il periodo 2019-2020 e la successiva impossibilità a far fronte ai relativi obblighi fiscali e tributari inerenti alla dichiarazione ed al versamento dell'Iva e delle altre imposte e tributi dovuti per legge. 15. Tuttavia, dato che in pendenza della precedente fase cautelare il G.E. ha disposto la sostituzione dell'IVG con altro custode giudiziario, con il proprio atto di citazione in riassunzione, parte opponente ha dichiarato di limitare la domanda risarcitoria già avanzata, al solo periodo intercorrente tra la nomina dell' e l'ordinanza che ne ha disposto la revoca dall'incarico. A CP_9 tal fine, parte opponente ha chiesto che, in via istruttoria, venisse ammessa apposita CTU ai fini della quantificazione del danno subito e dell'accertamento della condotta negligente dell' . CP_9
16. con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 20.04.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: la domanda di parte opponente sarebbe inammissibile poiché sostanzialmente coincidente con quella già avanzata dal condebitore, Centro Commerciale San
Filippo, nell'ambito della stessa procedura esecutiva RG 245/2017 e rigettata dal G.E. con ordinanza del 18.03.2021; la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
infondatezza della domanda nel merito in quanto Part risulterebbe provato, in atti, l'avvenuto versamento da parte dell' di importi superiori a quanto dovuto, corrispondenti alla quota Iva contestata;
infondatezza della domanda per insussistenza del danno: parte opponente sarebbe sempre rimasta titolare dell'obbligo di versare le imposte ed i tributi previsti per legge, senza poter pretendere che tali oneri fossero trasferiti a carico del custode giudiziario o dei creditori;
in ogni caso, anche a voler ammettere un danno a carico della parte opponente, l'eventuale risarcimento dovrebbe essere diminuito per effetto della cd. compensatio lucri cum damno, e cioè in misura corrispondente a quanto sottratto agli oneri tributari e versato a favore dei creditori, con contestuale riduzione dell'ammontare del debito dovuto, a vantaggio dalla parte opponente;
infondatezza della domanda nella parte in cui si sostiene che anche le indennità di occupazione precaria sarebbero soggette all'Iva al pari dei canoni di locazione;
difetto di legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dei creditori rispetto alla domanda di risarcimento danni, in quanto rivolta sostanzialmente contro il custode giudiziario, terzo estraneo alla lite anche in fase cautelare;
parte opponente avrebbe potuto comunque onorare i propri debiti tributari attingendo alle risorse che tuttora indebitamente trattiene, avendo riscosso i canoni maturati tra il pignoramento e la data di nomina dell'IVG, canoni che non ha mai retrocesso alla procedura esecutiva;
infine, il Giudice non potrebbe decidere sull'istanza di sospensione in ragione della mancata presentazione del reclamo a seguito dell'ordinanza cautelare di rigetto, e per difetto sia del fumus che del periculum. 17. nella qualità di cessionaria di crediti ceduti da e Controparte_3 Controparte_10
per essa, quale mandataria, con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_4 in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
la domanda di controparte appare inconsistente dato che la riscossione dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria hanno un carattere meramente provvisorio, come tale destinato ad essere confermato o rivisto in sede di approvazione del piano di riparto, sede all'interno della quale il custode giudiziario provvederà a trattenere la quota parte di canone da imputare ad IVA e a versarla all'Erario; circa, invece, il versamento degli altri tributi, l'onere resta in capo al debitore ed il custode dovrà limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari;
infine, nessun risarcimento sarebbe dovuto a vantaggio della parte opponente in quanto: solo l'IVG si è occupato della riscossione dei canoni e della fiscalità ad essi applicabili, l'avvenuto pignoramento dei canoni e indennità è legittimo ex art. 2912 c.c. e la banca non ha mai incassato somme ex art. 41 comma 3
TUB.
18. e per essa, la mandataria con comparsa di costituzione e Controparte_5 CP_7
risposta depositata in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: inammissibilità della reiterazione della richiesta di sospensione, in quanto solo il Giudice del reclamo ha il potere di provvedere provvisoriamente in sede cautelare revocando o modificando il provvedimento del G.E. e, in ogni caso, infondatezza dell'istanza per insussistenza del fumus; la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
premessa l'integrale pignorabilità dei canoni e delle indennità ex art. 2912 c.c., quanto ai costi di manutenzione, resta a carico del debitore esecutato provvedere agli interventi necessari alla gestione ed alla manutenzione dell'immobile, mentre le spese di manutenzione possono gravare sulla procedura solo in quanto aventi immediata funzione conservativa dal punto di vista materiale ed economico del bene, previa autorizzazione del G.E. al prelievo delle somme necessarie;
infondatezza della questione concernente il mancato versamento dei tributi diversi dall'Iva; quanto a quest'ultima, la domanda appare infondata in ragione del fatto che, come riferito dal nuovo custode giudiziario, per i contratti opponibili i canoni vanno considerati esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 8, del DPR 633/72, per i contratti non opponibili le indennità vanno considerate esenti da Iva ai sensi della medesima norma e così per i rimborsi spese;
laddove si ritenga la non esenzione dall'Iva, varrebbe comunque la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di cui alla circolare n. 14/E del 17.06.2019, con la quale si stabilisce che nei casi di espropriazione immobiliare, obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del debitore esecutato e a versare l'Iva incassata, è il professionista delegato alle operazioni di vendita, e cioè, nel caso di specie, il custode;
infine, infondatezza delle pretese risarcitorie per mancanza di specificità.
19. Con ordinanza depositata in data 14.04.2022, il Giudice ha disposto lo svolgimento della trattazione in modalità cartolare.
20. Per l'effetto, con nota di trattazione scritta depositata in data 13.05.2022, parte opponente, dopo essersi riportata a quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, ha rinnovato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha addotto come nuovo motivo di contestazione la morosità medio tempore maturata da parte dei conduttori/detentori a causa della negligente gestione del custode giudiziario e dei creditori, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. ed ha integrato le proprie conclusioni aggiungendo quanto segue: “Voglia il Tribunale di Fermo adito rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dalla , ivi compresa quella Controparte_1 di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, le domande di merito e quella in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227
c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto”. Le altre parti, con le rispettive note di trattazione scritta, si sono riportate ai propri atti introduttivi ed hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
21. Il Giudice, con ordinanza depositata in data 19.05.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente ed ha concesso i termini ex art, 183, comma 6, c.p.c.
22. Con il successivo scambio di memorie di trattazione e istruzione della causa le parti hanno sostanzialmente ripercorso le deduzioni e le istanze già avanzate con i rispettivi atti introduttivi, ad eccezione della memoria ex art, 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte opponente, con la quale quest'ultima ha contestato la titolarità sostanziale del credito in capo a e della Controparte_5
non avendo le stesse dimostrato l'effettività titolarità del credito ricevuto in Controparte_3 cessione dalle parti originarie del rapporto. Infine, con la stessa memoria, parte opponente ha nuovamente integrato le proprie conclusioni come segue: “Voglia il Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis, - dichiarare che la e la con socio unico non hanno la titolarità Controparte_11 Controparte_3 sostanziale del credito azionato in sede esecutiva ed in forza del quale agiscono in questo giudizio o comunque non hanno fornito la prova di tale titolarità sostanziale per i motivi espressi in narrativa;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della e della in sede esecutiva ed in questo giudizio CP_11 CP_12
; - condannare la procedura esecutiva e per essa i creditori procedente ed intervenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla acquisizione integrale dei canoni e delle indennità occupative, senza consentire l'adempimento degli oneri fiscali, tributari e di tutte le imposte pubbliche sugli stessi gravanti e delle spese di amministrazione, ed al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche e per tutte le sanzioni comunque denominate, che sono stati arrecati alla e per quelle che insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in Parte_1 essere, danni tutti che verranno determinati in corso di causa e liquidati anche in via equitativa;
- rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dai convenuti opposti, ivi compresa quella di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, respingere altresì le avversarie domande di merito e quelle in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto”.
23. Con le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c., le controparti hanno tutte eccepito l'inammissibilità delle questioni e conclusioni avanzate dalla parte opponente con la nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poiché tardive.
24. All'udienza del 19.12.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
25. In data 19.02.2025, in forza del contratto di cessione del Controparte_6
credito del 15.12.2023 sottoscritto con si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio, in qualità di cessionaria del credito, depositando comparsa di intervento di costituzione volontaria del cessionario del credito ex art. 111 c.p.c., con la quale ha fatto proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni della parte cedente.
26. Definito il tema della lite e ritenuta la causa già matura per la decisione, all'udienza del
06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
27. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, a seguito Controparte_2
della riassunzione della causa per la fase di merito ex art. 616 c.p.c., la stessa non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione ricevuta in data 24.01.2022 (cfr. relata di notifica allegata all'atto di citazione).
28. Ciò posto, si osserva quanto segue.
29. La censura principale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da Pt_1
si fonda sul fatto che il custode giudiziario dell'immobile denominato “ex Santini”, IVG
[...]
Marche, tale nominato con ordinanza del G.E. del 24.09.2019, e successivamente sostituito, aveva incamerato “le indennità di occupazione precaria, senza dare contezza degli incassi alla società esecutata, non emettendo fattura, non retrocedendo l'importo incassato a titolo di IVA, né provvedendo al versamento dei tributi dovuti in nome e per conto della società nel cassetto fiscale di questa, né trasferendo quest'ultima le somme destinate alle imposte quali IRES, IRAP, IMU e TASI”. L'opponente inoltre, sempre con riferimento a tale censura, assume “l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione”.
30. L'opposizione è, con riferimento alla predetta censura, in parte inammissibile, in parte infondata.
31. È inammissibile nella parte in cui l'opponente pone alla base della stessa asseriti mancati adempimenti, da parte del custode, dei propri obblighi gestori consistiti, nella specie, nel fatto che il custode non abbia fatturato l'IVA sui frutti percepiti dagli immobili custoditi, né proceduto al versamento di tributi riconducibili ad essa opponente (ovvero retrocesso ad essa somme corrispondenti a detti tributi) ovvero dato conto alla stessa degli incassi percepiti.
32. Ed invero, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione da parte dell'opponente del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione forzata, anche in ragione solo della impignorabilità dei beni, mentre, nel caso di specie, la principale censura dell'opponente, in parte, si risolve in sostanza nella contestazione in ordine al fatto che il custode non abbia emesso fattura né versato altri tributi variamente ricollegabili al complesso immobiliare custodito, e dunque in una contestazione dell'operato del custode, funzionale a
“correggere” il quomodo dell'esecuzione (e non già a determinarne la improcedibilità), in particolare imponendo al custode “di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni e delle Parte_1 indennità di occupazione precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto.”.
33. Ebbene, posto quanto precede, per l'anzidetta parte, ne consegue allora l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, risolvendosi la stessa in un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e, in particolare, alle asserite omissioni e negligenze poste in essere dal custode sin dalla sua nomina avvenuta nel 2019, è stata proposta, come correttamente osservato dal Giudice cautelare, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalle condotte contestate, risalenti già al settembre del 2019, a fronte di un'opposizione agli atti esecutivi avanzata solo nell'aprile del 2021.
34. Si osserva, ancora, che la Suprema Corte, a più riprese, ha altresì stabilito che “L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso
l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. n. 19572 del 2015).
35. Nel caso di specie, invece, l'opponente non contesta provvedimenti del G.E. in risposta alle istanze avanzate dagli ausiliari, ma la condotta del custode giudiziario genericamente intesa, e l'impossibilità di riferire la doglianza ad uno specifico atto giudiziale impone, anche per tale via, la declaratoria di inammissibilità.
36. L'esaminanda censura di opposizione all'esecuzione è, inoltre, come anticipato, anche infondata, in particolare nella parte in cui l'opponente chiede dichiararsi l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria “per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione”. A sostegno della sua tesi, l'opponente richiama il disposto dell'art. 41 TUB comma
3, in ragione del fatto che tale articolo prevede che il custode dei beni pignorati versi alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore “dedotte le spese di amministrazione e i tributi”.
37. Ebbene, osserva il Giudice che la predetta disposizione non prevede affatto ipotesi di impignorabilità (e, dunque, di impossibilità di sottoporre ad esecuzione, per la tutela di interessi degli esecutati, determinati beni), avendo infatti, l'inciso “dedotte le spese di amministrazione e i tributi”, esclusivamente la funzione, relativa al privilegio accordato alla Banca con riferimento ai frutti degli immobili ipotecati, di fare salvi a carico del custode, come è ovvio che sia, gli obblighi, fiscali (a tutela dell'erario) e di amministrazione, sullo stesso gravanti. Inoltre, quanto alle spese di amministrazione, si osserva che esse, afferendo alle modalità di attuazione degli obblighi gestori del custode, attengono alle modalità dell'esplicazione dell'incarico da parte di esso a tutela principale dei creditori e, solo indirettamente, dell'esecutato, sicché non può sostenersi per esse alcuna pretesa di retrocessione a favore dell'esecutato. Quanto, invece, alla pretesa impignorabilità della quota dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione relativa all'IVA, si osserva che è lo stesso opponente ad aver allegato che il custode abbia tout court omesso di emettere IVA, non essendovi dunque alcuna quota di detti canoni e indennità che sarebbe stata (secondo l'errata prospettazione dell'opponente, indebitamente) pignorata.
38. Del tutto infondata è, poi, anche la domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente, non supportata in atti neppure da una rudimentale perizia di parte (risolvendosi dunque assolutamente esplorativa la richiesta di CTU, di cui se ne ribadisce il rigetto), volta alla condanna della “procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle che insorgeranno in futuro a Parte_1 causa della condotta illegittima posta in essere”, nonché alla condanna dei creditori al risarcimento del danno a causa della asserita negligenza dell'IVG con riferimento alla manutenzione dell'immobile custodito. Invero, in disparte il fatto che nulla hanno a che vedere i creditori procedenti di cui si chiede la condanna con l'allegato asserito operato illegittimo del custode, si evidenzia che l'opponente neppure ha allegato quali sarebbero i danni “fiscali e civilistici” subiti (alcuni dei quali, peraltro, neppure attuali: “che emergeranno in futuro”), ovvero quelli relativi alla manutenzione dell'immobile, dovendo da ciò necessariamente seguire, per l'estrema genericità e per la mancanza di prova, il rigetto della domanda.
39. Vanno, infine, dichiarate inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte opponente, ad integrazione di quelle contenute nell'atto di citazione in riassunzione, presentate, rispettivamente, con la nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.
Com'è noto, infatti, la Suprema Corte è ferma nello stabilire il principio secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. Cass.
n. 9226 del 2022 ed anche Cass. n. 16541 del 2011 secondo cui “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..
Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre
1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione”).
Per l'effetto, nel caso che qui ci occupa, le domande avanzate da parte opponente ad integrazione di quelle con cui è stato dato avvio al giudizio di opposizione all'esecuzione, contenute nella nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (“Voglia il
Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis, - dichiarare che la e la con Controparte_11 Controparte_3 socio unico non hanno la titolarità sostanziale del credito azionato in sede esecutiva ed in forza del quale agiscono in questo giudizio o comunque non hanno fornito la prova di tale titolarità sostanziale per i motivi espressi in narrativa;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della e della CP_11 CP_12
in sede esecutiva ed in questo giudizio;
- condannare la procedura esecutiva e per essa i creditori procedente ed
[...] intervenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla acquisizione integrale dei canoni e delle indennità occupative, senza consentire l'adempimento degli oneri fiscali, tributari e di tutte le imposte pubbliche sugli stessi gravanti e delle spese di amministrazione, ed al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche e per tutte le sanzioni comunque denominate, che sono stati arrecati alla e per quelle che insorgeranno in futuro Parte_1
a causa della condotta illegittima posta in essere, danni tutti che verranno determinati in corso di causa e liquidati anche in via equitativa;
- rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dai convenuti opposti, ivi compresa quella di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, respingere altresì le avversarie domande di merito e quelle in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto.”), vanno dichiarate inammissibili.
40. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avanzata da nella parte in cui Parte_1 viene richiesto di ordinare all'IVG ed al nuovo custode giudiziario di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni e delle indennità di occupazione Parte_1 precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto.
2. rigetta l'opposizione avanzata da nella parte in cui si chiede di dichiarare Parte_1
l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione nonché di ordinare all'IVG ed oggi al nuovo custode giudiziario e per essi ai creditori procedenti di retrocedere gli importi relativi a tutte le imposte e le tasse gravanti sui ricavi e relative ai costi di gestione sino ad oggi percepiti;
3. rigetta la domanda avanzata da con la quale si chiede di condannare la Parte_1
procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle Parte_1 che insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in essere;
4. rigetta la domanda avanzata da nella parte in cui si chiede di accertare la Parte_1
Part negligenza dell' alla manutenzione dell'immobile di cui è custode e condannare i creditori procedenti al risarcimento del danno nell'importo che verrà dimostrato in corso di causa;
;
5. dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate da con nota di trattazione Parte_1 scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
6. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_5
che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
7. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.711 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
9. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_6
che liquida in € 4.606 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
27/06/2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2022:
TRA
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Marco Tomassini, elettivamente domiciliati presso il proprio studio, sito in Fermo, C.so Cefalonia n. 46, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 05.03.2025;
OPPONENTE
E
(C.F./P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Viale della Carriera n. 133, giusta procura generale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA E
C.F. ; Controparte_2 P.IVA_3
OPPOSTA CONTUMACE
E
(C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_5 dall'Avv. Giuseppe Grillo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e Email_1 risposta;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F./P. IVA: , e per essa, quale mandataria, Controparte_5 P.IVA_6 [...]
C.F. , in persona del rappresentante legale Parte_2 P.IVA_7 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Emilio Conti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Porto San Giorgio, via A. Costa n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuova mandataria depositata il 07.12.2022;
OPPOSTA
E
(C.F. , e per essa, quale mandataria, Controparte_6 P.IVA_8
(C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, CP_7 P.IVA_9 rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC giusta procura in calce alla comparsa di Email_2 intervento;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Parte attrice, con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ha avanzato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Fermo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - in accoglimento del presente ricorso, sospendere, in via provvisoria, l'attività custodiale dell'IVG e del custode giudiziario così come sino ad oggi condotta e dichiarare che i canoni di locazione e le indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del compendio immobiliare “ex Santini” in proprietà alla ricorrente, non sono integralmente pignorabili, disponendo quindi la restituzione alla società opponente delle somme necessarie ad assolvere al pagamento dei tributi inerenti detti ricavi nonché a sopperire alle spese di gestione, ordinando all'IVG e quindi al custode giudiziario di comunicare alla società proprietaria i ricavi percepiti, con cadenza mensile ed imporre che su detti ricavi dovrà essere applicata e scomputata la relativa iva e ciò onde consentire alla di emettere regolare fatturazione anche per i propri Parte_1 fini fiscali e civilistici e versare all'Erario l'Iva di pertinenza. Nel merito : dichiarare l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione, come in narrativa dedotto e ciò a far data dal pignoramento e di conseguenza ordinare all'IVG ed oggi al nuovo custode giudiziario e per essi ai creditori procedenti di retrocedere gli importi relativi a tutte le imposte e le tasse gravanti sui ricavi e relative ai costi di gestione sino ad oggi percepiti ordinando all'IVG ed al nuovo custode giudiziario di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni Parte_1
e delle indennità di occupazione precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto. Si voglia, altresì, condannare la procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle che Parte_1 insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in essere. Sempre nel merito, accertata la negligenza dell'IVG alla manutenzione dell'immobile di cui è custode, condannare i creditori procedenti al risarcimento del danno nell'importo che verrà dimostrato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase cautelare.”
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 20.04.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis, in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile la istanza di sospensione, accogliere le formulate eccezioni di decadenza, inammissibilità e difetto di interesse, difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale, in via istruttoria, concedere i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione le proposte domande;
in via subordinata e salvo gravame, ridurre la pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c. e per le altre ragioni di cui in narrativa. Vinte le spese”.
3. e per essa, quale mandataria, con comparsa di CP_3 CP_3 Controparte_4
costituzione e risposta depositata in data 13.05.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che inammissibili”.
4. e per essa, quale mandataria, con comparsa di costituzione Controparte_5 Controparte_8
e risposta depositata in data 13.05.2022, ha avanzato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - respingere l'istanza di sospensione dell'attività custodiale in quanto inammissibile e comunque infondata - respingere nel merito tutte le domande proposte dalla opponente per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”. 5. e per essa, quale mandataria, con comparsa Controparte_6 CP_7
di intervento depositata in data 19.02.2025, ha avanzato le seguenti conclusioni:“Tutto ciò premesso, nel ribadire che qualsiasi condanna al pagamento a carico dell'opponente dovrà essere pronunciata a beneficio di quale attuale titolare del credito stesso, con il presente atto si fanno proprie tutte Controparte_6 le istanze e difese spiegate nella presente procedura dalla cedente con il Controparte_1 precedente difensore (che devono intendersi integralmente trascritte) riportandosi espressamente a tutto quanto ivi dalla medesima dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito”.
RITENUTO IN FATTO
6. Nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 245/2017 presso il Tribunale di Fermo, è stato attinto da pignoramento immobiliare il complesso abitativo sito nel Comune di Porto San
Giorgio, in via Santa Vittoria (denominato “ex Santini”), poiché in proprietà della società Pt_1
terza datrice di ipoteca volontaria.
[...]
7. In data 24.09.2019, il Giudice dell'Esecuzione ha rimesso all'IVG Marche l'ufficio di custode giudiziario del suddetto immobile conferendogli la gestione contabile, amministrativa ed economica dell'intero complesso abitativo.
8. Parte opponente, tuttavia, ha dedotto una serie di negligenze relative all'operato dell' . In particolare, il custode giudiziario, dopo aver revocato tutti i contratti di locazione, CP_9 poiché inopponibili ai creditori ipotecari, avrebbe mantenuto gli stessi rapporti a titolo di occupazione precaria e avrebbe, quindi, incamerato le relative indennità senza tuttavia dare contezza degli incassi alla società esecutata. L'IVG, infatti, non avrebbe emesso le fatture per i pagamenti ricevuti così da non retrocede l'importo incassato a titolo di Iva e nemmeno avrebbe provveduto al versamento dei tributi dovuti in nome e per conto della società esecutata nel cassetto fiscale di questa. Infine, non avrebbe neppure trasferito a quest'ultima le somme destinate alle imposte quali Ires, Irap, Imu e Tasi. Sul punto, parte opponente ha sottolineato che l'applicazione e lo scomputo dell'Iva sono adempimenti necessari anche con riferimento alle indennità di occupazione precaria, data la loro sostanziale equiparabilità ai canoni di locazione.
9. Inoltre, l'integrale trattenuta dei ricavi di gestione del complesso immobiliare da parte Part dell' , sarebbe illegittima poiché presupporrebbe pignorabili i frutti civili degli immobili anche per la parte corrispondente alle risorse necessarie al pagamento delle imposte, delle tasse e dei costi di gestione, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 3, T.U.B., il quale, al contrario, stabilisce che “Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione
e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato”.
10. Da tali condotte sarebbe derivata l'impossibilità, per la parte opponente, di emettere regolare fatturazione per le indennità di occupazione precaria con riferimento agli anni 2019-2020.
La stessa non avrebbe neppure potuto incassare l'Iva ed effettuare i relativi versamenti tributari.
Del pari, non le sarebbe stato possibile redigere i bilanci di esercizio in modo corretto.
11. In data 12.04.2021, in ragione di questi motivi, ha quindi proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura esecutiva, la restituzione di tutte le somme soggette a pignoramento, nel limite di quanto necessario ai fini del versamento Iva e tributi, e che i creditori procedenti, per conto della procedura, fossero condannati al risarcimento dei danni patiti dalla stessa parte opponente in ragione dell'indebito trattenimento dei canoni e delle indennità.
12. In pendenza della fase cautelare, in data 07.05.2021, è stata disposta dal G.E. la revoca dell'IVG Marche dall'ufficio di custode giudiziario ed in sua sostituzione è stato nominato il Dr. il quale, una volta assunto l'incarico, avrebbe chiesto e ottenuto (con ordinanza Persona_1 del G.E. del 09.06.2021), di essere autorizzato all'esecuzione dei versamenti periodici dell'Iva secondo le ordinarie scadenze di legge.
13. Tanto premesso, il G.E., a definizione della fase cautelare, con ordinanza del 18.11.2021, dopo aver qualificato la domanda avanzata da parte opponente quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. limitatamente alla sola parte inerente alla condotta del custode giudiziario, ha rigettato l'intera istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva ritenendo legittima l'integrale pignorabilità dei ricavi della gestione del complesso immobiliare ed ha assegnato alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa nella fase di merito.
14. Per l'effetto, con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., regolarmente notificato, la ha introdotto la presente fase di merito avanzando le richieste di cui in epigrafe Parte_1
e deducendo, a sostegno di queste, sostanzialmente le stesse motivazioni presentate nella precedente fase cautelare, sin qui descritte. Infatti, parte opponente, dopo aver ribadito la violazione dell'art. 41, comma 3, T.U.B., a causa dell'integrale pignoramento dei canoni di locazioni e delle indennità di occupazione precaria, ha nuovamente dedotto la mancata emissione delle fatture da parte dell'IVG per il periodo 2019-2020 e la successiva impossibilità a far fronte ai relativi obblighi fiscali e tributari inerenti alla dichiarazione ed al versamento dell'Iva e delle altre imposte e tributi dovuti per legge. 15. Tuttavia, dato che in pendenza della precedente fase cautelare il G.E. ha disposto la sostituzione dell'IVG con altro custode giudiziario, con il proprio atto di citazione in riassunzione, parte opponente ha dichiarato di limitare la domanda risarcitoria già avanzata, al solo periodo intercorrente tra la nomina dell' e l'ordinanza che ne ha disposto la revoca dall'incarico. A CP_9 tal fine, parte opponente ha chiesto che, in via istruttoria, venisse ammessa apposita CTU ai fini della quantificazione del danno subito e dell'accertamento della condotta negligente dell' . CP_9
16. con comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1
data 20.04.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: la domanda di parte opponente sarebbe inammissibile poiché sostanzialmente coincidente con quella già avanzata dal condebitore, Centro Commerciale San
Filippo, nell'ambito della stessa procedura esecutiva RG 245/2017 e rigettata dal G.E. con ordinanza del 18.03.2021; la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
infondatezza della domanda nel merito in quanto Part risulterebbe provato, in atti, l'avvenuto versamento da parte dell' di importi superiori a quanto dovuto, corrispondenti alla quota Iva contestata;
infondatezza della domanda per insussistenza del danno: parte opponente sarebbe sempre rimasta titolare dell'obbligo di versare le imposte ed i tributi previsti per legge, senza poter pretendere che tali oneri fossero trasferiti a carico del custode giudiziario o dei creditori;
in ogni caso, anche a voler ammettere un danno a carico della parte opponente, l'eventuale risarcimento dovrebbe essere diminuito per effetto della cd. compensatio lucri cum damno, e cioè in misura corrispondente a quanto sottratto agli oneri tributari e versato a favore dei creditori, con contestuale riduzione dell'ammontare del debito dovuto, a vantaggio dalla parte opponente;
infondatezza della domanda nella parte in cui si sostiene che anche le indennità di occupazione precaria sarebbero soggette all'Iva al pari dei canoni di locazione;
difetto di legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dei creditori rispetto alla domanda di risarcimento danni, in quanto rivolta sostanzialmente contro il custode giudiziario, terzo estraneo alla lite anche in fase cautelare;
parte opponente avrebbe potuto comunque onorare i propri debiti tributari attingendo alle risorse che tuttora indebitamente trattiene, avendo riscosso i canoni maturati tra il pignoramento e la data di nomina dell'IVG, canoni che non ha mai retrocesso alla procedura esecutiva;
infine, il Giudice non potrebbe decidere sull'istanza di sospensione in ragione della mancata presentazione del reclamo a seguito dell'ordinanza cautelare di rigetto, e per difetto sia del fumus che del periculum. 17. nella qualità di cessionaria di crediti ceduti da e Controparte_3 Controparte_10
per essa, quale mandataria, con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_4 in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
la domanda di controparte appare inconsistente dato che la riscossione dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria hanno un carattere meramente provvisorio, come tale destinato ad essere confermato o rivisto in sede di approvazione del piano di riparto, sede all'interno della quale il custode giudiziario provvederà a trattenere la quota parte di canone da imputare ad IVA e a versarla all'Erario; circa, invece, il versamento degli altri tributi, l'onere resta in capo al debitore ed il custode dovrà limitarsi a dare comunicazione all'esecutato dell'ammontare annuale dei canoni incassati dalla procedura o di eventuali inadempimenti dei locatari;
infine, nessun risarcimento sarebbe dovuto a vantaggio della parte opponente in quanto: solo l'IVG si è occupato della riscossione dei canoni e della fiscalità ad essi applicabili, l'avvenuto pignoramento dei canoni e indennità è legittimo ex art. 2912 c.c. e la banca non ha mai incassato somme ex art. 41 comma 3
TUB.
18. e per essa, la mandataria con comparsa di costituzione e Controparte_5 CP_7
risposta depositata in data 13.05.2022, si è costituita in giudizio ed ha avanzato le richieste di cui in epigrafe deducendo, in via di eccezione, quanto segue: inammissibilità della reiterazione della richiesta di sospensione, in quanto solo il Giudice del reclamo ha il potere di provvedere provvisoriamente in sede cautelare revocando o modificando il provvedimento del G.E. e, in ogni caso, infondatezza dell'istanza per insussistenza del fumus; la domanda dovrebbe essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, per l'effetto, la stessa sarebbe inammissibile perché avanzata dopo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza;
premessa l'integrale pignorabilità dei canoni e delle indennità ex art. 2912 c.c., quanto ai costi di manutenzione, resta a carico del debitore esecutato provvedere agli interventi necessari alla gestione ed alla manutenzione dell'immobile, mentre le spese di manutenzione possono gravare sulla procedura solo in quanto aventi immediata funzione conservativa dal punto di vista materiale ed economico del bene, previa autorizzazione del G.E. al prelievo delle somme necessarie;
infondatezza della questione concernente il mancato versamento dei tributi diversi dall'Iva; quanto a quest'ultima, la domanda appare infondata in ragione del fatto che, come riferito dal nuovo custode giudiziario, per i contratti opponibili i canoni vanno considerati esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 8, del DPR 633/72, per i contratti non opponibili le indennità vanno considerate esenti da Iva ai sensi della medesima norma e così per i rimborsi spese;
laddove si ritenga la non esenzione dall'Iva, varrebbe comunque la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di cui alla circolare n. 14/E del 17.06.2019, con la quale si stabilisce che nei casi di espropriazione immobiliare, obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del debitore esecutato e a versare l'Iva incassata, è il professionista delegato alle operazioni di vendita, e cioè, nel caso di specie, il custode;
infine, infondatezza delle pretese risarcitorie per mancanza di specificità.
19. Con ordinanza depositata in data 14.04.2022, il Giudice ha disposto lo svolgimento della trattazione in modalità cartolare.
20. Per l'effetto, con nota di trattazione scritta depositata in data 13.05.2022, parte opponente, dopo essersi riportata a quanto dedotto con il proprio atto introduttivo, ha rinnovato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ha addotto come nuovo motivo di contestazione la morosità medio tempore maturata da parte dei conduttori/detentori a causa della negligente gestione del custode giudiziario e dei creditori, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c. ed ha integrato le proprie conclusioni aggiungendo quanto segue: “Voglia il Tribunale di Fermo adito rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dalla , ivi compresa quella Controparte_1 di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, le domande di merito e quella in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227
c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto”. Le altre parti, con le rispettive note di trattazione scritta, si sono riportate ai propri atti introduttivi ed hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
21. Il Giudice, con ordinanza depositata in data 19.05.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente ed ha concesso i termini ex art, 183, comma 6, c.p.c.
22. Con il successivo scambio di memorie di trattazione e istruzione della causa le parti hanno sostanzialmente ripercorso le deduzioni e le istanze già avanzate con i rispettivi atti introduttivi, ad eccezione della memoria ex art, 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte opponente, con la quale quest'ultima ha contestato la titolarità sostanziale del credito in capo a e della Controparte_5
non avendo le stesse dimostrato l'effettività titolarità del credito ricevuto in Controparte_3 cessione dalle parti originarie del rapporto. Infine, con la stessa memoria, parte opponente ha nuovamente integrato le proprie conclusioni come segue: “Voglia il Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis, - dichiarare che la e la con socio unico non hanno la titolarità Controparte_11 Controparte_3 sostanziale del credito azionato in sede esecutiva ed in forza del quale agiscono in questo giudizio o comunque non hanno fornito la prova di tale titolarità sostanziale per i motivi espressi in narrativa;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della e della in sede esecutiva ed in questo giudizio CP_11 CP_12
; - condannare la procedura esecutiva e per essa i creditori procedente ed intervenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla acquisizione integrale dei canoni e delle indennità occupative, senza consentire l'adempimento degli oneri fiscali, tributari e di tutte le imposte pubbliche sugli stessi gravanti e delle spese di amministrazione, ed al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche e per tutte le sanzioni comunque denominate, che sono stati arrecati alla e per quelle che insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in Parte_1 essere, danni tutti che verranno determinati in corso di causa e liquidati anche in via equitativa;
- rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dai convenuti opposti, ivi compresa quella di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, respingere altresì le avversarie domande di merito e quelle in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto”.
23. Con le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 c.p.c., le controparti hanno tutte eccepito l'inammissibilità delle questioni e conclusioni avanzate dalla parte opponente con la nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., poiché tardive.
24. All'udienza del 19.12.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
25. In data 19.02.2025, in forza del contratto di cessione del Controparte_6
credito del 15.12.2023 sottoscritto con si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio, in qualità di cessionaria del credito, depositando comparsa di intervento di costituzione volontaria del cessionario del credito ex art. 111 c.p.c., con la quale ha fatto proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni della parte cedente.
26. Definito il tema della lite e ritenuta la causa già matura per la decisione, all'udienza del
06.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe ed il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
27. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quanto, a seguito Controparte_2
della riassunzione della causa per la fase di merito ex art. 616 c.p.c., la stessa non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione ricevuta in data 24.01.2022 (cfr. relata di notifica allegata all'atto di citazione).
28. Ciò posto, si osserva quanto segue.
29. La censura principale dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da Pt_1
si fonda sul fatto che il custode giudiziario dell'immobile denominato “ex Santini”, IVG
[...]
Marche, tale nominato con ordinanza del G.E. del 24.09.2019, e successivamente sostituito, aveva incamerato “le indennità di occupazione precaria, senza dare contezza degli incassi alla società esecutata, non emettendo fattura, non retrocedendo l'importo incassato a titolo di IVA, né provvedendo al versamento dei tributi dovuti in nome e per conto della società nel cassetto fiscale di questa, né trasferendo quest'ultima le somme destinate alle imposte quali IRES, IRAP, IMU e TASI”. L'opponente inoltre, sempre con riferimento a tale censura, assume “l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione”.
30. L'opposizione è, con riferimento alla predetta censura, in parte inammissibile, in parte infondata.
31. È inammissibile nella parte in cui l'opponente pone alla base della stessa asseriti mancati adempimenti, da parte del custode, dei propri obblighi gestori consistiti, nella specie, nel fatto che il custode non abbia fatturato l'IVA sui frutti percepiti dagli immobili custoditi, né proceduto al versamento di tributi riconducibili ad essa opponente (ovvero retrocesso ad essa somme corrispondenti a detti tributi) ovvero dato conto alla stessa degli incassi percepiti.
32. Ed invero, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione consiste nella contestazione da parte dell'opponente del diritto dei creditori a procedere ad esecuzione forzata, anche in ragione solo della impignorabilità dei beni, mentre, nel caso di specie, la principale censura dell'opponente, in parte, si risolve in sostanza nella contestazione in ordine al fatto che il custode non abbia emesso fattura né versato altri tributi variamente ricollegabili al complesso immobiliare custodito, e dunque in una contestazione dell'operato del custode, funzionale a
“correggere” il quomodo dell'esecuzione (e non già a determinarne la improcedibilità), in particolare imponendo al custode “di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni e delle Parte_1 indennità di occupazione precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto.”.
33. Ebbene, posto quanto precede, per l'anzidetta parte, ne consegue allora l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, risolvendosi la stessa in un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. e, in particolare, alle asserite omissioni e negligenze poste in essere dal custode sin dalla sua nomina avvenuta nel 2019, è stata proposta, come correttamente osservato dal Giudice cautelare, ben oltre il termine perentorio di venti giorni dalle condotte contestate, risalenti già al settembre del 2019, a fronte di un'opposizione agli atti esecutivi avanzata solo nell'aprile del 2021.
34. Si osserva, ancora, che la Suprema Corte, a più riprese, ha altresì stabilito che “L'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso
l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.” (Cass. n. 19572 del 2015).
35. Nel caso di specie, invece, l'opponente non contesta provvedimenti del G.E. in risposta alle istanze avanzate dagli ausiliari, ma la condotta del custode giudiziario genericamente intesa, e l'impossibilità di riferire la doglianza ad uno specifico atto giudiziale impone, anche per tale via, la declaratoria di inammissibilità.
36. L'esaminanda censura di opposizione all'esecuzione è, inoltre, come anticipato, anche infondata, in particolare nella parte in cui l'opponente chiede dichiararsi l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria “per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione”. A sostegno della sua tesi, l'opponente richiama il disposto dell'art. 41 TUB comma
3, in ragione del fatto che tale articolo prevede che il custode dei beni pignorati versi alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore “dedotte le spese di amministrazione e i tributi”.
37. Ebbene, osserva il Giudice che la predetta disposizione non prevede affatto ipotesi di impignorabilità (e, dunque, di impossibilità di sottoporre ad esecuzione, per la tutela di interessi degli esecutati, determinati beni), avendo infatti, l'inciso “dedotte le spese di amministrazione e i tributi”, esclusivamente la funzione, relativa al privilegio accordato alla Banca con riferimento ai frutti degli immobili ipotecati, di fare salvi a carico del custode, come è ovvio che sia, gli obblighi, fiscali (a tutela dell'erario) e di amministrazione, sullo stesso gravanti. Inoltre, quanto alle spese di amministrazione, si osserva che esse, afferendo alle modalità di attuazione degli obblighi gestori del custode, attengono alle modalità dell'esplicazione dell'incarico da parte di esso a tutela principale dei creditori e, solo indirettamente, dell'esecutato, sicché non può sostenersi per esse alcuna pretesa di retrocessione a favore dell'esecutato. Quanto, invece, alla pretesa impignorabilità della quota dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione relativa all'IVA, si osserva che è lo stesso opponente ad aver allegato che il custode abbia tout court omesso di emettere IVA, non essendovi dunque alcuna quota di detti canoni e indennità che sarebbe stata (secondo l'errata prospettazione dell'opponente, indebitamente) pignorata.
38. Del tutto infondata è, poi, anche la domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente, non supportata in atti neppure da una rudimentale perizia di parte (risolvendosi dunque assolutamente esplorativa la richiesta di CTU, di cui se ne ribadisce il rigetto), volta alla condanna della “procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle che insorgeranno in futuro a Parte_1 causa della condotta illegittima posta in essere”, nonché alla condanna dei creditori al risarcimento del danno a causa della asserita negligenza dell'IVG con riferimento alla manutenzione dell'immobile custodito. Invero, in disparte il fatto che nulla hanno a che vedere i creditori procedenti di cui si chiede la condanna con l'allegato asserito operato illegittimo del custode, si evidenzia che l'opponente neppure ha allegato quali sarebbero i danni “fiscali e civilistici” subiti (alcuni dei quali, peraltro, neppure attuali: “che emergeranno in futuro”), ovvero quelli relativi alla manutenzione dell'immobile, dovendo da ciò necessariamente seguire, per l'estrema genericità e per la mancanza di prova, il rigetto della domanda.
39. Vanno, infine, dichiarate inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte opponente, ad integrazione di quelle contenute nell'atto di citazione in riassunzione, presentate, rispettivamente, con la nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.
Com'è noto, infatti, la Suprema Corte è ferma nello stabilire il principio secondo cui “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (cfr. Cass.
n. 9226 del 2022 ed anche Cass. n. 16541 del 2011 secondo cui “In tema di esecuzione forzata, il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione verificare la sussistenza originaria e la permanenza del titolo esecutivo per tutto il corso del processo esecutivo deve essere coordinato, in sede di opposizione all'esecuzione, con i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..
Ne consegue che, allorquando nel giudizio di opposizione si controverta della illegittimità del titolo esecutivo, costituisce domanda nuova - come tale inammissibile, secondo il regime preclusivo di cui alla legge 26 novembre
1990, n. 353, applicabile nella specie "ratione temporis" - la proposizione, nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello, della richiesta di accertamento della carenza originaria del titolo per un motivo diverso da quello dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione”).
Per l'effetto, nel caso che qui ci occupa, le domande avanzate da parte opponente ad integrazione di quelle con cui è stato dato avvio al giudizio di opposizione all'esecuzione, contenute nella nota di trattazione scritta del 13.05.2022 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (“Voglia il
Tribunale di Fermo adito, contrariis reiectis, - dichiarare che la e la con Controparte_11 Controparte_3 socio unico non hanno la titolarità sostanziale del credito azionato in sede esecutiva ed in forza del quale agiscono in questo giudizio o comunque non hanno fornito la prova di tale titolarità sostanziale per i motivi espressi in narrativa;
- dichiarare, altresì, il difetto di legittimazione ad agire della e della CP_11 CP_12
in sede esecutiva ed in questo giudizio;
- condannare la procedura esecutiva e per essa i creditori procedente ed
[...] intervenuti al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla acquisizione integrale dei canoni e delle indennità occupative, senza consentire l'adempimento degli oneri fiscali, tributari e di tutte le imposte pubbliche sugli stessi gravanti e delle spese di amministrazione, ed al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche e per tutte le sanzioni comunque denominate, che sono stati arrecati alla e per quelle che insorgeranno in futuro Parte_1
a causa della condotta illegittima posta in essere, danni tutti che verranno determinati in corso di causa e liquidati anche in via equitativa;
- rigettare ogni domanda ed eccezione sollevata dai convenuti opposti, ivi compresa quella di inammissibilità e decadenza della opposizione, di difetto di interesse, di difetto di legittimazione passiva processuale e sostanziale con riguardo alla domanda di risarcimento danni, respingere altresì le avversarie domande di merito e quelle in via subordinata di riduzione della pretesa risarcitoria in ragione della compensatio lucri cum damno o ex art. 1227 c.c., in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto.”), vanno dichiarate inammissibili.
40. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55 del 2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avanzata da nella parte in cui Parte_1 viene richiesto di ordinare all'IVG ed al nuovo custode giudiziario di comunicare mensilmente alla società l'importo dei canoni e delle indennità di occupazione Parte_1 precaria percepiti sui quali dovrà essere conteggiata ed applicata l'imposta sul valore aggiunto.
2. rigetta l'opposizione avanzata da nella parte in cui si chiede di dichiarare Parte_1
l'impignorabilità dei canoni di locazione e delle indennità di occupazione precaria, quali frutti civili del bene pignorato, per la quota relativa ai tributi ed alle spese di gestione nonché di ordinare all'IVG ed oggi al nuovo custode giudiziario e per essi ai creditori procedenti di retrocedere gli importi relativi a tutte le imposte e le tasse gravanti sui ricavi e relative ai costi di gestione sino ad oggi percepiti;
3. rigetta la domanda avanzata da con la quale si chiede di condannare la Parte_1
procedura e per essa i creditori procedenti al risarcimento dei danni per le sanzioni fiscali e civilistiche che sino ad oggi sono stati arrecati alla ricorrente e per quelle Parte_1 che insorgeranno in futuro a causa della condotta illegittima posta in essere;
4. rigetta la domanda avanzata da nella parte in cui si chiede di accertare la Parte_1
Part negligenza dell' alla manutenzione dell'immobile di cui è custode e condannare i creditori procedenti al risarcimento del danno nell'importo che verrà dimostrato in corso di causa;
;
5. dichiara l'inammissibilità delle domande avanzate da con nota di trattazione Parte_1 scritta del 13.05.2022 e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
6. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_5
che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
7. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_3
che liquida in € 7.616 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
8. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.711 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
9. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_6
che liquida in € 4.606 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
27/06/2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna