Sentenza 13 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nom del Popolo0 0 3 1 8 / 0 3 La Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. R.G.n.12530/2000 Presidente dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere Cron. 654 dr. Giovanni Prestipino dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Attilio Celentano Consigliere Ud. 26.09.2002 Consigliere dr. Pasquale Picone ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: TA VA, residente in [...] ed eletti- vamente domiciliato in Roma alla via Capodi ferro 10 (c/o signor OB AL), unitamente all'avv. Arturo Masi, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrente;
CONTRO
Prime Consult sim p.az., in persona dell'amministratore delegato dottor Giacomo Santoro Bisio, elettivamente domici- liata in Roma alla via Pacuvio n. 34 presso lo studio dell'avvocato Guido Romanelli, che la rappresenta e difende -- 1 - 3653 anche disgiuntamente dall'avv. Fabrizio Barbieri come da procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 20 gennaio 21 febbraio 2000, n. 334/2000, n. 61/ - 1999 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 26 settembre 2002; udito l'avv. Mario Palombi per delega dell'avv. Arturo Masi прив per il ricorrente;
udito l'avv. Guido Romanelli per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 13 gennaio 1999 la Prime Consult Sim SpA proponeva appello avverso la sentenza n. 3603 emessa dal Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro il 28 maggio 1997 e depositata il 15 gennaio 1998, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla medesima si condannava il sig. VA TA a restituire le somme (non quantificate) relative alle provvigioni di agenzia percepite da quest'ultimo, quale promotore finanziario, sui premi assicurativi non pagati. L'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza ed f unds in accoglimento integrale della propria domanda, condannarsi l'TA a restituire anche le provvigioni percepite in via anticipata sui premi pagati dopo la cessazione del rapporto di agenzia, e quindi la complessiva somma richiesta di lire 13.700.267. Costituitosi, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame. - 21 febbraio 2000 il Tribu-Con sentenza in data 20 gennaio nale di Taranto accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'appellato a pagare al- l'appellante la complessiva somma di lire 13.700.267, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo;
condannava altresì l'appellato a pagare all'appellante le spese del doppio grado. -3- Osservava il Tribunale che era fondato il motivo di gravame con il quale l'appellante lamentava che erroneamente il pretore aveva ritenuto inefficace nei confronti dell'agente, per difetto di comunicazione e di accettazione, la clausola - per concorde n. 7 della circolare 25.6.1990 n. 8, con cui www la prepointerpretazione datane dalle parti processuali nente si riservava il diritto di ripetere dagli agenti, che avessero optato per il nuovo sistema di pagamento denominato "tutto subito", le provvigioni anticipate sui premi versati dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Invero per espli- cita ammissione dell'appellato, detta clausola costituiva con- dizione generale di contratto, e non anche clausola vessato- ria, come risultava peraltro evidente, considerando che essa non rientrava in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dall'art. 1341 co. II c.c. Ne conseguiva che la clausola de qua non necessitava della specifica approvazione per iscritto, trovando invece la propria disciplina nell'art. 1341 co. I c.c., a mente del quale "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza". L'appellato non aveva mai negato di aver conosciuto la clausola in questione. In sede di interro- gatorio libero innanzi al pretore l'agente aveva dichiarato che il sistema di pagamento "tutto subito" era stato comuni- 4 - cato agli agenti nel corso di una riunione con i rappresen- tanti della preponente. Conseguiva l'efficacia nei confron- ti dell'agente della clausola medesima, senza necessità di comunicazione scritta, notificazione individuale o accettazione espressa. In difetto di specifica contestazione in ordine al quantum, l'acclarata fondatezza della doglianza comportava l'integrale accoglimento della domanda. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 9 giugno 2000, ha proposto ricorso per cassazione, affidato 1'TA a tre motivi. Прив La società intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., il ricorrente deduce che la circostanza che l'appellato abbia ammesso che la clausola in questione non sia vessatoria non esclude che la stessa lo sia effettivamente qualora, oggettivamente, ne presenti i connotati. Esaminando poi ictu oculi la fattispecie in analisi, deve pervenirsi alla conclusione che la clausola n. 7 è inquadrabile tra quelle che attribuiscono, a colui che le ha predisposte, la facoltà di sospendere in parte qua l'esecuzione del contratto;
la puntuale applicazione della clausola n. 7 comporta, in ordine all'affare in corso, la disap- • plicazione dell'art. 11 del contratto individuale d'agenzia, del- l'art. 4 dell'Aecordo Collettivo del 9.6.1988 per agenti di com- - 5 - mercio e dell'art. 1748, comma 3, c.c.; in definitiva, quindi, il sistema "tutto subito" consentiva alla preponente di so- spendere le condizioni più favorevoli per l'agente, contemplate dall'art. 11 del contratto d'agenzia, ed era da inquadrare tra le clausole che necessitano la specifica approvazione per iscritto, di cui al 2° comma dell'art. 1341 c.c. Con il secondo motivo, denunziando erronea, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, il ricorrente deduce che il Tribunale non ha tenuto nel debito conto che l'acquisita conoscenza, da parte dell'agente, del sistema "tutto subito" durante una riunione con i' rappresen- tanti della società non può implicare sic et sipliciter la cono- scenza della dettagliata disciplina di tale sistema, e quindi della clausola n. 7%; l'agente, durante l'interrogatorio libero, affermando che la circolare n. 8/90 nom gli era stata mai comunicata, intendeva riferire che non aveva avuto cognizione della clausola n.
7. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 ss. c.c., il ricorrente deduce che sarebbe stato onere della società dimostrare l'effettiva conoscenza della clau- sola da parte dell'agente; che vi era preclusione per il giudice, a norma dell'art. 2729 c.c., del ricorso alle presunzioni;
che nel c.d. divieto di prasumptio de praesumpto era sicuramente in- corso il Tribunale, facendo derivare il fatto ignoto (conoscenza della clausola da parte dell'agente) da un altro fatto altrettanto -- 6 - ignoto (comunicazione della clausola durante la riunione con i rappresentanti della società). Osserva la Corte che i motivi di ricorso devono essere con- giuntamente esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricor- so è infondato. Occorre innanzi tutto evidenziare, pur se la circostanza non non essendo per il giudice vincolante la qualifica è decisiva - zione giuridica del fatto eseguita dalla parte che, come ri sulta dalla sentenza impugnata, l'TA (nella memo- ria difensiva 10.1.2000) escluse che la clausola in questione "tutto subito" potesse ritenersi quale clausola vessatoria. Comunque detta clausola non rientra, come ritenuto dal Tribu- हूँ nale, in alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dallo art. 1341 co.2° c.c. ed erroneamente il ricorrente assume che essa clausola possa essere assimilata ad una condizione che stabilisce a favore della società la facoltà di sospendere il contratto. Trattasi infatti di un sistema alternativo di li- quidazione delle provvigioni. Con il sistema "tutto subito" si consentiva all'agente di optare per la percezione immediata delle provvigioni di incasso relative a tutta la durata del contratto di assicurazione, anzichè percepire la provvigione "di incasso" al momento del versamento anno per anno dei premi - con il sistema della da parte dell'assicurato. La previsione del diritto di ripetizione da parte clausola "tutto subito" - della società delle provvigioni anticipate sui premi non in- 7 - - in quanto maturati dopo la cessazione cassati dall'agente non contrasta con il sistema di pagamento del del rapporto - compenso provvigionale anno per anno, in quanto con il primo sistema l'agente avrebbe dovuto restituire la quota-parte del compenso anticipatogli per incassi maturandi dopo la cessazio- ne del mandato, che egli non avrebbe più curato. Non incidendo pertanto sull'equilibrio contrattuale delle posizioni delle parti, la clausola in questione non era da considerarsi vessa- toria. Per quanto concerne poi la conoscenza della predetta clausola da parte dell'agente, il Tribunale ha ritenuto che l'Agru- 1sta ne era a conoscenza ed ha fornito al riguardo adeguata mo- tivazione. Il giudice del merito ha infatti evidenziato che l'agente non ha mai negato di avere conosciuto la clausola in questione ed ha dichiarato che il sistema di pagamento "tutto subito" venne comunicato agli agenti nel corso di una riunione con i rappresentanti della società. E correttamente il Tribuna- le ha osservato che sono irrilevanti le circostanze dedotte al riguardo dall'agente, che cioè la clausola non fosse stata noti- ficata individualmente all'interessato e dal medesimo accettata, e che comunque non fosse pervenuta alcuna comunicazione scritta. Non essendo dunque tale clausola una clausola vessatoria, ma una condizione generale di contratto, non era richiesta la forma scritta ai sensi dell'art. 1341 co.1 c.c., ma la conoscenza della clausola da parte dell'agente, ritenuta sussistente dal Tribunale.
8 - Va da ultimo osservato che il Tribunale non si è avvalso di alcuna presunzione in ordine alla conoscenza della clau- sola da parte dell'agente, risultando invece tale conoscen- za dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interro- gatorio libero innanzi al Pretore. E comunque non è ravvisa- bile nella motivazione del Tribunale alcun ricorso a presun- zione vietata, per avere il Tribunale ritenuto "pacifico" che l'agente sia stato reso edotto della clausola in oggetto nel corso della riunione in cui venne illustrato il nuovo sistema di pagamento delle provvigioni. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 settembre 2002. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli), Inglicm I caule "Vilde Brun IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria Il Consigliere estensore 1 3 GEN. 2003 289 N 84-84 5 30 (dr. Donato v oggi, IL CANCELLIERE Vil a Brun OTION V OJNI VA BINASI - 9 -