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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/08/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2829/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2023 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti BENEDETTO GARGANI e GUIDO GARGANI APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Controparte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA APPELLATA Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di SA n. 231/2023, depositata il 4 aprile 2023; CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - annullare e riformare la sentenza n. 231 del 2023 del Giudice di Pace di SA;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dalla sig.ra nei confronti della banca odierna appellante, perché totalmente infondate CP_1 per le motivazioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, riconoscere e dichiarare la propria incompetenza per valore e/o per territorio a conoscere della presente controversia, per essere a ciò competente il Tribunale di SA (per l'ipotesi di accoglimento della sola eccezione di incompetenza per valore sopra spiegata), ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma (per l'ipotesi di accoglimento della sola eccezione di incompetenza per territorio), ovvero il Tribunale di Roma (per l'ipotesi di accoglimento di entrambe le eccezioni); - nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari. - condannare la sig.ra nonché l'avv. Piana e l'avv. Ladu – questi ultimi, quali procuratori CP_1 antistatari – alla restituzione di tutto quanto a questi versato da in adempimento della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di SA n. 231/2023, pari ad Euro 2.220,57 a titolo di sorte capitale ed Euro 1.329,54 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
pagina 1 di 5 PER PARTE APPELLATA: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni di attivazione illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza Parte_2 di giustificazione o vessatorietà delle clausole, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente, così come le commissioni di istruttoria, per quanto concerne il secondo contratto, e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma omnia di € 2.133 o veriore accertanda, Pt_1 oltre interessi al 4,95% corrisposti dalla fino al pagamento delle suddette somme da parte Parte_3 Part di . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata proponeva tempestivo Parte_4 appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 4 aprile 2023, con cui il Giudice di pace di SA aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare Controparte_1 la nullità di alcune commissioni applicate a due contratti di finanziamento stipulati con la mutuante, il primo n. 773262 nelle forme della cessione del quinto dello stipendio ed il secondo n. 682505 nelle forme della delegazione di pagamento. Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva lamentato l'illegittimità dell'addebito delle c.d. CP_1
“commissioni di istruttoria, di attivazione e di gestione”, trattandosi di costi privi di adeguata giustificazione causale, applicati in assenza di una effettiva e corrispondente prestazione da parte dell'ente erogante. Reputava, inoltre, vessatorie le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, formulate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per tali motivi aveva chiesto la restituzione della somma Controparte_1 onnicomprensiva di € 2.133,90, indebitamente percepita dalla controparte a titolo di commissioni non dovute. Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità delle clausole contrattuali relative all'addebito delle commissioni finanziarie perché in contrasto con l'art. 125 bis T.U.B. Al contrario, assumeva che i contratti oggetto di causa indicavano in modo dettagliato e trasparente tutti gli oneri connessi all'operazione creditizia, già evidenziati nelle relative informative precontrattuali, in conformità alla normativa di settore. Rappresentava, altresì, l'appellante che le spese previste nei due rapporti negoziali erano destinate a coprire attività specifiche, quali l'istruzione, l'attivazione del rapporto e la successiva gestione amministrativa dello stesso, trattandosi di particolari tipologie di finanziamento che richiedevano adempimenti propedeutici e successivi alla stipulazione del contratto e che, pertanto, giustificavano la corresponsione di un importo ulteriore rispetto agli interessi. Evidenziava, in particolare, come le commissioni di istruttoria si riferissero alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al credito;
le commissioni di attivazione attenevano, invece, alla fase successiva alla sottoscrizione del contratto e precedente alla erogazione della somma finanziata;
mentre, le commissioni di gestione riguardavano gli ulteriori ed eventuali oneri legati alla gestione amministrativa del rapporto in corso;
per cui, ciascuna voce di costo prevista nel contratto trovava riscontro in un servizio effettivamente pagina 2 di 5 reso. Contestava, infine, la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto indeterminati i costi connessi ai crediti, rilevando come la sig.ra avesse ricevuto, in fase CP_1 precontrattuale, l'informativa europea di base sul credito ai consumatori unitamente alla relativa proposta contrattuale, e che, al momento della stipula del contratto avesse firmato un'apposita attestazione di trasparenza con la quale dichiarava di essere stata adeguatamente edotta in merito ai costi inerenti i contratti di finanziamento stipulati. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, concludendo come sopra trascritto. Si costituiva e contestava le ragioni poste a fondamento del gravame, rilevando Controparte_1 come le commissioni addebitate al cliente dovessero necessariamente essere commisurate alle attività concretamente svolte, mentre nel caso di specie risultavano prive di giustificazione causale, in violazione delle regole di chiarezza e trasparenza contrattuale. In particolare, osservava che i due contratti in questione erano stati stipulati nella medesima data e dovevano pertanto essere qualificati come un'unica operazione di finanziamento, frammentata in due distinte operazioni con conseguente illegittimo raddoppio dei costi a carico della cliente. L'appellata deduceva, infatti, di aver corrisposto, senza giustificazione, spese di istruttoria, di attivazione e di gestione del finanziamento in relazione ad entrambi i contratti, pur trattandosi della medesima attività materiale e istruttoria svolta dall'istituto di credito. Contestava, infine, la distinzione operata dalla tra le suddette voci di costo, sostenendo Pt_1 che le stesse dovessero essere ricondotte unitariamente all'attività istruttoria. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
*** Deve premettersi che l'appellante, sebbene ribadisca nel formulare le conclusioni anche l'eccezione di incompetenza per valore del gdp adito, non spende alcuna argomentazione sulla relativa statuizione, non proponendo al riguardo alcun motivo di gravame. Nel merito, l'unico motivo d'appello proposto dalla banca concerne le commissioni, di “attivazione” e di “gestione” del prestito, nonché la reiterazione di quelle d'istruttoria, che il giudice di prime cure aveva ritenuto non dovute dalla consumatrice mutuataria. Queste risultano, invero, non sorrette da adeguata giustificazione causale, come correttamente ed adeguatamente motivato nella sentenza. Deve infatti condividersi il rilievo per cui i relativi costi, pari a oltre 2400 euro per entrambi i contratti, stipulati in pari data e sostanzialmente identici fra loro, appaiono privi di un'effettiva giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, risultante dalle scritture private di mutuo, una con cessione del quinto e l'altra con delegazione di pagamento, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico della mutuataria attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria (addebitate alla mutuataria per entrambi i contratti), di approvvigionamento e di erogazione del denaro, già addebitate a tal titolo, nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria”, non contestate dall'attrice in primo grado, che entrambi i contratti avevano già previsto e addebitato alla sig.ra consumatore per 450 euro (quindi per complessivi 900 euro). CP_1
pagina 3 di 5 Si richiamano, in particolare, le previsioni delle “prestazioni rese dal finanziatore per la stipula del contratto di prestito, la relativa delibera, l'ottenimento delle garanzie assicurative, l'ottenimento del relativo benestare per l'avvio delle trattenute e dei versamenti delle rate e l'erogazione del prestito” e, quanto alla gestione, il riferimento allo svolgimento delle attività necessarie alla gestione
“amministrativa, gestionale e contabile del prestito” durante l'ammortamento (v. punti sub B e C del contratto. Si tratta infatti di costi o ripetitivi, quindi ingiustamente duplicati, perché riferiti ad attività già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, attinenti all'ordinaria gestione della fase di erogazione e riscossione del rimborso connessa a qualunque finanziamento. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali. Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile. Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali. In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria (si pensi all'esecuzione ed al pagina 4 di 5 corretto svolgersi dell'ammortamento, alle comunicazioni periodiche, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o eventuali e dipendenti da eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi. La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c. Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi. La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo, sebbene sinteticamente motivata, dev'essere pertanto confermata. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite. Ricorrono anche le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere al difensore antistatario dell'appellata le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge. Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012. SA 30 agosto 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2023 promossa da: (C.F. ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti BENEDETTO GARGANI e GUIDO GARGANI APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Controparte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA APPELLATA Oggetto: appello sentenza del Giudice di Pace di SA n. 231/2023, depositata il 4 aprile 2023; CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - annullare e riformare la sentenza n. 231 del 2023 del Giudice di Pace di SA;
- per l'effetto, rigettare tutte le domande e pretese avanzate dalla sig.ra nei confronti della banca odierna appellante, perché totalmente infondate CP_1 per le motivazioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto e per l'ulteriore effetto accogliere le conclusioni precisate dalla esponente in primo grado, che di seguito si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previa ogni opportuna declaratoria del caso: - in via preliminare, riconoscere e dichiarare la propria incompetenza per valore e/o per territorio a conoscere della presente controversia, per essere a ciò competente il Tribunale di SA (per l'ipotesi di accoglimento della sola eccezione di incompetenza per valore sopra spiegata), ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma (per l'ipotesi di accoglimento della sola eccezione di incompetenza per territorio), ovvero il Tribunale di Roma (per l'ipotesi di accoglimento di entrambe le eccezioni); - nel merito, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e non provate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari. - condannare la sig.ra nonché l'avv. Piana e l'avv. Ladu – questi ultimi, quali procuratori CP_1 antistatari – alla restituzione di tutto quanto a questi versato da in adempimento della Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di SA n. 231/2023, pari ad Euro 2.220,57 a titolo di sorte capitale ed Euro 1.329,54 a titolo di spese legali, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
pagina 1 di 5 PER PARTE APPELLATA: “Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza. Dichiarare le commissioni di attivazione illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza Parte_2 di giustificazione o vessatorietà delle clausole, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente, così come le commissioni di istruttoria, per quanto concerne il secondo contratto, e per l'effetto condannare la alla restituzione della somma omnia di € 2.133 o veriore accertanda, Pt_1 oltre interessi al 4,95% corrisposti dalla fino al pagamento delle suddette somme da parte Parte_3 Part di . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 cpc per temerarietà dell'appello.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata proponeva tempestivo Parte_4 appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 4 aprile 2023, con cui il Giudice di pace di SA aveva interamente accolto la domanda proposta da diretta a sentir dichiarare Controparte_1 la nullità di alcune commissioni applicate a due contratti di finanziamento stipulati con la mutuante, il primo n. 773262 nelle forme della cessione del quinto dello stipendio ed il secondo n. 682505 nelle forme della delegazione di pagamento. Esponeva l'appellante che la sig.ra aveva lamentato l'illegittimità dell'addebito delle c.d. CP_1
“commissioni di istruttoria, di attivazione e di gestione”, trattandosi di costi privi di adeguata giustificazione causale, applicati in assenza di una effettiva e corrispondente prestazione da parte dell'ente erogante. Reputava, inoltre, vessatorie le relative clausole contrattuali del contratto di finanziamento, formulate in violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza gravanti sulla società finanziaria. Per tali motivi aveva chiesto la restituzione della somma Controparte_1 onnicomprensiva di € 2.133,90, indebitamente percepita dalla controparte a titolo di commissioni non dovute. Lamentava l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità delle clausole contrattuali relative all'addebito delle commissioni finanziarie perché in contrasto con l'art. 125 bis T.U.B. Al contrario, assumeva che i contratti oggetto di causa indicavano in modo dettagliato e trasparente tutti gli oneri connessi all'operazione creditizia, già evidenziati nelle relative informative precontrattuali, in conformità alla normativa di settore. Rappresentava, altresì, l'appellante che le spese previste nei due rapporti negoziali erano destinate a coprire attività specifiche, quali l'istruzione, l'attivazione del rapporto e la successiva gestione amministrativa dello stesso, trattandosi di particolari tipologie di finanziamento che richiedevano adempimenti propedeutici e successivi alla stipulazione del contratto e che, pertanto, giustificavano la corresponsione di un importo ulteriore rispetto agli interessi. Evidenziava, in particolare, come le commissioni di istruttoria si riferissero alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al credito;
le commissioni di attivazione attenevano, invece, alla fase successiva alla sottoscrizione del contratto e precedente alla erogazione della somma finanziata;
mentre, le commissioni di gestione riguardavano gli ulteriori ed eventuali oneri legati alla gestione amministrativa del rapporto in corso;
per cui, ciascuna voce di costo prevista nel contratto trovava riscontro in un servizio effettivamente pagina 2 di 5 reso. Contestava, infine, la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto indeterminati i costi connessi ai crediti, rilevando come la sig.ra avesse ricevuto, in fase CP_1 precontrattuale, l'informativa europea di base sul credito ai consumatori unitamente alla relativa proposta contrattuale, e che, al momento della stipula del contratto avesse firmato un'apposita attestazione di trasparenza con la quale dichiarava di essere stata adeguatamente edotta in merito ai costi inerenti i contratti di finanziamento stipulati. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza, concludendo come sopra trascritto. Si costituiva e contestava le ragioni poste a fondamento del gravame, rilevando Controparte_1 come le commissioni addebitate al cliente dovessero necessariamente essere commisurate alle attività concretamente svolte, mentre nel caso di specie risultavano prive di giustificazione causale, in violazione delle regole di chiarezza e trasparenza contrattuale. In particolare, osservava che i due contratti in questione erano stati stipulati nella medesima data e dovevano pertanto essere qualificati come un'unica operazione di finanziamento, frammentata in due distinte operazioni con conseguente illegittimo raddoppio dei costi a carico della cliente. L'appellata deduceva, infatti, di aver corrisposto, senza giustificazione, spese di istruttoria, di attivazione e di gestione del finanziamento in relazione ad entrambi i contratti, pur trattandosi della medesima attività materiale e istruttoria svolta dall'istituto di credito. Contestava, infine, la distinzione operata dalla tra le suddette voci di costo, sostenendo Pt_1 che le stesse dovessero essere ricondotte unitariamente all'attività istruttoria. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare, ex art. 127 ter, c.p.c., dell'8 maggio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. sulle riferite conclusioni.
*** Deve premettersi che l'appellante, sebbene ribadisca nel formulare le conclusioni anche l'eccezione di incompetenza per valore del gdp adito, non spende alcuna argomentazione sulla relativa statuizione, non proponendo al riguardo alcun motivo di gravame. Nel merito, l'unico motivo d'appello proposto dalla banca concerne le commissioni, di “attivazione” e di “gestione” del prestito, nonché la reiterazione di quelle d'istruttoria, che il giudice di prime cure aveva ritenuto non dovute dalla consumatrice mutuataria. Queste risultano, invero, non sorrette da adeguata giustificazione causale, come correttamente ed adeguatamente motivato nella sentenza. Deve infatti condividersi il rilievo per cui i relativi costi, pari a oltre 2400 euro per entrambi i contratti, stipulati in pari data e sostanzialmente identici fra loro, appaiono privi di un'effettiva giustificazione causale, oltre che previsti in violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. E' sufficiente richiamare il testo delle commissioni contestate, risultante dalle scritture private di mutuo, una con cessione del quinto e l'altra con delegazione di pagamento, per comprendere come le remunerazioni ivi previste e poste a carico della mutuataria attengano all'espletamento delle ordinarie attività di istruttoria (addebitate alla mutuataria per entrambi i contratti), di approvvigionamento e di erogazione del denaro, già addebitate a tal titolo, nonché di gestione del prestito e del relativo rischio, proprie di qualunque forma di finanziamento e per buona parte riconducibili a quelle “spese istruttoria”, non contestate dall'attrice in primo grado, che entrambi i contratti avevano già previsto e addebitato alla sig.ra consumatore per 450 euro (quindi per complessivi 900 euro). CP_1
pagina 3 di 5 Si richiamano, in particolare, le previsioni delle “prestazioni rese dal finanziatore per la stipula del contratto di prestito, la relativa delibera, l'ottenimento delle garanzie assicurative, l'ottenimento del relativo benestare per l'avvio delle trattenute e dei versamenti delle rate e l'erogazione del prestito” e, quanto alla gestione, il riferimento allo svolgimento delle attività necessarie alla gestione
“amministrativa, gestionale e contabile del prestito” durante l'ammortamento (v. punti sub B e C del contratto. Si tratta infatti di costi o ripetitivi, quindi ingiustamente duplicati, perché riferiti ad attività già rientranti nell'istruttoria o, come anticipato, attinenti all'ordinaria gestione della fase di erogazione e riscossione del rimborso connessa a qualunque finanziamento. Ne emerge, inoltre, un'enunciazione viziata per violazione delle regole di trasparenza imposte all'esercente l'attività di erogazione del credito ai consumatori. Vengono infatti in considerazione nella specie sia i principi di chiarezza ed informazione imposti nella redazione dei contratti di credito e, segnatamente, quelli regolati dal codice del consumo, oltre che dal TUB (si richiamano in particolare, gli artt. 116 e 117, 123, 124, 125 bis e 125 novies del TUB, l'art. 34, co. 2° e 35 del CdC) sia, correlativamente, la necessità che gli elementi contrattuali individuanti le prestazioni a carico dell'esercente il credito e che concorrono quindi a integrare l'elemento causale del contratto siano oggettivamente individuabili e comprensibili, riferendosi ad attività reali e quindi remunerabili in quanto tali. Devono, in particolare, valorizzarsi, alla stregua delle richiamate disposizioni, l'obbligo di forma scritta degli accordi, di specifica sottoscrizione delle clausole contrattuali e, in generale, di fornire al consumatore tutte le informazioni utili per comprendere le caratteristiche dell'operazione e del rapporto contrattuale, nonché il costo effettivo del credito. Per soddisfare detto requisito occorre, invero, che le clausole contrattuali siano redatte in modo corretto, completo e comprensibile. Con riferimento agli oneri e commissioni previsti quale remunerazione del soggetto erogatore del credito, occorre dunque che anche il lessico utilizzato sia semplice e tale da poter essere compreso dalla generalità della clientela cui il prestito è destinato, sì da consentire il doveroso esame, necessario nei contratti col consumatore, della natura del corrispettivo preteso, quindi dell'effettiva ricorrenza della causa giustificativa del costo posto a carico del beneficiario del prestito, e l'eventuale individuazione di uno squilibrio fra prestazioni offerte e controprestazioni a carico del mutuatario (al riguardo, Cass civ. n. 23655/2021), ossia fra diritti ed obblighi delle parti. Squilibrio che dà luogo al carattere abusivo delle clausole contrattuali. In buona sostanza, indicare delle prestazioni non individuate in modo chiaro e comprensibile, e comunque non riferibili ad attività o servizi effettivamente offerti dal finanziatore e che debbano quindi trovare una remunerazione distinta e ulteriore rispetto al normale corrispettivo del prestito, costituito dagli interessi, o, ancora, costituenti duplicazioni di voci inerenti a prestazioni già enunciate da altre clausole, viola il principio che impone l'equilibrio (non economico, ex art. 34, co.2, cdc, ma giuridico) fra diritti ed obblighi nascenti dal contratto. Nella specie, le commissioni previste dal contratto come oneri ulteriori sostenuti dalla mutuante incorrono nel vizio di totale assenza di causa, non essendo dato comprenderne l'effettiva funzione economico sociale, sottolineandosi come nella specie non risulti fornito alcun servizio specifico ed ulteriore inerente al prestito né prestazioni diverse ed aggiuntive rispetto a quelle rientranti nella sua istruttoria, nell'attivazione e nella sua prevedibile gestione ordinaria (si pensi all'esecuzione ed al pagina 4 di 5 corretto svolgersi dell'ammortamento, alle comunicazioni periodiche, alla copertura del rischio o all'elaborazione dati), o eventuali e dipendenti da eventi futuri ed incerti che il cliente paga in anticipo e a prescindere dal loro verificarsi. La rilevata assenza di causa giustificatrice induce dunque a reputare dette commissioni prive di titolo e nulle ai sensi degli artt. 1322, 1325 n.2, 1346, 1418 c.c. Alla parcellizzazione delle prestazioni a carico del beneficiario del finanziamento non sembra infatti corrispondere una altrettanto varia offerta di servizi al consumatore che, sia nella fase di conclusione del contratto che in quella di rimborso, non risulta godere in concreto di alcuna prestazione diversa da quelle di contabilizzazione dei ratei e comunicazione periodica dei relativi saldi. La decisione resa dal giudice di prime cure al riguardo, sebbene sinteticamente motivata, dev'essere pertanto confermata. Al rigetto del gravame consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite. Ricorrono anche le condizioni per l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando la sentenza impugnata. Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere al difensore antistatario dell'appellata le spese Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge. Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012. SA 30 agosto 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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