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Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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- 1. Concorsi ed esami pubblicihttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01602/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GL Tiziana, rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Tomasiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OR CO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
- del Decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Lombardia del 17-09-2024 con cui è stata disposta l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia;
- della graduatoria di merito del concorso de quo nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti;
- della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata;
II) avverso il silenzio diniego formatosi in data 24.10.2024 sull’istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 24.09.2024, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 188 punti;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, richiamato negli atti impugnati e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Con motivi aggiunti del 30\9\2025:
del Decreto Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Lombardia m.pi.AOODRLO.RegistroDecreti.U.0000794.26-06-25 del 26-06-2025 con cui è stata integrata “Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO per la regione Lombardia è integrata con l’inserimento dei nominativi allegati al presente decreto”; e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto operazioni di reclutamento, nomine docenti e assegnazioni sedi; e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; -della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 la dott.ssa VA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” per la Regione Lombardia, superando le prove, con il punteggio di 188 punti, così suddiviso: 70 punti per la prova scritta, 70 punti per la prova orale e 48 punti per titoli.
Con il presente ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato ha impugnato il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - USR Lombardia del 17-09-2024 con cui è stata approvata la graduatoria nella parte in cui non risulta inserita tra i candidati vincitori, ancorchè in possesso di un punteggio superiore a tutti i candidati dalla posizione n. 155 a 205, di cui ben 26 candidati inseriti dalla posizione n. 161 senza alcun titolo di riserva e/o preferenza.
Lamenta altresì il mancato riconoscimento del punteggio relativo alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023, per aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
Il ricorso contiene istanza ex art. 116, c. 2, c.p.a., finalizzata ad ottenere copia della documentazione richiesta con domanda del 24.09.2024.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con mero atto di stile, depositando la relazione a firma del Dirigente dell’USR, che riconosceva in capo alla ricorrente il presupposto per la riserva, precisando che “i l sistema, tuttavia, non ha riconosciuto alla candidata GL la riserva del 30% per il servizio svolto. In proposito sono in corso interlocuzioni con il gestore della Piattaforma. Ci si riserva di fornire ulteriori delucidazioni all’esito del confronto”.
Con ordinanza collegiale n.1872 del 28.5.2025 è stata chiesta una relazione all’USR - Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco sui fatti di causa.
Con la medesima ordinanza veniva accolta la domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a., rilevando che “ le richieste documentali della ricorrente non hanno natura né generica né massiva, avendo circoscritto la richiesta ai documenti e/o provvedimenti del procedimento relativo alla formazione della graduatoria limitatamente ai vincitori con punteggio uguale e/o minore a 188 punti, al fine di comprendere la ragione del loro inserimento, senza richiedere le prove di esame dei candidati, per cui non vi sono esigenze di privacy e quindi non si ravvisano controinteressati alla domanda di accesso ”.
Con ordinanza n. 2690 del 16.7.2025, non avendo l’USR adempiuto, è stato reiterato l’ordine di deposito di documentati chiarimenti sui fatti di causa e contestualmente autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
Con motivi aggiunti depositati in data 30.9.2025 è stato impugnato il Decreto del Direttore Generale dell’USR Lombardia, di aggiornamento e integrazione della graduatoria del concorso in esame.
In ottemperanza all’ordinanza n. 2690/2025, l’USR ha inserito con riserva la ricorrente nella graduatoria di merito per la classe di concorso A048 (attuale AS48), nella posizione corrispondete al punteggio pari a 188.
All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.
2.1 Preliminarmente il Collegio dà atto che parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso per pubblici proclami, nei confronti dei professori inseriti nella graduatoria impugnata.
Viene altresì dato atto che i documenti richiesti con la domanda del 24.09.2024 sono stati depositati in giudizio.
2.2 Deve essere precisato che l’inserimento nella graduatoria con riserva non vale ad assorbire l'esito del ricorso, trattandosi di un provvedimento a carattere provvisorio e sottoposto alla condizione risolutiva dell’accoglimento del ricorso da parte della sentenza definitiva di merito.
Solo a seguito di una sentenza di accoglimento del gravame nel merito, la ricorrente potrà ottenere l’inserimento definitivo nella graduatoria.
2.3 Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, stante la fondatezza delle censure in cui si deduce l’illegittimità del mancato inserimento nella graduatoria della ricorrente nella posizione corrispondente al punteggio ottenuto.
L’Amministrazione nella relazione dichiara altresì che il servizio svolto “ dà effettivamente diritto alla riserva dei posti, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del Decreto n. 205 del 2023 ”, riconoscendo quindi il diritto alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023.
Né può costituire una giustificazione della mancata considerazione del requisito posseduto dalla ricorrente il fatto che il sistema non abbia rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda: l’utilizzo delle procedure automatizzate da parte dell’Amministrazione non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali (cfr. Tar Lazio – Roma sez. III Bis, n. 1895/2026).
In tal senso, il Consiglio di Stato ha affermato che l’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzate dalla mera automazione (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; sez. VI 8 aprile 2019, n. 2270).
Ne consegue che, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, vanno annullati, nei limiti dell’interesse azionato, gli atti impugnati, con conseguente obbligo per l’Amministrazione « di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione » (così, TAR Lombardia, Milano, III, 06/07/2023, n. 1739; id., 06-04-2022, n. 779; nonché: TAR Lazio, Roma, I, 09/03/2021, n. 2867; Cons. Stato, V, 26/05/2020, n. 3346; id., III, 8/06/2016, n. 2448; id., 16/06/2015, n. 3018; id., 22/12/2014, n. 6130).
III) Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti, nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto conformativo della sentenza l’Amministrazione deve correggere le graduatorie impugnate, inserendo la ricorrente nella corretta posizione corrispondente al punteggio conseguito e riconoscere la riserva.
Le spese di lite vengono liquidate secondo il criterio della soccombenza, a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini di cui in motivazione e ordina all’Amministrazione di inserire la ricorrente in via definitiva nelle graduatorie per la classe di concorso A048 “scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado”, riconoscendo altresì la riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole in € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e rifusione dei contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LL, Presidente
VA BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BI | AN LL |
IL SEGRETARIO