Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2042/2024 promossa da:
nata a [...]_1 C.F._1
(MN), il 14/07/1980, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANTINI CHRISTIAN e dall'avv. TAVELLIN EVA;
RICORRENTE
contro
, , nato a [...]_1 C.F._2
(MN), il 01/01/1982, rappresentato e difeso dall'avv. MILANI MANUELA;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.10.2015 in Volta Mantovana (MN) tra i sigg.ri nata a [...]_1 delle Stiviere (MN) il 14.7.1980 e nato a [...]_1 l'1.1.1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Volta Mantovana (MN) al n. 16 parte II serie A Ufficio 1 Anno 2015;
Per 2) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento e fissazione della residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il sig. vedrà e terrà con sé i figli dal lunedì al venerdì dall'uscita di Controparte_1 scuola (durante il periodo non scolastico dalle ore 13) alle ore 17 nonché, a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (durante il periodo non scolastico dalle ore 13) alla domenica sera alle ore 22,30. Il sig. inoltre, vedrà e terrà con sé Controparte_1 Per
ed : • sette giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura che tale Persona_1 periodo comprenda, ad anni alternati, Natale e S. Stefano, ovvero il 31 dicembre e Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
• quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
• 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre verranno trascorsi dai minori, con alternanza annuale, presso ciascun genitore.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di Controparte_1 Parte_1 Per ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli ed , Persona_1 l'importo mensile di € 470,00, oltre al pagamento del 50% delle spese accessorie, come da protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle
(sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi pagina 2 di 5 (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall'istituto oppure se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del
50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. L'assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026. Le parti danno atto che il sig. ha corrisposto tutti Controparte_1 gli importi dovuti, in base agli accordi di separazione, relativamente al contributo nel Per mantenimento di ed , ivi compresi gli adeguamenti ISTAT. Persona_1
5) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
6) La casa coniugale sita in Volta Mantovana (MN) Via Don P. Mazzolari n. 11/A rimane assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili che l'arredano e la stessa Parte_1 continuerà ad abitarvi con i figli.
pagina 3 di 5 7) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento avendo un'autonoma e sufficiente fonte di reddito.
8) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione dalla quale Controparte_1 Per nascevano i figli il 25.03.2010 e il 13.09.2014, dando conto del fatto Persona_1 che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del
Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale conclusosi con omologa n. 1675/2019 del Tribunale di Mantova.
A seguito della prima udienza di comparizione, è stata dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la regolarità della notifica, e sono state confermate le statuizioni assunte in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Nel corso dell'istruttoria, si è tardivamente costituito il resistente, con conseguente revoca della contumacia dello stesso, e le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, precisando le conclusioni congiunte come in epigrafe trascritte e rinunciando implicitamente ai termini per il deposito di conclusionali.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 10/10/2015 in pagina 4 di 5 VOLTA AN (MN) tra e , iscritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 16, parte II, serie A, anno 2015;
2. omologa le condizioni indiate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VOLTA AN (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 05/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Massimo De Luca
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