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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 8014/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 17.9.2024
TRA
con sede in Roma, Via F. Antolisei, n.6, codice fiscale Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Sig. giusta P.IVA_1 Parte_2 delega apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio prime cure, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Via Virgilio, n.104, presso lo studio di detto suo procuratore. - APPELLANTE - E
con sede legale in , Piazza Salimbeni 3, Controparte_1 CP_1
Capitale sociale € 10.328.618.260,14; Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena – Gruppo Iva MPS – partita IVA P.IVA_2
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
Banca iscritta P.IVA_3
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena -
Cod. Banca 1030.6; Cod. Gruppo 1030.6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli [Cod. Fisc.
Fax: 06/3722858 - PEC: C.F._1
] presso il cui studio in Roma, Via Carlo Email_1
Mirabello n. 18, è elett.te dom.ta giusta procura speciale conferita con scrittura privata unita in calce al presente atto a firma del Dott. , nato a [...] il Persona_1
23.09.1964, Codice Fiscale: , munito dei necessari poteri di C.F._2
rappresentanza giusta procura speciale per atto a rogito Notaio di Persona_2 CP_1
in data 06.06.2018, rep. 36893, racc. 18357, a firma Avv. Riccardo Renzo Filippo
Quagliana, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 25.03.2014 e conseguente procura speciale per atto a rogito
Notaio i in data 12.05.2014, rep. 33190, racc. 15728. Persona_2 CP_1
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11661/19 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
pag. 2/7 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora Parte_1
Pt_ semplicemente , ha impugnato la sentenza n. 11661/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della banca appellata, ha così statuito:
“il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 11/1/2016 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
;
[...]
CONDANNA la a rifondere alla controparte le spese Parte_1 processuali, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
[...]
. Parte_1
A sostegno del gravame la appellante ha posto un unico assorbente motivo rappresentato dalla ritenuta violazione di diritto ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe qualificato le domande proposte come di ripetizione di indebito laddove, viceversa, essa appellante si sarebbe limitata a richiedere una declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità dei rapporti bancari e il conseguente accertamento negativo del credito ex adverso vantato, anche per assenza del contratto in forma scritta con specifico riferimento al rapporto di c/c n. 1024.48.
pag. 3/7 Con riferimento al diverso rapporto avente n. 5291.10, il contratto sarebbe stato, inoltre, affetto da nullità in quanto assolutamente generico, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne la nullità anche ex officio.
Il Giudice avrebbe, peraltro, del tutto trascurato la circostanza che in varie circostanze Pt_1 aveva formulato richiesta all'Istituto di consegnare la copia dei contratti senza tuttavia alcun esito.
Da ultimo, non sarebbe stata rilevata la nullità della clausola pattizia inerente l'esercizio del ius variandi della banca che lo avrebbe illegittimamente esercitato nel corso dei rapporti.
Ove, infine, fossero state rilevate tali nullità, ne sarebbe dovuta conseguire anche una pronuncia risarcitoria in favore della attrice sia a titolo di danno emergente che da lucro cessante come meglio specificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Sulla base di detto articolato motivo, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello riformare la sentenza impugnata nei termini seguenti:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c 1024.48 e dei contratti di apertura di credito ad esso collegati per carenza della necessaria forma scritta e, per l'effetto dichiarare non dovute tutte le somme annotate/addebitate in conto a titolo di interessi, commissioni e spese, con aggiornamento del saldo;
in ordine al c/c n.5293,93, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto, con specifico riferimento alle clausole relative agli interessi debitori, CMS e spese, nonché ai contratti di apertura di credito collegati e, per l'effetto dichiarare non dovute le somme annotate/addebitate in conto a titolo di interessi passivi, commissioni e spese con aggiornamento del saldo;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta banca in ordine alla violazione degli art. 1337, 1338,
1366 e 1376 c.c., e, per l'effetto condannare la stessa banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società appellante, da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
pag. 4/7 Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_1 quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respingere in ogni sua parte l'appello proposto da con la integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata;
vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Come primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe male interpretato le domande proposte.
In realtà, come è facilmente verificabile dal libello introduttivo e dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., concluse nei seguenti termini: Pt_1
“Ciò premesso, rinnovate tutte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, si precisa la domanda, chiedendo: previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo nei rapporti di conto corrente per cui è causa, nonché ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto”.
E' fin troppo chiaro, che oltre alla domanda di nullità e di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, essa ebbe a richiedere anche la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla controparte. Tale domanda altro non era che una domanda di ripetizione di indebito, sicchè correttamente il Tribunale ha statuito al riguardo ritenendone la inammissibilità con riferimento al rapporto di c/c n. 5291.10, essendo lo stesso ancora acceso.
Come ulteriore censura, ha posto la erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha respinto le domande proposte. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la ricorrente non aveva ottemperato al proprio onere probatorio producendo la relativa documentazione necessaria alla verifica della fondatezza delle sue pag. 5/7 domande in relazione al rapporto di c/c n. 1024.48 e, in ogni caso, aveva ritenuto tardivamente proposta la domanda di nullità del contratto per mancanza della forma scritta.
Orbene, non è mai stata contestata, se non con la comparsa conclusionale, la presunta nullità del contratto per mancanza di forma scritta, laddove effettivamente la sua stipula non è mai stata messa in dubbio da che, in effetti, ha sempre e solo affermato la Pt_1 presenza di elementi di usurarietà oggettiva e soggettiva.
Ciò detto, è pacifico che sarebbe stato onere dell'appellante fornire idonea allegazione e prova della dedotta nullità del contratto, non avendo essa, invece, fornito elementi utili ai fine di consentire al Giudicante il rilievo d'ufficio.
Osserva la S.C., a tal fine, “che la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. Ord. 23.2.2024 n. 4867). E il fatto, posto a fondamento della eccezione, deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio, non essendo ammissibile introdurre neanche in appello per la prima volta e, quindi, chiedere di provare, il predetto fatto.
Dunque, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come ulteriore motivo ha impugnato la sentenza per avere la esercitato nel Pt_1 CP_1
corso dei rapporti il ius variandi in assenza dei presupposti di legge, ovvero del giusto motivo mai peraltro comunicato alla cliente.
Ora, ferma restando che la questione è del tutto nuova, in ogni caso anche dalla espletata ctu. in primo grado non emerge alcunchè al riguardo e tanto meno che sia mai stato superato il tasso soglia usura sia al momento della stipulazione dei contratti, e tanto meno nel corso della loro durata, sicchè anche tale censura, formulata in modo del tutto generica, deve essere respinta.
Per tutti i suesposti motivi, la sentenza impugnata deve essere confermata, dovendosi ritenere assorbita anche la domanda risarcitoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento (inferiore ad € 26.000,00).
pag. 6/7
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11661/19 del Tribunale di Roma proposto dalla , così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso in Roma, lì 4.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 04.2.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 8014/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 17.9.2024
TRA
con sede in Roma, Via F. Antolisei, n.6, codice fiscale Parte_1
in persona del suo legale rappresentante Sig. giusta P.IVA_1 Parte_2 delega apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio prime cure, ed elettivamente domiciliata in Albano Laziale, Via Virgilio, n.104, presso lo studio di detto suo procuratore. - APPELLANTE - E
con sede legale in , Piazza Salimbeni 3, Controparte_1 CP_1
Capitale sociale € 10.328.618.260,14; Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena – Gruppo Iva MPS – partita IVA P.IVA_2
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
Banca iscritta P.IVA_3
all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena -
Cod. Banca 1030.6; Cod. Gruppo 1030.6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Quintarelli [Cod. Fisc.
Fax: 06/3722858 - PEC: C.F._1
] presso il cui studio in Roma, Via Carlo Email_1
Mirabello n. 18, è elett.te dom.ta giusta procura speciale conferita con scrittura privata unita in calce al presente atto a firma del Dott. , nato a [...] il Persona_1
23.09.1964, Codice Fiscale: , munito dei necessari poteri di C.F._2
rappresentanza giusta procura speciale per atto a rogito Notaio di Persona_2 CP_1
in data 06.06.2018, rep. 36893, racc. 18357, a firma Avv. Riccardo Renzo Filippo
Quagliana, a ciò espressamente facoltizzato da delibera del Consiglio di
Amministrazione del 25.03.2014 e conseguente procura speciale per atto a rogito
Notaio i in data 12.05.2014, rep. 33190, racc. 15728. Persona_2 CP_1
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11661/19 del Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
pag. 2/7 La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (da ora Parte_1
Pt_ semplicemente , ha impugnato la sentenza n. 11661/19 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti della banca appellata, ha così statuito:
“il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 11/1/2016 dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
;
[...]
CONDANNA la a rifondere alla controparte le spese Parte_1 processuali, che liquida in € 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della
[...]
. Parte_1
A sostegno del gravame la appellante ha posto un unico assorbente motivo rappresentato dalla ritenuta violazione di diritto ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale.
In particolare, il Giudice di prime cure avrebbe qualificato le domande proposte come di ripetizione di indebito laddove, viceversa, essa appellante si sarebbe limitata a richiedere una declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità dei rapporti bancari e il conseguente accertamento negativo del credito ex adverso vantato, anche per assenza del contratto in forma scritta con specifico riferimento al rapporto di c/c n. 1024.48.
pag. 3/7 Con riferimento al diverso rapporto avente n. 5291.10, il contratto sarebbe stato, inoltre, affetto da nullità in quanto assolutamente generico, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevarne la nullità anche ex officio.
Il Giudice avrebbe, peraltro, del tutto trascurato la circostanza che in varie circostanze Pt_1 aveva formulato richiesta all'Istituto di consegnare la copia dei contratti senza tuttavia alcun esito.
Da ultimo, non sarebbe stata rilevata la nullità della clausola pattizia inerente l'esercizio del ius variandi della banca che lo avrebbe illegittimamente esercitato nel corso dei rapporti.
Ove, infine, fossero state rilevate tali nullità, ne sarebbe dovuta conseguire anche una pronuncia risarcitoria in favore della attrice sia a titolo di danno emergente che da lucro cessante come meglio specificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Sulla base di detto articolato motivo, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello riformare la sentenza impugnata nei termini seguenti:
“accertare e dichiarare la nullità del contratto di c/c 1024.48 e dei contratti di apertura di credito ad esso collegati per carenza della necessaria forma scritta e, per l'effetto dichiarare non dovute tutte le somme annotate/addebitate in conto a titolo di interessi, commissioni e spese, con aggiornamento del saldo;
in ordine al c/c n.5293,93, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto, con specifico riferimento alle clausole relative agli interessi debitori, CMS e spese, nonché ai contratti di apertura di credito collegati e, per l'effetto dichiarare non dovute le somme annotate/addebitate in conto a titolo di interessi passivi, commissioni e spese con aggiornamento del saldo;
accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta banca in ordine alla violazione degli art. 1337, 1338,
1366 e 1376 c.c., e, per l'effetto condannare la stessa banca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla società appellante, da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
pag. 4/7 Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso gravame in Controparte_1 quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respingere in ogni sua parte l'appello proposto da con la integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata;
vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
Alla udienza a trattazione scritta del 17.9.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Come primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe male interpretato le domande proposte.
In realtà, come è facilmente verificabile dal libello introduttivo e dalla prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., concluse nei seguenti termini: Pt_1
“Ciò premesso, rinnovate tutte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, si precisa la domanda, chiedendo: previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo nei rapporti di conto corrente per cui è causa, nonché ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto”.
E' fin troppo chiaro, che oltre alla domanda di nullità e di accertamento negativo del credito ex adverso vantato, essa ebbe a richiedere anche la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla controparte. Tale domanda altro non era che una domanda di ripetizione di indebito, sicchè correttamente il Tribunale ha statuito al riguardo ritenendone la inammissibilità con riferimento al rapporto di c/c n. 5291.10, essendo lo stesso ancora acceso.
Come ulteriore censura, ha posto la erroneità della sentenza nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha respinto le domande proposte. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che la ricorrente non aveva ottemperato al proprio onere probatorio producendo la relativa documentazione necessaria alla verifica della fondatezza delle sue pag. 5/7 domande in relazione al rapporto di c/c n. 1024.48 e, in ogni caso, aveva ritenuto tardivamente proposta la domanda di nullità del contratto per mancanza della forma scritta.
Orbene, non è mai stata contestata, se non con la comparsa conclusionale, la presunta nullità del contratto per mancanza di forma scritta, laddove effettivamente la sua stipula non è mai stata messa in dubbio da che, in effetti, ha sempre e solo affermato la Pt_1 presenza di elementi di usurarietà oggettiva e soggettiva.
Ciò detto, è pacifico che sarebbe stato onere dell'appellante fornire idonea allegazione e prova della dedotta nullità del contratto, non avendo essa, invece, fornito elementi utili ai fine di consentire al Giudicante il rilievo d'ufficio.
Osserva la S.C., a tal fine, “che la nullità può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. Ord. 23.2.2024 n. 4867). E il fatto, posto a fondamento della eccezione, deve essere già legittimamente acquisito sul piano probatorio, non essendo ammissibile introdurre neanche in appello per la prima volta e, quindi, chiedere di provare, il predetto fatto.
Dunque, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Come ulteriore motivo ha impugnato la sentenza per avere la esercitato nel Pt_1 CP_1
corso dei rapporti il ius variandi in assenza dei presupposti di legge, ovvero del giusto motivo mai peraltro comunicato alla cliente.
Ora, ferma restando che la questione è del tutto nuova, in ogni caso anche dalla espletata ctu. in primo grado non emerge alcunchè al riguardo e tanto meno che sia mai stato superato il tasso soglia usura sia al momento della stipulazione dei contratti, e tanto meno nel corso della loro durata, sicchè anche tale censura, formulata in modo del tutto generica, deve essere respinta.
Per tutti i suesposti motivi, la sentenza impugnata deve essere confermata, dovendosi ritenere assorbita anche la domanda risarcitoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento (inferiore ad € 26.000,00).
pag. 6/7
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11661/19 del Tribunale di Roma proposto dalla , così provvede: Parte_1
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 5.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti della appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto
Così deciso in Roma, lì 4.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 7/7