Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1681/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 1681/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. ZAGGIA ELENA Parte_1 ricorrente e
, con l'avv. ZAGGIA ELENA Controparte_1
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 18/02/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare dell'8/04/2025:
I) I figli minori e restano affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre potrà vedere i figli quando lo desidera, nel rispetto degli impegni e delle esigenze della madre e dei figli, mentre avrà diritto di tenerli con sé un week-end ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica sera. Inoltre il padre terrà i figli con sé un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento ogni settimana, tendenzialmente nei giorni di martedì o giovedì, e dunque dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina. Durante le vacanze scolastiche natalizie i figli trascorreranno la Vigilia o il giorno di Natale alternativamente con il padre o con la madre, salvi diversi accordi;
inoltre trascorreranno il residuo periodo di vacanza scolastica natalizia, per metà con ciascun genitore, alternando di anno in anno, la prima o la seconda parte delle vacanze, tendenzialmente comprendente la prima il Capodanno e la seconda l'Epifania, secondo accordi preventivamente presi e condivisi. Il padre terrà inoltre con sé i figli nel periodo di vacanza scolastica pasquale ad anni alterni, salvi diversi accordi e per due settimane non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora i figli durante il periodo estivo dopo la fine della scuola si trasferiscano ad Eraclea con la madre, come consuetudine, sarà cura della madre assicurare il trasferimento dei figli a Padova dal padre nei week-end di competenza, mentre assicurare del rientro presso la madre spetterà al padre, salvi diversi accordi. In tale periodo i giorni infrasettimanali di visita paterna saranno accorpati e dunque aggiunti in continuità ai week-end di sua competenza. Resta inteso che durante il periodo estivo anche la madre potrà tenere i figli con sé per due settimane anche non consecutive di vacanza con contestuale sospensione del diritto di visita paterno nel medesimo periodo. In ogni caso data l'età e la maturità dei figli, l'organizzazione dei tempi da trascorrere con ciascun genitore potrà mutare in ragione di varie esigenze o opportunità, che i genitori potranno di volta in volta concordare.
II) La figlia maggiorenne studentessa universitaria, continuerà a convivere e Per_3 risiedere con la madre.
III) La casa coniugale di proprietà esclusiva della signora resta assegnata Parte_1 alla stessa con arredi e corredi in essa contenuti.
IV) Ciascuno dei genitori, secondo le modalità condivise fin dalla separazione e positivamente sperimentate, continuerà a mantenere i figli in maniera diretta nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, inoltre il signor Controparte_1 corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 450,00 mensili, a far data da gennaio 2025, somma rivalutabile annualmente a far data da dicembre 2025. I genitori 3
concordano che le detrazioni per i figli siano al 50% così come l'assegno unico. I ricorrenti danno atto che al momento l'assegno unico è richiesto e percepito interamente dalla madre e che provvederanno a modificare tale modalità, in modo tale che ciascuno percepisca il 50% direttamente. Fino all'ottenimento della modifica, la signora si impegna a corrispondere al signor la metà di quanto percepito Pt_1 CP_1
a titolo di assegno unico nell'anno 2025 e per i successivi in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
V) I genitori provvederanno in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie dei figli come precisate nel Protocollo delle spese straordinarie del
Tribunale di Padova da intendersi per integralmente richiamato e trascritto in questa sede;
VI) Le parti sono e si dichiarano autosufficienti economicamente e nulla hanno a pretendere reciprocamente ad alcun titolo, inoltre danno atto di non avere sospesi in ordine agli obblighi assunti in sede di separazione personale.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in data 6.07.2002 in Caorle (VE), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 20, Parte II, Serie
A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: , in data 29.3.2005, Per_3 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
in data 9.3.2007 e Per_1
in data 11.6.2008, entrambi minorenni. Per_2
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente Pt_1 CP_1 adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta il 28.01.2016, la separazione consensuale veniva omologata con
Decreto n. 2200/2016 del 11/02/2016, depositato il 26/02/2016, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il 28.01.2016. 4
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, delle stesse va preso atto. La condizione di cui al n. IV) ultimo periodo, nella parte in cui la sig.ra si Pt_1 obbliga a corrispondere al sig. la quota del 50% dell'assegno unico, CP_1 finora da lei percepito integralmente, per l'anno 2025 e sino a che le parti non tornino a percepirlo a metà, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 6.07.2002 Parte_1 Controparte_1 in Caorle (VE), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Caorle, al n. 20, Parte II, Serie A, anno 2002;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 15.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato