Articolo 6 della Legge 23 giugno 1927, n. 1264
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 agosto 1927
Art. 6.

Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialita' contemplate all'art. 1, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneita' innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

Il certificato di idoneita' conseguito abilitera' alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneita', per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.

Entrata in vigore il 16 agosto 1927