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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2737/2023, posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovani Paoletti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Daniela Bellassai CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
507/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale, dichiarata la cessazione della matria del contendere, ha disposto la condanna dell' alla refusione delle spese di lite in CP_1 complessivi euro 1.200,00, oltre il 15% per spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni.
Lamenta l'appellante la violazione di minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni: “… in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., proporzionandole, ex D.M. n. 55/14 e ss.mm., all'opera prestata in tale sede e, di conseguenza, assunti i parametri ivi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, riliquidandole nella legittima e giusta misura, cioè, in non meno di € 1.863,50 (minimi), oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Rifuse le spese di lite del presente grado, nella misura ritenuta di giustizia ovvero in base alla notula che verrà prodotta, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione
2 della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
È pacifico che il convenuto ha adempiuto alla prestazione richiesta solo in data 18.10.2022, dopo che la ricorrente è stata costretta a depositare in data 22.09.2022 e poi a notificare in data 05.10.2022 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta.
In ordine alla quantificazione delle spese, sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione operata dal
Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
3 E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
Nella specie, la controversia aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base di un decreto di omologa che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario e la corresponsione dei relativi ratei, nell'inadempimento dell' CP_1 nonostante il decreto di omologa, che ha provveduto alla liquidazione successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cpc che stabilisce “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale per l'importo di Euro 12.629,71, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento ai fini della quantificazione dei compensi in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art. 6, in base al quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2.05.2023 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
4 Le spese per il primo grado, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), secondo i valori minimi, trattandosi di causa che non presenta alcun aspetto di complessità e che ha trovato la mancata opposizione dell' nell'importo complessivo di Euro CP_1
1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori.
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della causa in grado d'appello, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dunque dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice
(euro 1.200,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1.865,00-
5 1.200,00=665,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a Euro
1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia, in riferimento ai parametri entro i minimi ed esclusa la fase istruttoria,
l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 300,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- liquida in complessivi € 1.865,00 le spese di lite di primo grado poste dal Tribunale a carico dell' oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP_1
CPA, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in complessivi €. 300,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi.
Roma, 25.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2737/2023, posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 25/2/2025, vertente
TRA
, con l'Avv. Giovani Paoletti Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Daniela Bellassai CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n.
507/2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Parte_1 ha proposto gravame avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale, dichiarata la cessazione della matria del contendere, ha disposto la condanna dell' alla refusione delle spese di lite in CP_1 complessivi euro 1.200,00, oltre il 15% per spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, rassegnando le seguenti conclusioni.
Lamenta l'appellante la violazione di minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni: “… in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'
[...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., proporzionandole, ex D.M. n. 55/14 e ss.mm., all'opera prestata in tale sede e, di conseguenza, assunti i parametri ivi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, riliquidandole nella legittima e giusta misura, cioè, in non meno di € 1.863,50 (minimi), oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Rifuse le spese di lite del presente grado, nella misura ritenuta di giustizia ovvero in base alla notula che verrà prodotta, da distrarsi al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Secondo principio consolidato della Corte di legittimità, qualora il giudice dichiari cessata la materia del contendere, la pronuncia sulle spese di lite deve essere regolata secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione
2 della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte e da effettuarsi secondo criteri di verosimiglianza o su una indagine sommaria di delibazione sul merito;
“…. come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito” (Cass. Ord. n.
23618/2017).
La condanna al rimborso delle spese, invero, anche secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, è soltanto una conseguenza oggettiva della soccombenza, anche solo virtuale (“… In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza
(in questo caso solo virtuale)” (Cass. Ord. n. cit.).
È pacifico che il convenuto ha adempiuto alla prestazione richiesta solo in data 18.10.2022, dopo che la ricorrente è stata costretta a depositare in data 22.09.2022 e poi a notificare in data 05.10.2022 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza al fine di ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta.
In ordine alla quantificazione delle spese, sono fondate le censure sollevate da parte appellante in ordine alla liquidazione operata dal
Giudice di primo grado al di sotto dei parametri minimi.
3 E' opportuno richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17613/2024, la quale a conferma di un costante orientamento sul punto già espresso con le Sentenze n. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023 ha ribadito che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati
a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
Nella specie, la controversia aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base di un decreto di omologa che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario e la corresponsione dei relativi ratei, nell'inadempimento dell' CP_1 nonostante il decreto di omologa, che ha provveduto alla liquidazione successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 cpc che stabilisce “Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”, avuto riguardo all'oggetto della controversia concernente una prestazione assistenziale per l'importo di Euro 12.629,71, l'appellante ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento ai fini della quantificazione dei compensi in quello compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
Trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal 23/10/2022 ed in particolare l'art. 6, in base al quale “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 2.05.2023 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
4 Le spese per il primo grado, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria devono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022 (scaglione da Euro 5.200,00 – 26.000,00), secondo i valori minimi, trattandosi di causa che non presenta alcun aspetto di complessità e che ha trovato la mancata opposizione dell' nell'importo complessivo di Euro CP_1
1.865,00 così determinato: Euro 465,00 per la fase di studio, Euro
389,00 per la fase introduttiva, Euro 1.011,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori.
L'appello va pertanto accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, si liquidano le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' nella misura € 1.865,00 oltre CP_1 spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 91 cpc, in considerazione dell'accoglimento dell'appello nei termini sopra indicati anche le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della causa in grado d'appello, qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, la differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado.
In forza di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 5.3.2020 e Sez. 2,
Ordinanza n. 35007 del 2023).
Il valore della causa è rappresentato dunque dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice
(euro 1.200,00) e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 1.865,00 (1.865,00-
5 1.200,00=665,00) sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a Euro
1.100,00.
Pertanto, in considerazione del valore della presente controversia, in riferimento ai parametri entro i minimi ed esclusa la fase istruttoria,
l'appellata va condannata alle spese del presente grado di giudizio nella misura di Euro 300,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- liquida in complessivi € 1.865,00 le spese di lite di primo grado poste dal Tribunale a carico dell' oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP_1
CPA, da distrarsi.
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, CP_1 liquidate in complessivi €. 300,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi.
Roma, 25.2.2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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