Articolo 614 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 625Articolo 615
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Art. 614. Incremento del fondo per l'incentivazione della produttivita' del personale del Ministero della difesa 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2. E' fatto salvo quanto disposto dall' articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , nonche' dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .
2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni ((2018, 2019, 2020 e 2021)) , da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni ((2018, 2019, 2020 e 2021)) , mediante quota parte dei risparmi di cui all' articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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