CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 194
CGARS
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per violazione del principio di intrasmissibilità della sanzione amministrativa pecuniaria

    Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di appello, confermando la natura sanzionatoria della somma irrogata ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, e quindi la sua intrasmissibilità agli aventi causa. Pertanto, la somma non era dovuta dall'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 194
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 194
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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