Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
Nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società a responsabilità limitata o per azioni di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società -, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, ne' collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti.
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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FATTI DI CAUSA 1. Mario Salvatore T., con istanza in data 24 marzo 2022, chiese al Tribunale di Foggia, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., la correzione della sentenza n. 3036/2021 nella parte in cui, dichiarata l'inammissibilità della opposizione proposta avverso l'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dall'Avv. Antonio Luigi Francesco C., egli veniva condannato alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.618,00 per onorario; sostenne, infatti, che la determinazione di tale importo era da considerarsi frutto di errore materiale, considerato che, in motivazione, si era fatto a tal fine riferimento al «valore della causa» e che tale valore, in relazione alla parte del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/07/2002, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - rel. Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI AS, NA SE, AN CZ elettivamente domiciliati in ROMA 2 VIA LUCRINO 5, presso l'avvocato CARLA EFRATI, rappresentati e difesi dall'avvocato SE TUCCI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
RZ CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso l'avvocato ROBERTO NOBILONI, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA MOREA e SILVANO SALANI, giusta procura speciale per Notaio Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana rep. n. 31490 del 14.1.2002;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI;
- intimato -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di BARI, depositato il 19/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, con decreto pronunciato a norma dell'art. 2409 c.c. in data 17/20 luglio 1998 su istanza di CO TE,
socio di minoranza della Capital Fin s.p.a., revocò amministratori e sindaci della predetta società, nominò un amministratore giudiziario e condannò IO AL, GE SE, AL TO, PP AN, AL EL, HE LE, IA NI ed IA NI alla rifusione delle spese del procedimento in favore del ricorrente e al pagamento delle spese dell'ispezione giudiziaria.
Avverso il predetto decreto proposero reclamo AL EL, HE LE, IA NI ed IA NI, respinto dalla Corte d'appello di Bari con sentenza 6 ottobre 1998; e, distintamente, depositandolo in data 24 settembre 1998, AL TO, PP AN ed GE SE, i quali denunciarono l'illegittimità della loro condanna alle spese, incompatibile con la natura del procedimento e ingiustificata, non avendo essi assunto nel primo grado una posizione di contrasto, ed essendosi costituiti in giudizio solo per apportare elementi di chiarezza. Su questo secondo reclamo la Corte di Bari ha deciso con sentenza depositata in data 19 gennaio 1999, nella quale, premesso che era nel frattempo passata in cosa giudicata la precedente sentenza pronunciata in sede di reclamo, la quale aveva reso incontestabile anche la pronuncia sulle spese, e che comunque nel merito la doglianza non aveva fondamento, essendo i reclamanti corresponsabili per omissione delle gravi irregolarità gestionali della società verificatesi sia nel periodo di esercizio della loro carica di sindaci e sia in quello anteriore alla carica, ed avendo essi, quali parti resistenti in senso non solo formale, controdedotto ampiamente nel merito alle doglianze del TE, ha respinto il reclamo e ha condannato i reclamanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore del TE. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorrono AL TO, PP AN, GE SE, con atto notificato il 18 gennaio 2000. Il TE resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso, proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione, si enunciano i principi che governano il procedimento disciplinato dall'art. 2409 - vale a dire la sua natura di volontaria giurisdizione, che esclude la legittimità della condanna alle spese - e si propongono diverse censure;
si sostiene, in particolare, che il provvedimento impugnato, illegittimamente emesso nella forma della sentenza, basandosi sull'affermazione del passaggio in giudicato di altra sentenza su un diverso reclamo avverso il medesimo decreto del tribunale, non teneva conto del fatto che quel giudicato si sarebbe formato in un procedimento nel quale gli odierni ricorrenti non erano stati parte, e non erano stati neppure chiamati a partecipare, e che, nel merito, essi non avevano responsabilità nei fatti all'origine del procedimento. Su tali premesse si chiede la cassazione della sentenza impugnata, quanto meno nella parte concernente la condanna al pagamento delle spese del procedimento oltre che di quelle relative all'ispezione giudiziaria.
Essendo stato l'impugnato provvedimento emesso, ancorché in forma di sentenza, in sede di reclamo contro un decreto pronunciato a norma dell'art. 2409 c.c. (e come tale ordinariamente non impugnabile per cassazione, per il suo contenuto di volontaria giurisdizione), il ricorso è ammissibile limitatamente alle doglianze sulle statuizioni in punto di spese giudiziali, perché la condanna alle spese definisce pur sempre un contrasto tra le parti in tema di diritti soggettivi (tra le più recenti, Cass. 24 novembre 2000 n. 15173). Deve inoltre respingersi l'eccezione di tardività ed inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente sotto il profilo che un ricorso a norma dell'art. 111 Costit. sarebbe stato proponibile solo contro il decreto del Tribunale di Bari nei termini decorrenti dalla notifica di esso, avvenuta nelle date 24 ottobre - 3 novembre 1998. I ricorrenti, che a quelle date avevano già proposto reclamo alla Corte di Bari contro il decreto del Tribunale, avevano investito della cognizione sulla legittimità del decreto medesimo la Corte pugliese con l'unico mezzo offerto dall'ordinamento, e non avrebbero potuto ricorrere contro il decreto del Tribunale direttamente in Cassazione. Tempestivo è invece, certamente, il ricorso contro la sentenza, della Corte territoriale, oggetto della presente impugnazione.
2. Il ricorso è certamente fondato nella parte con la quale si censura l'affermazione, nella sentenza impugnata, dell'asserito passaggio in giudicato del decreto del tribunale di Bari, che si sarebbe verificato in conseguenza di altra sentenza, pronunciata dalla stessa Corte, di rigetto di distinto reclamo proposto da altri interessati. Premesso che la terminologia impiegata nel provvedimento impugnato è impropria, non potendosi parlare di passaggio in giudicato a proposito di un decreto emesso a norma dell'art. 2409 c.c. (provvedimento che, non decidendo in via definitiva su questioni di diritti soggettivi, non ha veste ne' contenuto sostanziale di sentenza), si rileva che gli odierni ricorrenti non potevano essere pregiudicati da una pronuncia emessa in un procedimento nel quale non erano intervenuti ne' erano stati posti in condizione di intervenire. Ad evitare ogni decadenza in ordine al riesame del decreto del Tribunale di Bari era, in effetti, sufficiente che gli interessati proponessero tempestivo reclamo alla Corte d'appello competente, come non si nega essere avvenuto nel caso di specie.
3. Fondato, ma solo parzialmente, è altresì il ricorso nella rimanente parte, nella quale si denuncia la condanna, nel doppio grado del procedimento di merito, al pagamento delle spese processuali nonché di quelle dell'ispezione giudiziaria della società.
Il ricorso si richiama alla giurisprudenza di questa Corte suprema, per la quale le peculiarità del procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. non consentono di identificare, ai fini del regolamento delle spese, delle parti vittoriose e delle parti soccombenti. Esso ripropone un tema sul quale esiste, in effetti, una giurisprudenza di legittimità consolidata, che nega l'ammissibilità del regolamento delle spese nel procedimento in questione, e il cui rigore solo di recente è stato attenuato con riguardo al grado del reclamo (Cass. 8 maggio 2001 n. 6365). Ritiene peraltro il Collegio, anche in considerazione dell'ampio dibattito svoltosi sul punto nella giurisprudenza di merito ed in dottrina, che la questione meriti di essere riesaminata.
4. Si deve preliminarmente confermare l'orientamento, comune alla prevalente dottrina e alla giurisprudenza consolidata, per il quale i provvedimenti emessi dal giudice a norma dell'art. 2409 c.c. sono da inquadrare nell'ambito della cosiddetta giurisdizione volontaria. Essi non sono espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie su contrapposte posizioni di diritto soggettivo delle parti tra le quali si instauri un contraddittorio, bensì provvedimenti a tutela di interessi che l'ordinamento considera meritevoli, e per i quali l'intervento dell'autorità giudiziaria è richiesto (di regola per sopperire all'inerzia o all'insufficiente attività dei privati titolari di un potere negoziale al riguardo) a soli fini di attuazione del diritto obiettivo. La denuncia di cui al citato art. 2409, infatti, ha ad oggetto la segnalazione dell'esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione di una società capitalistica, allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti (che la norma definisce, in senso lato, "cautelari", ma che non presentano i tratti caratteristici dei provvedimenti disciplinati dagli artt. 669 bis ss. c.p.c.) destinati al riassetto amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano determinate. E, come in genere per i provvedimenti di giurisdizione volontaria, anche per questi è prescritta la forma del decreto da emettersi a seguito del procedimento camerale disciplinato dagli artt. 737 e seguenti c.p.c. (art. 103 disp. att.). Dal che si evince il carattere non definitivo delle statuizioni contenute in tali provvedimenti, nel senso che esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate, secondo la previsione dell'art. 742 c.p.c., e non hanno perciò attitudine a costituire un giudicato (su tutto ciò, si veda Cass. 23 gennaio 1996 n. 498, in motivazione). Corollario dei principi appena ricordati è l'esclusione del ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione contro il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il decreto pronunciato dal tribunale a norma dell'art. 2409 c.c. (ex multis, Cass. 21 giugno 1999 n. 6241), salvo che in punto di spese giudiziali, per la ragione già ricordata. Da questo consolidato insegnamento, siccome aderente alla configurazione normativa dell'istituto, la Corte non intende discostarsi.
5. Venendo ora al tema delle spese del procedimento, occorre muovere dalla considerazione che la collocazione di quest'ultimo nell'ambito della giurisdizione volontaria, e la stessa sua essenziale finalizzazione alla tutela dell'interesse proprio della società (in tal senso, tra le altre, Cass. 29 settembre 1999 n. 10804) non sono avvertite, nella prassi, come un ostacolo alla partecipazione attiva al procedimento dei diversi soggetti interessati, i quali si avvalgono dell'assistenza di patrocinatori legali. Di più, non si richiede che coloro che intervengono siano legittimati a rappresentare l'interesse della società (ciò che varrebbe esclusivamente per la società medesima, rappresentata dai suoi organi, peraltro, in tesi, quanto meno inerti, tralasciando ogni profilo di responsabilità), o gli interessi più generali che potrebbero essere minacciati da un'irregolare gestione della società (ciò che varrebbe esclusivamente per il pubblico ministero, salvo casi particolarì come quelli contemplati dagli artt. 89, d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, conv. con l. 3 aprile 1979 n. 95, e 13, comma quinto l. 2 gennaio 1991 n. 1): in altre parole, gli interessi alla cui realizzazione il procedimento è istituzionalmente funzionale. Al contrario, anche l'interesse dei soci denuncianti a salva guardare il valore della loro partecipazione (minacciato dalle supposte gravi irregolarità) e quello di amministratori e sindaci a conservare il rapporto che li lega alla società (minacciato dal possibile esito del procedimento, di revoca degli stessi per gravi irregolarità) costituiscono interessi qualificati, idonei nella communis opinio a legittimare un loro intervento. Nel caso particolare degli amministratori e sindaci, poi, l'interesse minacciato inerisce ad un rapporto intersoggettivo con la società, e ha natura e consistenza di vero e proprio diritto soggettivo. Il fatto che il provvedimento conclusivo adottato dal tribunale sulla denuncia dei soci non decida propriamente su quel diritto (e non postuli quindi la preventiva instaurazione di un formale contraddittorio tra la società e gli amministratori e i sindaci), mirando il procedimento al sommario accertamento della fondatezza della denuncia di gravi irregolarità considerate nella loro oggettività, senza necessità - nonché di indagine sull'elemento soggettivo dell'eventuale illecito, neppure - di imputazione specifica all'uno o all'altro degli amministratori o sindaci (la cui sorte sarà necessariamente. solidale nel caso di revoca) non costituisce obiezione all'osservazione che precede: esso, infatti, non contraddice il dato essenziale, che il provvedimento di revoca inciderebbe sui diritti di soci ed amministratori, i quali, qualora pure dimostrassero in un successivo giudizio contenzioso l'inesistenza di una giusta causa della revoca, non potrebbero imputare alla società un atto disposto dall'autorità giudiziaria. Nè vi è motivo di negare la legittimità di tale prassi generalmente invalsa, sol che si consideri come gli interessi che muovono ad intervenire attivamente sono tutti qualificati, sul piano del diritto sostanziale, dal particolare rapporto dei diversi soggetti menzionati con l'oggetto del procedimento, e che non esiste norma che vieti una tale partecipazione, la quale è nella generalità dei casi funzionale al migliore esercizio della giurisdizione.
La ricostruzione della vicenda processuale operata dalla corte di Bari nel provvedimento impugnato, nel quale il socio denunciante TE è definito "ricorrente", e si riferisce che gli odierni ricorrenti si erano "costituiti in giudizio", deducendo fatti utili agli accertamenti in corso, e controdeducendo nel merito alle doglianze del denunciante, è conforme al modello sopra descritto. Ora, l'intervento attivo, nel procedimento di volontaria giurisdizione, dei soggetti interessati, assistiti da difensori, che svolgano delle attività e propongano istanze a tutela dei loro interessi, o anche ponendosi in posizione neutrale, seppure non vale a costituirli quali parti e a far ravvisare nelle loro istanze delle domande in senso tecnico, comporta dei costi e pone il problema della loro ripetibilità.
6. La collocazione del procedimento ex art. 2409 C.C. nell'ambito della giurisdizione volontaria ha tuttavia a lungo condizionato anche la soluzione del problema dell'attribuzione delle relative spese, e ciò sotto un duplice profilo. Da un lato, in mancanza di una sentenza (anche solo in senso sostanziale, per le ragioni già ricordato) che definisca il procedimento, l'art. 91 c.p.c., che a quel tipo di provvedimento guarda come alla sede propria del regolamento delle spese non sarebbe direttamente applicabile;
dall'altro, in difetto di contraddittorio tra le parti su posizioni di diritto soggettivo, non sarebbe configurabile una soccombenza, criterio legale della decisione sulle spese. Quegli argomenti non sembrano tuttavia decisivi per la conclusione che tradizionalmente ne è stata tratta. In ordine al primo di essi, l'impossibilità di un'applicazione diretta dell'art. 91 c.p.c. per mancanza di una sentenza, assistita dall'idoneità alla cosa giudicata, non è di ostacolo ad una sua applicazione analogica, se si condivide l'opinione tradizionale che ravvisa nella norma citata l'espressione, più in generale, di una responsabilità processuale basata sul principio di causalità, applicabile anche fuori del processo contenzioso di cognizione (v. gli artt. 95 e 611 c.p.c. per il processo esecutivo). E questa Corte già altra volta ha avuto modo di stabilire che le disposizioni dell'art. 91 cod. proc. civ. e segg., in tema di spese processuali, trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto (nella specie si trattava di procedimento per l'autorizzazione al rilascio di passaporto, su istanza del genitore di figlio minore privo dell'assenso del coniuge, secondo la previsione dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967 n. 1185, e si ritenne erroneo il diniego del rimborso delle spese processuali in favore del coniuge dissenziente, limitatamente all'attività difensiva che detto coniuge aveva vittoriosamente svolto in rappresentanza e a tutela degli interessi del minore: Cass. 21 marzo 1989 n. 1416). In tal modo sono poste le premesse anche per il più corretto apprezzamento del secondo argomento. È vero, infatti, che nel procedimento instaurato a norma dell'art. 2409 c.c. non è ravvisabile una soccombenza (nè, correlativamente, una vittoria) di una "parte" sull'altra, nel significato che ordinariamente quel termine assume nell'art. 91 c.p.c.. Al riguardo, e limitando l'esame alla fattispecie concretamente dedotta nel presente giudizio, è sufficiente osservare che tra i soci (siano essi di minoranza o di maggioranza) di una società a responsabilità limitata e il suo amministratore unico non esiste alcun rapporto giuridico diretto sostanziale, in relazione al quale si possa dare una soccombenza, sicché (dovendosi prescindere dai profili di responsabilità individuale, connotati dall'elemento soggettivo) i comportamenti anteriori al processo non possono svolgere alcun ruolo significativo nella soluzione del problema dell'attribuzione delle spese. E ciò ha la conseguenza, di rilievo, che la pronuncia sulle spese non potrebbe assumere quel carattere "accessorio" (rispetto ad una domanda principale, qui non rinvenibile) che ne giustifica, ed anzi ne impone, l'adozione pur in difetto di espressa domanda di "parte". Ma, a parte il fatto che lo stesso art. 91 c.p.c. considera, accanto alla sentenza che statuisce sul diritto sostanziale (rispetto al quale invita a cercare una soccombenza), anche la sentenza che statuisce sulla competenza (in cui non può esservi soccombenza sulla domanda di merito), la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo indicato l'esistenza di casi nei quali la soccombenza deve essere intesa - secondo un indirizzo che ha largo spazio in parte della più recente dottrina - in senso esclusivamente processuale, e ravvisabile anche laddove tra le parti del regolamento delle spese non sia configurabile un rapporto di diritto sostanziale diretto (si veda, per tutte, Cass. 27 aprile 1991 n. 4634, in una fattispecie di condanna dell'attore alle spose sostenute in giudizio dal terzo, chiamato dal convenuto in forza di un rapporto di garanzia impropria).
Dalle premesse che precedono deriva dunque che la condanna dei sindaci della società per azioni alle spese del procedimento, instaurato ex art. 2409 c.c., in favore del socio denunciante che le abbia anticipate e ne chieda il rimborso non è necessariamente illegittima, ma può validamente basarsi sull'accertamento in concreto che il loro comportamento processuale ha provocato la necessità, per il controinteressato, di spiegare attività difensive e di anticiparne i costi. Nel provvedimento impugnato, la condanna dei sindaci alle spese è motivata sotto entrambi i profili, perché si sostiene che i reclamanti erano corresponsabili per omissione delle gravi irregolarità gestionali della società verificatesi sia nel periodo di esercizio della loro carica di sindaci e sia in quello anteriore alla carica, e, al tempo stesso, che essi, quali parti resistenti in senso non solo formale, avevano controdedotto ampiamente nel merito alle doglianze del TE. Ora, se la responsabilità dei sindaci nei confronti della società per omissione dei controlli non poteva essere legittimamente accertata nei limiti del procedimento di cui all'art. 2409 c.c., ne' costituire il fondamento di una condanna al pagamento delle spese del relativo procedimento, diversamente è da dire per l'attività difensiva dispiegata nel procedimento, sempre che essa si ponesse in puntuale contrasto con quella del denunciante, e potesse ritenersi all'origine di costi processuali da quest'ultimo sostenuti. Quest'ultimo punto, che pure - come si apprende dalla ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato - era specificamente contestato dagli odierni ricorrenti, i quali deducevano di non aver assunto nel corso del primo grado una posizione di contrasto, non è stato esaminato, e, sotto questo profilo, la denunciata violazione di legge sussiste anche nella nuova prospettiva interpretativa adottata. Si rende quindi necessaria la cassazione della sentenza con rinvio, per l'accertamento del nesso causale esistente tra le attività svolte dagli odierni reclamanti nel procedimento, e le spese processuali anticipate dal socio denunciante.
7. La pronuncia sulle spese trova, nel principio appena enunciato, ulteriori limiti alla sua legittimità. Non tutte le spese del procedimento in questione, infatti, potrebbero essere ricondotte alla resistenza - e comunque alla responsabilità processuale - dei sindaci. Ciò vale, in modo particolare, per le spese dell'ispezione giudiziale, nell'impugnato decreto poste a carico dei sindaci in violazione dell'art. 2409 c.c., che le pone a carico dei soci richiedentì; spese che, comunque, difficilmente potrebbero essere poste in relazione al comportamento dei sindaci intervenuti, posto che si sarebbero rese necessarie anche in loro assenza. Al quale riguardo è ancora opportuno chiarire che la natura di volontaria giurisdizione del procedimento contemplato dall'art. 2409 c.c. è specificamente incompatibile con la configurazione dell'ispezione giudiziale quale consulenza tecnica, da assumersi in un "contraddittorio delle parti", che come tale s'è visto non potervi essere;
e tale erronea configurazione, consentendo tra l'altro un controllo individuale del socio, a mezzo di consulenti di parte, sui libri contabili della società, vulnererebbe un principio basilare del diritto societario, che tutela l'autonomia (anche concorrenziale) dell'impresa sociale, costituita nella forma della società per azioni, anche nei confronti dei soci.
In conclusione il ricorso è, nei limiti sopra indicati, fondato, e il decreto impugnato, che ha fondato la condanna dei sindaci al pagamento delle spese sul mero fatto dello svolgimento di attività difensive nel procedimento, senza accertare l'esistenza di una vera e propria soccombenza processuale, e ha poi incluso nella condanna al rimborso anche le spese dell'ispezione giudiziale, deve essere cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari la quale, decidendo nel merito, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto:
nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società per azioni, previsto dall'art. 2409 c.c., la condanna al pagamento delle spese processuali, pronunciata a favore di colui che - partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società - le abbia anticipate, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi ne' collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, ma non può avere ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che sono a carico dei soci denuncianti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del. presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002