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Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3860
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Legge 18 dicembre 1952, n. 3860
Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3860
Versione
6 febbraio 1953
Art. 4.
Sono abrogate le disposizioni contrarie e non compatibili con la presente legge.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1953
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