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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 220/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaele Costi N.58/60 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 (f.o.f.i.) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022RM0366187 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento rappresenta il culmine di un serrato confronto tra la contribuente Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) impugnava l'avviso di accertamento catastale N. 2022RM0366187 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale – unità immobiliare Comune di Roma (Codice:
H501) – Foglio 475, Particella 123, Subalterno 501 – Ubicazione Indirizzo_1 p S1-T 1-2, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale Territorio di Roma.
Va premesso che, a seguito del nuovo classamento operato dall'Agenzia, l'immobile in oggetto era stato iscritto nella categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e non B/4 come ritenuto dalla contribuente in sede di presentazione del DOCFA.
Dopo l'accensione di due precedenti contenziosi, superati da provvedimenti assunti dall'Ufficio in autotutela, il presente procedimento investe, con l'ultimo Avviso di accertamento catastale, l'immobile di Indirizzo_1
, continuativamente ad essere ricompreso nella categoria catastale D/8, ma con rideterminazione della rendita catastale da euro 90.900,00 ad euro 73.727,00.
La contribuente censurava l'atto impositivo per violazione e falsa applicazione dall'art. 1 del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Violazione e falsa applicazione della circolare del 14/03/1992
n. 5 del Ministero delle finanze - catasto e servizi tecnici erariali. Violazione e falsa applicazione dall'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 11.1.2018, n.
3. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà, insufficienza e infondatezza della motivazione. Assenza di qualsiasi presupposto e comunque erronea e falsa applicazione del presupposto per l'attribuzione della categoria catastale D/8.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l'unità immobiliare di che trattasi è oggettivamente adibita ad uffici e, coerentemente, utilizzata dalla Federazione ricorrente non per svolgervi attività commerciale o industriale ma quale sede dell'ente pubblico avente compiti e funzioni di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali e alle Federazioni regionali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
Propone appello l'Ufficio censurando i criteri di valutazione adottati dai giudici del primo grado nell'escludere la fondatezza dell'attribuzione della categoria catastale D/8 operata dall'Ufficio e con consequenziale richiesta di riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituisce la contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispostivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, nelle categorie D rientrano i fabbricati o parti distinte ed autonome di essi destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale (comprendendo in quest'ultima grandi magazzini di vendita, sedi di banche, stabilimenti balneari, ecc.) e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni. Ad adiuvandum si riporta una sintetica descrizione delle singole fattispecie: D/1 – Opifici;
D/2 - Alberghi e pensioni;
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili;
D/4 - Case di cura ed ospedali, poliambulatori;
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggi (si tratta di edifici che non hanno su suolo proprio); D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
Le declaratorie sono state ulteriormente dettagliate in forza dei recenti indirizzi in ordine alla compatibilità tra categoria catastale e destinazione d'uso, introdotti per la prima volta con Circolare n. 2/E nel 2016 e relative Istruzioni operative, quindi ulteriormente specificate per alcune tipologie, da ultimo con Circolare 18/
E del 2019 per i porti.
L'attribuzione del classamento, asserisce quindi l'appellante, non è più legata allo “scopo di lucro”, ma l'Ufficio, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo D, deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di un'attività industriale e commerciale, così come sarebbe stato fatto nel caso di specie.
La stessa Amministrazione riconosce però che il fabbricato è adibito ad ufficio di notevoli dimensioni, e ritiene che non è possibile confrontarlo con le unità di riferimento del gruppo B, tipiche di edifici di antica costruzione caratterizzati da modeste dotazioni impiantistiche che nel tempo non hanno mai subito radicali interventi di ammodernamento.
In realtà le stesse produzioni fotografiche in atti consentono di riscontrare nel fabbricato le caratteristiche strutturali di un palazzo signorile di fine '800 inizi del '900 ed è evidente che ivi non sono espletate attività di tipo industriale o commerciale. Non v'è dubbio che, a dispetto dell'epoca di costruzione del edificio, risalente al periodo post-Unitario quando ancora l'energia elettrica era la novità del momento, lo stesso sia dotato di una impiantistica più in linea con i tempi odierni, funzionale alle specificità dell'amministrazione del F.O.F.I., ma nondimeno è evidente che la "speciale" destinazione impressa dalla contribuente è suscettibile di modificazione, con riconduzione ad un uso ordinario, senza la necessità di interventi di radicale trasformazione.
Nondimeno, conclusivamente, va rilevato che La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.)
è un ente pubblico chiamato a coordinare l'attività degli Ordini ed a rappresentare a livello nazionale la professione del Farmacista. La Federazione si presenta quindi, al tempo stesso, quale: a)"organo di autogoverno", a livello nazionale, dei Farmacisti dei quali garantisce e cura la professionalità nel rapporto con gli utenti;
b) "ente esponenziale" dei Farmacisti dei quali è chiamata a tutelare funzioni e prerogative e a sostenere aspettative ed esigenze di realizzazione.
Incomprensibile appare quindi la pretesa natura industriale o commerciale che l'Amministrazione intende attribuire a tale fabbricato, adibito ad uffici di gestione di un ente privo di caratteristiche e finalità produttive o commericali, sia pure confacente alle sue esigenze ritenute dall'Ufficio "speciali" (?).
L'impugnazione non merita quindi accoglimento, e la specificità e complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAIO IGINA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 220/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaele Costi N.58/60 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 (f.o.f.i.) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8632/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 27
e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022RM0366187 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 783/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento rappresenta il culmine di un serrato confronto tra la contribuente Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) impugnava l'avviso di accertamento catastale N. 2022RM0366187 per nuova determinazione di classamento e rendita catastale – unità immobiliare Comune di Roma (Codice:
H501) – Foglio 475, Particella 123, Subalterno 501 – Ubicazione Indirizzo_1 p S1-T 1-2, notificato dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale Territorio di Roma.
Va premesso che, a seguito del nuovo classamento operato dall'Agenzia, l'immobile in oggetto era stato iscritto nella categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e non B/4 come ritenuto dalla contribuente in sede di presentazione del DOCFA.
Dopo l'accensione di due precedenti contenziosi, superati da provvedimenti assunti dall'Ufficio in autotutela, il presente procedimento investe, con l'ultimo Avviso di accertamento catastale, l'immobile di Indirizzo_1
, continuativamente ad essere ricompreso nella categoria catastale D/8, ma con rideterminazione della rendita catastale da euro 90.900,00 ad euro 73.727,00.
La contribuente censurava l'atto impositivo per violazione e falsa applicazione dall'art. 1 del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Violazione e falsa applicazione della circolare del 14/03/1992
n. 5 del Ministero delle finanze - catasto e servizi tecnici erariali. Violazione e falsa applicazione dall'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 11.1.2018, n.
3. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà, insufficienza e infondatezza della motivazione. Assenza di qualsiasi presupposto e comunque erronea e falsa applicazione del presupposto per l'attribuzione della categoria catastale D/8.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l'unità immobiliare di che trattasi è oggettivamente adibita ad uffici e, coerentemente, utilizzata dalla Federazione ricorrente non per svolgervi attività commerciale o industriale ma quale sede dell'ente pubblico avente compiti e funzioni di indirizzo, di coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini territoriali e alle Federazioni regionali nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.
Propone appello l'Ufficio censurando i criteri di valutazione adottati dai giudici del primo grado nell'escludere la fondatezza dell'attribuzione della categoria catastale D/8 operata dall'Ufficio e con consequenziale richiesta di riforma dell'impugnata sentenza.
Si costituisce la contribuente contestando tutto quanto ex adverso affermato, allegato e dedotto, con richiesta di reiezione dell'appello.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispostivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero, nelle categorie D rientrano i fabbricati o parti distinte ed autonome di essi destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale (comprendendo in quest'ultima grandi magazzini di vendita, sedi di banche, stabilimenti balneari, ecc.) e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni. Ad adiuvandum si riporta una sintetica descrizione delle singole fattispecie: D/1 – Opifici;
D/2 - Alberghi e pensioni;
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili;
D/4 - Case di cura ed ospedali, poliambulatori;
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione;
D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggi (si tratta di edifici che non hanno su suolo proprio); D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
Le declaratorie sono state ulteriormente dettagliate in forza dei recenti indirizzi in ordine alla compatibilità tra categoria catastale e destinazione d'uso, introdotti per la prima volta con Circolare n. 2/E nel 2016 e relative Istruzioni operative, quindi ulteriormente specificate per alcune tipologie, da ultimo con Circolare 18/
E del 2019 per i porti.
L'attribuzione del classamento, asserisce quindi l'appellante, non è più legata allo “scopo di lucro”, ma l'Ufficio, indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti proprietari e dagli eventuali interessi pubblici perseguiti, nel condurre l'attività di classamento delle unità immobiliari del gruppo D, deve fare riferimento essenziale alle caratteristiche oggettive dell'immobile, che ne determinano la idoneità per le “speciali” esigenze di un'attività industriale e commerciale, così come sarebbe stato fatto nel caso di specie.
La stessa Amministrazione riconosce però che il fabbricato è adibito ad ufficio di notevoli dimensioni, e ritiene che non è possibile confrontarlo con le unità di riferimento del gruppo B, tipiche di edifici di antica costruzione caratterizzati da modeste dotazioni impiantistiche che nel tempo non hanno mai subito radicali interventi di ammodernamento.
In realtà le stesse produzioni fotografiche in atti consentono di riscontrare nel fabbricato le caratteristiche strutturali di un palazzo signorile di fine '800 inizi del '900 ed è evidente che ivi non sono espletate attività di tipo industriale o commerciale. Non v'è dubbio che, a dispetto dell'epoca di costruzione del edificio, risalente al periodo post-Unitario quando ancora l'energia elettrica era la novità del momento, lo stesso sia dotato di una impiantistica più in linea con i tempi odierni, funzionale alle specificità dell'amministrazione del F.O.F.I., ma nondimeno è evidente che la "speciale" destinazione impressa dalla contribuente è suscettibile di modificazione, con riconduzione ad un uso ordinario, senza la necessità di interventi di radicale trasformazione.
Nondimeno, conclusivamente, va rilevato che La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.)
è un ente pubblico chiamato a coordinare l'attività degli Ordini ed a rappresentare a livello nazionale la professione del Farmacista. La Federazione si presenta quindi, al tempo stesso, quale: a)"organo di autogoverno", a livello nazionale, dei Farmacisti dei quali garantisce e cura la professionalità nel rapporto con gli utenti;
b) "ente esponenziale" dei Farmacisti dei quali è chiamata a tutelare funzioni e prerogative e a sostenere aspettative ed esigenze di realizzazione.
Incomprensibile appare quindi la pretesa natura industriale o commerciale che l'Amministrazione intende attribuire a tale fabbricato, adibito ad uffici di gestione di un ente privo di caratteristiche e finalità produttive o commericali, sia pure confacente alle sue esigenze ritenute dall'Ufficio "speciali" (?).
L'impugnazione non merita quindi accoglimento, e la specificità e complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e compensa le spese.