Ordinanza cautelare 18 ottobre 2023
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Enrico De Nicola, 1a;
contro
Ministero dell'Interno, Questura L'Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS-, notificato il 10/08/2023, con il quale il Questore di L’Aquila ha revocato il permesso di soggiorno illimitato U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- per motivi di lavoro autonomo, in possesso del ricorrente sin dal 07.09.2010, in seguito all’aggiornamento del precedente permesso di soggiorno illimitato (ex carta di soggiorno) rilasciato al medesimo dal 19.08.2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa MA OL;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha fatto ingresso in Italia nel 1989 ed ha ottenuto il 7.9.2010 il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Con il ricorso in decisione impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di L’Aquila, riscontrando la sua istanza di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno per smarrimento dell’originale, lo ha invece revocato ritenendo i suoi precedenti penali e di polizia e le emerse irregolarità fiscali, circostanze ostative alla sua permanenza nel territorio dello Stato.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione di legge art. 10 bis Legge 241/90 – omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – mancata partecipazione dell’interessato al relativo procedimento amministrativo; eccesso di potere ;
2) violazione di legge in relazione all’art. 9, comma 4°, 9, comma 7 - art. 5, comma 5 e art 4, comma 3 del d. lgs. 286/98 nonché dell’art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per erronea interpretazione della vicenda; carenza di motivazione; difetto di istruttoria, contraddittorietà ;
3) violazione di legge art. 9, commi 9, 10, 11 del D. Lgs. 286/98 e falsa applicazione; violazione art. 3 della legge 241/90 .
Resiste il Ministero dell’Interno.
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il primo motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto), è fondato e assorbente.
La revoca del permesso di soggiorno del ricorrente è stata adottata dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, che ha modificato l’art. 21 octies l. n. 241/1990 aggiungendo un terzo periodo al comma 2, il cui testo risulta così riformulato: “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (primo periodo). Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (secondo periodo).
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis ” (terzo periodo).
La revoca del permesso di soggiorno presuppone il bilanciamento di opposti interessi, ha quindi contenuto discrezionale e l’Amministrazione che ha mancato di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non è ammessa, come invece è previsto se l’omissione ha ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento, a provare che il provvedimento non avrebbe avuto contenuto diverso anche se il destinatario avesse conosciuto i motivi per i quali la sua istanza non poteva essere accolta.
Le spese possono essere compensate considerato che l’annullamento del provvedimento impugnato determina in via conformativa la rinnovazione del procedimento nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, impregiudicati gli aspetti sostanziali della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IE TU, Presidente FF
MA OL, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | RI IE TU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.