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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10 novembre 2025 – ha pronunciato in data 10/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1741/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A con sede in Caltanissetta – Via Due Fontane s.n. – Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Caltanissetta – Via Malta n. 73;
- opponente - E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Onofrio Campione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltanissetta, in Via Antonio Guastaferro n. 6;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 11.11.2024, su istanza del sig. , è stato notificato a mezzo Controparte_1 pec alla atto di precetto con allegata copia di provvedimento Parte_1
pag. 1 di 9 del Servizio XX Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta intitolato
“diffida accertativa per crediti patrimoniali” (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n°124/2004), con il quale è stato intimato alla stessa Parte_1 il pagamento in favore del sig. medesimo della somma di €
[...] Controparte_1
5.804,00 “più interessi legali dalla data dell'accertamento al soddisfo nonché euro 236,00 per il presente atto di precetto più euro 35,40 per spese generali 15% più Cassa Avvocati 4% su euro 271,40 per un totale complessivo di euro 6.086,26”. Con ricorso depositato telematicamente in data 22/11/2024, Parte_1 ha spiegato opposizione avverso il predetto atto di precetto ai sensi degli artt. 615, co. 1, 617 e 618 bis c.p.c., deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi asseritamente vantati dal sig. nei suoi confronti, di cui Controparte_1 pure è stata genericamente contestata la sussistenza. La società opponente, in particolare, ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) previa declaratoria di nullità/illegittimità e/o disapplicazione della “diffida accertativa per crediti patrimoniali” del Controparte_2 di Caltanissetta n. 1169 del 30.01.2024 (notificata l'8.02.2024), essendo prescritti (prescrizione estintiva) i crediti di lavoro oggetto di accertamento, dichiarare nullo ovvero annullare l'atto di precetto opposto per intervenuta prescrizione estintiva dei crediti di lavoro di cui alla predetta “diffida accertativa per crediti patrimoniali” e, pertanto, ritenere e dichiarare che nulla deve la al sig. ; Parte_1 Controparte_1
- atteso l'avvenuto pagamento dell'importo precettato con espressa riserva di ripetizione, condannare il sig. a restituire e, quindi, a pagare in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di Parte_1
€ 6.086,26 o quell'altra maggiore o minore che si riterrà determinare oltre interessi dalla data del pagamento. Con vittoria di spese e compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali. (…)”. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'opposizione ex adverso proposta, contestandone la fondatezza, per i motivi appresso illustrati, chiedendo che l'intestato Tribunale: “(…) voglia ritenere inammissibile e infondata l'opposizione proposta dalla controparte e per l'effetto rigettarla, confermando la diffida accertativa e l'atto di precetto nonché il credito del
Signor Con vittoria di spese e di compensi. (…)”. Controparte_1
pag. 2 di 9 La causa, ritenuta l'impraticabilità di una sua conciliazione giudiziale, può essere decisa allo stato degli atti, risultando sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione versata in atti (con superfluità della richiesta di esibizione formulata dall'opposto ex art. 210 c.p.c. che, per l'effetto, deve intendersi reietta) ed avendo le parti compiutamente illustrato le proprie difese negli scritti difensivi già depositati. Tanto premesso circa lo svolgimento del processo, si osserva che l'opposizione proposta da risulta fondata per i motivi appresso Parte_1 indicati. Al riguardo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte opposta secondo cui non avendo la società ricorrente proposto “opposizione avverso la diffida accertativa nei termini di legge” “tale provvedimento – in difetto di impugnazione” sarebbe diventato “definitivamente esecutivo e quanto in esso statuito e ordinato” diventerebbe per l'effetto incontestabile. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire, con orientamento condiviso da questo Giudice, che: “(…) La diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, pur acquisendo efficacia di titolo esecutivo decorso inutilmente il termine per il ricorso amministrativo o in caso di rigetto dello stesso, non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, che può sempre essere contestato in sede giurisdizionale. Il datore di lavoro destinatario della diffida accertativa, in presenza di un titolo esecutivo formatosi stragiudizialmente e senza la sua partecipazione, ha diritto, nel rispetto dell'art. 24 Cost., di far valere le proprie ragioni attraverso lo strumento dell'opposizione al precetto, che costituisce la sede processuale deputata ad una cognizione piena delle questioni oggetto dell'accertamento ispettivo. Nel giudizio di opposizione instaurato contro la diffida accertativa, la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti è regolata dalla loro posizione sostanziale rispetto alle pretese azionate e non da quella processuale rispetto al rito celebrato, per cui il lavoratore che pretenda retribuzioni o altri emolumenti propri del lavoro subordinato assume la posizione sostanziale di attore, mentre il datore di lavoro opponente assume quella di convenuto. Conseguentemente, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare circostanze sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2094 c.c., quale elemento costitutivo del diritto alla retribuzione, dovendosi escludere una presunzione di pag. 3 di 9 subordinazione e spettando al soggetto interessato allegare tempestivamente e provare gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. La mancata costituzione del lavoratore nel giudizio di opposizione comporta il totale insoddisfacimento degli oneri assertivi e probatori a suo carico, con conseguente accoglimento integrale dell'opposizione e dichiarazione di illegittimità del precetto. (…)”. Al riguardo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato che: “(…) la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. (…)” (così in parte motiva Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 23744 Anno 2022). Quanto, poi, al rilievo di parte opposta secondo cui “la prescrizione è un'eccezione che non può essere rilevata d'ufficio e deve essere pertanto sollevata dalla parte che intende avvalersene alla prima scadenza utile”, se ne deve rilevare l'assoluta inconferenza rispetto alla fattispecie in esame posto che, nel caso di specie, la prescrizione è stata ritualmente eccepita dalla società opponente nel libello introduttivo del giudizio. Stando così le cose, vista la sua ammissibilità, è doveroso valutare nel merito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente. Al riguardo, va osservato che con la “diffida accertativa per crediti Cont patrimoniali”, sottesa all'atto di precetto opposto, l' di Caltanissetta ha accertato che relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore, odierno resistente e la dal 01.01.2016 al 20.03.2018, Parte_1 quest'ultima non avrebbe retribuito ore di straordinario, ore di permesso non fruite, la maggiorazione del 10% per le ore prestate di domenica e la maggiorazione del 25% per le ore prestate come lavoro notturno, e, più precisamente: anno 2016 – ore straordinario non retribuite = 111 per un importo lordo di € 1.476,00 anno 2017 – ore straordinario non retribuite = 68 per un importo lordo di € 907,00
pag. 4 di 9 anno 2018 – ore straordinario non retribuite = 74,5 per un importo lordo di € 994,00 nonché
anno 2016 ore di permesso non fruite = 24 per un importo lordo di € 246,00
anno 2017 ore di permesso non fruite = 57,5 per un importo lordo di € 590,00
anno 2018 ore di permesso non fruite = 13,5 per un importo lordo di € 138,00 ed, ancora,
anno 2016 ore di lavoro domenicali = 148 per un importo lordo di € 152,00
anno 2017 ore di lavoro domenicali = 95 per un importo lordo di € 98,00
anno 2018 ore di lavoro domenicali = 6 per un importo lordo di € 6,00 ed, infine,
anno 2016 ore di lavoro notturno = 66 per un importo lordo di € 847,00
anno 2017 ore di lavoro notturno = 25 per un importo lordo di € 325,00
anno 2018 ore di lavoro notturno = 2 per un importo lordo di € 25,00. Ebbene, come è dato vedere, le superiori retribuzioni riguardano tutte il periodo dell'intercorso rapporto di lavoro definitivamente cessato il Cont 20.03.2018 (come è pacifico e, comunque, accertato dall' di Caltanissetta). Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto si rammenta che l'art. 2948, n. 4 c.c.. stabilisce che si prescrivono in cinque anni tutti i crediti che devono essere pagati “periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Rientrano in questa categoria le retribuzioni ordinarie, le mensilità aggiuntive, i premi, gli straordinari e le differenze retributive per mansioni superiori. I crediti retributivi del sig. (non oggetto di specifica e Controparte_1 tempestiva contestazione quanto alla loro sussistenza, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), quindi, sono soggetti a prescrizione quinquennale. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, con espresso riferimento ai crediti di lavoro, si rammenta nel periodo antecedente all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970), la Corte Costituzionale, con la sentenza. n. 63 del 1966, aveva cercato di mitigare tale regime prescrizionale, stabilendo che, anche tenuto conto della situazione di subalternità del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, la prescrizione non potesse iniziare a decorrere in costanza del rapporto di lavoro
pag. 5 di 9 (visti anche gli effetti pregiudizievoli che un'azione per l'esercizio di tale diritto avrebbe potuto avere sul decorso del rapporto di lavoro stesso). Successivamente invece, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori e delle conseguenti tutele reali introdotte con l'art. 18, la Consulta, con la sentenza n. 147 del 1972, aveva individuato due regimi diversi che, in base alla tutela riconosciuta al lavoratore, si muovevano su binari paralleli: da un lato, vi erano i rapporti di lavoro che presentavano garanzie di stabilità ed una tutela reale in caso di licenziamento illegittimo e per i quali la prescrizione decorreva, senza alcun differimento, dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e, dall'altro, quei rapporti che, invece, non godevano delle garanzie di stabilità reale e per i quali la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto. A seguito dell'entrata in vigore della “Legge Fornero” (L. n. 92 del 2012) e del
“Jobs Act” (D.lgs. 23 del 2015) la tutela reale del rapporto di lavoro ha subito un importante ridimensionamento in luogo di una tutela indennitaria del lavoratore, conseguentemente, la giurisprudenza, ha deciso di rivedere il relativo regime di prescrizione dei crediti di lavoro. Invero, tenuto conto che la reintegra del lavoratore non costituisce più la forma ordinaria di tutela dal licenziamento illegittimo, ma, semmai, una tutela residuale e gregaria rispetto alla tutela indennitaria, il lavoratore risulta nuovamente in una situazione di incertezza e soggezione nei confronti del datore di lavoro, tale per cui la giurisprudenza ha stabilito che la decorrenza dei termini di prescrizione debba cominciare a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 33578 del 1° dicembre 2023, ha aderito, dando continuità, al già espresso principio generale (cfr. ex multis Cass. n. 26246/2022) secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n.4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
pag. 6 di 9 Ciò posto in punto diritto, è agevole rilevare che al momento della notifica della diffida accertativa sottesa al precetto qui impugnato, avvenuta in data 11.11.2024, i crediti retributivi del sig. , in mancanza di Controparte_1 precedenti atti interruttivi della prescrizione, erano già prescritti, essendo ormai decorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti in causa, ossia dal 20.03.2018. Né appare dirimente in senso contrario la tesi di parte opposta secondo cui il termine di prescrizione de quo sarebbe rimasto “sospeso” nelle more del procedimento amministrativo teso all'emanazione della diffida accertativa sopra citata e, quindi, dal 21.05.2018 al 30.01.2024. Trattasi, infatti, all'evidenza di un'eccentrica tesi interpretativa priva di fondamento normativo, tant'è che la stessa parte opposta non è stata in grado di richiamare la fonte normativa di quanto dalla stessa pretestuosamente sostenuto. Né la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” può superare l'intervenuta Parte prescrizione tant'è che proprio le istruzioni impartite dall' con nota n. 595 del 23 gennaio 2020, su conforme parere del Ministero del lavoro, hanno stabilito, da un lato, che “(…) il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato”, e, dall'altro, che “Tenuto conto di quanto sopra e considerati i tempi necessari per la programmazione degli interventi ispettivi e per l'adozione degli atti di accertamento, appare opportuno che al momento dell'acquisizione della richiesta di intervento si rappresenti all'interessato la necessità, onde salvaguardare l'integrità del proprio diritto, di attivarsi inviando con raccomandata a/r atto di formale messa in mora del datore di lavoro, da produrre di seguito anche all'Ufficio”. In buona sostanza, solo la presenza di atti interruttivi provenienti dal lavoratore infraquinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso Cont di specie assenti, avrebbe consentito all' di Caltanissetta di emettere la
“diffida accertativa per crediti patrimoniali” per cui è causa. Né appare sostenibile, infine, che: “il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 23/2020 e le successive normative di conversione e proroga hanno spostato in avanti gli eventuali termini prescrizionali”. Tutta la legislazione emergenziale emessa durante la pag. 7 di 9 pandemia da Covid-19 (e nello specifico, il D.L. n. 18/2020 e il D.L. n. 23/2020 e le successive normative di conversione e proroga), infatti, hanno riguardato ambiti applicativi diversi da quello per cui è causa.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione a precetto proposta da va accolta con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in considerazione dell'ingiustificata pervicacia con cui l'odierna parte opposta ha coltivato le sue pretese, nonostante la loro palese prescrizione e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui la bassa complessità del procedimento e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento della spiegata opposizione, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati dal sig.
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, disapplicata CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E, la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” del di Controparte_2
Caltanissetta n. 1169 del 30.01.2024 (notificata l'8.02.2024), in quanto illegittima, annulla l'atto di precetto opposto;
- conseguentemente, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo precettato con espressa riserva di ripetizione, condanna il sig. a restituire Controparte_1 alla società opponente la somma di € 6.086,26 maggiorata di interessi legali dal 19.11.2024 (data dell'intervenuto pagamento) al saldo effettivo;
- condanna, altresì, il sig. a rifondere alla società opponente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 a titolo di spese esenti ed in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. pag. 8 di 9 Bologna – Caltanissetta 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 10 novembre 2025 – ha pronunciato in data 10/11/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1741/2024, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A con sede in Caltanissetta – Via Due Fontane s.n. – Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Caltanissetta – Via Malta n. 73;
- opponente - E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Onofrio Campione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltanissetta, in Via Antonio Guastaferro n. 6;
- opposto - avente ad oggetto: opposizione a precetto;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 11.11.2024, su istanza del sig. , è stato notificato a mezzo Controparte_1 pec alla atto di precetto con allegata copia di provvedimento Parte_1
pag. 1 di 9 del Servizio XX Ispettorato Territoriale del Lavoro di Caltanissetta intitolato
“diffida accertativa per crediti patrimoniali” (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.lgs. n°124/2004), con il quale è stato intimato alla stessa Parte_1 il pagamento in favore del sig. medesimo della somma di €
[...] Controparte_1
5.804,00 “più interessi legali dalla data dell'accertamento al soddisfo nonché euro 236,00 per il presente atto di precetto più euro 35,40 per spese generali 15% più Cassa Avvocati 4% su euro 271,40 per un totale complessivo di euro 6.086,26”. Con ricorso depositato telematicamente in data 22/11/2024, Parte_1 ha spiegato opposizione avverso il predetto atto di precetto ai sensi degli artt. 615, co. 1, 617 e 618 bis c.p.c., deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi asseritamente vantati dal sig. nei suoi confronti, di cui Controparte_1 pure è stata genericamente contestata la sussistenza. La società opponente, in particolare, ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) previa declaratoria di nullità/illegittimità e/o disapplicazione della “diffida accertativa per crediti patrimoniali” del Controparte_2 di Caltanissetta n. 1169 del 30.01.2024 (notificata l'8.02.2024), essendo prescritti (prescrizione estintiva) i crediti di lavoro oggetto di accertamento, dichiarare nullo ovvero annullare l'atto di precetto opposto per intervenuta prescrizione estintiva dei crediti di lavoro di cui alla predetta “diffida accertativa per crediti patrimoniali” e, pertanto, ritenere e dichiarare che nulla deve la al sig. ; Parte_1 Controparte_1
- atteso l'avvenuto pagamento dell'importo precettato con espressa riserva di ripetizione, condannare il sig. a restituire e, quindi, a pagare in favore della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di Parte_1
€ 6.086,26 o quell'altra maggiore o minore che si riterrà determinare oltre interessi dalla data del pagamento. Con vittoria di spese e compensi di difesa e rimborso forfettario spese generali. (…)”. Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito Controparte_1 all'opposizione ex adverso proposta, contestandone la fondatezza, per i motivi appresso illustrati, chiedendo che l'intestato Tribunale: “(…) voglia ritenere inammissibile e infondata l'opposizione proposta dalla controparte e per l'effetto rigettarla, confermando la diffida accertativa e l'atto di precetto nonché il credito del
Signor Con vittoria di spese e di compensi. (…)”. Controparte_1
pag. 2 di 9 La causa, ritenuta l'impraticabilità di una sua conciliazione giudiziale, può essere decisa allo stato degli atti, risultando sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione versata in atti (con superfluità della richiesta di esibizione formulata dall'opposto ex art. 210 c.p.c. che, per l'effetto, deve intendersi reietta) ed avendo le parti compiutamente illustrato le proprie difese negli scritti difensivi già depositati. Tanto premesso circa lo svolgimento del processo, si osserva che l'opposizione proposta da risulta fondata per i motivi appresso Parte_1 indicati. Al riguardo, va preliminarmente disattesa l'eccezione di parte opposta secondo cui non avendo la società ricorrente proposto “opposizione avverso la diffida accertativa nei termini di legge” “tale provvedimento – in difetto di impugnazione” sarebbe diventato “definitivamente esecutivo e quanto in esso statuito e ordinato” diventerebbe per l'effetto incontestabile. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire, con orientamento condiviso da questo Giudice, che: “(…) La diffida accertativa emessa dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, pur acquisendo efficacia di titolo esecutivo decorso inutilmente il termine per il ricorso amministrativo o in caso di rigetto dello stesso, non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto, che può sempre essere contestato in sede giurisdizionale. Il datore di lavoro destinatario della diffida accertativa, in presenza di un titolo esecutivo formatosi stragiudizialmente e senza la sua partecipazione, ha diritto, nel rispetto dell'art. 24 Cost., di far valere le proprie ragioni attraverso lo strumento dell'opposizione al precetto, che costituisce la sede processuale deputata ad una cognizione piena delle questioni oggetto dell'accertamento ispettivo. Nel giudizio di opposizione instaurato contro la diffida accertativa, la distribuzione degli oneri assertivi e probatori tra le parti è regolata dalla loro posizione sostanziale rispetto alle pretese azionate e non da quella processuale rispetto al rito celebrato, per cui il lavoratore che pretenda retribuzioni o altri emolumenti propri del lavoro subordinato assume la posizione sostanziale di attore, mentre il datore di lavoro opponente assume quella di convenuto. Conseguentemente, grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare circostanze sufficienti a integrare la fattispecie dell'art. 2094 c.c., quale elemento costitutivo del diritto alla retribuzione, dovendosi escludere una presunzione di pag. 3 di 9 subordinazione e spettando al soggetto interessato allegare tempestivamente e provare gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. La mancata costituzione del lavoratore nel giudizio di opposizione comporta il totale insoddisfacimento degli oneri assertivi e probatori a suo carico, con conseguente accoglimento integrale dell'opposizione e dichiarazione di illegittimità del precetto. (…)”. Al riguardo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente affermato che: “(…) la diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in essa contenuto che può sempre essere contestato. (…)” (così in parte motiva Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 23744 Anno 2022). Quanto, poi, al rilievo di parte opposta secondo cui “la prescrizione è un'eccezione che non può essere rilevata d'ufficio e deve essere pertanto sollevata dalla parte che intende avvalersene alla prima scadenza utile”, se ne deve rilevare l'assoluta inconferenza rispetto alla fattispecie in esame posto che, nel caso di specie, la prescrizione è stata ritualmente eccepita dalla società opponente nel libello introduttivo del giudizio. Stando così le cose, vista la sua ammissibilità, è doveroso valutare nel merito la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente. Al riguardo, va osservato che con la “diffida accertativa per crediti Cont patrimoniali”, sottesa all'atto di precetto opposto, l' di Caltanissetta ha accertato che relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra il lavoratore, odierno resistente e la dal 01.01.2016 al 20.03.2018, Parte_1 quest'ultima non avrebbe retribuito ore di straordinario, ore di permesso non fruite, la maggiorazione del 10% per le ore prestate di domenica e la maggiorazione del 25% per le ore prestate come lavoro notturno, e, più precisamente: anno 2016 – ore straordinario non retribuite = 111 per un importo lordo di € 1.476,00 anno 2017 – ore straordinario non retribuite = 68 per un importo lordo di € 907,00
pag. 4 di 9 anno 2018 – ore straordinario non retribuite = 74,5 per un importo lordo di € 994,00 nonché
anno 2016 ore di permesso non fruite = 24 per un importo lordo di € 246,00
anno 2017 ore di permesso non fruite = 57,5 per un importo lordo di € 590,00
anno 2018 ore di permesso non fruite = 13,5 per un importo lordo di € 138,00 ed, ancora,
anno 2016 ore di lavoro domenicali = 148 per un importo lordo di € 152,00
anno 2017 ore di lavoro domenicali = 95 per un importo lordo di € 98,00
anno 2018 ore di lavoro domenicali = 6 per un importo lordo di € 6,00 ed, infine,
anno 2016 ore di lavoro notturno = 66 per un importo lordo di € 847,00
anno 2017 ore di lavoro notturno = 25 per un importo lordo di € 325,00
anno 2018 ore di lavoro notturno = 2 per un importo lordo di € 25,00. Ebbene, come è dato vedere, le superiori retribuzioni riguardano tutte il periodo dell'intercorso rapporto di lavoro definitivamente cessato il Cont 20.03.2018 (come è pacifico e, comunque, accertato dall' di Caltanissetta). Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto si rammenta che l'art. 2948, n. 4 c.c.. stabilisce che si prescrivono in cinque anni tutti i crediti che devono essere pagati “periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Rientrano in questa categoria le retribuzioni ordinarie, le mensilità aggiuntive, i premi, gli straordinari e le differenze retributive per mansioni superiori. I crediti retributivi del sig. (non oggetto di specifica e Controparte_1 tempestiva contestazione quanto alla loro sussistenza, con le note conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.), quindi, sono soggetti a prescrizione quinquennale. Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, con espresso riferimento ai crediti di lavoro, si rammenta nel periodo antecedente all'entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori (L. 300 del 1970), la Corte Costituzionale, con la sentenza. n. 63 del 1966, aveva cercato di mitigare tale regime prescrizionale, stabilendo che, anche tenuto conto della situazione di subalternità del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, la prescrizione non potesse iniziare a decorrere in costanza del rapporto di lavoro
pag. 5 di 9 (visti anche gli effetti pregiudizievoli che un'azione per l'esercizio di tale diritto avrebbe potuto avere sul decorso del rapporto di lavoro stesso). Successivamente invece, dopo l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori e delle conseguenti tutele reali introdotte con l'art. 18, la Consulta, con la sentenza n. 147 del 1972, aveva individuato due regimi diversi che, in base alla tutela riconosciuta al lavoratore, si muovevano su binari paralleli: da un lato, vi erano i rapporti di lavoro che presentavano garanzie di stabilità ed una tutela reale in caso di licenziamento illegittimo e per i quali la prescrizione decorreva, senza alcun differimento, dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e, dall'altro, quei rapporti che, invece, non godevano delle garanzie di stabilità reale e per i quali la prescrizione decorreva dalla cessazione del rapporto. A seguito dell'entrata in vigore della “Legge Fornero” (L. n. 92 del 2012) e del
“Jobs Act” (D.lgs. 23 del 2015) la tutela reale del rapporto di lavoro ha subito un importante ridimensionamento in luogo di una tutela indennitaria del lavoratore, conseguentemente, la giurisprudenza, ha deciso di rivedere il relativo regime di prescrizione dei crediti di lavoro. Invero, tenuto conto che la reintegra del lavoratore non costituisce più la forma ordinaria di tutela dal licenziamento illegittimo, ma, semmai, una tutela residuale e gregaria rispetto alla tutela indennitaria, il lavoratore risulta nuovamente in una situazione di incertezza e soggezione nei confronti del datore di lavoro, tale per cui la giurisprudenza ha stabilito che la decorrenza dei termini di prescrizione debba cominciare a decorrere dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 33578 del 1° dicembre 2023, ha aderito, dando continuità, al già espresso principio generale (cfr. ex multis Cass. n. 26246/2022) secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n.4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
pag. 6 di 9 Ciò posto in punto diritto, è agevole rilevare che al momento della notifica della diffida accertativa sottesa al precetto qui impugnato, avvenuta in data 11.11.2024, i crediti retributivi del sig. , in mancanza di Controparte_1 precedenti atti interruttivi della prescrizione, erano già prescritti, essendo ormai decorsi più di cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso fra le parti in causa, ossia dal 20.03.2018. Né appare dirimente in senso contrario la tesi di parte opposta secondo cui il termine di prescrizione de quo sarebbe rimasto “sospeso” nelle more del procedimento amministrativo teso all'emanazione della diffida accertativa sopra citata e, quindi, dal 21.05.2018 al 30.01.2024. Trattasi, infatti, all'evidenza di un'eccentrica tesi interpretativa priva di fondamento normativo, tant'è che la stessa parte opposta non è stata in grado di richiamare la fonte normativa di quanto dalla stessa pretestuosamente sostenuto. Né la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” può superare l'intervenuta Parte prescrizione tant'è che proprio le istruzioni impartite dall' con nota n. 595 del 23 gennaio 2020, su conforme parere del Ministero del lavoro, hanno stabilito, da un lato, che “(…) il personale ispettivo dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato”, e, dall'altro, che “Tenuto conto di quanto sopra e considerati i tempi necessari per la programmazione degli interventi ispettivi e per l'adozione degli atti di accertamento, appare opportuno che al momento dell'acquisizione della richiesta di intervento si rappresenti all'interessato la necessità, onde salvaguardare l'integrità del proprio diritto, di attivarsi inviando con raccomandata a/r atto di formale messa in mora del datore di lavoro, da produrre di seguito anche all'Ufficio”. In buona sostanza, solo la presenza di atti interruttivi provenienti dal lavoratore infraquinquennio dalla cessazione del rapporto di lavoro, nel caso Cont di specie assenti, avrebbe consentito all' di Caltanissetta di emettere la
“diffida accertativa per crediti patrimoniali” per cui è causa. Né appare sostenibile, infine, che: “il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 23/2020 e le successive normative di conversione e proroga hanno spostato in avanti gli eventuali termini prescrizionali”. Tutta la legislazione emergenziale emessa durante la pag. 7 di 9 pandemia da Covid-19 (e nello specifico, il D.L. n. 18/2020 e il D.L. n. 23/2020 e le successive normative di conversione e proroga), infatti, hanno riguardato ambiti applicativi diversi da quello per cui è causa.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione a precetto proposta da va accolta con Parte_1 statuizioni come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in considerazione dell'ingiustificata pervicacia con cui l'odierna parte opposta ha coltivato le sue pretese, nonostante la loro palese prescrizione e sono liquidate da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione in questo giudizio ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del D. cit. (fra cui la bassa complessità del procedimento e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'odierna ricorrente).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento della spiegata opposizione, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati dal sig.
[...]
nei confronti di e, per l'effetto, disapplicata CP_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E, la “diffida accertativa per crediti patrimoniali” del di Controparte_2
Caltanissetta n. 1169 del 30.01.2024 (notificata l'8.02.2024), in quanto illegittima, annulla l'atto di precetto opposto;
- conseguentemente, atteso l'avvenuto pagamento dell'importo precettato con espressa riserva di ripetizione, condanna il sig. a restituire Controparte_1 alla società opponente la somma di € 6.086,26 maggiorata di interessi legali dal 19.11.2024 (data dell'intervenuto pagamento) al saldo effettivo;
- condanna, altresì, il sig. a rifondere alla società opponente Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 a titolo di spese esenti ed in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA come per legge. pag. 8 di 9 Bologna – Caltanissetta 10/11/2025
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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