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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 572 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra (C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio delle avv.te TORSELLA SILVIA C.F._4
e D'ABRAMO MARIANGELA ( ), con elezione di C.F._5 domicilio digitale presso lo studio dei difensori al seguente indirizzo pec:
Email_1 Email_2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro ed Enrico Claudio Schiavone, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_3 parte convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danno per perdita del rapporto parentale – esposizione ad amianto. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti delle parti.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nelle rispettive qualità di coniuge e figli di , hanno
[...] Persona_1 convenuto in giudizio chiedendo di accertare la Controparte_1
1 responsabilità della società convenuta per la morte del proprio congiunto e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni subiti iure proprio. A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto:
che ha prestato la propria attività lavorativa, con le Persona_1 mansioni di saldatore, alle dipendenze di dal 19.07.1976 al CP_1
31.12.1995;
che nel corso della propria attività lavorativa è stato esposto a vari fattori di rischio, “tra cui: amianto;
polveri e fumi di saldatura, ed in particolare fumi di saldatura contenenti cadmio, berillio, cromo, nichel;
polveri minerali;
IPA; solventi, diluenti e vernici industriali;
”;
che l'amianto era presente in altissima concentrazione sulle navi in cui lavorava come saldatore;
che, nello svolgimento delle mansioni era privo di idonei dispositivi di protezione, quali mascherine o caschi ventilati, tute per il lavaggio industriale e cuffie per i capelli;
che, con la sentenza n. 2304/2020, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nella causa promossa da per accertare il Parte_2 diritto al risarcimento del danno biologico differenziale iure hereditatis, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia. Costituitasi in giudizio, ha rilevato: CP_1
che la sentenza del giudice del lavoro non spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio;
che non vi è prova del nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia, che ha poi portato al decesso, e l'esposizione del lavoratore all'amianto, data la potenziale origine multifattoriale della patologia contratta da;
Persona_1
che aveva prestato la propria attività lavorativa Persona_1 anche presso altre imprese con mansioni di meccanico e di saldatore elettrico;
che l'esposizione all'amianto derivante dalla cantieristica navale è di tipo moderato e ad esposizioni inferiori a 25 fibre/ml/anni corrisponde un aumento del rischio troppo basso per poter ipotizzare
- secondo criteri scientifici - una associazione fra la patologia e l'esposizione ad amianto;
che la pericolosità dell'amianto è stata appurata solo tra 1960 e il 1970 e che fino al 1986 non vi erano disposizioni sull'uso di presidi a tutela della salute;
che sin dagli anni '60, per gli interventi di coibentazione ed isolamento
2 delle navi, eseguiti dalle ditte appaltatrici, è stato avviato l'utilizzo di prodotti sostitutivi dell'amianto;
che la prova del nesso di causalità non si può ricavare dalle determinazioni Contarp ai fini della concessione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992;
che l'attività lavorativa svolta da non ha mai Persona_1 ricompreso la coibentazione di qualsiasi apparato e/o tubazione, in ragione del fatto che questi ha operato al di fuori dell'apparato motore e che tutte le attività di coibentazione non hanno mai fatto parte del ciclo produttivo dello stabilimento, in quanto svolte da ditte specializzate ed in fasi distinte rispetto al ciclo lavorativo delle maestranze del cantiere;
che a partire dal 1970 erano in dotazione ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale necessari al corretto e sicuro espletamento del lavoro assegnato, quali a titolo esemplificativo: cuffie, tappi auricolari, mascherine antipolvere, maschere con filtro, guanti, etc.;
che ha sempre provveduto alla formazione e alla vigilanza dei lavoratori in merito all'osservanza delle previsioni relative all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che le operazioni tecnologiche di applicazione e rimozione di insolazioni e/o coibentazioni erano limitate a determinate aree od impianti di pertinenza di alcuni locali nave ed erano affidati a ditte appaltatrici specializzate;
che, a partire dalla metà degli anni 70, gli interventi di coibentazione e isolazione sono stati eseguiti sempre da ditte terze specializzate e in ambiente separato, utilizzando materiali alternativi e succedanei all'amianto;
Che, nel periodo in cui ha verosimilmente subìto Persona_1
l'infezione oncogena da esposizione, non esisteva sul mercato tecnologia atta ad evitare o ridurre in modo significativo, quanto al risultato, il pericolo dell'insorgere della specifica malattia di causa, considerato che solo nel 1987 era stata immessa sul mercato una mascherina idonea a prevenire tali rischi. Sulla base di tali premesse, ha chiesto: in via preliminare, di accertare
“l'irrilevanza nel presente giudizio dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2304/20 resa inter partes dal Tribunale di Taranto nel procedimento originariamente introdotto dalla sig.ra alla luce dei diversi elementi costitutivi Parte_1 della domanda di risarcimento del danno iure proprio rispetto al danno iure hereditatis”;
3 nel merito, di rigettare la domanda;
in ogni caso, di “accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.;” di “accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.”.
2. Sull'an della pretesa risarcitoria. Le domande risarcitorie coltivate dagli attori configurano un'ordinaria ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Pertanto, ricade sugli attori l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, vale a dire, l'evento lesivo, la condotta attiva od omissiva imputabile al danneggiante, il dolo o la colpa di quest'ultimo, il nesso di causalità (materiale) tra la condotta e l'evento lesivo, i danni (c.d. conseguenza) sofferti dai danneggiati e il nesso di causalità giuridica tra i pregiudizi patiti e l'evento dannoso. Per quel che concerne il nesso di causalità materiale, l'evento lesivo, la condotta e la colpa del danneggiante, il relativo onere può dirsi assolto, nel caso di specie, per effetto della produzione documentale di parte attrice e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 2304/2020, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico differenziale iure hereditatis spiegata, nei confronti dell'odierna convenuta, dall'erede per la morte del marito Parte_1
. Persona_1
In particolare, il giudice del lavoro ha accertato:
che l'amianto era presente in notevoli quantità nell'ambiente di lavoro di , chiamato a svolgere le mansioni di saldatore a Persona_1 bordo di navi cantierizzate per le riparazioni;
che la presenza dell'amianto era provata anche dalla certificazione di esposizione qualificata quindicennale rilasciata dall'INAIL;
che non vi erano aspiratori sufficienti;
che le mascherine fornite dal datore di lavoro erano di carta e le poche con il filtro non erano comunque utilizzabili dai saldatori, che erano tenuti ad indossare caschi e visiere incompatibili con l'impiego di tali mascherine;
che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il decesso di doveva considerarsi in relazione causale con Persona_1
l'esposizione all'amianto del lavoratore. Tale pronuncia, divenuta ormai irrevocabile, come si desume dall'attestazione di cancelleria, è destinata a spiegare effetti di giudicato riflesso (o c.d. esterno)
4 nei confronti delle parti del presente giudizio. Come noto, il giudicato produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi e degli aventi causa. Dal momento che, nel giudizio definito davanti al Tribunale del Lavoro, ha agito, in qualità di erede di Parte_1
(nei confronti dell'odierna convenuta , le Persona_1 CP_1 statuizioni contenute nella sentenza operano anche nei riguardi di Parte_3
, e figli ed eredi legittimi di
[...] Parte_4 Parte_2
(come si desume dallo stato di famiglia e dalla proposizione Persona_1 della presente domanda, che equivale ad accettazione tacita dell'eredità). Il giudizio in parola si è concluso con il riconoscimento di un credito risarcitorio, incluso nel patrimonio ereditario del de cuius (e quindi degli odierni attori), che si fonda sul presupposto accertamento, con efficacia ormai irrevocabile, della sussistenza della colpa del datore di lavoro (configurabile in ragione della mancanza di aspiratori, dell'omessa adozione di misure atte a scongiurare il danno e nell'insufficienza dei dispositivi di protezione offerti) e del nesso di causalità tra le omissioni addebitate a e il decesso del CP_1 lavoratore (cfr. valutazioni compiute dal c.t.u. e poste dal Persona_1 giudice a fondamento della sussistenza di una relazione causale qualificata tra gli eventi denunciati). In altri termini, l'accertamento compiuto dal giudice del lavoro è collegato all'odierno giudizio da un nesso causale inscindibile, che costituisce l'ineludibile premessa logica dell'odierno giudizio, almeno per quel che concerne gli elementi strutturali dell'illecito che precedono l'accertamento del nesso di causalità giuridica e degli eventuali danni conseguenza patiti dalle vittime. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sull'efficacia riflessa del giudicato in casi analoghi a quello in esame, affermando che: “in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonchè alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacchè la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento" (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10578, cfr. Cass., n.8531/2020). E' poi il caso di osservare che la sussistenza di un giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, in quanto risponde all'esigenza, di ordine generale, di
5 evitare un potenziale contrasto tra pronunce che si fondano sui medesimi presupposti di fatto. Quanto fin qui rilevato è sufficiente a sconfessare le deduzioni difensive della società convenuta in ordine all'inefficacia della sentenza invocata dagli attori e alla mancanza di prova dei presupposti fondanti la pretesa risarcitoria.
3. Sul quantum del risarcimento. Gli attori hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Persona_1
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sotto voci di danno (biologico, esistenziale e morale) assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). In particolare, il danno biologico si traduce nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima e, infine, il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona).
In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale vi rientrano anche i pregiudizi patiti dai parenti per effetto della uccisione di un congiunto, che comunemente vengono descritti con l'etichetta di “danno da perdita del rapporto parentale”. La perdita del congiunto costituisce, infatti, un evento plurioffensivo, idoneo, come tale, ad incidere sul bene vita della vittima primaria e sul vincolo parentale con i suoi congiunti, ledendo l'interesse alla intangibilità della sfera
6 degli affetti e alla reciproca solidarietà tra i familiari. Tali interessi trovano peraltro un diretto ancoraggio a livello costituzionale, ove gli artt. 2, 29 e 30 Cost. sanciscono l'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale
“famiglia”. In definitiva, la perdita del congiunto lede sia il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, sia il bene della solidarietà familiare, in relazione a vincoli di reciproca affezione che nascono e si sviluppano all'interno dei diversi nuclei e contesti familiari. I parenti della vittima hanno quindi diritto al risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, che consta della sofferenza patita dai familiari superstiti e dei riflessi sul piano dinamico- relazionale, consistenti nel peggioramento delle abitudini di vita familiare. Ai fini della prova del pregiudizio patito e del suo collegamento causale con l'evento lesivo, si può fare ricorso a presunzioni semplici e a massime d'esperienza, in quanto l'esistenza stessa di uno stretto vincolo familiare fa presumere la sofferenza per la perdita del congiunto e il mutamento delle abitudini di vita. Il danneggiante può comunque dimostrare, offrendo prova contraria, l'assenza del legame affettivo tra la vittima e i familiari che invocano il risarcimento1. Peraltro, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., un conseguente sconvolgimento dell'esistenza ed una sofferenza interiore in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (e, cioè, agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, che potranno essere poi valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, pertanto, “in virtù di detta presunzione, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397; Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020). Ai fini della quantificazione del risarcimento, il giudice è tenuto ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, tenendo conto dei concreti rapporti tra
7 i familiari e il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto. I danni lamentati nel caso di specie, consistono nella sofferenza patita dagli attori in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, marito di
[...]
e padre di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
(danno morale), nonché nella irreversibile perdita del rapporto Parte_2 personale con il congiunto e quindi nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali (danno esistenziale). Per la liquidazione del danno non patrimoniale, da effettuarsi in maniera unitaria ed onnicomprensiva, senza quindi distinguere tra danno morale ed esistenziale, è inevitabile fare riferimento a criteri equitativi (ex artt. 1226 e 2056 c.c.), dal momento che vengono in rilievo valori inerenti alla persona e quindi privi di contenuto economico. Al riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia di recente espresso la propria preferenza per le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ritiene questo giudice che, per la liquidazione del danno in parola, sia più opportuno adottare le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. La decisione si giustifica in considerazione del fatto che le tabelle milanesi, proprio per superare le critiche di eccessiva genericità delle forbici risarcitorie precedentemente previste, sono state aggiornate nel 2022 e poi nel 2024, introducendo criteri volti a tenere conto di aspetti come la presenza di altri familiari superstiti, l'intensità della relazione parentale, nonché la convivenza della vittima nel medesimo stabile condominiale dal parente superstite. In questo modo, le tabelle milanesi, oltre ad essersi adeguate a quelle romane, hanno anche introdotto ulteriori criteri di personalizzazione del danno non previsti da quest'ultime. Vale comunque la pena rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo anche il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano quale strumento di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò posto, le tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un idoneo strumento di quantificazione del danno, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di
8 altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudicante di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, a condizione che sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, poiché la società convenuta non ha fornito nessun argomento di prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, va riconosciuta la sussistenza di un normale rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto e gli attori (moglie e figli) secondo l'id Persona_1 quod plerumque accidit, per cui può essere riconosciuto loro il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Peraltro lo stresso legame tra i componenti del nucleo familiare è stato confermato in sede testimoniale anche da fidanzata di Testimone_1
e da , compagno di Parte_4 Testimone_2 [...]
i quali hanno riferito che e gli attori Parte_2 Persona_1 convivevano all'interno della medesima abitazione e che l'unione tra i due coniugi era ben salda (cap. 37 e 40 dell'atto di citazione). Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto dello stretto legame familiare (la vittima primaria era il coniuge dell'attrice Parte_1
e il padre di e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dell'età della vittima primaria (all'epoca del decesso aveva 63 anni),
[...] dell'età della moglie della vittima primaria (all'epoca dei fatti aveva 59 anni), della giovane età dei figli , e (rispettivamente di Pt_3 Parte_2 Pt_4 anni 34, 32 e 29), della presenza di altri familiari superstiti (figli, madre, fratelli e sorelle), della convivenza del nucleo familiare (considerando che, come si evince dallo stato di famiglia prodotto e da quanto emerso nel corso della deposizione di , i figli, e Testimone_2 Parte_3 Parte_4 convivevano con la madre e il padre al momento del decesso di quest'ultimo, mentre si era trasferita nel 2013, insieme allo stesso Parte_2 teste, in un'abitazione al piano superiore della casa familiare;
e considerando altresì che, come riferito dal teste, era comunque solita Parte_2 trascorrere molto del proprio tempo presso l'abitazione dei genitori), e delle conseguenze derivate sul piano morale ed affettivo (tenuto conto dell'aspettativa media di vita di un essere umano di sesso maschile, pari all'incirca ad 80 anni, gli attori, a causa del prematuro decesso di _1
, sono stati privati del rapporto parentale per un consistente periodo
[...] di tempo), si reputa congruo liquidare i seguenti importi:
l'importo onnicomprensivo di € 289.414,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del coniuge (ai fini Parte_1 della percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo,
9 si è fatto ricorso al parametro medio, atteso che non sono emersi elementi – tenuto conto anche dell'inammissibilità dei capitoli di prova articolati - in base ai quali ritenere la sussistenza di un'intensità del rapporto affettivo straordinaria o eccezionale rispetto a quella che connota normalmente le ordinarie relazione affettiva tra stretti congiunti);
l'importo onnicomprensivo di € 305.058,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del figlio (ai fini della percentuale Parte_3 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro media per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 312.880,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_4 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro media per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 285.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_2 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate;
l'importo risultante da tale parametro, che già considera il fatto che l'attrice, pur non convivendo più con la vittima da almeno quattro anni, viveva comunque nel medesimo stabile condominiale, è stato leggermente incrementato in ragione del fatto che, come riferito dal teste escusso, l'attrice stessa era solita trascorre molto tempo a casa dei propri genitori). Sugli importi liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché le somme sono liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 22.01.2017, da calcolare sugli importi svalutati a tale data e via via rivalutati anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
4. Sulle spese del giudizio. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori medi e dei valori minimi (per la fase istruttoria e decisoria) previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 (tenuto conto dell'effettivo valore della condanna, della maggiore prossimità dell'importo liquidato al valore inferiore dello scaglione e della scarna istruttoria testimoniale), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Considerata la sostanziale identità delle posizioni giuridiche
10 di ciascun soggetto, non si ritiene di far luogo all'aumento del compenso previsto dall'art. 4, co. 2, del citato d.m.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta la responsabilità della società convenuta per le ragioni indicate in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 289.414,00, oltre interessi e rivalutazione
[...] come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di , Parte_3 della somma di € 305.058,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_4
della somma di € 312.880,00, oltre interessi e rivalutazione
[...] come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_2
, dell'importo di € 285.000,00, oltre interessi e rivalutazione come
[...] indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 23.946,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre ad € 1.686,00 a titolo di c.u.., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Così deciso in Taranto, in data 14/01/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. n. 9010/2022: “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”(cfr. Cass. n. 9010/2022)
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
), con il patrocinio delle avv.te TORSELLA SILVIA C.F._4
e D'ABRAMO MARIANGELA ( ), con elezione di C.F._5 domicilio digitale presso lo studio dei difensori al seguente indirizzo pec:
Email_1 Email_2 parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro ed Enrico Claudio Schiavone, con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo pec: Email_3 parte convenuta
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – risarcimento danno per perdita del rapporto parentale – esposizione ad amianto. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti delle parti.
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nelle rispettive qualità di coniuge e figli di , hanno
[...] Persona_1 convenuto in giudizio chiedendo di accertare la Controparte_1
1 responsabilità della società convenuta per la morte del proprio congiunto e, per l'effetto, di condannarla al risarcimento dei danni subiti iure proprio. A sostegno delle proprie pretese, hanno dedotto:
che ha prestato la propria attività lavorativa, con le Persona_1 mansioni di saldatore, alle dipendenze di dal 19.07.1976 al CP_1
31.12.1995;
che nel corso della propria attività lavorativa è stato esposto a vari fattori di rischio, “tra cui: amianto;
polveri e fumi di saldatura, ed in particolare fumi di saldatura contenenti cadmio, berillio, cromo, nichel;
polveri minerali;
IPA; solventi, diluenti e vernici industriali;
”;
che l'amianto era presente in altissima concentrazione sulle navi in cui lavorava come saldatore;
che, nello svolgimento delle mansioni era privo di idonei dispositivi di protezione, quali mascherine o caschi ventilati, tute per il lavaggio industriale e cuffie per i capelli;
che, con la sentenza n. 2304/2020, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, nella causa promossa da per accertare il Parte_2 diritto al risarcimento del danno biologico differenziale iure hereditatis, ha riconosciuto l'origine professionale della patologia. Costituitasi in giudizio, ha rilevato: CP_1
che la sentenza del giudice del lavoro non spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio;
che non vi è prova del nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia, che ha poi portato al decesso, e l'esposizione del lavoratore all'amianto, data la potenziale origine multifattoriale della patologia contratta da;
Persona_1
che aveva prestato la propria attività lavorativa Persona_1 anche presso altre imprese con mansioni di meccanico e di saldatore elettrico;
che l'esposizione all'amianto derivante dalla cantieristica navale è di tipo moderato e ad esposizioni inferiori a 25 fibre/ml/anni corrisponde un aumento del rischio troppo basso per poter ipotizzare
- secondo criteri scientifici - una associazione fra la patologia e l'esposizione ad amianto;
che la pericolosità dell'amianto è stata appurata solo tra 1960 e il 1970 e che fino al 1986 non vi erano disposizioni sull'uso di presidi a tutela della salute;
che sin dagli anni '60, per gli interventi di coibentazione ed isolamento
2 delle navi, eseguiti dalle ditte appaltatrici, è stato avviato l'utilizzo di prodotti sostitutivi dell'amianto;
che la prova del nesso di causalità non si può ricavare dalle determinazioni Contarp ai fini della concessione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/1992;
che l'attività lavorativa svolta da non ha mai Persona_1 ricompreso la coibentazione di qualsiasi apparato e/o tubazione, in ragione del fatto che questi ha operato al di fuori dell'apparato motore e che tutte le attività di coibentazione non hanno mai fatto parte del ciclo produttivo dello stabilimento, in quanto svolte da ditte specializzate ed in fasi distinte rispetto al ciclo lavorativo delle maestranze del cantiere;
che a partire dal 1970 erano in dotazione ai lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale necessari al corretto e sicuro espletamento del lavoro assegnato, quali a titolo esemplificativo: cuffie, tappi auricolari, mascherine antipolvere, maschere con filtro, guanti, etc.;
che ha sempre provveduto alla formazione e alla vigilanza dei lavoratori in merito all'osservanza delle previsioni relative all'uso dei dispositivi di sicurezza;
che le operazioni tecnologiche di applicazione e rimozione di insolazioni e/o coibentazioni erano limitate a determinate aree od impianti di pertinenza di alcuni locali nave ed erano affidati a ditte appaltatrici specializzate;
che, a partire dalla metà degli anni 70, gli interventi di coibentazione e isolazione sono stati eseguiti sempre da ditte terze specializzate e in ambiente separato, utilizzando materiali alternativi e succedanei all'amianto;
Che, nel periodo in cui ha verosimilmente subìto Persona_1
l'infezione oncogena da esposizione, non esisteva sul mercato tecnologia atta ad evitare o ridurre in modo significativo, quanto al risultato, il pericolo dell'insorgere della specifica malattia di causa, considerato che solo nel 1987 era stata immessa sul mercato una mascherina idonea a prevenire tali rischi. Sulla base di tali premesse, ha chiesto: in via preliminare, di accertare
“l'irrilevanza nel presente giudizio dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 2304/20 resa inter partes dal Tribunale di Taranto nel procedimento originariamente introdotto dalla sig.ra alla luce dei diversi elementi costitutivi Parte_1 della domanda di risarcimento del danno iure proprio rispetto al danno iure hereditatis”;
3 nel merito, di rigettare la domanda;
in ogni caso, di “accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda relativa al preteso risarcimento del danno morale per carenza del requisito di cui all'art. 2059 c.c.;” di “accertare e dichiarare l'incumulabilità del preteso risarcimento del danno morale ed esistenziale con il risarcimento del danno biologico.”.
2. Sull'an della pretesa risarcitoria. Le domande risarcitorie coltivate dagli attori configurano un'ordinaria ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. Pertanto, ricade sugli attori l'onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito, vale a dire, l'evento lesivo, la condotta attiva od omissiva imputabile al danneggiante, il dolo o la colpa di quest'ultimo, il nesso di causalità (materiale) tra la condotta e l'evento lesivo, i danni (c.d. conseguenza) sofferti dai danneggiati e il nesso di causalità giuridica tra i pregiudizi patiti e l'evento dannoso. Per quel che concerne il nesso di causalità materiale, l'evento lesivo, la condotta e la colpa del danneggiante, il relativo onere può dirsi assolto, nel caso di specie, per effetto della produzione documentale di parte attrice e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, n. 2304/2020, con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico differenziale iure hereditatis spiegata, nei confronti dell'odierna convenuta, dall'erede per la morte del marito Parte_1
. Persona_1
In particolare, il giudice del lavoro ha accertato:
che l'amianto era presente in notevoli quantità nell'ambiente di lavoro di , chiamato a svolgere le mansioni di saldatore a Persona_1 bordo di navi cantierizzate per le riparazioni;
che la presenza dell'amianto era provata anche dalla certificazione di esposizione qualificata quindicennale rilasciata dall'INAIL;
che non vi erano aspiratori sufficienti;
che le mascherine fornite dal datore di lavoro erano di carta e le poche con il filtro non erano comunque utilizzabili dai saldatori, che erano tenuti ad indossare caschi e visiere incompatibili con l'impiego di tali mascherine;
che, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il decesso di doveva considerarsi in relazione causale con Persona_1
l'esposizione all'amianto del lavoratore. Tale pronuncia, divenuta ormai irrevocabile, come si desume dall'attestazione di cancelleria, è destinata a spiegare effetti di giudicato riflesso (o c.d. esterno)
4 nei confronti delle parti del presente giudizio. Come noto, il giudicato produce effetti nei confronti delle parti, dei loro eredi e degli aventi causa. Dal momento che, nel giudizio definito davanti al Tribunale del Lavoro, ha agito, in qualità di erede di Parte_1
(nei confronti dell'odierna convenuta , le Persona_1 CP_1 statuizioni contenute nella sentenza operano anche nei riguardi di Parte_3
, e figli ed eredi legittimi di
[...] Parte_4 Parte_2
(come si desume dallo stato di famiglia e dalla proposizione Persona_1 della presente domanda, che equivale ad accettazione tacita dell'eredità). Il giudizio in parola si è concluso con il riconoscimento di un credito risarcitorio, incluso nel patrimonio ereditario del de cuius (e quindi degli odierni attori), che si fonda sul presupposto accertamento, con efficacia ormai irrevocabile, della sussistenza della colpa del datore di lavoro (configurabile in ragione della mancanza di aspiratori, dell'omessa adozione di misure atte a scongiurare il danno e nell'insufficienza dei dispositivi di protezione offerti) e del nesso di causalità tra le omissioni addebitate a e il decesso del CP_1 lavoratore (cfr. valutazioni compiute dal c.t.u. e poste dal Persona_1 giudice a fondamento della sussistenza di una relazione causale qualificata tra gli eventi denunciati). In altri termini, l'accertamento compiuto dal giudice del lavoro è collegato all'odierno giudizio da un nesso causale inscindibile, che costituisce l'ineludibile premessa logica dell'odierno giudizio, almeno per quel che concerne gli elementi strutturali dell'illecito che precedono l'accertamento del nesso di causalità giuridica e degli eventuali danni conseguenza patiti dalle vittime. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sull'efficacia riflessa del giudicato in casi analoghi a quello in esame, affermando che: “in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonchè alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacchè la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento" (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10578, cfr. Cass., n.8531/2020). E' poi il caso di osservare che la sussistenza di un giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, in quanto risponde all'esigenza, di ordine generale, di
5 evitare un potenziale contrasto tra pronunce che si fondano sui medesimi presupposti di fatto. Quanto fin qui rilevato è sufficiente a sconfessare le deduzioni difensive della società convenuta in ordine all'inefficacia della sentenza invocata dagli attori e alla mancanza di prova dei presupposti fondanti la pretesa risarcitoria.
3. Sul quantum del risarcimento. Gli attori hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Persona_1
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sotto voci di danno (biologico, esistenziale e morale) assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). In particolare, il danno biologico si traduce nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima e, infine, il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona).
In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale vi rientrano anche i pregiudizi patiti dai parenti per effetto della uccisione di un congiunto, che comunemente vengono descritti con l'etichetta di “danno da perdita del rapporto parentale”. La perdita del congiunto costituisce, infatti, un evento plurioffensivo, idoneo, come tale, ad incidere sul bene vita della vittima primaria e sul vincolo parentale con i suoi congiunti, ledendo l'interesse alla intangibilità della sfera
6 degli affetti e alla reciproca solidarietà tra i familiari. Tali interessi trovano peraltro un diretto ancoraggio a livello costituzionale, ove gli artt. 2, 29 e 30 Cost. sanciscono l'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale
“famiglia”. In definitiva, la perdita del congiunto lede sia il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, sia il bene della solidarietà familiare, in relazione a vincoli di reciproca affezione che nascono e si sviluppano all'interno dei diversi nuclei e contesti familiari. I parenti della vittima hanno quindi diritto al risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, che consta della sofferenza patita dai familiari superstiti e dei riflessi sul piano dinamico- relazionale, consistenti nel peggioramento delle abitudini di vita familiare. Ai fini della prova del pregiudizio patito e del suo collegamento causale con l'evento lesivo, si può fare ricorso a presunzioni semplici e a massime d'esperienza, in quanto l'esistenza stessa di uno stretto vincolo familiare fa presumere la sofferenza per la perdita del congiunto e il mutamento delle abitudini di vita. Il danneggiante può comunque dimostrare, offrendo prova contraria, l'assenza del legame affettivo tra la vittima e i familiari che invocano il risarcimento1. Peraltro, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., un conseguente sconvolgimento dell'esistenza ed una sofferenza interiore in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (e, cioè, agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, che potranno essere poi valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, pertanto, “in virtù di detta presunzione, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397; Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020). Ai fini della quantificazione del risarcimento, il giudice è tenuto ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, tenendo conto dei concreti rapporti tra
7 i familiari e il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto. I danni lamentati nel caso di specie, consistono nella sofferenza patita dagli attori in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, marito di
[...]
e padre di , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
(danno morale), nonché nella irreversibile perdita del rapporto Parte_2 personale con il congiunto e quindi nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali (danno esistenziale). Per la liquidazione del danno non patrimoniale, da effettuarsi in maniera unitaria ed onnicomprensiva, senza quindi distinguere tra danno morale ed esistenziale, è inevitabile fare riferimento a criteri equitativi (ex artt. 1226 e 2056 c.c.), dal momento che vengono in rilievo valori inerenti alla persona e quindi privi di contenuto economico. Al riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia di recente espresso la propria preferenza per le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ritiene questo giudice che, per la liquidazione del danno in parola, sia più opportuno adottare le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. La decisione si giustifica in considerazione del fatto che le tabelle milanesi, proprio per superare le critiche di eccessiva genericità delle forbici risarcitorie precedentemente previste, sono state aggiornate nel 2022 e poi nel 2024, introducendo criteri volti a tenere conto di aspetti come la presenza di altri familiari superstiti, l'intensità della relazione parentale, nonché la convivenza della vittima nel medesimo stabile condominiale dal parente superstite. In questo modo, le tabelle milanesi, oltre ad essersi adeguate a quelle romane, hanno anche introdotto ulteriori criteri di personalizzazione del danno non previsti da quest'ultime. Vale comunque la pena rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo anche il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano quale strumento di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò posto, le tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un idoneo strumento di quantificazione del danno, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di
8 altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudicante di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, a condizione che sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, poiché la società convenuta non ha fornito nessun argomento di prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, va riconosciuta la sussistenza di un normale rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto e gli attori (moglie e figli) secondo l'id Persona_1 quod plerumque accidit, per cui può essere riconosciuto loro il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Peraltro lo stresso legame tra i componenti del nucleo familiare è stato confermato in sede testimoniale anche da fidanzata di Testimone_1
e da , compagno di Parte_4 Testimone_2 [...]
i quali hanno riferito che e gli attori Parte_2 Persona_1 convivevano all'interno della medesima abitazione e che l'unione tra i due coniugi era ben salda (cap. 37 e 40 dell'atto di citazione). Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto dello stretto legame familiare (la vittima primaria era il coniuge dell'attrice Parte_1
e il padre di e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, dell'età della vittima primaria (all'epoca del decesso aveva 63 anni),
[...] dell'età della moglie della vittima primaria (all'epoca dei fatti aveva 59 anni), della giovane età dei figli , e (rispettivamente di Pt_3 Parte_2 Pt_4 anni 34, 32 e 29), della presenza di altri familiari superstiti (figli, madre, fratelli e sorelle), della convivenza del nucleo familiare (considerando che, come si evince dallo stato di famiglia prodotto e da quanto emerso nel corso della deposizione di , i figli, e Testimone_2 Parte_3 Parte_4 convivevano con la madre e il padre al momento del decesso di quest'ultimo, mentre si era trasferita nel 2013, insieme allo stesso Parte_2 teste, in un'abitazione al piano superiore della casa familiare;
e considerando altresì che, come riferito dal teste, era comunque solita Parte_2 trascorrere molto del proprio tempo presso l'abitazione dei genitori), e delle conseguenze derivate sul piano morale ed affettivo (tenuto conto dell'aspettativa media di vita di un essere umano di sesso maschile, pari all'incirca ad 80 anni, gli attori, a causa del prematuro decesso di _1
, sono stati privati del rapporto parentale per un consistente periodo
[...] di tempo), si reputa congruo liquidare i seguenti importi:
l'importo onnicomprensivo di € 289.414,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del coniuge (ai fini Parte_1 della percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo,
9 si è fatto ricorso al parametro medio, atteso che non sono emersi elementi – tenuto conto anche dell'inammissibilità dei capitoli di prova articolati - in base ai quali ritenere la sussistenza di un'intensità del rapporto affettivo straordinaria o eccezionale rispetto a quella che connota normalmente le ordinarie relazione affettiva tra stretti congiunti);
l'importo onnicomprensivo di € 305.058,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del figlio (ai fini della percentuale Parte_3 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro media per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 312.880,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_4 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro media per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 285.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_2 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate;
l'importo risultante da tale parametro, che già considera il fatto che l'attrice, pur non convivendo più con la vittima da almeno quattro anni, viveva comunque nel medesimo stabile condominiale, è stato leggermente incrementato in ragione del fatto che, come riferito dal teste escusso, l'attrice stessa era solita trascorre molto tempo a casa dei propri genitori). Sugli importi liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. In particolare, poiché le somme sono liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal 22.01.2017, da calcolare sugli importi svalutati a tale data e via via rivalutati anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
4. Sulle spese del giudizio. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori medi e dei valori minimi (per la fase istruttoria e decisoria) previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione ricompreso tra € 1.000.001,00 ed € 2.000.000,00 (tenuto conto dell'effettivo valore della condanna, della maggiore prossimità dell'importo liquidato al valore inferiore dello scaglione e della scarna istruttoria testimoniale), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Considerata la sostanziale identità delle posizioni giuridiche
10 di ciascun soggetto, non si ritiene di far luogo all'aumento del compenso previsto dall'art. 4, co. 2, del citato d.m.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta la responsabilità della società convenuta per le ragioni indicate in motivazione;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 289.414,00, oltre interessi e rivalutazione
[...] come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di , Parte_3 della somma di € 305.058,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_4
della somma di € 312.880,00, oltre interessi e rivalutazione
[...] come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di Parte_2
, dell'importo di € 285.000,00, oltre interessi e rivalutazione come
[...] indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 23.946,00, oltre iva, cpa e spese generali, oltre ad € 1.686,00 a titolo di c.u.., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Così deciso in Taranto, in data 14/01/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. n. 9010/2022: “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”(cfr. Cass. n. 9010/2022)