CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere rel. dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3803 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e pendente
TRA
(CF ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio pro tempore, e Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale (già
Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, già
Tecnica di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, già CP_1
del Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento “Mondiali di Nuoto CP_2
Roma 2009”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio Controparte_3 P.IVA_2
e in qualità di mandataria dell' costituita con la società e con l'impresa CP_4 CP_5 [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Cacace in forza di procura in atti Controparte_6
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21789/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data
13 novembre 2019. CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame:
- riformare la sentenza di primo grado rigettando la domanda dell'appellata o, in subordine, riducendola nel quantum detraendo le somme occorrenti a rimuovere i vizi e le difformità esecutive riscontrate in fase di collaudo, che si quantificano in € 15.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da accertare - ove occorra - a mezzo CTU;
- con le conseguenti statuizioni in ordine ai diritti e onorari di giudizio“.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi, per Parte_1 gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
b) in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla e tutte le domande da Parte_1 Parte_1 questa formulate;
c) in ogni caso condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di tutti i Parte_1 gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e la di Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza n. 21789/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data
[...]
13 novembre 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in loro danno per l'importo di euro 155.875,14, richiesto dalla società
[...]
(in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione di impresa con la CP_7 società e l' ) a saldo di quanto dovuto in forza del CP_8 Parte_4 contratto d'appalto inter partes in data 9 aprile 2008 e del III atto aggiuntivo (e segnatamente a titolo di ritenute a garanzia per infortuni), relativi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori del nuovo Auditorium di Isernia.
L'appellante ha lamentato, con un unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 230, comma
3, d.P.R. n. 206/2010, dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1218 cod. civ., nonché l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In dettaglio ha rilevato:
-che l'assunto del primo Giudice secondo cui i vizi dell'opera sarebbero stati ascrivibili ad un difetto di manutenzione e di custodia da parte del piuttosto che a difetti di Controparte_9 costruzione da parte dell'appaltatrice, ricondotta al fatto che l'opera era stata consegnata in via anticipata al committente ex art. 230 d.P.R. n. 207/2010 senza che fosse stata riscontrata alcuna difformità, era infondato;
- che infatti doveva essere garantita la stabilità dell'opera durante tutta la sua vita utile e comunque di certo per un tempo superiore a quello occorso fra la data della consegna anticipata dell'opera (30 marzo 2012) e la data del rinvenimento dei primi vizi e mancanze
(quali il mancato funzionamento dell'impianto di scarico, il distacco del battiscopa, distacchi di stucco e di vernice dai pilastri, infiltrazione di acqua dalle vetrate, caduta di controsoffitti), riscontrati dopo soli 9 mesi dalla consegna con nota del dirigente comunale del 10 dicembre
2013, nonché degli ulteriori difetti (rottura tubazione dell'impianto antincendio, perdite di acqua dall'impianto di scarico, difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento) segnalati con nota del dirigente comunale del 19 febbraio 2015;
- che a tale conclusione non ostava l'intervenuta presa in consegna delle opere da parte del posto che l'art. 230 del d.p.r. n. 206/2010 prevedeva espressamente che “La presa in CP_9 consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore”;
- che dunque il ritardo nella conclusione delle operazioni di collaudo, dovuto alle criticità emerse in quella fase (compresa la necessità di installare un terzo generatore di calore, che l'impresa aveva poi apposto senza muovere alcuna contestazione alla committenza) e che l'appaltatrice avrebbe dovuto sanare, non era addebitabile alla committenza.
Tanto premesso l'appellante ha addotto la non debenza della somma ingiunta a titolo di ritenute a garanzia, in quanto inesigibile in assenza di positivo collaudo.
In subordine ha addotto la sua parziale inesigibilità, dovendo essere detratti dalla rata dovuta a saldo quantomeno i costi necessari per sanare i difetti e le manchevolezze riscontrate in fase di collaudo come da nota del 19 marzo 2013 della Commissione di collaudo e successiva nota del 20 aprile 2013 della Direzione Lavori (consistenti nell'intasamento del pozzetto centrale del terrazzo, nel mancato inserimento della terza caldaia nel programma della centralina di controllo, nello scollamento dell'intonachino delle colonne al piano terra, nella presenza di battiscopa staccati dal muro, infiltrazioni d'acqua dagli infissi del terrazzo di accesso, sfaldamento e distacco dell'intonaco delle pareti esterne di colore rosso, perdite dalle curve di scarico nell'autorimessa, canalina porta cavi nelle centrali staccata e tubazione antincendio zona UTA scollate), preventivabili nella somma di euro 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso in esito all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. La società in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita Controparte_7 con la società e con l'impresa individuale , si è costituita CP_8 Controparte_6 resistendo all'appello.
L'appellata ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova proposta dalla controparte solo nel giudizio di secondo grado ovvero quella volta alla riduzione del corrispettivo a fronte dell'esistenza di vizi.
A tal fine ha evidenziato come la controparte avesse sollevato in primo grado la questione inerente presunte manchevolezze nell'esecuzione dell'opera al solo fine di giustificare la dilazione nell'emissione del certificato di collaudo e il conseguente ritardo nell'emissione e pagamento dello stato finale da parte del committente e come, di contro, alcuna domanda riconvenzionale fosse invece mai stata formulata al fine di vedere accertati i presunti vizi e risarcita la committente o allo scopo di ottenere la riduzione dell'importo dovuto a saldo in ragione di tali vizi (indicato da ultimo nell'improvvisata somma di euro 15.000,00, in assenza di alcuna prova).
Su tali presupposti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto appunto fondato su una unica domanda nuova.
Tanto premesso, ha ribadito come fossero del tutto condivisibili le deduzioni svolte dal primo
Giudice in ordine all'imputabilità alla committente del mancato svolgimento delle operazioni di collaudo dell'opera, pur a fronte della scadenza dei termini previsti per il loro svolgimento, con conseguente esigibilità della somma richiesta a saldo e delle ritenute a garanzia.
In via di chiusura ha evidenziato come, ferma l'assenza di vizi costruttivi, fosse in ogni caso illegittimo il trattenimento del saldo del corrispettivo, trattandosi di ritenute di garanzia per infortuni, pacificamente non verificatisi, e non per vizi dell'opera.
Alla luce di tali considerazioni parte appellata ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come noto, in tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di legge per la conclusione del collaudo fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato della ritenuta operata a garanzia ed all'estinzione di eventuali fideiussioni, e ciò a meno che il committente non dimostri che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa; ed invero, “i crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede” (in questi termini, Cass., ord., 22.2.2022, n. 5744; in argomento, tra le molte, Cass., ord., 13.11.2024, Cass., ord., 13.3.2019, n. 7194; Cass., ord., 27.3.2012, n.
4915).
Date queste premesse, il solo fatto del superamento del termine previsto per il collaudo, in caso di mancato superamento della presunzione iuris tantum della sua imputabilità alla committenza, rende esigibile la rata a saldo e le ritenute di garanzia, a ciò non ostando l'eventuale presenza di vizi dell'opera.
In tal senso appare opportuno richiamare il tenore della citata pronuncia della Cassazione, n.
7194/19, con la quale è stato esaustivamente chiarito il diverso effetto del mancato completamento del collaudo nel termine di legge, qualora imputabile alla committenza, rispetto a quelli derivanti dalla presenza di vizi dell'opera.
La S.C. si è in questi termini espressa: “Il procedimento per lo svincolo delle ritenute in garanzia previsto all'art. 5, comma 4, legge n. 741 del 1981 ha una connotazione sua propria che ne consente l'operatività là dove risultino integrati determinati presupposti che sono distinti ed autonomi rispetto a quelli che governano
l'eventuale responsabilità dell'appaltatrice accertata in sede di collaudo per l'esecuzione dei lavori commessi non
a regola d'arte.
Ai fini dello svincolo può rilevare infatti quale causa ostativa, la mancata approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori per inosservanza dei termini fissati dalla legge, rispettivamente indicati in quello di sei mesi prorogabili ad un anno e di tre mesi là dove il ritardo risulti, come tale, imputabile all'appaltatrice.
In tema di appalto di opera pubblica è infatti destinato a valere il principio in più occasioni espresso da questa
Corte di legittimità per il quale: «il fatto imputabile all'impresa che ex art. 5 I. 741 del 1981 impedisce
l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un evento riferibile all'impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali o attrezzi); come tale esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal 13 medesimo art. 5» (Cass. 05/06/2001 n. 7596; Cass. 13/02/2002 n. 2069; più recentemente, in termini: Cass.
27/03/2012 n. 4915; Cass. 21/12/2015 n. 25674; Cass. 09/05/2018 n. 11189).
Di siffatto principio costituisce diretto corollario l'affermazione per la quale il ritardo nel collaudo dell'opera o nell'emissione del certificato di regolare esecuzione è evento che l'art. 5, comma 4, della legge n. 741 del 1981, titolata «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche», in applicazione di una presunzione iuris tantum, semplificativa della prova e dettata dal legislatore a tutela delle ragioni dell'impresa, attribuisce alla stazione appaltante e che, come tale, non risulta impeditivo dello svincolo delle ritenute in favore dell'appaltatrice.
Resta ancora ricompreso nel richiamato principio, quale ulteriore effetto applicativo, quello che vuole che l'art.
5, cit. non esclude che la prova presuntiva, che imputa alla stazione appaltante l'inadempimento, possa essere vinta dalla prova storica che il ritardo nel collaudo ostativo al riconoscimento dello svincolo sia dipeso dalla condotta dell'appaltatrice da intendersi, in forza di una stretta interpretazione della norma rispettosa della ratio segnata dal favor delle ragioni dell'impresa, quale condotta di diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nei termini di legge.
Conclusivamente, va quindi affermato il seguente principio: «in tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni.
Tuttavia, la presunzione "iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettata dal "favor" per le ragioni dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare il contrario.
Infatti, una cosa è la fattispecie del ritardo nel collaudo e dei suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, altra è la diversa ipotesi della responsabilità dell'impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, ex art. 5, comma, 4, legge n. 741 del
1981».
Sulla base di tali premesse, la S.C. ha ritenuto che erroneamente la Corte d'appello avesse consentito “agli accertamenti instauratisi tra le parti sulla corretta esecuzione delle opere in fase di collaudo di frapporsi alla immediata restituzione delle ritenute in garanzia operate dalla committenza, senza verificare se il ritardo nelle operazioni di collaudo fosse o meno ascrivibile all'impresa per condotte finalizzate ad impedire il collaudo stesso o alla committenza”, posto che, così ragionando, aveva “errato nell'interpretazione della legge, impropriamente intersecando i distinti piani del diritto dell'appaltatrice allo svincolo delle ritenute in garanzia e quello del risarcimento del danno risentito dalla committenza, per la non corretta esecuzione delle opere accertata in sede di collaudo” (in questi termini la citata pronuncia n. 7194/2019).
I suddetti principi, come da ultimo riconosciuto dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
29262/2024, sono applicabili anche nel vigore delle successive disposizioni, ovvero quelle di cui all'art. 192 del regolamento 554/1999 e di cui all'art. 37 del d.m. 145/2000 e, per quanto qui interessi, quelle di cui all'art. 141 d.lgs. 163/2006 ed all'art. 235 del dpr 206/2010 applicabili ratione temporis al rapporto in oggetto, in quanto espressione di analoghi principi.
Ed invero, “L'art. 28, primo comma, della legge n° 109/1994 demanda al regolamento di attuazione di stabilire il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, con la specificazione che esso “deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori”. Coerentemente il regolamento n°
554/1999 all'art. 192, primo comma, stabilisce che il collaudo “deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori”. Infine, l'art. 37 del d.m. n° 145/2000 riconnette una conseguenza al decorso di tale termine, stabilendo che “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo (…) determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma
2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento”. Prima di tali disposizioni era vigente l'art. 5 della legge n°
741/1981, il quale, analogamente a quanto disposto dalle successive norme sopra citate, prevedeva che la
“collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori…
Questa norma – come ben illustrato da Cass. Su, 18 dicembre 2008, n° 29530 – era stata introdotta onde evitare che, mancando una previsione legislativa del termine per l'esecuzione del collaudo, la Stazione appaltante lo ritardasse ingiustificatamente ovvero lo omettesse del tutto (come si era già verificato nella prassi), così paralizzando sine die i diritti e le ragioni creditorie dell'appaltatore….
Sulla scorta di tale premessa la giurisprudenza successiva ha ritenuto che, in caso di inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo, l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice conseguenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo (Cass., sez. 1, 16 maggio 2008, n°
12451), che, dunque, egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n° 7194; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477).
Ora, poiché le disposizioni normative contenute negli artt. 28, primo comma, della legge n° 109/1994, 192, primo comma, del d.P.R. n° 554/1999 e 37, primo comma, del d.m. n° 145/2000 dettano, in sostanza, le medesime disposizioni (già) contenute nell'art. 5 della legge n° 741/1981, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza sopra riassunti si rendono applicabili anche al caso di specie… Come ancora si è precisato, l'effettuazione del collaudo … si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore (art. 1206 cod. civ.) nel quadro dell'esecuzione di buona fede del contratto (art.1375 cod. civ.), dal cui inadempimento deriva il diritto dell'appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d'acconto e di garanzia ed alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell'opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo, secondo le previsioni della L. n. 741 del 1981, art. 5” (così la citata pronuncia n.
29262/2024)
In applicazione di tali principi deve essere escluso il fondamento del gravame.
La committente, infatti, non solo non ha provato, ma non ha neppure allegato che il ritardo
(rectius, l'omissione) delle operazioni di collaudo fosse stato riconducibile ad una condotta ostativa dell'impresa, da intendere, parafrasando la richiamata pronuncia, “in una condotta o in un evento … che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge” e non invece nella presenza di un eventuale “vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera”. Par Sin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione, infatti, la Presidenza Consiglio si è limitata ad addurre, quale causa del ritardo o anzi dello stesso impedimento all'esecuzione del collaudo dell'opera consegnata in via anticipata al committente, la presenza di mancanze o vizi dell'opera suddetta, circostanza che, nella sua prospettazione, per un verso avrebbe impedito l'emissione del certificato di collaudo e per altro reso inesigibile la somma pretesa a saldo, trattandosi appunto di condotta ostativa addebitabile all'impresa appaltatrice.
Ebbene, se questo è il fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ribadito in sede di gravame, nella parte in cui si reitera l'eccezione di inesigibilità -totale o parziale- del credito vantato dall'appaltatrice), i richiamati principi giurisprudenziali valgono ad escluderne la fondatezza, posto appunto che la condotta ostativa imputata all'impresa, in tesi idonea a superare la presunzione iuris tantum di colpevolezza dell'amministrazione nel caso di mancata esecuzione del collaudo nel termine di legge (qui ampiamente decorso all'atto della domanda monitoria), non può rinvenirsi nella rilevata presenza di vizi, che, qualora sussistenti, avrebbero consentito alla PA di avvalersi della relativa garanzia, ma non già ritardare sine die l'esecuzione del collaudo. Diversamente opinando, infatti, si ricadrebbe nella descritta indebita sovrapposizione dei
“distinti piani del diritto dell'appaltatrice allo svincolo delle ritenute in garanzia”, nel caso di omesso collaudo nel termine di legge per fatto dell'amministrazione, e “del risarcimento del danno risentito dalla committenza, per la non corretta esecuzione delle opere accertata in sede di collaudo”, stigmatizzata dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte.
L'attrice in opposizione, in altri termini, non ha mai anche solo ventilato che l'appaltatrice avesse tenuto una condotta di “diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nel termine di legge”, ciò che del resto emerge anche dall'analitica cronistoria degli eventi successivi alla consegna anticipata dell'opera contenuta nella pronuncia di primo grado, che non è stata sul punto fatta oggetto di alcuna critica, ed alla quale integralmente si rimanda.
Date queste premesse, non potendo ritenersi superata la presunzione di imputabilità alla committenza dell'omesso collaudo nel termine di legge, il residuo corrispettivo e le ritenute a garanzia (che peraltro, detto incidentalmente, erano nella fattispecie funzionali a tutelare la committenza dal rischio da “infortuni”, come allegato dall'ingiungente e non contestato dalla controparte) erano esigibili, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Resta poi ferma l'eventuale responsabilità dell'appaltatrice per vizi dell'opera (qualora ancora esercitabile), responsabilità che, peraltro, non è stata (tempestivamente) azionata nel presente giudizio.
Sul punto, come correttamente evidenziato dall'appellata, non si può che rilevare l'inammissibilità della domanda di riduzione del corrispettivo proposta nel presente grado d'appello (qualora non la si volesse qualificare come mera reiterazione dell'eccezione di inesigibilità, eventualmente parziale, del corrispettivo, eccezione che sarebbe infondata per quanto si è detto).
Come sinora evidenziato, la circostanza relativa alla presenza di manchevolezze e difetti dell'opera era stata allegata, in primo grado, al fine di addebitare all'appaltatrice l'impossibilità di dare corso al collaudo nel termine di legge e dunque quale circostanza in tesi idonea a superare l'opposta presunzione di colpa dell'amministrazione per il mancato rilascio del collaudo e, per questa via, a rendere inesigibili le somme richieste a saldo (si rimanda all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare alle pp. 9, 10, 11 e 15).
Resta dunque assorbita dall'assenza di (tempestiva) domanda, ogni considerazione sulla natura
(vizi costruttivi o mancanza di manutenzione) dei lievi difetti di cui la Presidenza del Consiglio lamenta la presenza ed in ragione dei quali richiede, in via subordinata, la riduzione del corrispettivo dell'appalto per l'indicata somma di euro 15.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 3803/2020 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia di primo grado;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente dr. Elena Gelato consigliere rel. dr. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3803 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e pendente
TRA
(CF ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio pro tempore, e Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale (già
Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, già
Tecnica di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, già CP_1
del Commissario delegato per lo svolgimento del grande evento “Mondiali di Nuoto CP_2
Roma 2009”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio Controparte_3 P.IVA_2
e in qualità di mandataria dell' costituita con la società e con l'impresa CP_4 CP_5 [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Fabrizio Cacace in forza di procura in atti Controparte_6
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21789/2019 emessa dal Tribunale di Roma in data
13 novembre 2019. CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame:
- riformare la sentenza di primo grado rigettando la domanda dell'appellata o, in subordine, riducendola nel quantum detraendo le somme occorrenti a rimuovere i vizi e le difformità esecutive riscontrate in fase di collaudo, che si quantificano in € 15.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da accertare - ove occorra - a mezzo CTU;
- con le conseguenti statuizioni in ordine ai diritti e onorari di giudizio“.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza:
a) dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi, per Parte_1 gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
b) in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla e tutte le domande da Parte_1 Parte_1 questa formulate;
c) in ogni caso condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari di tutti i Parte_1 gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e la di Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la sentenza n. 21789/2019, emessa dal Tribunale di Roma in data
[...]
13 novembre 2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso in loro danno per l'importo di euro 155.875,14, richiesto dalla società
[...]
(in proprio e quale capogruppo mandataria dell'associazione di impresa con la CP_7 società e l' ) a saldo di quanto dovuto in forza del CP_8 Parte_4 contratto d'appalto inter partes in data 9 aprile 2008 e del III atto aggiuntivo (e segnatamente a titolo di ritenute a garanzia per infortuni), relativi alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori del nuovo Auditorium di Isernia.
L'appellante ha lamentato, con un unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 230, comma
3, d.P.R. n. 206/2010, dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 1218 cod. civ., nonché l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
In dettaglio ha rilevato:
-che l'assunto del primo Giudice secondo cui i vizi dell'opera sarebbero stati ascrivibili ad un difetto di manutenzione e di custodia da parte del piuttosto che a difetti di Controparte_9 costruzione da parte dell'appaltatrice, ricondotta al fatto che l'opera era stata consegnata in via anticipata al committente ex art. 230 d.P.R. n. 207/2010 senza che fosse stata riscontrata alcuna difformità, era infondato;
- che infatti doveva essere garantita la stabilità dell'opera durante tutta la sua vita utile e comunque di certo per un tempo superiore a quello occorso fra la data della consegna anticipata dell'opera (30 marzo 2012) e la data del rinvenimento dei primi vizi e mancanze
(quali il mancato funzionamento dell'impianto di scarico, il distacco del battiscopa, distacchi di stucco e di vernice dai pilastri, infiltrazione di acqua dalle vetrate, caduta di controsoffitti), riscontrati dopo soli 9 mesi dalla consegna con nota del dirigente comunale del 10 dicembre
2013, nonché degli ulteriori difetti (rottura tubazione dell'impianto antincendio, perdite di acqua dall'impianto di scarico, difettoso funzionamento dell'impianto di riscaldamento) segnalati con nota del dirigente comunale del 19 febbraio 2015;
- che a tale conclusione non ostava l'intervenuta presa in consegna delle opere da parte del posto che l'art. 230 del d.p.r. n. 206/2010 prevedeva espressamente che “La presa in CP_9 consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore”;
- che dunque il ritardo nella conclusione delle operazioni di collaudo, dovuto alle criticità emerse in quella fase (compresa la necessità di installare un terzo generatore di calore, che l'impresa aveva poi apposto senza muovere alcuna contestazione alla committenza) e che l'appaltatrice avrebbe dovuto sanare, non era addebitabile alla committenza.
Tanto premesso l'appellante ha addotto la non debenza della somma ingiunta a titolo di ritenute a garanzia, in quanto inesigibile in assenza di positivo collaudo.
In subordine ha addotto la sua parziale inesigibilità, dovendo essere detratti dalla rata dovuta a saldo quantomeno i costi necessari per sanare i difetti e le manchevolezze riscontrate in fase di collaudo come da nota del 19 marzo 2013 della Commissione di collaudo e successiva nota del 20 aprile 2013 della Direzione Lavori (consistenti nell'intasamento del pozzetto centrale del terrazzo, nel mancato inserimento della terza caldaia nel programma della centralina di controllo, nello scollamento dell'intonachino delle colonne al piano terra, nella presenza di battiscopa staccati dal muro, infiltrazioni d'acqua dagli infissi del terrazzo di accesso, sfaldamento e distacco dell'intonaco delle pareti esterne di colore rosso, perdite dalle curve di scarico nell'autorimessa, canalina porta cavi nelle centrali staccata e tubazione antincendio zona UTA scollate), preventivabili nella somma di euro 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso in esito all'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio. La società in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita Controparte_7 con la società e con l'impresa individuale , si è costituita CP_8 Controparte_6 resistendo all'appello.
L'appellata ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda nuova proposta dalla controparte solo nel giudizio di secondo grado ovvero quella volta alla riduzione del corrispettivo a fronte dell'esistenza di vizi.
A tal fine ha evidenziato come la controparte avesse sollevato in primo grado la questione inerente presunte manchevolezze nell'esecuzione dell'opera al solo fine di giustificare la dilazione nell'emissione del certificato di collaudo e il conseguente ritardo nell'emissione e pagamento dello stato finale da parte del committente e come, di contro, alcuna domanda riconvenzionale fosse invece mai stata formulata al fine di vedere accertati i presunti vizi e risarcita la committente o allo scopo di ottenere la riduzione dell'importo dovuto a saldo in ragione di tali vizi (indicato da ultimo nell'improvvisata somma di euro 15.000,00, in assenza di alcuna prova).
Su tali presupposti ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto appunto fondato su una unica domanda nuova.
Tanto premesso, ha ribadito come fossero del tutto condivisibili le deduzioni svolte dal primo
Giudice in ordine all'imputabilità alla committente del mancato svolgimento delle operazioni di collaudo dell'opera, pur a fronte della scadenza dei termini previsti per il loro svolgimento, con conseguente esigibilità della somma richiesta a saldo e delle ritenute a garanzia.
In via di chiusura ha evidenziato come, ferma l'assenza di vizi costruttivi, fosse in ogni caso illegittimo il trattenimento del saldo del corrispettivo, trattandosi di ritenute di garanzia per infortuni, pacificamente non verificatisi, e non per vizi dell'opera.
Alla luce di tali considerazioni parte appellata ha concluso per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come noto, in tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di legge per la conclusione del collaudo fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato della ritenuta operata a garanzia ed all'estinzione di eventuali fideiussioni, e ciò a meno che il committente non dimostri che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata da condotta imputabile all'impresa; ed invero, “i crediti dell'appaltatore di opera pubblica sono esigibili anche in mancanza di collaudo, qualora la P.A. abbia fatto decorrere un tempo tale da rendere l'inerzia sostanzialmente equivalente ad un rifiuto, non potendo essere ritardate "sine die" le determinazioni in ordine all'accettazione dell'opera e paralizzati i diritti dell'altro contraente, in violazione delle regole generali di correttezza e buona fede” (in questi termini, Cass., ord., 22.2.2022, n. 5744; in argomento, tra le molte, Cass., ord., 13.11.2024, Cass., ord., 13.3.2019, n. 7194; Cass., ord., 27.3.2012, n.
4915).
Date queste premesse, il solo fatto del superamento del termine previsto per il collaudo, in caso di mancato superamento della presunzione iuris tantum della sua imputabilità alla committenza, rende esigibile la rata a saldo e le ritenute di garanzia, a ciò non ostando l'eventuale presenza di vizi dell'opera.
In tal senso appare opportuno richiamare il tenore della citata pronuncia della Cassazione, n.
7194/19, con la quale è stato esaustivamente chiarito il diverso effetto del mancato completamento del collaudo nel termine di legge, qualora imputabile alla committenza, rispetto a quelli derivanti dalla presenza di vizi dell'opera.
La S.C. si è in questi termini espressa: “Il procedimento per lo svincolo delle ritenute in garanzia previsto all'art. 5, comma 4, legge n. 741 del 1981 ha una connotazione sua propria che ne consente l'operatività là dove risultino integrati determinati presupposti che sono distinti ed autonomi rispetto a quelli che governano
l'eventuale responsabilità dell'appaltatrice accertata in sede di collaudo per l'esecuzione dei lavori commessi non
a regola d'arte.
Ai fini dello svincolo può rilevare infatti quale causa ostativa, la mancata approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori per inosservanza dei termini fissati dalla legge, rispettivamente indicati in quello di sei mesi prorogabili ad un anno e di tre mesi là dove il ritardo risulti, come tale, imputabile all'appaltatrice.
In tema di appalto di opera pubblica è infatti destinato a valere il principio in più occasioni espresso da questa
Corte di legittimità per il quale: «il fatto imputabile all'impresa che ex art. 5 I. 741 del 1981 impedisce
l'estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un evento riferibile all'impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna delle opere o della mancata rimozione di materiali o attrezzi); come tale esso non può rinvenirsi nel vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera, espressamente fatto salvo dal 13 medesimo art. 5» (Cass. 05/06/2001 n. 7596; Cass. 13/02/2002 n. 2069; più recentemente, in termini: Cass.
27/03/2012 n. 4915; Cass. 21/12/2015 n. 25674; Cass. 09/05/2018 n. 11189).
Di siffatto principio costituisce diretto corollario l'affermazione per la quale il ritardo nel collaudo dell'opera o nell'emissione del certificato di regolare esecuzione è evento che l'art. 5, comma 4, della legge n. 741 del 1981, titolata «Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche», in applicazione di una presunzione iuris tantum, semplificativa della prova e dettata dal legislatore a tutela delle ragioni dell'impresa, attribuisce alla stazione appaltante e che, come tale, non risulta impeditivo dello svincolo delle ritenute in favore dell'appaltatrice.
Resta ancora ricompreso nel richiamato principio, quale ulteriore effetto applicativo, quello che vuole che l'art.
5, cit. non esclude che la prova presuntiva, che imputa alla stazione appaltante l'inadempimento, possa essere vinta dalla prova storica che il ritardo nel collaudo ostativo al riconoscimento dello svincolo sia dipeso dalla condotta dell'appaltatrice da intendersi, in forza di una stretta interpretazione della norma rispettosa della ratio segnata dal favor delle ragioni dell'impresa, quale condotta di diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nei termini di legge.
Conclusivamente, va quindi affermato il seguente principio: «in tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nell'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 fa sorgere il diritto dell'impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni.
Tuttavia, la presunzione "iuris tantum" di responsabilità della committenza nel ritardo nell'espletamento del collaudo, dettata dal "favor" per le ragioni dell'impresa, se incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, non per questo impedisce alla committenza di provare il contrario.
Infatti, una cosa è la fattispecie del ritardo nel collaudo e dei suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, altra è la diversa ipotesi della responsabilità dell'impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, ex art. 5, comma, 4, legge n. 741 del
1981».
Sulla base di tali premesse, la S.C. ha ritenuto che erroneamente la Corte d'appello avesse consentito “agli accertamenti instauratisi tra le parti sulla corretta esecuzione delle opere in fase di collaudo di frapporsi alla immediata restituzione delle ritenute in garanzia operate dalla committenza, senza verificare se il ritardo nelle operazioni di collaudo fosse o meno ascrivibile all'impresa per condotte finalizzate ad impedire il collaudo stesso o alla committenza”, posto che, così ragionando, aveva “errato nell'interpretazione della legge, impropriamente intersecando i distinti piani del diritto dell'appaltatrice allo svincolo delle ritenute in garanzia e quello del risarcimento del danno risentito dalla committenza, per la non corretta esecuzione delle opere accertata in sede di collaudo” (in questi termini la citata pronuncia n. 7194/2019).
I suddetti principi, come da ultimo riconosciuto dalla Suprema Corte con la pronuncia n.
29262/2024, sono applicabili anche nel vigore delle successive disposizioni, ovvero quelle di cui all'art. 192 del regolamento 554/1999 e di cui all'art. 37 del d.m. 145/2000 e, per quanto qui interessi, quelle di cui all'art. 141 d.lgs. 163/2006 ed all'art. 235 del dpr 206/2010 applicabili ratione temporis al rapporto in oggetto, in quanto espressione di analoghi principi.
Ed invero, “L'art. 28, primo comma, della legge n° 109/1994 demanda al regolamento di attuazione di stabilire il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, con la specificazione che esso “deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori”. Coerentemente il regolamento n°
554/1999 all'art. 192, primo comma, stabilisce che il collaudo “deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori”. Infine, l'art. 37 del d.m. n° 145/2000 riconnette una conseguenza al decorso di tale termine, stabilendo che “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo (…) determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma
2, della legge e dell'articolo 101 del regolamento”. Prima di tali disposizioni era vigente l'art. 5 della legge n°
741/1981, il quale, analogamente a quanto disposto dalle successive norme sopra citate, prevedeva che la
“collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori…
Questa norma – come ben illustrato da Cass. Su, 18 dicembre 2008, n° 29530 – era stata introdotta onde evitare che, mancando una previsione legislativa del termine per l'esecuzione del collaudo, la Stazione appaltante lo ritardasse ingiustificatamente ovvero lo omettesse del tutto (come si era già verificato nella prassi), così paralizzando sine die i diritti e le ragioni creditorie dell'appaltatore….
Sulla scorta di tale premessa la giurisprudenza successiva ha ritenuto che, in caso di inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo, l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice conseguenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo (Cass., sez. 1, 16 maggio 2008, n°
12451), che, dunque, egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'amministrazione e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., sez. 1, 13 marzo 2019, n° 7194; Cass., sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477).
Ora, poiché le disposizioni normative contenute negli artt. 28, primo comma, della legge n° 109/1994, 192, primo comma, del d.P.R. n° 554/1999 e 37, primo comma, del d.m. n° 145/2000 dettano, in sostanza, le medesime disposizioni (già) contenute nell'art. 5 della legge n° 741/1981, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza sopra riassunti si rendono applicabili anche al caso di specie… Come ancora si è precisato, l'effettuazione del collaudo … si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore (art. 1206 cod. civ.) nel quadro dell'esecuzione di buona fede del contratto (art.1375 cod. civ.), dal cui inadempimento deriva il diritto dell'appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d'acconto e di garanzia ed alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell'opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo, secondo le previsioni della L. n. 741 del 1981, art. 5” (così la citata pronuncia n.
29262/2024)
In applicazione di tali principi deve essere escluso il fondamento del gravame.
La committente, infatti, non solo non ha provato, ma non ha neppure allegato che il ritardo
(rectius, l'omissione) delle operazioni di collaudo fosse stato riconducibile ad una condotta ostativa dell'impresa, da intendere, parafrasando la richiamata pronuncia, “in una condotta o in un evento … che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge” e non invece nella presenza di un eventuale “vizio dell'opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell'appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell'opera”. Par Sin dall'atto introduttivo del giudizio di opposizione, infatti, la Presidenza Consiglio si è limitata ad addurre, quale causa del ritardo o anzi dello stesso impedimento all'esecuzione del collaudo dell'opera consegnata in via anticipata al committente, la presenza di mancanze o vizi dell'opera suddetta, circostanza che, nella sua prospettazione, per un verso avrebbe impedito l'emissione del certificato di collaudo e per altro reso inesigibile la somma pretesa a saldo, trattandosi appunto di condotta ostativa addebitabile all'impresa appaltatrice.
Ebbene, se questo è il fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ribadito in sede di gravame, nella parte in cui si reitera l'eccezione di inesigibilità -totale o parziale- del credito vantato dall'appaltatrice), i richiamati principi giurisprudenziali valgono ad escluderne la fondatezza, posto appunto che la condotta ostativa imputata all'impresa, in tesi idonea a superare la presunzione iuris tantum di colpevolezza dell'amministrazione nel caso di mancata esecuzione del collaudo nel termine di legge (qui ampiamente decorso all'atto della domanda monitoria), non può rinvenirsi nella rilevata presenza di vizi, che, qualora sussistenti, avrebbero consentito alla PA di avvalersi della relativa garanzia, ma non già ritardare sine die l'esecuzione del collaudo. Diversamente opinando, infatti, si ricadrebbe nella descritta indebita sovrapposizione dei
“distinti piani del diritto dell'appaltatrice allo svincolo delle ritenute in garanzia”, nel caso di omesso collaudo nel termine di legge per fatto dell'amministrazione, e “del risarcimento del danno risentito dalla committenza, per la non corretta esecuzione delle opere accertata in sede di collaudo”, stigmatizzata dalla richiamata pronuncia della Suprema Corte.
L'attrice in opposizione, in altri termini, non ha mai anche solo ventilato che l'appaltatrice avesse tenuto una condotta di “diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nel termine di legge”, ciò che del resto emerge anche dall'analitica cronistoria degli eventi successivi alla consegna anticipata dell'opera contenuta nella pronuncia di primo grado, che non è stata sul punto fatta oggetto di alcuna critica, ed alla quale integralmente si rimanda.
Date queste premesse, non potendo ritenersi superata la presunzione di imputabilità alla committenza dell'omesso collaudo nel termine di legge, il residuo corrispettivo e le ritenute a garanzia (che peraltro, detto incidentalmente, erano nella fattispecie funzionali a tutelare la committenza dal rischio da “infortuni”, come allegato dall'ingiungente e non contestato dalla controparte) erano esigibili, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Resta poi ferma l'eventuale responsabilità dell'appaltatrice per vizi dell'opera (qualora ancora esercitabile), responsabilità che, peraltro, non è stata (tempestivamente) azionata nel presente giudizio.
Sul punto, come correttamente evidenziato dall'appellata, non si può che rilevare l'inammissibilità della domanda di riduzione del corrispettivo proposta nel presente grado d'appello (qualora non la si volesse qualificare come mera reiterazione dell'eccezione di inesigibilità, eventualmente parziale, del corrispettivo, eccezione che sarebbe infondata per quanto si è detto).
Come sinora evidenziato, la circostanza relativa alla presenza di manchevolezze e difetti dell'opera era stata allegata, in primo grado, al fine di addebitare all'appaltatrice l'impossibilità di dare corso al collaudo nel termine di legge e dunque quale circostanza in tesi idonea a superare l'opposta presunzione di colpa dell'amministrazione per il mancato rilascio del collaudo e, per questa via, a rendere inesigibili le somme richieste a saldo (si rimanda all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare alle pp. 9, 10, 11 e 15).
Resta dunque assorbita dall'assenza di (tempestiva) domanda, ogni considerazione sulla natura
(vizi costruttivi o mancanza di manutenzione) dei lievi difetti di cui la Presidenza del Consiglio lamenta la presenza ed in ragione dei quali richiede, in via subordinata, la riduzione del corrispettivo dell'appalto per l'indicata somma di euro 15.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese del grado, liquidate come in dispositivo in funzione del valore della causa e dell'attività in concreto svolta, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 3803/2020 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia di primo grado;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 20 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Diego Rosario Antonio Pinto