TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda della Parte_1 C.F._1
stessa debitrice, assistita dall'avv. ROMINA MONDELLO;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso e l'allegata documentazione;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di Euro 145.409,27 il patrimonio prontamente liquidabile è
costituito da beni mobili stimati in Euro 30.290,00, salvo più approfondite valutazione sulle criptovalute indicate in ricorso, oltre all'eventuale porzione di reddito che si renderà disponibile in ragione della determinazione del
Giudice Delegato delle spese ritenute necessarie al mantenimento familiare;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Rialziamoci Itali avv. Luca
Carmelo Ficuciello, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato che, come sopra anticipato, l'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, sicchè
siffatta determinazione compete al giudice delegato,
analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in
2 quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
ritenuto, infine, di nominare, a mente del novellato,
art.270 lett. b) liquidatore un gestore avente domicilio nel distretto di corte di appello di Trieste, anche in considerazione della presenza in tale distretto di beni aziendali da liquidare;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno ;
c) nomina liquidatore il dott. CF Persona_1
; C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle
3 scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
4 j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 20/02/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda della Parte_1 C.F._1
stessa debitrice, assistita dall'avv. ROMINA MONDELLO;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso e l'allegata documentazione;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di Euro 145.409,27 il patrimonio prontamente liquidabile è
costituito da beni mobili stimati in Euro 30.290,00, salvo più approfondite valutazione sulle criptovalute indicate in ricorso, oltre all'eventuale porzione di reddito che si renderà disponibile in ragione della determinazione del
Giudice Delegato delle spese ritenute necessarie al mantenimento familiare;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Rialziamoci Itali avv. Luca
Carmelo Ficuciello, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato che, come sopra anticipato, l'art. 268 c. 4 lett.
b) CCII demanda “al giudice” la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al “tribunale” che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, sicchè
siffatta determinazione compete al giudice delegato,
analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in
2 quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
ritenuto, infine, di nominare, a mente del novellato,
art.270 lett. b) liquidatore un gestore avente domicilio nel distretto di corte di appello di Trieste, anche in considerazione della presenza in tale distretto di beni aziendali da liquidare;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno ;
c) nomina liquidatore il dott. CF Persona_1
; C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle
3 scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
4 j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 20/02/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
Gianmarco Calienno
5