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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 8351/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Elisabetta De Lazzer e Marta Ferrari Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Baldisserotto Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale di Padova, verificata la sussistenza delle condizioni di procedibilità della domanda:
B.1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venezia il 27.7.2002 da
nato a [...] il [...], c.f. , e , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Venezia il 10.1.1969, c.f. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Venezia dell'anno 2002, al n. 113, parte II, serie A – con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle dovute trascrizioni – alle seguenti condizioni:
1) a titolo di concorso al mantenimento dei figli e - con applicazione Per_1 Persona_2
delle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento del figli nelle cause di diritto
pagina 1 di 4 familiare approvate dal nella seduta del 14.7.2017 - il padre corrisponderà Controparte_1 alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno periodico di € 1.000 mensili annualmente rivalutabili per ciascun figlio (prima rivalutazione nel 2025, nel mese corrispondente a quello di deposito del presente ricorso).
Tale assegno si intende comprensivo di tutte le spese indicate nelle citate linee guida nonché di ogni altra spesa ordinaria connessa al godimento dell'immobile, fra cui quelle per la colf, quelle condominiali ordinarie e per le manutenzioni ordinarie della casa familiare, per la Le spese straordinarie Per_3
concernenti l'immobile oggetto del diritto di abitazione saranno integralmente a carico del dott.
[...]
salvo che non siano state provocate de negligenza o incuria di chi vi abita. Pt_1
Il padre inoltre si farà carico, accordandosi direttamente con i figli, delle spese pe: l'abbigliamento dei ragazzi, per la "paghetta" e per l'auto da essi usata (compreso il garage utilizzato dai ragazzi a Padova).
Nel caso in cui il figlio alloggiasse in un appartamento diverso dalla casa familiare (ad esempio per frequentare l'università in altra città o per esigenze personali), l'assegno - da intendersi comprensivo anche del costo per alloggio, utenze, spese condominiali e vitto fuori casa - sarà versato direttamente al figlio.
Le spese straordinarie - tutte previamente da concordarsi con i figli salvo quelle obbligatorie secondo le predette Linee guida del CNF - saranno integralmente a carico del padre.
2) Le spese fiscalmente detraibili sostenute per i figli saranno detratte da ciascun genitore in misura proporzionale alla quota su di lui gravante per le spese straordinarie, e dunque integralmente dal padre.
Nel caso in cui il pagamento fosse effettuato in quote diverse, le spese saranno detratte in proporzione all'esborso effettivamente sostenuto da ciascuno
B.2) Dichiarare equo il seguente accordo raggiunto dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 l. div.:
a titolo di liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile e a definizione in vie transattiva di ogni rapporto economico, diritto o pretesa derivante da atti o fatti intervenuti durante il matrimonio e fino al divorzio, si impegna a costituire a favore di , che accetta, un diritto Parte_1 Parte_2
di abitazione ex art. 1022 c.c. della durata di 15 anni sulla casa familiare sita in Padova, via Martiri della Libertà n. 1 con pertinente garage sito in Padova, via Calatafimi n. 9/1.
La costituzione avverrà entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza di divorzio che dichiarerà equo il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 1, div., con atto a rogito di notaio
pagina 2 di 4 scelto di comune accordo. Spese notarili, imposte e tasse saranno a carico della parte acquirente del diritto, come per legge.
Le parti dichiarano espressamente - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 191. 74/1987 - che tale accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
B.3) Con compensazione delle spese del giudizio di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10.1.1969, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.2.2002 a Venezia (VE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 113, parte II, serie A, anno 2002.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 7.10.2003, e il 14.4.2005. Per_1 Per_2
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 690/2024 del 16.10.2024, pubblicata in data 17.10.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1 e 2 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
pertanto, si prende atto delle stesse.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione in pagina 3 di 4 favore di di cui alle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed Parte_2
indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Il Giudice delegato e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine alla costituzione del diritto di abitazione, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito al successivo adempimento di detto accordo.
Il Tribunale, inoltre, da altresì atto che le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione di cui al punto B.2) quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione. Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto in data 27.2.2002 a Venezia (VE) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 113, parte II, serie A, anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 e 2;
4. da atto e dichiara l'equità ex art. 5 comma 8 legge 898/70 dell'accordo delle parti relativo alla costituzione del diritto di abitazione quale corresponsione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto B.2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 8351/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Maria Elisabetta De Lazzer e Marta Ferrari Parte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Maria Cristina Baldisserotto Parte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“voglia il Tribunale di Padova, verificata la sussistenza delle condizioni di procedibilità della domanda:
B.1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venezia il 27.7.2002 da
nato a [...] il [...], c.f. , e , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Venezia il 10.1.1969, c.f. , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del C.F._2
Comune di Venezia dell'anno 2002, al n. 113, parte II, serie A – con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle dovute trascrizioni – alle seguenti condizioni:
1) a titolo di concorso al mantenimento dei figli e - con applicazione Per_1 Persona_2
delle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento del figli nelle cause di diritto
pagina 1 di 4 familiare approvate dal nella seduta del 14.7.2017 - il padre corrisponderà Controparte_1 alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, un assegno periodico di € 1.000 mensili annualmente rivalutabili per ciascun figlio (prima rivalutazione nel 2025, nel mese corrispondente a quello di deposito del presente ricorso).
Tale assegno si intende comprensivo di tutte le spese indicate nelle citate linee guida nonché di ogni altra spesa ordinaria connessa al godimento dell'immobile, fra cui quelle per la colf, quelle condominiali ordinarie e per le manutenzioni ordinarie della casa familiare, per la Le spese straordinarie Per_3
concernenti l'immobile oggetto del diritto di abitazione saranno integralmente a carico del dott.
[...]
salvo che non siano state provocate de negligenza o incuria di chi vi abita. Pt_1
Il padre inoltre si farà carico, accordandosi direttamente con i figli, delle spese pe: l'abbigliamento dei ragazzi, per la "paghetta" e per l'auto da essi usata (compreso il garage utilizzato dai ragazzi a Padova).
Nel caso in cui il figlio alloggiasse in un appartamento diverso dalla casa familiare (ad esempio per frequentare l'università in altra città o per esigenze personali), l'assegno - da intendersi comprensivo anche del costo per alloggio, utenze, spese condominiali e vitto fuori casa - sarà versato direttamente al figlio.
Le spese straordinarie - tutte previamente da concordarsi con i figli salvo quelle obbligatorie secondo le predette Linee guida del CNF - saranno integralmente a carico del padre.
2) Le spese fiscalmente detraibili sostenute per i figli saranno detratte da ciascun genitore in misura proporzionale alla quota su di lui gravante per le spese straordinarie, e dunque integralmente dal padre.
Nel caso in cui il pagamento fosse effettuato in quote diverse, le spese saranno detratte in proporzione all'esborso effettivamente sostenuto da ciascuno
B.2) Dichiarare equo il seguente accordo raggiunto dai coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 l. div.:
a titolo di liquidazione in unica soluzione dell'assegno divorzile e a definizione in vie transattiva di ogni rapporto economico, diritto o pretesa derivante da atti o fatti intervenuti durante il matrimonio e fino al divorzio, si impegna a costituire a favore di , che accetta, un diritto Parte_1 Parte_2
di abitazione ex art. 1022 c.c. della durata di 15 anni sulla casa familiare sita in Padova, via Martiri della Libertà n. 1 con pertinente garage sito in Padova, via Calatafimi n. 9/1.
La costituzione avverrà entro 60 gg. dalla comunicazione della sentenza di divorzio che dichiarerà equo il presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 1, div., con atto a rogito di notaio
pagina 2 di 4 scelto di comune accordo. Spese notarili, imposte e tasse saranno a carico della parte acquirente del diritto, come per legge.
Le parti dichiarano espressamente - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 191. 74/1987 - che tale accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
B.3) Con compensazione delle spese del giudizio di divorzio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
10.1.1969, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 27.2.2002 a Venezia (VE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 113, parte II, serie A, anno 2002.
Dalla loro unione nascevano due figli: il 7.10.2003, e il 14.4.2005. Per_1 Per_2
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 9.7.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 690/2024 del 16.10.2024, pubblicata in data 17.10.2024, il Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto - così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1 e 2 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
pertanto, si prende atto delle stesse.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione in pagina 3 di 4 favore di di cui alle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed Parte_2
indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Il Giudice delegato e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine alla costituzione del diritto di abitazione, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito al successivo adempimento di detto accordo.
Il Tribunale, inoltre, da altresì atto che le parti hanno concordato la costituzione del diritto di abitazione di cui al punto B.2) quale corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione. Va riconosciuta l'equità della datio una tantum, rappresentata dal suddetto accordo, tenendo conto dell'età dei coniugi, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Pt_2
contratto in data 27.2.2002 a Venezia (VE) e trascritto nel relativo registro degli atti di
[...]
Stato Civile dello stesso Comune, al n. 113, parte II, serie A, anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1 e 2;
4. da atto e dichiara l'equità ex art. 5 comma 8 legge 898/70 dell'accordo delle parti relativo alla costituzione del diritto di abitazione quale corresponsione una tantum dell'assegno divorzile di cui al punto B.2) delle conclusioni sopra riportate, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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