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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa ID NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: lesione del diritto alla privacy e vertente
TRA
, nata negli Stati Uniti d'America, il 17.06.1951, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola delle Cave, giusta procura in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, sito in Afragola (NA), alla via
Riccardo US, n. 79
Ricorrente
E
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cilento, in forza di procura in atti e con questi
[...] elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Catello Fusco, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cannavale
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., in data 14.06.2023, Parte_1 ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ,
[...] Controparte_1 rappresentando di essere proprietaria di un'unità immobiliare, con annesso giardino, siti in Meta
(NA), alla Via Cristoforo Colombo, n. 46, posti all'interno di una palazzina formata da tre unità immobiliari, al cui ultimo piano risiede il resistente, ; questi, secondo la Controparte_1 prospettazione di parte istante, “ha installato, senza alcuna autorizzazione, due telecamere esterne di tipo
Ip66 di marca LI HD abilitate alla visione notturna e diurna in quanto dotate di apposite luci infrarossi… puntate sul portone di ingresso esterno e sull'intero giardino della ricorrente… orientabili manualmente”, nonché
“anche una terza telecamera di tipo IP wifi con audio bidirezionale… e video… dotata di sistema di rotazione a
360° mediante motore girevole, attivabile mediante software, sia da pc che da smartphone”. Parte_1
dunque, lamenta che l'installazione di dette telecamere ha violato il proprio diritto alla
[...] privacy, siccome detti dispositivi, “senza alcuna autorizzazione, inquadrano la proprietà privata della ricorrente in vari punti”, sì causandole “forte stress e disagio”, inibendole “il libero godimento dello spazio all'aperto della sua proprietà” e impedendole “di accogliere in casa amici e parenti”. L'istante ha dedotto di aver attivato, pertanto, un procedimento amministrativo, esitato nell'ammonimento del
, da parte del Questore, ex art. 8 D.L. n. 11/2009, e ha allegato, altresì, di patire un danno CP_1
“in ragione del nocumento e disagio arrecato nonché per il trattamento illegittimo dai dati personali e violazione della privacy”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto all'adita Giustizia l'adozione dei seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare l'illegittima installazione, da parte del delle Parte_2 telecamere esterne di tipo IP66 di marca LI HD con visione notturna e diurna dotate di apposite luci ad infrarossi, nonché di telecamera di tipo IP wifi con audio bidirezionale… e video… e di qualunque altro apparecchio idoneo a ledere la privacy”; “condannare, conseguentemente, il resistente alla rimozione delle telecamere e di ogni altro impianto di videosorveglianza idoneo a violare la sfera privata della ricorrente e la privacy della stessa, e che impedisce il sereno godimento della proprietà privata della ”; Parte_1
“condannare a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente da quantificarsi, Controparte_1 anche in via equitativa, nella somma non inferiore ad € 5.000,00”, con vittoria delle spese processuali.
Con decreto depositato in data 27.06.2023, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti e sono stati assegnati i termini per la corretta instaurazione del contraddittorio inter partes.
, con comparsa depositata in data 02.11.2023, si è costituito in giudizio e Controparte_1 ha contestato l'avversa pretesa, di cui ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza; ha chiesto, quindi, disporsi, in via preliminare, il mutamento di rito e il passaggio al rito ordinario, dipoi, rigettarsi, “anche nel merito, tutte le domande in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, e/o prive di riscontro probatorio”, nonché condannarsi, “in ogni caso, la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”, oltreché al pagamento delle spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di mutamento del rito prescelto, rigettate le richieste di prova articolate, disposta c.t.u. e acquisiti i corrispondenti esiti, la causa, all'esito dell'udienza del 24.11.2025, udita la discussione dei difensori delle parti, è stata riservata in decisione. Valga, dunque, rammentare che la Suprema Corte (v. Cass. n. 24151/2017) ha chiarito, con riferimento a un sistema di videosorveglianza privata, che è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio;
secondo la Corte del diritto, inoltre, la videosorveglianza sarà legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione, salva la prova dell'assoluta indispensabilità ai fini di salvaguardare la propria proprietà privata e la propria integrità psico-fisica; lo stesso Giudice di legittimità (v. Cass. n. 38230/2018) ha precisato che il solo sistema di videosorveglianza condominiale può tranquillamente riprendere le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, di talché, mentre le telecamere private in condominio possono riprendere solo la proprietà del singolo condomino che ha voluto l'installazione (salvo che non vi siano comprovate ragioni che giustifichino anche la ripresa di qualche parte comune), la videosorveglianza installata per volere assembleare può ben riprendere le aree condominiali;
la giurisprudenza di merito si è conformata a detti principi, chiarendo che l'installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy, e che la sicurezza della proprietà privata può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti a inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca ed escluda, pertanto, la ripresa di aree condominiali (in assenza di delibera condominiale) e di aree in altrui proprietà (v. Trib. Vicenza, sent. 18.10.2019); nello stesso senso, si è testualmente ribadito (v. Trib. Napoli, sent. n. 4446/2018) che, ove un singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva, “l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti
l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini”.
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha precisato che, “In tema di proprietà, non è configurabile una lesione del diritto alla riservatezza, né è fondata un'azione inibitoria ex art. 700 c.p.c., laddove una telecamera di videosorveglianza installata da un privato non inquadri - in concreto e attualmente - aree di proprietà altrui, essendo stata programmata con limiti tecnici e software tali da impedire riprese oltre il perimetro della proprietà stessa, e mancando in capo al proprietario le credenziali necessarie a modificarne autonomamente i parametri di funzionamento. Invero, non è sufficiente, a fondare la tutela giurisdizionale, il mero timore astratto che la situazione tecnica possa essere modificata in futuro” (Trib. Vicenza, 06/03/2025, n. 370).
Tanto premesso in diritto, occorre sottolineare che, nel caso di specie, il nominato consulente tecnico d'ufficio, Ing. , nel contesto dell'elaborato peritale depositato, con una Persona_1 valutazione che questo Giudice fa propria, perché immune da vizi logico-giuridici, che ne inficino l'affidabilità, e fondata su un accertamento compiuto e dettagliato dello stato dei luoghi, ha chiarito, quanto alla prima telecamera (di seguito anche: “Telecamera 1”), che la stessa “è posta sull'architrave del portone di ingresso al fabbricato, all'altezza di 2,72 metri circa da terra ed è orientata verso il viale… trattasi di un modello bullet e cioè di tipo fisso e, quindi, non movimentabile da remoto ma manualmente, prodotto diversi anni fa” (cfr. pag. 17); quanto alla seconda telecamera (di seguito anche: “Telecamera
2”), l'ausiliare ha evidenziato che la medesima “è posta in adiacenza alla prima, all'altezza di 2,60 metri da terra ed è orientata verticalmente verso il basso, in modo da inquadrare la parte di viale posta in adiacenza al portone di ingresso… anch'essa è di tipo fisso, non movimentabile da remoto ma manualmente, di tipo bullet”
(cfr. pag. 18); ambedue i predetti dispositivi sono collegati “a mezzo cavo ad un DVR di marca
[...]
, collegato a sua volta ad uno schermo su cui si possono visualizzare le immagini riprese. Le immagini CP_2 vengono registrate, ma non è stato possibile verificare nel corso degli accessi la durata di conservazione delle immagini per la mancata conoscenza, da parte del resistente e del proprio CTP, della password di accesso al sistema” (cfr. pag. 18, cit.); inoltre, per come accertato dal consulente, “in prossimità del portone di ingresso esiste anche un videocitofono di marca HIKVISION… di proprietà del resistente”, le cui immagini “vengono visualizzate su un ulteriore monitor situato in casa e che “ha un audio bidirezionale con possibilità CP_1 di scattare fotografie” e “presenta anche la possibilità di inserire una scheda di memoria TF (oggi non presente) al fine eventuale di memorizzare le immagini” (cfr. pag. 19).
Con specifico riferimento alla portata delle telecamere oggetto di disputa - nel cui novero non sono state ricomprese, per comune intendimento delle parti e dell'ausiliare, due ulteriori telecamere in proprietà di , posizionate nella parte posteriore del fabbricato e Controparte_1
“con inquadratura di soli spazi privati del resistente”, e un ulteriore dispositivo posizionato sul portone di ingresso al fabbricato, costituente “un'antenna che consente al Sig. di accendere le luci del Parte_3 viale di accesso al fabbricato attraverso un telecomando portatile e non ha alcuna funzione di ascolto ambientale”
-, l'ausiliare ha verificato la loro idoneità alla eventuale ripresa di spazi di pertinenza del giardino e/o del locale-deposito di proprietà di Parte_1
In dettaglio, il consulente ha escluso che la Telecamera 1, la Telecamera 2 e il videocitofono riprendano i beni di proprietà della ricorrente ovvero spazi pertinenziali degli stessi: la prima
“riprende l'intero viale di accesso al fabbricato, sia la parte di proprietà privata, comune alle parti in causa, sia la parte pubblica che arriva fino a Via Cristoforo Colombo” e ha un “campo visivo” che ““abbraccia” spazi visibili da terzi e precisamente dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa, oltre che dal terrazzo dell'appartamento del resistente”; la seconda “inquadra la zona di viale privato, comune alle parti, attigua al portone di ingresso al fabbricato… è orientata verticalmente verso il basso, per cui inquadra ad una distanza minima che rientra nella portata di qualsiasi telecamera… il campo visivo… “abbraccia” spazi visibili da terzi, in particolare dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa”; il videocitofono “riprende l'intero viale di accesso al fabbricato, sia la parte di proprietà privata delle parti in causa, sia la parte pubblica che arriva fino a
Via Cristoforo Colombo” e il relativo “campo visivo… “abbraccia” spazi visibili da terzi, in particolare dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa”.
L'ausiliare ha pure sottolineato che “all'interno del giardino della ricorrente, nelle vicinanze del muro di confine con il viale comune, esiste vegetazione alta che funzionerebbe da schermo protettivo qualora la “Telecamera
1” avesse una portata effettiva più ampia di quella effettiva attuale”.
Alla luce di quanto precede, nel caso che occupa, è emerso, all'esito della espletata perizia, che le Telecamere 1 e 2 e il videocitofono esaminati risultano capaci di riprendere il viale di accesso al fabbricato, sia la parte in comproprietà dei contendenti, sia la parte pubblica, che arriva sino alla Via Cristoforo Colombo, nonché posseggono un campo visivo esteso a spazi in ogni caso visibili da terzi, sicché definibili spazi fisici direttamente e materialmente accessibili dai fruitori del locus, senza che sia necessario il consenso di alcuno;
nessuno dei dispositivi predetti riprende il giardino e il deposito della ricorrente, né spazi di pertinenza degli stessi.
Ancora, valga rimarcare che, in concreto, il perito ha accertato che le telecamere 1 e 2 sono collegate a mezzo cavo ad un DVR di marca modello DS-7104HGHI-F1, CP_3 collegato a sua volta ad uno schermo su cui si possono visualizzare le immagini riprese, che le immagini vengono registrate, “ma non è stato possibile verificare nel corso degli accessi la durata di conservazione delle immagini per la mancata conoscenza, da parte del resistente e del proprio CTP, della password di accesso al sistema”, nonché, quanto al videocitofono, il consulente ha appurato che lo stesso
“presenta anche la possibilità di inserire una scheda di memoria TF (oggi non presente) al fine eventuale di memorizzare le immagini”.
Di talché, applicando le riferite coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie e tenuto conto delle esposte risultanze dell'espletato elaborato peritale, si può escludere, con sufficiente grado di certezza, che parte resistente abbia, attraverso la propria condotta, violato il diritto della ricorrente alla riservatezza su quanto si compie negli spazi di proprietà della medesima, sottratti, infatti, alla visibilità di terzi. Invero, dette telecamere e il succitato videocitofono, come accertato dal c.t.u., non possono essere movimentati da remoto, risultano idonei a riprendere il viale di accesso al fabbricato, e, in ogni caso, spazi visibili da terzi, sicché si ritiene che alcuna violazione del diritto alla riservatezza di sia perpetrata, concretamente, mediante Parte_1 le riprese dei surriferiti dispositivi, il cui campo visivo “abbraccia” beni in ogni caso visibili da terzi senza l'uso di peculiari accorgimenti e, dunque, luoghi che non individuano una particolare relazione della ricorrente con l'ambiente in cui questa vive la sua vita privata, da sottrarsi da ingerenze esterne;
pertanto, alcuna violazione del mentovato diritto alla riservatezza può addebitarsi a , con conseguente infondatezza della domanda in proposito Controparte_1 spiegata da parte istante.
Dunque, è del pari destituita di fondamento e va, quindi, respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da rimasta del tutto priva di Parte_1 qualsivoglia supporto probatorio.
Nondimeno, risulta infondata e va, dunque, disattesa la richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte resistente.
Difatti, per effetto del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Giudice, in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura di responsabilità extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 9080 del 2013; n. 13395 del 2007; n. 3388 del 2007); di talché, non avendo il dato prova né dell'an, né del quantum debeatur predetti - che non risultano nemmeno CP_1 specificamente allegati -, ne discende l'infondatezza della menzionata domanda risarcitoria, che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile-complessità bassa, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- rigetta la domanda la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da
; Controparte_1
- condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, con obbligo Parte_1
per quest'ultima di rifusione delle stesse in favore di , ove Controparte_1 provvisoriamente anticipate, in tutto o in parte, da quest'ultimo.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa ID NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico dott.ssa ID NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: lesione del diritto alla privacy e vertente
TRA
, nata negli Stati Uniti d'America, il 17.06.1951, C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola delle Cave, giusta procura in C.F._1 atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto, sito in Afragola (NA), alla via
Riccardo US, n. 79
Ricorrente
E
, nato a [...], il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cilento, in forza di procura in atti e con questi
[...] elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Catello Fusco, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cannavale
Resistente
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., in data 14.06.2023, Parte_1 ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ,
[...] Controparte_1 rappresentando di essere proprietaria di un'unità immobiliare, con annesso giardino, siti in Meta
(NA), alla Via Cristoforo Colombo, n. 46, posti all'interno di una palazzina formata da tre unità immobiliari, al cui ultimo piano risiede il resistente, ; questi, secondo la Controparte_1 prospettazione di parte istante, “ha installato, senza alcuna autorizzazione, due telecamere esterne di tipo
Ip66 di marca LI HD abilitate alla visione notturna e diurna in quanto dotate di apposite luci infrarossi… puntate sul portone di ingresso esterno e sull'intero giardino della ricorrente… orientabili manualmente”, nonché
“anche una terza telecamera di tipo IP wifi con audio bidirezionale… e video… dotata di sistema di rotazione a
360° mediante motore girevole, attivabile mediante software, sia da pc che da smartphone”. Parte_1
dunque, lamenta che l'installazione di dette telecamere ha violato il proprio diritto alla
[...] privacy, siccome detti dispositivi, “senza alcuna autorizzazione, inquadrano la proprietà privata della ricorrente in vari punti”, sì causandole “forte stress e disagio”, inibendole “il libero godimento dello spazio all'aperto della sua proprietà” e impedendole “di accogliere in casa amici e parenti”. L'istante ha dedotto di aver attivato, pertanto, un procedimento amministrativo, esitato nell'ammonimento del
, da parte del Questore, ex art. 8 D.L. n. 11/2009, e ha allegato, altresì, di patire un danno CP_1
“in ragione del nocumento e disagio arrecato nonché per il trattamento illegittimo dai dati personali e violazione della privacy”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto all'adita Giustizia l'adozione dei seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare l'illegittima installazione, da parte del delle Parte_2 telecamere esterne di tipo IP66 di marca LI HD con visione notturna e diurna dotate di apposite luci ad infrarossi, nonché di telecamera di tipo IP wifi con audio bidirezionale… e video… e di qualunque altro apparecchio idoneo a ledere la privacy”; “condannare, conseguentemente, il resistente alla rimozione delle telecamere e di ogni altro impianto di videosorveglianza idoneo a violare la sfera privata della ricorrente e la privacy della stessa, e che impedisce il sereno godimento della proprietà privata della ”; Parte_1
“condannare a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente da quantificarsi, Controparte_1 anche in via equitativa, nella somma non inferiore ad € 5.000,00”, con vittoria delle spese processuali.
Con decreto depositato in data 27.06.2023, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti e sono stati assegnati i termini per la corretta instaurazione del contraddittorio inter partes.
, con comparsa depositata in data 02.11.2023, si è costituito in giudizio e Controparte_1 ha contestato l'avversa pretesa, di cui ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza; ha chiesto, quindi, disporsi, in via preliminare, il mutamento di rito e il passaggio al rito ordinario, dipoi, rigettarsi, “anche nel merito, tutte le domande in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto, e/o prive di riscontro probatorio”, nonché condannarsi, “in ogni caso, la ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”, oltreché al pagamento delle spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di mutamento del rito prescelto, rigettate le richieste di prova articolate, disposta c.t.u. e acquisiti i corrispondenti esiti, la causa, all'esito dell'udienza del 24.11.2025, udita la discussione dei difensori delle parti, è stata riservata in decisione. Valga, dunque, rammentare che la Suprema Corte (v. Cass. n. 24151/2017) ha chiarito, con riferimento a un sistema di videosorveglianza privata, che è possibile riprendere le aree condominiali solo quando ciò sia direttamente funzionale e indispensabile alla tutela del proprio alloggio;
secondo la Corte del diritto, inoltre, la videosorveglianza sarà legittima se inquadra la porzione strettamente indispensabile a tutelare la sicurezza della propria abitazione, salva la prova dell'assoluta indispensabilità ai fini di salvaguardare la propria proprietà privata e la propria integrità psico-fisica; lo stesso Giudice di legittimità (v. Cass. n. 38230/2018) ha precisato che il solo sistema di videosorveglianza condominiale può tranquillamente riprendere le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, di talché, mentre le telecamere private in condominio possono riprendere solo la proprietà del singolo condomino che ha voluto l'installazione (salvo che non vi siano comprovate ragioni che giustifichino anche la ripresa di qualche parte comune), la videosorveglianza installata per volere assembleare può ben riprendere le aree condominiali;
la giurisprudenza di merito si è conformata a detti principi, chiarendo che l'installazione e il trattamento dei dati devono avvenire nel rispetto degli adempimenti indicati dalla legge e, in particolare, dal Garante della Privacy, e che la sicurezza della proprietà privata può realizzarsi con un sistema di sorveglianza che si limiti a inquadrare le sole aree in proprietà esclusiva di colui che lo colloca ed escluda, pertanto, la ripresa di aree condominiali (in assenza di delibera condominiale) e di aree in altrui proprietà (v. Trib. Vicenza, sent. 18.10.2019); nello stesso senso, si è testualmente ribadito (v. Trib. Napoli, sent. n. 4446/2018) che, ove un singolo condomino installi impianto di videosorveglianza a tutela della sua proprietà esclusiva, “l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti
l'accesso alla propria abitazione, escludendosi ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l'abitazione di altri condomini”.
Più di recente, la giurisprudenza di merito ha precisato che, “In tema di proprietà, non è configurabile una lesione del diritto alla riservatezza, né è fondata un'azione inibitoria ex art. 700 c.p.c., laddove una telecamera di videosorveglianza installata da un privato non inquadri - in concreto e attualmente - aree di proprietà altrui, essendo stata programmata con limiti tecnici e software tali da impedire riprese oltre il perimetro della proprietà stessa, e mancando in capo al proprietario le credenziali necessarie a modificarne autonomamente i parametri di funzionamento. Invero, non è sufficiente, a fondare la tutela giurisdizionale, il mero timore astratto che la situazione tecnica possa essere modificata in futuro” (Trib. Vicenza, 06/03/2025, n. 370).
Tanto premesso in diritto, occorre sottolineare che, nel caso di specie, il nominato consulente tecnico d'ufficio, Ing. , nel contesto dell'elaborato peritale depositato, con una Persona_1 valutazione che questo Giudice fa propria, perché immune da vizi logico-giuridici, che ne inficino l'affidabilità, e fondata su un accertamento compiuto e dettagliato dello stato dei luoghi, ha chiarito, quanto alla prima telecamera (di seguito anche: “Telecamera 1”), che la stessa “è posta sull'architrave del portone di ingresso al fabbricato, all'altezza di 2,72 metri circa da terra ed è orientata verso il viale… trattasi di un modello bullet e cioè di tipo fisso e, quindi, non movimentabile da remoto ma manualmente, prodotto diversi anni fa” (cfr. pag. 17); quanto alla seconda telecamera (di seguito anche: “Telecamera
2”), l'ausiliare ha evidenziato che la medesima “è posta in adiacenza alla prima, all'altezza di 2,60 metri da terra ed è orientata verticalmente verso il basso, in modo da inquadrare la parte di viale posta in adiacenza al portone di ingresso… anch'essa è di tipo fisso, non movimentabile da remoto ma manualmente, di tipo bullet”
(cfr. pag. 18); ambedue i predetti dispositivi sono collegati “a mezzo cavo ad un DVR di marca
[...]
, collegato a sua volta ad uno schermo su cui si possono visualizzare le immagini riprese. Le immagini CP_2 vengono registrate, ma non è stato possibile verificare nel corso degli accessi la durata di conservazione delle immagini per la mancata conoscenza, da parte del resistente e del proprio CTP, della password di accesso al sistema” (cfr. pag. 18, cit.); inoltre, per come accertato dal consulente, “in prossimità del portone di ingresso esiste anche un videocitofono di marca HIKVISION… di proprietà del resistente”, le cui immagini “vengono visualizzate su un ulteriore monitor situato in casa e che “ha un audio bidirezionale con possibilità CP_1 di scattare fotografie” e “presenta anche la possibilità di inserire una scheda di memoria TF (oggi non presente) al fine eventuale di memorizzare le immagini” (cfr. pag. 19).
Con specifico riferimento alla portata delle telecamere oggetto di disputa - nel cui novero non sono state ricomprese, per comune intendimento delle parti e dell'ausiliare, due ulteriori telecamere in proprietà di , posizionate nella parte posteriore del fabbricato e Controparte_1
“con inquadratura di soli spazi privati del resistente”, e un ulteriore dispositivo posizionato sul portone di ingresso al fabbricato, costituente “un'antenna che consente al Sig. di accendere le luci del Parte_3 viale di accesso al fabbricato attraverso un telecomando portatile e non ha alcuna funzione di ascolto ambientale”
-, l'ausiliare ha verificato la loro idoneità alla eventuale ripresa di spazi di pertinenza del giardino e/o del locale-deposito di proprietà di Parte_1
In dettaglio, il consulente ha escluso che la Telecamera 1, la Telecamera 2 e il videocitofono riprendano i beni di proprietà della ricorrente ovvero spazi pertinenziali degli stessi: la prima
“riprende l'intero viale di accesso al fabbricato, sia la parte di proprietà privata, comune alle parti in causa, sia la parte pubblica che arriva fino a Via Cristoforo Colombo” e ha un “campo visivo” che ““abbraccia” spazi visibili da terzi e precisamente dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa, oltre che dal terrazzo dell'appartamento del resistente”; la seconda “inquadra la zona di viale privato, comune alle parti, attigua al portone di ingresso al fabbricato… è orientata verticalmente verso il basso, per cui inquadra ad una distanza minima che rientra nella portata di qualsiasi telecamera… il campo visivo… “abbraccia” spazi visibili da terzi, in particolare dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa”; il videocitofono “riprende l'intero viale di accesso al fabbricato, sia la parte di proprietà privata delle parti in causa, sia la parte pubblica che arriva fino a
Via Cristoforo Colombo” e il relativo “campo visivo… “abbraccia” spazi visibili da terzi, in particolare dai balconi del fabbricato posto nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto… che confina con il viale pubblico…, e dallo stesso viale pubblico che si congiunge, alla distanza di circa venti metri di distanza dal fabbricato in oggetto, al viale privato comune tra le parti in causa”.
L'ausiliare ha pure sottolineato che “all'interno del giardino della ricorrente, nelle vicinanze del muro di confine con il viale comune, esiste vegetazione alta che funzionerebbe da schermo protettivo qualora la “Telecamera
1” avesse una portata effettiva più ampia di quella effettiva attuale”.
Alla luce di quanto precede, nel caso che occupa, è emerso, all'esito della espletata perizia, che le Telecamere 1 e 2 e il videocitofono esaminati risultano capaci di riprendere il viale di accesso al fabbricato, sia la parte in comproprietà dei contendenti, sia la parte pubblica, che arriva sino alla Via Cristoforo Colombo, nonché posseggono un campo visivo esteso a spazi in ogni caso visibili da terzi, sicché definibili spazi fisici direttamente e materialmente accessibili dai fruitori del locus, senza che sia necessario il consenso di alcuno;
nessuno dei dispositivi predetti riprende il giardino e il deposito della ricorrente, né spazi di pertinenza degli stessi.
Ancora, valga rimarcare che, in concreto, il perito ha accertato che le telecamere 1 e 2 sono collegate a mezzo cavo ad un DVR di marca modello DS-7104HGHI-F1, CP_3 collegato a sua volta ad uno schermo su cui si possono visualizzare le immagini riprese, che le immagini vengono registrate, “ma non è stato possibile verificare nel corso degli accessi la durata di conservazione delle immagini per la mancata conoscenza, da parte del resistente e del proprio CTP, della password di accesso al sistema”, nonché, quanto al videocitofono, il consulente ha appurato che lo stesso
“presenta anche la possibilità di inserire una scheda di memoria TF (oggi non presente) al fine eventuale di memorizzare le immagini”.
Di talché, applicando le riferite coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie e tenuto conto delle esposte risultanze dell'espletato elaborato peritale, si può escludere, con sufficiente grado di certezza, che parte resistente abbia, attraverso la propria condotta, violato il diritto della ricorrente alla riservatezza su quanto si compie negli spazi di proprietà della medesima, sottratti, infatti, alla visibilità di terzi. Invero, dette telecamere e il succitato videocitofono, come accertato dal c.t.u., non possono essere movimentati da remoto, risultano idonei a riprendere il viale di accesso al fabbricato, e, in ogni caso, spazi visibili da terzi, sicché si ritiene che alcuna violazione del diritto alla riservatezza di sia perpetrata, concretamente, mediante Parte_1 le riprese dei surriferiti dispositivi, il cui campo visivo “abbraccia” beni in ogni caso visibili da terzi senza l'uso di peculiari accorgimenti e, dunque, luoghi che non individuano una particolare relazione della ricorrente con l'ambiente in cui questa vive la sua vita privata, da sottrarsi da ingerenze esterne;
pertanto, alcuna violazione del mentovato diritto alla riservatezza può addebitarsi a , con conseguente infondatezza della domanda in proposito Controparte_1 spiegata da parte istante.
Dunque, è del pari destituita di fondamento e va, quindi, respinta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da rimasta del tutto priva di Parte_1 qualsivoglia supporto probatorio.
Nondimeno, risulta infondata e va, dunque, disattesa la richiesta di condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte resistente.
Difatti, per effetto del consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo
Giudice, in tema di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, che ha natura di responsabilità extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur o, comunque, postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 9080 del 2013; n. 13395 del 2007; n. 3388 del 2007); di talché, non avendo il dato prova né dell'an, né del quantum debeatur predetti - che non risultano nemmeno CP_1 specificamente allegati -, ne discende l'infondatezza della menzionata domanda risarcitoria, che, pertanto, non può che essere rigettata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile-complessità bassa, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- rigetta la domanda la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da
; Controparte_1
- condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, con obbligo Parte_1
per quest'ultima di rifusione delle stesse in favore di , ove Controparte_1 provvisoriamente anticipate, in tutto o in parte, da quest'ultimo.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 21.12.2025
Il Giudice
dott.ssa ID NA