Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 283.
(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate)
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).
(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate)
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione ((approvate)) dal Ministero dei trasporti ((e della navigazione)) - Direzione generale della M.C.T.C.
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Trento, sez. I, sentenza 16/12/2014, n. 466Provvedimento: […] Invero, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui fanno parte il citato art. 283 e l'allegato P, è entrato in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il successivo 10 dicembre, per cui il semestre si è compiuto il seguente 8 giugno 2011. […] 3.7. Il Collegio, del resto, ritiene particolarmente opportuna l'adozione di un metodo di valutazione diverso da quello impiegato nella procedura annullata, proprio per accentuare il distacco da quella, ed escludere, con un approccio nuovo, per quanto possibile, il rischio di condizionamenti per il giudizio della commissione.Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- motivazione delle decisioni amministrative·
- vincoli della lex specialis di gara·
- par condicio·
- annullamento aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- principio di segretezza delle offerte·
- metodo di valutazione delle offerte·
- principio di buona amministrazione·
- trasparenza delle procedure di gara·
- annullamento parziale della procedura di gara·
- confronto a coppie·
- eccesso di potere·
- art. 83 d.lgs. 163/2006·
- ottemperanza alle sentenze amministrative