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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/10/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 392/2025 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 1.7.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata in Manfredonia, alla via Campanile, n. 49, presso lo stu-
[... dio dell'avv. Rita Carmone (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianluca Marino (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in cal- Email_2
ce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
1 PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.3.2025, , premesso di aver con- Parte_1
tratto matrimonio con rito concordatario con il resistente il gior- Parte_1
no 1.2.1992 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Crotone al n. 17, anno 1992, parte II, serie A;
che avevano avuto tre figli, Per_1
[.
, nato nel 1997, nato nel 1992, e , nato nel 1993 e deceduto nel Per_2 Per_3
2011; che il Tribunale di Crotone in data 29.7.2024 aveva pronunciato la loro se- parazione;
che non vi era stata riconciliazione;
che egli chiedeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento della in quanto ella era abile al lavoro CP_1
mentre egli era afflitto da una menomazione che avrebbe a breve inciso sulla sua capacità lavorativa;
tanto premesso chiedeva la pronuncia di cessazione de- gli effetti civili del matrimonio senza previsione di alcun assegno per la moglie.
Si costituiva con propria comparsa , deducendo: che la Controparte_1
separazione si era verificata in quanto il marito aveva abbandonato la famiglia, dopo aver intrapreso un'altra relazione affettiva;
che ella non era abile al lavoro, avendo un'invalidità certiifcata e facendo ricorso all'aiuto dei familiari. Chiede- va, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 mensili.
Il P.M. interveniva con “visto” in data 6.5.2025.
All'udienza del 1.7.2025, sentita la sola resistente, in assenza del ricorren- te, il giudice delegato alla trattazione confermava in via provvisoria le condi- zioni di separazione;
precisate le conclusioni, la causa era dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni, il ricorrente sostiene che la resistente non abbia diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in quanto sarebbe in grado di mantenersi cercando un'occupazione adeguata, mentre la resistente sostiene di non essere abile al lavoro e di non avere i mezzi di sussistenza.
Deve rilevarsi che dalla scarna documentazione depositata dalle parti, le quali non hanno neppure formulato istanze di prova, deve rilevarsi che risulta che il ricorrente percepisce un reddito annuo di poco più di € 11.000,00 mentre la resistente è stata dichiarata invalida dalla Commissione medica INPS nella misura dell'80%.
La stessa, pertanto, non avendo mai lavorato ed essendo parzialmente invalida, difficilmente potrebbe trovare un'occupazione.
Considerato che anche recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza n.
16703 del 17.6.2024) ha affermato che quanto ai presupposti per il riconoscimen- to dell'assegno divorzile, la valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale ed anche l'attualità. E' chiaro infatti che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio deve essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del co- niuge e che bisogna tenere conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi (in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto), delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, nonché della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente di- ritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squili-
3 brio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge, e dell'eventuale co- stituzione di una nuova famiglia.
Tenuto conto dei summenzionati criteri, pertanto, deve rilevarsi che nel caso in esame i coniugi sono stati sposati dal 1992 al 2023, da quando la CP_1
era poco più che maggiorenne, ed hanno avuto tre figli;
si deve presumere, per- tanto, che non avendo la stessa mai lavorato in costanza di matrimonio, si sia dedicata alla famiglia ed ai figli. Quando improvvisamente il rapporto familiare si è concluso la resistente, ormai cinquantenne, difficilmente avrebbe potuto trovare un'occupazione, anche considerate le sue condizioni di salute, come at- testate dalla documentazione esibita.
Dal canto suo il ricorrente non allega alcunchè a sostegno dell'asserito peggioramento delle condizioni di salute o reddituali, tanto che il Collegio ri- tiene opportuno disporre che egli sia obbligato a corrispondere in favore dell'ex moglie la stessa somma già stabilita in sede di separazione.
Data la peculiarità della presente fattispecie, con conferma delle prece- denti statuizioni tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione in- tegrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , il giorno
[...] C.F._3
1.2.1992 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cro- tone al n. 17, anno 1992, parte II, serie A (certificato in atti) e ordina all'Ufficiale
4 di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti vivranno separate e libere di stabilire la residenza ovun- que lo riterranno opportuno;
- Dispone che versi in favore di la somma men- Parte_1 Controparte_1
sile di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Crotone, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 392/2025 R.G.A.C., posta in delibe- razione all'udienza del 1.7.2025, vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , elet- Parte_1 C.F._1
tivamente domiciliata in Manfredonia, alla via Campanile, n. 49, presso lo stu-
[... dio dell'avv. Rita Carmone (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 4, presso lo studio dell'avv. Gianluca Marino (cod. fisc. – pec: C.F._4 [...]
, che la rappresenta e difende per mandato in cal- Email_2
ce alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
1 PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.3.2025, , premesso di aver con- Parte_1
tratto matrimonio con rito concordatario con il resistente il gior- Parte_1
no 1.2.1992 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Crotone al n. 17, anno 1992, parte II, serie A;
che avevano avuto tre figli, Per_1
[.
, nato nel 1997, nato nel 1992, e , nato nel 1993 e deceduto nel Per_2 Per_3
2011; che il Tribunale di Crotone in data 29.7.2024 aveva pronunciato la loro se- parazione;
che non vi era stata riconciliazione;
che egli chiedeva la cessazione dell'obbligo di mantenimento della in quanto ella era abile al lavoro CP_1
mentre egli era afflitto da una menomazione che avrebbe a breve inciso sulla sua capacità lavorativa;
tanto premesso chiedeva la pronuncia di cessazione de- gli effetti civili del matrimonio senza previsione di alcun assegno per la moglie.
Si costituiva con propria comparsa , deducendo: che la Controparte_1
separazione si era verificata in quanto il marito aveva abbandonato la famiglia, dopo aver intrapreso un'altra relazione affettiva;
che ella non era abile al lavoro, avendo un'invalidità certiifcata e facendo ricorso all'aiuto dei familiari. Chiede- va, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio con previsione dell'assegno di mantenimento in suo favore di € 300,00 mensili.
Il P.M. interveniva con “visto” in data 6.5.2025.
All'udienza del 1.7.2025, sentita la sola resistente, in assenza del ricorren- te, il giudice delegato alla trattazione confermava in via provvisoria le condi- zioni di separazione;
precisate le conclusioni, la causa era dunque rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussiste- re il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni, il ricorrente sostiene che la resistente non abbia diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in quanto sarebbe in grado di mantenersi cercando un'occupazione adeguata, mentre la resistente sostiene di non essere abile al lavoro e di non avere i mezzi di sussistenza.
Deve rilevarsi che dalla scarna documentazione depositata dalle parti, le quali non hanno neppure formulato istanze di prova, deve rilevarsi che risulta che il ricorrente percepisce un reddito annuo di poco più di € 11.000,00 mentre la resistente è stata dichiarata invalida dalla Commissione medica INPS nella misura dell'80%.
La stessa, pertanto, non avendo mai lavorato ed essendo parzialmente invalida, difficilmente potrebbe trovare un'occupazione.
Considerato che anche recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza n.
16703 del 17.6.2024) ha affermato che quanto ai presupposti per il riconoscimen- to dell'assegno divorzile, la valutazione del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile non si può concentrare solo sul periodo della separazione, ma deve prendere in esame l'intera storia del rapporto coniugale ed anche l'attualità. E' chiaro infatti che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio deve essere invocata solo nell'ipotesi di non autosufficienza economica del co- niuge e che bisogna tenere conto della formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi (in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto), delle potenzialità reddituali dei coniugi correlate alla loro qualificazione professionale e alle disponibilità immobiliari, nonché della prognosi futura alla luce delle condizioni di salute, dell'età dell'avente di- ritto all'assegno, della durata del matrimonio e dell'accertamento dello squili-
3 brio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo senza tralasciare le ragioni di questo squilibrio, considerando i ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge, e dell'eventuale co- stituzione di una nuova famiglia.
Tenuto conto dei summenzionati criteri, pertanto, deve rilevarsi che nel caso in esame i coniugi sono stati sposati dal 1992 al 2023, da quando la CP_1
era poco più che maggiorenne, ed hanno avuto tre figli;
si deve presumere, per- tanto, che non avendo la stessa mai lavorato in costanza di matrimonio, si sia dedicata alla famiglia ed ai figli. Quando improvvisamente il rapporto familiare si è concluso la resistente, ormai cinquantenne, difficilmente avrebbe potuto trovare un'occupazione, anche considerate le sue condizioni di salute, come at- testate dalla documentazione esibita.
Dal canto suo il ricorrente non allega alcunchè a sostegno dell'asserito peggioramento delle condizioni di salute o reddituali, tanto che il Collegio ri- tiene opportuno disporre che egli sia obbligato a corrispondere in favore dell'ex moglie la stessa somma già stabilita in sede di separazione.
Data la peculiarità della presente fattispecie, con conferma delle prece- denti statuizioni tra le parti, sussistono i presupposti per la compensazione in- tegrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
nato a [...] il [...], cod. fisc. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , il giorno
[...] C.F._3
1.2.1992 in Crotone, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cro- tone al n. 17, anno 1992, parte II, serie A (certificato in atti) e ordina all'Ufficiale
4 di Stato Civile del Comune di Crotone di procedere alle annotazioni di legge, al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Dispone che le parti vivranno separate e libere di stabilire la residenza ovun- que lo riterranno opportuno;
- Dispone che versi in favore di la somma men- Parte_1 Controparte_1
sile di € 150,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Crotone, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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