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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/09/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza del 17 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4159/2021
TRA
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresento e
[...] difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando CP_1 C.F._1
Rizzo e dall'Avv. Andrea Vadalà, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28 settembre 2021, l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 487/2021, emesso da Codesto
Tribunale in data 16 agosto 2021 - nel procedimento iscritto al n. R.G. 3009/2021- notificato il
3 settembre 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 574,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 225,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Riferiva di aver provveduto a versare quanto ritenuto dovuto, ossia una somma inferiore rispetto a quanto ingiunto, pari ad euro 361,87. Premetteva che il era stato assunto l'1 settembre 2020, come operaio a tempo CP_1 determinato, con qualifica di vivaista specializzato, presso il Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale, ed era stato licenziato in data 9 dicembre 2021.
Contestava, il quantum che gli era stato ingiunto, ritenendo erronea e non provata la circostanza allegata nel ricorso monitorio secondo cui “la busta paga di dicembre 2020 di €. 629,26, calcolata per 7 gg lavorativi al netto delle ritenute previdenziali di €. 54,48 è pari ad €. 574,78”, dal momento che in realtà, l'opposto aveva svolto 7 giornate di lavoro nel mese di dicembre
2020 ed aveva maturato una retribuzione per un importo pari ad euro 361,87 netti.
Sosteneva, inoltre, di non dover corrispondere alcuna spesa processuale all'opposto, in quanto aveva pagato la retribuzione oggetto di ingiunzione dopo il deposito del ricorso monitorio, precisamente in data 16 agosto 2021- lo stesso giorno dell'emissione del decreto ingiuntivo - ma prima della sua notifica e di quella del relativo decreto ingiuntivo, avvenuta il 3 settembre
2021.
Richiamava l' orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di pagamento successivo al deposito del ricorso, ma anteriore alla notifica di questo e del decreto ingiuntivo, le spese processuali possono essere messe a carico dell'ingiungente.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che venisse dichiarata estinta ogni pretesa dell'opposto, con vittoria di spese e compensi del seguente giudizio, e di quelle relative alla fase monitoria.
2.- costituendosi in giudizio, premetteva che aveva depositato il ricorso CP_1 monitorio in data 13 luglio 2021, a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute dall'Assessorato, per il mese di Dicembre 2020, il cui importo in busta paga era di euro 629,26 lordi, malgrado la corretta esecuzione della prestazione lavorativa e la successiva diffida ad adempiere, inviata tramite pec il 2 luglio 2021.
Riferiva che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'importo richiesto, era stato calcolato al netto delle ritenute previdenziali, perché era stato appurato che queste risultavano già versate in proprio favore, conseguentemente aveva provveduto a decurtare la somma di euro 54,48, chiedendo infine il pagamento di euro 574,78.
Precisava che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, depositato il 13 luglio
2021, e prima della sua notifica, avvenuta in data 3 settembre 2021, l'Assessorato, il 16 agosto
2021 aveva adempiuto solo per euro 361,87 all'obbligo di pagamento di euro 574,78, e non aveva provveduto a pagare né le spese del giudizio monitorio liquidate dal Giudice, pari ad euro
328,30, né gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge, pertanto, della somma totale ingiunta, pari ad euro 902,78 - data dalla somma di euro 574,78 ed euro 328,30 - residuava un credito di euro 540,91 in suo favore, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, previa pronuncia di rito sul decreto opposto, che l'opposizione venisse rigettata perché totalmente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto al pagamento di un importo pari ad euro 212,97 - ossia euro 574,78, somma ingiunta nella fase monitoria, meno euro 361,87, somma già versata – e, per l'effetto, che l' Controparte_2
[...]
in persone dell'Assessore pro tempore, venisse condannato al pagamento di tale
[...] residuo importo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o del diverso importo accertato all'esito di c.t.u. contabile, di cui chiedeva la disposizione solo ove ritenuta necessaria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione, e di quelle del giudizio monitorio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3.- L'udienza del 17 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa, richiamando ex art. 118 disp.
Att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 2306/2024).
4.- 4.- L'Assessorato ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per un importo pari a 361,87 euro, risultanti dalla busta paga di dicembre 2020.
Ha, in ogni caso, eccepito di aver già provveduto all'integrale pagamento di tale somma in data
16 agosto 2021 e, dunque, dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima della notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021) sicché alcun importo sarebbe dovuto in favore dell'opposta a titolo di rimborso delle spese processuali, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (cfr. Cass. n. 27234/2017).
Le doglianze non meritano accoglimento.
Innanzitutto, va evidenziato che per ius receptum, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore - in ipotesi di inadempimento del datore di lavoro - devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19 l. n. 218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza, considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo, anche per la quota a carico del lavoratore;
rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis Cass. n. 13164/2018).
Le ritenute fiscali, invece, non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
esse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli (v. Cass. nn. 6639/2020, 18897/2019, 18044/2015, 19790/2011)
Nel caso di specie, è pacifico che l'Assessorato abbia versato i contributi previdenziali relativi al ancor prima del deposito del ricorso monitorio;
il loro importo (pari a euro 54,48, CP_1 come risultante dalla busta paga in atti) è stato, infatti, opportunamente detratto dal lavoratore dall'ammontare della somma richiesta e, per l'effetto, escluso dal giudice nell'opposta ingiunzione.
Dal totale lordo non possono, invece, detrarsi gli importi relativi alle ritenute fiscali, sicché correttamente è stata ingiunta all'Assessorato la somma di 574,78 euro (629,26 euro lordi indicati in busta paga, meno 54,48 euro quali ritenute previdenziali già regolarmente versate)
Ne consegue che il pagamento di 361,87 euro - pacificamente ricevuto dall'opposto - non è che un mero adempimento parziale del debito, essendo ancora dovuto al l'importo residuo CP_1 di 212,91 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Esso, pertanto, pur se effettuato dall'Amministrazione il 16 agosto 2021 e, quindi, prima della sua notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021), non vale ad escludere la dovutezza delle spese della fase monitoria;
la S.C., con la richiamata pronuncia n. 27234/2017, ha infatti precisato che affinché tali spese possano porsi a carico dell'ingiungente è necessario che il debitore abbia provveduto, anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, all'integrale pagamento della sorte capitale.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'Assessorato alla corresponsione in favore di della residua somma sopra indicata, oltre la maggior CP_1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993)” (Cass. n. 21432/2011).
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., si liquidano per questa fase processuale, tenuto conto della natura e del valore, applicando i minimi in ragione della semplicità. Restano a carico dell'Assessorato le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l' Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento, in
[...] favore di , della somma residua di euro 212,91, oltre tre la maggior somma tra Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l'opponente a pagare le spese della fase monitoria nella misura già liquidata e a rimborsare all'opposto quelle dell'opposizione, liquidate in euro 320,50, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza del 17 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4159/2021
TRA
Parte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresento e
[...] difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando CP_1 C.F._1
Rizzo e dall'Avv. Andrea Vadalà, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28 settembre 2021, l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 487/2021, emesso da Codesto
Tribunale in data 16 agosto 2021 - nel procedimento iscritto al n. R.G. 3009/2021- notificato il
3 settembre 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 574,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 225,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Riferiva di aver provveduto a versare quanto ritenuto dovuto, ossia una somma inferiore rispetto a quanto ingiunto, pari ad euro 361,87. Premetteva che il era stato assunto l'1 settembre 2020, come operaio a tempo CP_1 determinato, con qualifica di vivaista specializzato, presso il Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale, ed era stato licenziato in data 9 dicembre 2021.
Contestava, il quantum che gli era stato ingiunto, ritenendo erronea e non provata la circostanza allegata nel ricorso monitorio secondo cui “la busta paga di dicembre 2020 di €. 629,26, calcolata per 7 gg lavorativi al netto delle ritenute previdenziali di €. 54,48 è pari ad €. 574,78”, dal momento che in realtà, l'opposto aveva svolto 7 giornate di lavoro nel mese di dicembre
2020 ed aveva maturato una retribuzione per un importo pari ad euro 361,87 netti.
Sosteneva, inoltre, di non dover corrispondere alcuna spesa processuale all'opposto, in quanto aveva pagato la retribuzione oggetto di ingiunzione dopo il deposito del ricorso monitorio, precisamente in data 16 agosto 2021- lo stesso giorno dell'emissione del decreto ingiuntivo - ma prima della sua notifica e di quella del relativo decreto ingiuntivo, avvenuta il 3 settembre
2021.
Richiamava l' orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di pagamento successivo al deposito del ricorso, ma anteriore alla notifica di questo e del decreto ingiuntivo, le spese processuali possono essere messe a carico dell'ingiungente.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e che venisse dichiarata estinta ogni pretesa dell'opposto, con vittoria di spese e compensi del seguente giudizio, e di quelle relative alla fase monitoria.
2.- costituendosi in giudizio, premetteva che aveva depositato il ricorso CP_1 monitorio in data 13 luglio 2021, a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni dovute dall'Assessorato, per il mese di Dicembre 2020, il cui importo in busta paga era di euro 629,26 lordi, malgrado la corretta esecuzione della prestazione lavorativa e la successiva diffida ad adempiere, inviata tramite pec il 2 luglio 2021.
Riferiva che nel ricorso per decreto ingiuntivo l'importo richiesto, era stato calcolato al netto delle ritenute previdenziali, perché era stato appurato che queste risultavano già versate in proprio favore, conseguentemente aveva provveduto a decurtare la somma di euro 54,48, chiedendo infine il pagamento di euro 574,78.
Precisava che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, depositato il 13 luglio
2021, e prima della sua notifica, avvenuta in data 3 settembre 2021, l'Assessorato, il 16 agosto
2021 aveva adempiuto solo per euro 361,87 all'obbligo di pagamento di euro 574,78, e non aveva provveduto a pagare né le spese del giudizio monitorio liquidate dal Giudice, pari ad euro
328,30, né gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge, pertanto, della somma totale ingiunta, pari ad euro 902,78 - data dalla somma di euro 574,78 ed euro 328,30 - residuava un credito di euro 540,91 in suo favore, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, previa pronuncia di rito sul decreto opposto, che l'opposizione venisse rigettata perché totalmente infondata in fatto e diritto e, per l'effetto che venisse ritenuto e dichiarato il proprio diritto al pagamento di un importo pari ad euro 212,97 - ossia euro 574,78, somma ingiunta nella fase monitoria, meno euro 361,87, somma già versata – e, per l'effetto, che l' Controparte_2
[...]
in persone dell'Assessore pro tempore, venisse condannato al pagamento di tale
[...] residuo importo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria o del diverso importo accertato all'esito di c.t.u. contabile, di cui chiedeva la disposizione solo ove ritenuta necessaria, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione, e di quelle del giudizio monitorio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3.- L'udienza del 17 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa, richiamando ex art. 118 disp.
Att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (sent. n. 2306/2024).
4.- 4.- L'Assessorato ha contestato l'errata quantificazione del credito ingiunto, sostenendo che la somma dovuta andrebbe calcolata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, per un importo pari a 361,87 euro, risultanti dalla busta paga di dicembre 2020.
Ha, in ogni caso, eccepito di aver già provveduto all'integrale pagamento di tale somma in data
16 agosto 2021 e, dunque, dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima della notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021) sicché alcun importo sarebbe dovuto in favore dell'opposta a titolo di rimborso delle spese processuali, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto” (cfr. Cass. n. 27234/2017).
Le doglianze non meritano accoglimento.
Innanzitutto, va evidenziato che per ius receptum, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore - in ipotesi di inadempimento del datore di lavoro - devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Quanto a queste ultime, la trattenuta da parte del datore di lavoro è ammessa dall'art. 19 l. n. 218/1952 nei soli casi in cui egli provveda a corrispondere il contributo alla scadenza, considerandosi, in caso contrario, debitore esclusivo, anche per la quota a carico del lavoratore;
rimane fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di fornire la prova dell'avvenuto adempimento entro il termine stabilito o della sussistenza di fatti a lui non imputabili (v. ex multis Cass. n. 13164/2018).
Le ritenute fiscali, invece, non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario;
esse dovranno, dunque, essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze dovutegli (v. Cass. nn. 6639/2020, 18897/2019, 18044/2015, 19790/2011)
Nel caso di specie, è pacifico che l'Assessorato abbia versato i contributi previdenziali relativi al ancor prima del deposito del ricorso monitorio;
il loro importo (pari a euro 54,48, CP_1 come risultante dalla busta paga in atti) è stato, infatti, opportunamente detratto dal lavoratore dall'ammontare della somma richiesta e, per l'effetto, escluso dal giudice nell'opposta ingiunzione.
Dal totale lordo non possono, invece, detrarsi gli importi relativi alle ritenute fiscali, sicché correttamente è stata ingiunta all'Assessorato la somma di 574,78 euro (629,26 euro lordi indicati in busta paga, meno 54,48 euro quali ritenute previdenziali già regolarmente versate)
Ne consegue che il pagamento di 361,87 euro - pacificamente ricevuto dall'opposto - non è che un mero adempimento parziale del debito, essendo ancora dovuto al l'importo residuo CP_1 di 212,91 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Esso, pertanto, pur se effettuato dall'Amministrazione il 16 agosto 2021 e, quindi, prima della sua notifica del decreto ingiuntivo (3 settembre 2021), non vale ad escludere la dovutezza delle spese della fase monitoria;
la S.C., con la richiamata pronuncia n. 27234/2017, ha infatti precisato che affinché tali spese possano porsi a carico dell'ingiungente è necessario che il debitore abbia provveduto, anteriormente alla notifica del provvedimento monitorio, all'integrale pagamento della sorte capitale.
In definitiva, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'Assessorato alla corresponsione in favore di della residua somma sopra indicata, oltre la maggior CP_1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento, con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario neanche l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (ex multis, Cass., 22489/2006; SU. 7448/1993)” (Cass. n. 21432/2011).
5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., si liquidano per questa fase processuale, tenuto conto della natura e del valore, applicando i minimi in ragione della semplicità. Restano a carico dell'Assessorato le spese della fase monitoria, come già liquidate con il d.i., la cui necessità è stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando così provvede:
- revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
- condanna l' Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore al pagamento, in
[...] favore di , della somma residua di euro 212,91, oltre tre la maggior somma tra Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna, altresì, l'opponente a pagare le spese della fase monitoria nella misura già liquidata e a rimborsare all'opposto quelle dell'opposizione, liquidate in euro 320,50, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 18 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga