Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 369/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
via San Francesco n. 1, CF , C.F._1
e
, nato a [...], il [...] e residente in [...], località Parte_2
Massafiscaglia, via Europa n. 6, CF C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla busta di deposito del ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Tumiati, (C.F.: , pec: C.F._3
, fax: 0532207014), presso il cui studio in Ferrara, via Email_1
Boccacanale di Santo Stefano n. 24 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13 febbraio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Voghiera (FE) in data
06/06/2020, in regime di separazione dei beni;
che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati consensualmente giusta sentenza di omologa di questo Tribunale n. 667/2024 del 5
CONDIZIONI:
1) Nell'abitazione coniugale, di proprietà di terzi, continuerà a risiedere la IG.ra . Parte_1
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti non rendendosi necessaria alcuna forma di contributo al reciproco mantenimento. 3) I coniugi danno atto di aver regolamentato la divisione dei beni comuni in sede di separazione. 4) Le spese del presente giudizio rimangono a carico del sig. . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 marzo 2025.
In data 10 marzo 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza dei termini per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza (4 giugno 2024) nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza di omologa di questo Tribunale n. 667/2024 del 5 giugno 2024.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Voghiera il 6 giugno 2020 fra
[...]
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Codigoro (FE) il 25/10/1987, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Voghiera di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2020 Atto n. 2 Parte I 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri