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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 963/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIS FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SEGAFREDO DANIELE e dall'Avv. TROVATELLI ANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“Modificare le statuizioni contenute all'interno del verbale di comparizione dei coniugi all'udienza del 31/01/2023 e recepite con provvedimento di omologa n. cronol. 1889/2023 del 22/02/2023, procedimento RG 845/2022 statuendo come segue: a) i figli minorenni e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera fino alle ore 20.30-21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre
- durante la settimana, con le seguenti modalità:
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma: il padre potrà tenerli con sé il martedì, il mercoledì ed il giovedì a conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le ore 20.30 - 21.00;
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con il papà: quest'ultimo potrà tenerli con sé il lunedì ed il martedì pomeriggio dalla conclusione delle attività pomeridiane
(intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le 20.30 – 21.00
- i genitori terranno inoltre ciascuno con sé i figli:
o due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31
Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la madre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 al 16 agosto e il padre quello dal 16 agosto al 31 agosto, negli anni dispari, il padre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 agosto al 16 agosto e la madre quello dal 16 agosto al 31 agosto;
o sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
o tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
o metà delle vacanze di Carnevale a seconda di quanto stabilito dal calendario scolastico.
c) Il SI. verserà alla NO la somma di € 200,00/mensili per Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio (totali € 400,00/mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi.
La somma verrà versata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre già note al padre.
Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per una corretta definizione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. I SInori e precisano che, in deroga ad ogni precedente accordo Parte_1 Controparte_1 intervenuto nelle more del presente giudizio, anche le spese per qualsivoglia doposcuola che verrà frequentato dai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le disposizioni di detto
Protocollo.
e) Il Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in uso costituirà il riferimento anche per definizione di quali spese siano ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento dei figli;
f) L'assegno unico ed universale relativo ai due figli e verrà percepito Persona_1 Persona_2 interamente dalla madre con decorrenza dal mese di Agosto 2025 che sarà quindi compreso in detto diritto della NO . Pt_1
Il SI. si impegna, anche per il futuro, a porre in essere, tempestivamente, Controparte_1 qualsivoglia incombente necessario al cambio di attribuzione e/o al rinnovo di detto assegno affinché la madre possa ottenerlo nella misura massima di legge.
In particolare, il SI. si impegna a presentare la propria rinuncia alla propria Controparte_1 quota di assegno unico e universale per i figli a favore della NO presso il CAF Parte_1 competente e/o tramite il portale dell'INPS entro il giorno 18/07/2025, dando comunicazione alla NO di aver eseguito detto incombente. Pt_1
Inoltre, a titolo di esempio, egli si impegna, anche per il futuro, a consegnare alla NO Pt_1
e/o agli uffici competenti (qualora sia necessario un suo accesso diretto a questi ultimi e non possa provvedere la madre a consegnare la documentazione del padre, quale ad esempio l'ISEE), tutta la documentazione che si renda necessaria al sopraindicato fine.
Le parti concordano che, fintantoché il SI. continui a percepire la quota di Controparte_1 assegno unico dall'INPS, egli verserà l'intero importo percepito (attualmente pari ad € 201,00) alla NO alle coordinate bancarie di quest'ultima a lui già note. Parte_1
Pertanto, il SI. verserà alla NO la propria quota di assegno unico a far data CP_1 Parte_1 dal mese di Agosto 2025 compreso e così sino quando percepirà detto importo dall'INPS, laddove dovesse continuare ad essergli accreditato da parte dell'INPS.
Nel caso in cui il percepimento della quota di assegno unico da parte del SI. venga sospeso CP_1 dal mese di Agosto 2025, lo stesso non dovrà corrispondere alcunché a tale titolo alla SI.ra , Pt_1 la quale dovrà farsi carico di chiedere gli arretrati direttamente all'INPS.
g) Revocare l'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione a favore della NO , con conseguente revoca dell'obbligo del SI. di versare alla stessa il Parte_1 CP_1 contributo mensile di € 150,00 con decorrenza dal mese di Agosto 2025, nonché dell'obbligo di pagamento delle utenze domestiche. Le parti concordano che, dal mese di Agosto 2025 compreso, qualora la SI.ra dovesse Parte_1 continuare a percepire la quota di assegno di mantenimento dal SI. in virtù delle Controparte_1 disposizioni automatiche di bonifico, la stessa restituirà l'eventuale intero importo percepito (pari ad € 150,00) al SI. alle coordinate bancarie di quest'ultimo a lei già note, e così Controparte_1 farà fino a quando l'accredito automatico di detto assegno da parte della Banca di appoggio del SI. cesserà. CP_1
h) Revocare espressamente il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Via Canova
n. 55/A i. 2 a ZA (VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO , in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa Parte_1 familiare rimarrà pertanto nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già Controparte_1 proprietario.
Conseguentemente, revocare espressamente il provvedimento che impone al SI. il pagamento CP_1 di tutte le bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra . Pt_1
i) Affidare ai Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori di esercitare un monitoraggio sul nucleo familiare per il periodo di un anno a far data dal corrente mese di Luglio
2025;
j) Le parti prestano il consegno al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per
l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
k) Spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 06/03/2024, esponeva: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in ZA (VI) in data 19/06/2010; che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli gemelli e in data 20/03/2012; che con decreto del Per_1 Per_2
22/02/2023 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti recependone le conclusioni congiunte che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi genitori con collocazione prevalente e residenza presso la casa della madre, l'assegnazione dell'unità sub A (derivante dalla divisione della casa coniugale in due sub unità indipendenti) alla madre, l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma CP_1 mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di euro 150,00 e l'impegno delle parti a prendere contatti con il Consultorio familiare di Thiene per chiedere un percorso di sostegno alla genitorialità; che, dopo la separazione, si era modificato il quadro fattuale di riferimento con riguardo alla casa familiare;
che, in particolare, l'immobile era rimasto unico, senza che le due unità fossero state rese totalmente indipendenti l'una dall'altra, così che le parti si erano ritrovate, di fatto, a continuare a vivere nel medesimo immobile;
che il resistente teneva comportamenti di ritorsione nei confronti della moglie e aveva acuito atteggiamenti di astio nei confronti dei minori;
che, frattanto, la ricorrente si era attivata per reperire un'attività lavorativa. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venissero parzialmente modificate le condizioni di separazione prevedendosi che la casa coniugale venisse assegnata, in entrambe le sue unità, a sé per viverci insieme ai figli, con obbligo per il resistente di rilasciare l'unità abitativa da lui occupata immediatamente al deposito della sentenza;
che i figli minori venissero affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo quanto indicato in ricorso;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la somma mensile di euro 350,00 ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (dalla data di deposito del ricorso). Chiedeva, infine, che rimanessero invariate le altre disposizioni di separazione e, in particolare, quelle relative alla ripartizione delle spese straordinarie (al 50% tra le parti secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza), all'assegno unico
(ripartito al 50% fra i coniugi), al versamento del contributo al mantenimento della moglie a carico del marito individuato in euro 150,00 mensili ed all'impegno a seguire un percorso di aiuto e sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare di Thiene.
Con istanza ex art. 473.bis.15 c.p.c., successivamente depositata, la ricorrente esponeva di essere stata aggredita, verbalmente e fisicamente, dal marito e che, a seguito di tale episodio, il SI. su CP_1 conSIlio delle forze dell'ordine, si era temporaneamente allontanato dall'abitazione familiare. La ricorrente, pertanto, chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata in entrambe le sue unità a sé per viverci assieme ai figli, con obbligo per il SI. di rilasciare l'unità abitativa da Controparte_1 lui occupata immediatamente alla notifica del decreto del Giudice;
che il SI. Controparte_1 venisse onerato dell'obbligo di versare alla NO la somma di euro 350,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio (tot. euro 700,00 mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi;
che venisse ordinato al SI. di ripristinare immediatamente la possibilità per la Controparte_1 NO di accedere al contattore dell'energia elettrica;
che venisse ordinato al SI. Parte_1 [...]
di tenere una distanza di almeno 100 mt dalla NO e vietargli di comunicare CP_1 Pt_1 con quest'ultima.
Il Giudice delegato, valutando non sussistente un pregiudizio grave e irreparabile tale da derogare alla regola generale del contraddittorio, riteneva di potersi soddisfare le eSIenze di celerità addotte dalla ricorrente mediante una congrua anticipazione dell'udienza originariamente fissata a fini conciliativi
Si costituiva in giudizio il quale esponeva: che, dal momento dell'intervenuta Controparte_1 separazione, i coniugi avevano svolto un percorso di sostegno alla genitorialità con gli assistenti sociali del comune di Thiene;
che la ricorrente svolgeva un'attività lavorativa irregolare in qualità di donna delle pulizie per circa sette ore al giorno in diverse abitazioni e aziende;
di essere stato vittima di numerosi episodi di violenza fisica e psichica perpetrata dalla moglie nei propri confronti;
di aver cercato in tutti i modi di mantenere un legame con i figli. Il resistente chiedeva, pertanto, nel merito, in via principale e cautelare, che venissero rigettate le richieste avanzate dalla ricorrente in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e in sede di istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto infondate in fatto e in diritto;
che venisse ordinato alla SI.ra di tenere una distanza dal Pt_1 SI. di almeno 100 mt, limitando le comunicazioni ai fatti e alle circostanze Controparte_1 riguardanti i figli minori. Sempre nel merito, in via principale, chiedeva che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Zané (VI), Via Canova n. 55, interni A e B, in entrambe le sue unità, di proprietà del SI. allo stesso SI. per abitarci con i figli minori, con Controparte_1 CP_1 conseguente obbligo in capo alla SI.ra di rilasciare l'unità abitativa da lei occupata Parte_1 immediatamente al deposito della sentenza e spostare la residenza in altro e diverso immobile;
che i figli minori e venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza degli stessi minori presso la casa del padre;
che venisse disposto che la IG.ra potesse vedere i figli e e tenerli con sé secondo le modalità Parte_1 Per_1 Per_2 indicate nella comparsa di costituzione;
che venisse disposto che la responsabilità genitoriale sui figli minori venisse esercitata da entrambi i genitori, salvaguardando il diritto degli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro provvedimento idoneo a curare gli interessi del figlio;
che, in virtù della collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, venisse revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
che venisse revocato l'assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese che il SI.
versa in favore della SI.ra per le violenze dalla stessa perpetrate nei Controparte_1 Parte_1 confronti dello stesso resistente e per il mancato impegno nella ricerca di un lavoro stabile da parte della medesima;
che venisse revocato l'obbligo in capo al SI. di farsi carico del Controparte_1 pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione della SI.ra ; che venisse confermato Parte_1 l'obbligo della SI.ra di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, medico - Pt_1 specialistiche, scolastiche, sostenute per i figli.
All'esito dell'udienza del 21/05/2024, fissata per la discussione sulle istanze avanzate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 473.bis.15 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c., l'udienza del 17/10/2024.
Frattanto, il Giudice delegato, lette le note difensive depositate dalle parti in cui davano atto di non essere in grado di raggiungere un accordo in merito al periodo in cui ciascuno dei genitori potesse trascorrere le vacanze estive con i figli, fissava udienza all'11/07/2024, all'esito della quale disciplinava i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore nel periodo estivo.
All'esito dell'udienza ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c., il Giudice delegato confermava integralmente le condizioni di separazione, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, disponeva che la Guardi di Finanza di Vicenza provvedesse a svolgere, con facoltà di subdelega, indagini in ordine alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale della ricorrente e rinvia la causa all'udienza dell'11/02/25 per l'audizione dei minori e Per_1 Per_2
Frattanto, parte ricorrente, dato atto di aver lasciato la casa familiare insieme ai figli e di essersi trasferita in diverso immobile, nonché di aver reperito un lavoro a tempo indeterminato per diciassette ore settimanali, chiedeva termine per il deposito di una memoria contenente l'aggiornamento sulla nuova situazione della famiglia con conseguente modifica delle domande.
Il Giudice delegato, revocato il provvedimento che disponeva l'ascolto dei figli, rinviava la causa all'udienza del 03/07/2025, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito di una memoria contenente la modificazione delle sue domande e a parte resistente termine per il deposito di una memoria in replica.
Alla successiva udienza, il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo conciliativo e rinviava all'udienza del 14/07/2025, sostituendola con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni conformi delle parti o, in mancanza di accordo, le rispettive richieste in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
In considerazione del fatto che, come segnalato dai Servizi Sociali incaricati nelle relazioni depositate in data 03/03/2025 e in data 13/05/2025, i rapporti tra i coniugi sono caratterizzati da alta e persistente conflittualità nella gestione dei figli minori, essendo gli stessi poveri di strumenti educativi e di rete sociale che li possa supportare nella crescita dei figli, appare opportuno disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, per la durata di un anno.
Non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Va disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Via Canova n. 55/A i. 2 a ZA
(VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO
, in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa familiare rimarrà pertanto Parte_1 nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già proprietario. Controparte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra , ed il Collegio non può che statuire Parte_1 conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di separazione delle parti, di cui al verbale di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza all'udienza del 31/01/2023, recepite con decreto di omologa n. 1889/2023 del 22/02/2023, vengano modificate nei termini seguenti:
1) i figli minorenni e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera fino alle ore 20.30-21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre
- durante la settimana, con le seguenti modalità:
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma: il padre potrà tenerli con sé il martedì, il mercoledì ed il giovedì a conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le ore 20.30 - 21.00;
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con il papà: quest'ultimo potrà tenerli con sé il lunedì ed il martedì pomeriggio dalla conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le
20.30 – 21.00
- i genitori terranno inoltre ciascuno con sé i figli:
o due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la madre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 al 16 agosto e il padre quello dal 16 agosto al 31 agosto, negli anni dispari, il padre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 agosto al 16 agosto e la madre quello dal 16 agosto al
31 agosto;
o sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
o tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
o metà delle vacanze di Carnevale a seconda di quanto stabilito dal calendario scolastico.
3) Il SI. verserà alla NO la somma di € 200,00/mensili per ciascun Controparte_1 Parte_1 figlio (totali € 400,00/mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi.
La somma verrà versata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre già note al padre.
Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per una corretta definizione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
I SInori e precisano che, in deroga ad ogni precedente accordo Parte_1 Controparte_1 intervenuto nelle more del presente giudizio, anche le spese per qualsivoglia doposcuola che verrà frequentato dai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le disposizioni di detto
Protocollo. 5) Il Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in uso costituirà il riferimento anche per definizione di quali spese siano ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento dei figli.
6) L'assegno unico ed universale relativo ai due figli e verrà percepito Persona_1 Persona_2 interamente dalla madre con decorrenza dal mese di Agosto 2025 che sarà quindi compreso in detto diritto della NO Pt_1
Il SI. si impegna, anche per il futuro, a porre in essere, tempestivamente, Controparte_1 qualsivoglia incombente necessario al cambio di attribuzione e/o al rinnovo di detto assegno affinché la madre possa ottenerlo nella misura massima di legge.
In particolare, il SI. si impegna a presentare la propria rinuncia alla propria quota Controparte_1 di assegno unico e universale per i figli a favore della NO presso il CAF competente Parte_1
e/o tramite il portale dell'INPS entro il giorno 18/07/2025, dando comunicazione alla NO Pt_1 di aver eseguito detto incombente.
Inoltre, a titolo di esempio, egli si impegna, anche per il futuro, a consegnare alla NO e/o Pt_1 agli uffici competenti (qualora sia necessario un suo accesso diretto a questi ultimi e non possa provvedere la madre a consegnare la documentazione del padre, quale ad esempio l'ISEE), tutta la documentazione che si renda necessaria al sopraindicato fine.
Le parti concordano che, fintantoché il SI. continui a percepire la quota di Controparte_1 assegno unico dall'INPS, egli verserà l'intero importo percepito (attualmente pari ad € 201,00) alla NO alle coordinate bancarie di quest'ultima a lui già note. Parte_1
Pertanto, il SI. verserà alla NO la propria quota di assegno unico a far data CP_1 Parte_1 dal mese di Agosto 2025 compreso e così sino quando percepirà detto importo dall'INPS, laddove dovesse continuare ad essergli accreditato da parte dell'INPS.
Nel caso in cui il percepimento della quota di assegno unico da parte del SI. venga sospeso CP_1 dal mese di Agosto 2025, lo stesso non dovrà corrispondere alcunché a tale titolo alla SI.ra Pt_1 la quale dovrà farsi carico di chiedere gli arretrati direttamente all'INPS.
7) Si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione a favore della NO , con conseguente revoca dell'obbligo del SI. di versare alla Parte_1 CP_1 stessa il contributo mensile di € 150,00 con decorrenza dal mese di Agosto 2025, nonché dell'obbligo di pagamento delle utenze domestiche.
Le parti concordano che, dal mese di Agosto 2025 compreso, qualora la SI.ra dovesse Parte_1 continuare a percepire la quota di assegno di mantenimento dal SI. in virtù delle Controparte_1 disposizioni automatiche di bonifico, la stessa restituirà l'eventuale intero importo percepito (pari ad
€ 150,00) al SI. alle coordinate bancarie di quest'ultimo a lei già note, e così farà Controparte_1 fino a quando l'accredito automatico di detto assegno da parte della Banca di appoggio del SI. CP_1 cesserà.
8) Si dispone la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Via Canova n.
55/A i. 2 a ZA (VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO , in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa Parte_1 familiare rimarrà pertanto nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già Controparte_1 proprietario.
Conseguentemente, si revoca il provvedimento che impone al SI. il pagamento di tutte le CP_1 bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra Pt_1
9) Si affida ai Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori di esercitare un monitoraggio sul nucleo familiare per il periodo di un anno a far data dal mese di Luglio 2025 ;
10) Le parti prestano il consenso al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
11) Spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza il 23.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 963/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FABRIS FEDERICA
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SEGAFREDO DANIELE e dall'Avv. TROVATELLI ANNA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“Modificare le statuizioni contenute all'interno del verbale di comparizione dei coniugi all'udienza del 31/01/2023 e recepite con provvedimento di omologa n. cronol. 1889/2023 del 22/02/2023, procedimento RG 845/2022 statuendo come segue: a) i figli minorenni e verranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera fino alle ore 20.30-21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre
- durante la settimana, con le seguenti modalità:
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma: il padre potrà tenerli con sé il martedì, il mercoledì ed il giovedì a conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le ore 20.30 - 21.00;
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con il papà: quest'ultimo potrà tenerli con sé il lunedì ed il martedì pomeriggio dalla conclusione delle attività pomeridiane
(intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le 20.30 – 21.00
- i genitori terranno inoltre ciascuno con sé i figli:
o due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31
Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la madre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 al 16 agosto e il padre quello dal 16 agosto al 31 agosto, negli anni dispari, il padre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 agosto al 16 agosto e la madre quello dal 16 agosto al 31 agosto;
o sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
o tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
o metà delle vacanze di Carnevale a seconda di quanto stabilito dal calendario scolastico.
c) Il SI. verserà alla NO la somma di € 200,00/mensili per Controparte_1 Parte_1 ciascun figlio (totali € 400,00/mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi.
La somma verrà versata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre già note al padre.
Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
d) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per una corretta definizione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. I SInori e precisano che, in deroga ad ogni precedente accordo Parte_1 Controparte_1 intervenuto nelle more del presente giudizio, anche le spese per qualsivoglia doposcuola che verrà frequentato dai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le disposizioni di detto
Protocollo.
e) Il Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in uso costituirà il riferimento anche per definizione di quali spese siano ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento dei figli;
f) L'assegno unico ed universale relativo ai due figli e verrà percepito Persona_1 Persona_2 interamente dalla madre con decorrenza dal mese di Agosto 2025 che sarà quindi compreso in detto diritto della NO . Pt_1
Il SI. si impegna, anche per il futuro, a porre in essere, tempestivamente, Controparte_1 qualsivoglia incombente necessario al cambio di attribuzione e/o al rinnovo di detto assegno affinché la madre possa ottenerlo nella misura massima di legge.
In particolare, il SI. si impegna a presentare la propria rinuncia alla propria Controparte_1 quota di assegno unico e universale per i figli a favore della NO presso il CAF Parte_1 competente e/o tramite il portale dell'INPS entro il giorno 18/07/2025, dando comunicazione alla NO di aver eseguito detto incombente. Pt_1
Inoltre, a titolo di esempio, egli si impegna, anche per il futuro, a consegnare alla NO Pt_1
e/o agli uffici competenti (qualora sia necessario un suo accesso diretto a questi ultimi e non possa provvedere la madre a consegnare la documentazione del padre, quale ad esempio l'ISEE), tutta la documentazione che si renda necessaria al sopraindicato fine.
Le parti concordano che, fintantoché il SI. continui a percepire la quota di Controparte_1 assegno unico dall'INPS, egli verserà l'intero importo percepito (attualmente pari ad € 201,00) alla NO alle coordinate bancarie di quest'ultima a lui già note. Parte_1
Pertanto, il SI. verserà alla NO la propria quota di assegno unico a far data CP_1 Parte_1 dal mese di Agosto 2025 compreso e così sino quando percepirà detto importo dall'INPS, laddove dovesse continuare ad essergli accreditato da parte dell'INPS.
Nel caso in cui il percepimento della quota di assegno unico da parte del SI. venga sospeso CP_1 dal mese di Agosto 2025, lo stesso non dovrà corrispondere alcunché a tale titolo alla SI.ra , Pt_1 la quale dovrà farsi carico di chiedere gli arretrati direttamente all'INPS.
g) Revocare l'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione a favore della NO , con conseguente revoca dell'obbligo del SI. di versare alla stessa il Parte_1 CP_1 contributo mensile di € 150,00 con decorrenza dal mese di Agosto 2025, nonché dell'obbligo di pagamento delle utenze domestiche. Le parti concordano che, dal mese di Agosto 2025 compreso, qualora la SI.ra dovesse Parte_1 continuare a percepire la quota di assegno di mantenimento dal SI. in virtù delle Controparte_1 disposizioni automatiche di bonifico, la stessa restituirà l'eventuale intero importo percepito (pari ad € 150,00) al SI. alle coordinate bancarie di quest'ultimo a lei già note, e così Controparte_1 farà fino a quando l'accredito automatico di detto assegno da parte della Banca di appoggio del SI. cesserà. CP_1
h) Revocare espressamente il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Via Canova
n. 55/A i. 2 a ZA (VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO , in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa Parte_1 familiare rimarrà pertanto nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già Controparte_1 proprietario.
Conseguentemente, revocare espressamente il provvedimento che impone al SI. il pagamento CP_1 di tutte le bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra . Pt_1
i) Affidare ai Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori di esercitare un monitoraggio sul nucleo familiare per il periodo di un anno a far data dal corrente mese di Luglio
2025;
j) Le parti prestano il consegno al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per
l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
k) Spese di lite compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 06/03/2024, esponeva: di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in ZA (VI) in data 19/06/2010; che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli gemelli e in data 20/03/2012; che con decreto del Per_1 Per_2
22/02/2023 il Tribunale di Vicenza omologava la separazione personale delle parti recependone le conclusioni congiunte che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi genitori con collocazione prevalente e residenza presso la casa della madre, l'assegnazione dell'unità sub A (derivante dalla divisione della casa coniugale in due sub unità indipendenti) alla madre, l'obbligo in capo al SI. di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma CP_1 mensile di euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di euro 150,00 e l'impegno delle parti a prendere contatti con il Consultorio familiare di Thiene per chiedere un percorso di sostegno alla genitorialità; che, dopo la separazione, si era modificato il quadro fattuale di riferimento con riguardo alla casa familiare;
che, in particolare, l'immobile era rimasto unico, senza che le due unità fossero state rese totalmente indipendenti l'una dall'altra, così che le parti si erano ritrovate, di fatto, a continuare a vivere nel medesimo immobile;
che il resistente teneva comportamenti di ritorsione nei confronti della moglie e aveva acuito atteggiamenti di astio nei confronti dei minori;
che, frattanto, la ricorrente si era attivata per reperire un'attività lavorativa. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venissero parzialmente modificate le condizioni di separazione prevedendosi che la casa coniugale venisse assegnata, in entrambe le sue unità, a sé per viverci insieme ai figli, con obbligo per il resistente di rilasciare l'unità abitativa da lui occupata immediatamente al deposito della sentenza;
che i figli minori venissero affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo quanto indicato in ricorso;
che il resistente venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la somma mensile di euro 350,00 ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (dalla data di deposito del ricorso). Chiedeva, infine, che rimanessero invariate le altre disposizioni di separazione e, in particolare, quelle relative alla ripartizione delle spese straordinarie (al 50% tra le parti secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza), all'assegno unico
(ripartito al 50% fra i coniugi), al versamento del contributo al mantenimento della moglie a carico del marito individuato in euro 150,00 mensili ed all'impegno a seguire un percorso di aiuto e sostegno alla genitorialità presso il consultorio familiare di Thiene.
Con istanza ex art. 473.bis.15 c.p.c., successivamente depositata, la ricorrente esponeva di essere stata aggredita, verbalmente e fisicamente, dal marito e che, a seguito di tale episodio, il SI. su CP_1 conSIlio delle forze dell'ordine, si era temporaneamente allontanato dall'abitazione familiare. La ricorrente, pertanto, chiedeva che la casa coniugale venisse assegnata in entrambe le sue unità a sé per viverci assieme ai figli, con obbligo per il SI. di rilasciare l'unità abitativa da Controparte_1 lui occupata immediatamente alla notifica del decreto del Giudice;
che il SI. Controparte_1 venisse onerato dell'obbligo di versare alla NO la somma di euro 350,00 mensili per Parte_1 ciascun figlio (tot. euro 700,00 mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi;
che venisse ordinato al SI. di ripristinare immediatamente la possibilità per la Controparte_1 NO di accedere al contattore dell'energia elettrica;
che venisse ordinato al SI. Parte_1 [...]
di tenere una distanza di almeno 100 mt dalla NO e vietargli di comunicare CP_1 Pt_1 con quest'ultima.
Il Giudice delegato, valutando non sussistente un pregiudizio grave e irreparabile tale da derogare alla regola generale del contraddittorio, riteneva di potersi soddisfare le eSIenze di celerità addotte dalla ricorrente mediante una congrua anticipazione dell'udienza originariamente fissata a fini conciliativi
Si costituiva in giudizio il quale esponeva: che, dal momento dell'intervenuta Controparte_1 separazione, i coniugi avevano svolto un percorso di sostegno alla genitorialità con gli assistenti sociali del comune di Thiene;
che la ricorrente svolgeva un'attività lavorativa irregolare in qualità di donna delle pulizie per circa sette ore al giorno in diverse abitazioni e aziende;
di essere stato vittima di numerosi episodi di violenza fisica e psichica perpetrata dalla moglie nei propri confronti;
di aver cercato in tutti i modi di mantenere un legame con i figli. Il resistente chiedeva, pertanto, nel merito, in via principale e cautelare, che venissero rigettate le richieste avanzate dalla ricorrente in sede di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e in sede di istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. in quanto infondate in fatto e in diritto;
che venisse ordinato alla SI.ra di tenere una distanza dal Pt_1 SI. di almeno 100 mt, limitando le comunicazioni ai fatti e alle circostanze Controparte_1 riguardanti i figli minori. Sempre nel merito, in via principale, chiedeva che venisse disposta l'assegnazione della casa sita in Zané (VI), Via Canova n. 55, interni A e B, in entrambe le sue unità, di proprietà del SI. allo stesso SI. per abitarci con i figli minori, con Controparte_1 CP_1 conseguente obbligo in capo alla SI.ra di rilasciare l'unità abitativa da lei occupata Parte_1 immediatamente al deposito della sentenza e spostare la residenza in altro e diverso immobile;
che i figli minori e venissero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza degli stessi minori presso la casa del padre;
che venisse disposto che la IG.ra potesse vedere i figli e e tenerli con sé secondo le modalità Parte_1 Per_1 Per_2 indicate nella comparsa di costituzione;
che venisse disposto che la responsabilità genitoriale sui figli minori venisse esercitata da entrambi i genitori, salvaguardando il diritto degli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi, di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ripartendosi gli stessi coniugi i relativi doveri, compresa ogni decisione circa le scelte scolastiche, l'istruzione, l'educazione, la salute, la gestione del tempo libero ed ogni altro provvedimento idoneo a curare gli interessi del figlio;
che, in virtù della collocazione prevalente presso l'abitazione del padre, venisse revocato l'assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili per ciascun figlio;
che venisse revocato l'assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese che il SI.
versa in favore della SI.ra per le violenze dalla stessa perpetrate nei Controparte_1 Parte_1 confronti dello stesso resistente e per il mancato impegno nella ricerca di un lavoro stabile da parte della medesima;
che venisse revocato l'obbligo in capo al SI. di farsi carico del Controparte_1 pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione della SI.ra ; che venisse confermato Parte_1 l'obbligo della SI.ra di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, medico - Pt_1 specialistiche, scolastiche, sostenute per i figli.
All'esito dell'udienza del 21/05/2024, fissata per la discussione sulle istanze avanzate da parte ricorrente ai sensi dell'art. 473.bis.15 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, fissava per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c., l'udienza del 17/10/2024.
Frattanto, il Giudice delegato, lette le note difensive depositate dalle parti in cui davano atto di non essere in grado di raggiungere un accordo in merito al periodo in cui ciascuno dei genitori potesse trascorrere le vacanze estive con i figli, fissava udienza all'11/07/2024, all'esito della quale disciplinava i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore nel periodo estivo.
All'esito dell'udienza ai sensi dell'art. 473.bis.21 c.p.c., il Giudice delegato confermava integralmente le condizioni di separazione, incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali delle parti, disponeva che la Guardi di Finanza di Vicenza provvedesse a svolgere, con facoltà di subdelega, indagini in ordine alla situazione patrimoniale, reddituale e fiscale della ricorrente e rinvia la causa all'udienza dell'11/02/25 per l'audizione dei minori e Per_1 Per_2
Frattanto, parte ricorrente, dato atto di aver lasciato la casa familiare insieme ai figli e di essersi trasferita in diverso immobile, nonché di aver reperito un lavoro a tempo indeterminato per diciassette ore settimanali, chiedeva termine per il deposito di una memoria contenente l'aggiornamento sulla nuova situazione della famiglia con conseguente modifica delle domande.
Il Giudice delegato, revocato il provvedimento che disponeva l'ascolto dei figli, rinviava la causa all'udienza del 03/07/2025, assegnando a parte ricorrente termine per il deposito di una memoria contenente la modificazione delle sue domande e a parte resistente termine per il deposito di una memoria in replica.
Alla successiva udienza, il Giudice delegato proponeva alle parti un accordo conciliativo e rinviava all'udienza del 14/07/2025, sostituendola con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni conformi delle parti o, in mancanza di accordo, le rispettive richieste in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Le parti, con note scritte telematicamente depositate, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe e, pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti. Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
In considerazione del fatto che, come segnalato dai Servizi Sociali incaricati nelle relazioni depositate in data 03/03/2025 e in data 13/05/2025, i rapporti tra i coniugi sono caratterizzati da alta e persistente conflittualità nella gestione dei figli minori, essendo gli stessi poveri di strumenti educativi e di rete sociale che li possa supportare nella crescita dei figli, appare opportuno disporre un monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, per la durata di un anno.
Non vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Va disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Via Canova n. 55/A i. 2 a ZA
(VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO
, in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa familiare rimarrà pertanto Parte_1 nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già proprietario. Controparte_1
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento a favore della SI.ra , ed il Collegio non può che statuire Parte_1 conformemente a tale richiesta.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di separazione delle parti, di cui al verbale di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente f.f. del Tribunale di Vicenza all'udienza del 31/01/2023, recepite con decreto di omologa n. 1889/2023 del 22/02/2023, vengano modificate nei termini seguenti:
1) i figli minorenni e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: - un fine settimana alternato dal venerdì sera ore 17.30 alla domenica sera fino alle ore 20.30-21.00 quando li riaccompagnerà dalla madre
- durante la settimana, con le seguenti modalità:
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con la mamma: il padre potrà tenerli con sé il martedì, il mercoledì ed il giovedì a conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le ore 20.30 - 21.00;
o nelle settimane in cui i figli trascorreranno il week end con il papà: quest'ultimo potrà tenerli con sé il lunedì ed il martedì pomeriggio dalla conclusione delle attività pomeridiane (intorno alle 17.00 – 17.30) quando li prenderà e li terrà per cena, riconsegnandoli alla madre per le
20.30 – 21.00
- i genitori terranno inoltre ciascuno con sé i figli:
o due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari la madre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 al 16 agosto e il padre quello dal 16 agosto al 31 agosto, negli anni dispari, il padre trascorrerà con i figli il periodo dal 01 agosto al 16 agosto e la madre quello dal 16 agosto al
31 agosto;
o sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
o tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
o metà delle vacanze di Carnevale a seconda di quanto stabilito dal calendario scolastico.
3) Il SI. verserà alla NO la somma di € 200,00/mensili per ciascun Controparte_1 Parte_1 figlio (totali € 400,00/mensili), a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli stessi.
La somma verrà versata entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre già note al padre.
Gli importi saranno rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori. Per una corretta definizione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, le parti faranno riferimento al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
I SInori e precisano che, in deroga ad ogni precedente accordo Parte_1 Controparte_1 intervenuto nelle more del presente giudizio, anche le spese per qualsivoglia doposcuola che verrà frequentato dai figli verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le disposizioni di detto
Protocollo. 5) Il Protocollo del Tribunale di Vicenza attualmente in uso costituirà il riferimento anche per definizione di quali spese siano ricomprese nell'assegno ordinario di mantenimento dei figli.
6) L'assegno unico ed universale relativo ai due figli e verrà percepito Persona_1 Persona_2 interamente dalla madre con decorrenza dal mese di Agosto 2025 che sarà quindi compreso in detto diritto della NO Pt_1
Il SI. si impegna, anche per il futuro, a porre in essere, tempestivamente, Controparte_1 qualsivoglia incombente necessario al cambio di attribuzione e/o al rinnovo di detto assegno affinché la madre possa ottenerlo nella misura massima di legge.
In particolare, il SI. si impegna a presentare la propria rinuncia alla propria quota Controparte_1 di assegno unico e universale per i figli a favore della NO presso il CAF competente Parte_1
e/o tramite il portale dell'INPS entro il giorno 18/07/2025, dando comunicazione alla NO Pt_1 di aver eseguito detto incombente.
Inoltre, a titolo di esempio, egli si impegna, anche per il futuro, a consegnare alla NO e/o Pt_1 agli uffici competenti (qualora sia necessario un suo accesso diretto a questi ultimi e non possa provvedere la madre a consegnare la documentazione del padre, quale ad esempio l'ISEE), tutta la documentazione che si renda necessaria al sopraindicato fine.
Le parti concordano che, fintantoché il SI. continui a percepire la quota di Controparte_1 assegno unico dall'INPS, egli verserà l'intero importo percepito (attualmente pari ad € 201,00) alla NO alle coordinate bancarie di quest'ultima a lui già note. Parte_1
Pertanto, il SI. verserà alla NO la propria quota di assegno unico a far data CP_1 Parte_1 dal mese di Agosto 2025 compreso e così sino quando percepirà detto importo dall'INPS, laddove dovesse continuare ad essergli accreditato da parte dell'INPS.
Nel caso in cui il percepimento della quota di assegno unico da parte del SI. venga sospeso CP_1 dal mese di Agosto 2025, lo stesso non dovrà corrispondere alcunché a tale titolo alla SI.ra Pt_1 la quale dovrà farsi carico di chiedere gli arretrati direttamente all'INPS.
7) Si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento concordato tra le parti in sede di separazione a favore della NO , con conseguente revoca dell'obbligo del SI. di versare alla Parte_1 CP_1 stessa il contributo mensile di € 150,00 con decorrenza dal mese di Agosto 2025, nonché dell'obbligo di pagamento delle utenze domestiche.
Le parti concordano che, dal mese di Agosto 2025 compreso, qualora la SI.ra dovesse Parte_1 continuare a percepire la quota di assegno di mantenimento dal SI. in virtù delle Controparte_1 disposizioni automatiche di bonifico, la stessa restituirà l'eventuale intero importo percepito (pari ad
€ 150,00) al SI. alle coordinate bancarie di quest'ultimo a lei già note, e così farà Controparte_1 fino a quando l'accredito automatico di detto assegno da parte della Banca di appoggio del SI. CP_1 cesserà.
8) Si dispone la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Via Canova n.
55/A i. 2 a ZA (VI), estremi catastali: Foglio 7, Particella 682, Subalterno 11, Cat. A/2, Cl. 3, a favore alla NO , in quanto quest'ultima si è già allontanata dalla stessa. La casa Parte_1 familiare rimarrà pertanto nella piena ed esclusiva disponibilità del SI. , già Controparte_1 proprietario.
Conseguentemente, si revoca il provvedimento che impone al SI. il pagamento di tutte le CP_1 bollette relative alle utenze intestate alla SI.ra Pt_1
9) Si affida ai Servizi Sociali competenti in base al luogo di residenza dei minori di esercitare un monitoraggio sul nucleo familiare per il periodo di un anno a far data dal mese di Luglio 2025 ;
10) Le parti prestano il consenso al rinnovo dei documenti d'identità per i figli anche validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
11) Spese di lite compensate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza il 23.09.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo