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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/09/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1019/2024
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1019/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), via Calandra 6, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Boscia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Tassoni 16, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Erica Rossetto che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza emessa in data 10.7.2024 n. 819/2024 dal Tribunale di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
Parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 819 pubblicata il 15/07/2024 emessa nella causa RG 1172/2022 dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale e notificata al Sig. n data 16/07/2024 per i motivi indicati in narrativa e, pertanto, Pt_1 accogliere tutte le conclusioni assunte in prime cure che qui si riportano con le opportune modifiche:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Affidare il minore ad entrambi i genitori, disponendo la Persona_1 collocazione presso la residenza della madre in San Mauro Torinese via
Custoza 7;
- prevedere che i genitori esercitino, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà disgiuntamente;
- previa ripresa dei rapporti con secondo le modalità indicate dai Per_1
Servizi Sociali incaricati e, comunque, volti verso una progressiva liberalizzazione degli incontri, disporre che il padre possa vedere il minore liberamente e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21,00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• nella settimana in cui i minori non staranno con il padre, egli potrà tenerli con sé per due pomeriggi, seguiti da pernotto, che si indicano salvo diversi accordi nel martedì e nel giovedì con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
nelle settimane in cui il padre terrà i figli nel weekend, un pomeriggio che si indica nel mercoledì con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino successivo, • per metà delle vacanze natalizie (negli anni pari dal 23 al 30 dicembre, negli anni dispari dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); • le festività pasquali ad anni alterni;
• per due settimane durante le vacanze estive, periodo da concordare con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_2
- dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei figli la somma di €400,00 mensili da versarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese CP_1 mediche non coperte dal SSN e specialistiche, delle extrascolastiche, sportive- ludico-ricreative, queste ultime in quanto concordate e documentate a mezzo comunicazione scritta o a mezzo e-mail, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino datato 16.3.2016;
- Disporre che gli assegni familiari vengano percepiti al 50% tra le parti;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello promosso dal sig. n quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Pt_1 tutti dedotti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di I grado n. 819/2024, resa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata in data 15.07.2024.
Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE il signor e la signora contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in Torino in data 26.9.2004, adottando, inizialmente, il regime di comunione dei beni, mutato poi nel 2007 in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio nascevano due figli, nata a [...] il [...], ora Persona_2 maggiorenne, e nato a [...] il [...]. La casa Persona_1 familiare, sita in San Mauro T.se, Via Custoza n.7, era in comproprietà tra i coniugi. La sig.ra dopo un periodo di disoccupazione, trovava lavoro in CP_1 regime di part-time con una retribuzione media di circa € 700,00 mensili. Il sig. avorava dal 2014 presso la TRM spa e percepiva uno stipendio di € Pt_1
2.000,00 (circa € 1.400,00-1.600,00 a causa di decurtazione del quinto per 14 mensilità). L'unione coniugale era divenuta intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere e i tentativi di ricostituzione del rapporto si erano rivelati inutili;
CHE con la sentenza appellata n. 819/2024 del 10.7.2024 il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Pt_1
affidava in via esclusiva il figlio alla madre, con collocazione
[...] Per_1 presso costei;
disponeva che i Servizi Sociali, con la continuazione della presa in carico del nucleo familiare e comunque con il monitoraggio del benessere di , cercassero di favorire, con il gradimento del minore e di concerto con Per_1 il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, la ripresa dei rapporti del figlio con il padre anche, almeno inizialmente, con incontri in luogo neutro;
assegnava la casa familiare a;
disponeva che ciascun coniuge provvedesse al CP_1 mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li aveva con sé. Inoltre, disponeva che il sig. corrispondesse all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento dei figli e , l'assegno periodico di € 600 - 300 cd -, Per_2 Per_1 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
rigettava la domanda della sig.ra olta ad ottenere un contributo al mantenimento;
disponeva un CP_1 sostegno genitoriale in favore di entrambi i coniugi da parte dei Servizi;
invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
invitava il Pt_1 continuare gli incontri prescrittigli dal Servizio di salute mentale finché ritenuto necessario o utile dallo stesso Servizio;
compensava le spese di lite. Spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in via solidale tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna.
Nella parte motivazionale, il Tribunale di primo grado riteneva accoglibile la domanda di separazione in quanto la convivenza era divenuta intollerabile;
infatti, i coniugi vivevano separati dal 2022. Premesso che nelle more del giudizio la figlia era divenuta maggiorenne, rilevava chela controversia era Per_2 caratterizzata da una forte conflittualità tra i genitori e dal malessere del figlio che non voleva incontrare il padre in luogo neutro. Dalla relazione Per_1 peritale (esiti CTU psicologica depositata il 15.2.2024) emergeva che, in merito alla capacità genitoriale, sia la madre che il padre mostravano buone potenzialità nell'accudimento dei figli, ma non sempre ponevano dei comportamenti appropriati, dovuti, per il sig. all'insicurezza emotiva che lo inibiva nei Pt_1 suoi comportamenti e nelle sue emozioni, per la sig.ra lla mancanza di CP_1 autorevolezza, in quanto tendeva a sfuggire al confronto diretto con i figli. Inoltre, dalla relazione emergeva che il sig. ecessitava di sostegno nel percorso Pt_1 della sua malattia (diagnosi di sclerosi multipla) e nell'acquisire maggiori capacità di contenere la propria ansia per realizzare le proprie potenzialità genitoriali;
invece, la sig.ra ecessitava di essere stimolata a promuovere la figura del CP_1 padre con i figli e ad aiutarli a svincolarsi da un rapporto materno infantile, che poteva essere inibitorio per lo sviluppo emotivo.
Per questi motivi
si suggeriva la presa in carico dei genitori con interventi di sostegno alla funzione genitoriale da parte dei Servizi di psicologia dell'Età evolutiva e il mantenimento dell'intervento dei Servizi sociali con un ruolo di mediazione al fine di gestire la conflittualità e gli aspetti organizzativi;
inoltre, si suggeriva di mantenere l'affido condiviso e si proponeva che la collocazione rimanesse presso il domicilio della madre. Dalla CTU, inoltre, emergevano ripetute inadeguatezze comportamentali del padre nei confronti di (analiticamente riportate alle pagg. 9 e 10 della sentenza Per_1 appellata, cui sul punto si rinvia); queste ultime avevano indotto il Tribunale a disporne l'affido esclusivo in capo alla madre, anche per evitare possibili pregiudizi al minore. Si dava atto anche che il minore stesso non voleva effettuare gli incontri con il padre neppure in luogo neutro e che i Servizi avevano comunicato che non vi erano allo stato i presupposti per l'avvio degli stessi (cfr. relazione del marzo 2024). A fronte di tutto ciò, il Tribunale disponeva la continuazione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e il monitoraggio di , cercando di favorire una ripresa dei rapporti tra il Per_1 figlio e il padre. Infine, dato che il sig. on presentava disturbi Pt_1 psichiatrici acuti o continuativi e si presentava agli incontri prescritti dal Servizio di salute mentale, il Tribunale disponeva un sostegno genitoriale in favore di entrambi i coniugi da parte dei Servizi;
invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare vie di comunicazione nell'interesse della prole;
invitava il sig. continuare gli incontri prescrittigli dal Pt_1
Servizio di salute mentale finché ritenuto necessario o utile dallo stesso Servizio. Il Tribunale assegnava la casa familiare alla sig.ra , in quanto CP_1 convivente con il figlio minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente autonoma.
In ordine al mantenimento della prole, il Tribunale disponeva, rispetto all'ordinanza Presidenziale, un aumento del contributo al mantenimento di € 50,00 per ciascun figlio, fermo il concorso paritario spese. Per quanto concerne il richiesto mantenimento della moglie, il Tribunale premetteva che la signora non aveva documentato nulla circa la sua sopravvenuta disoccupazione, ma al contrario si rilevava che la stessa risultava impiegata presso la ditta del fratello. Inoltre, si teneva conto dal vantaggio goduto dalla moglie, alla quale era stata assegnata la casa familiare, in quanto il godimento dell'immobile rappresentava un risparmio rispetto ad un'eventuale locazione. Pertanto, alla luce di ciò il Tribunale rigettava la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Infine, si compensavano le spese del giudizio data la natura della controversia ed il suo esito;
le spese della c.t.u., effettuata nell'interesse della prole, erano poste a carico delle parti in via solidale;
CHE avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, con ricorso depositato in data 07.9.2024, proponeva tempestivo appello il sig. DO (come in Pt_1 epigrafe), in sintesi, affidarsi il minore ad entrambi i genitori, Per_1 disponendo la collocazione presso la residenza della madre;
disporre analitico calendario di visita padre/figlio nel fine settimana e durante la stessa, nonché durante le festività estive ed invernali;
ridurre il contributo del padre per i figli ad
€400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In primo luogo, l'appellante lamentava il disposto affidamento esclusivo del minore alla madre. L'appellante, da un lato, non negava le difficoltà nel Per_1 rapporto con i figli e, dall'altro lato, tuttavia, sottolineava sia che gli elementi di causa non deponevano per l'inidoneità del padre sia la troppa rilevanza data alle affermazioni del minore, il quale aveva dichiarato di non voler vedere il padre: infatti, la CTU aveva evidenziato che il minore era ancora molto legato alla madre, ciò impedendogli di completare il processo di sviluppo, emergendo così una immaturità emotiva, non corrispondente all'età anagrafica. Pertanto, la difesa sottolineava come il rifiuto ad intrattenere rapporti col padre non dipendeva da una incapacità genitoriale di quest'ultimo, ma da una dipendenza affettiva del minore rispetto alla madre, la quale aveva una buona sintonizzazione emotiva con i figli, ma era inadeguata nel far comprendere alla prole la rilevanza del ruolo del padre. Inoltre, non si comprendeva la decisione del collegio in quanto la stessa dott.ssa concludendo la CTU, aveva suggerito di mantenere l'affido Per_3 condiviso, al fine di far riprendere i rapporti tra e il sig. Per Per_1 Pt_1 questi motivi si chiedeva l'affidamento condiviso.
Si deduceva, inoltre, la sproporzionalità della sentenza nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole, tenuto conto del reddito del sig. ed evidenziando che allo stesso residuavano al netto solo € 200,00 Pt_1 mensili, in quanto pagava sia il canone di locazione (€ 500,00 mensili) che il mantenimento destinato ai minori (€ 600,00 mensili). Pertanto, si chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili;
CHE si costituiva in giudizio la sig.ra cDO respingersi l'appello CP_1 promosso dal padre e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
In particolare, si rilevava che l'affidamento esclusivo era stato disposto in base a quanto era emerso dalla complessiva istruttoria svolta e era stato adeguatamente motivato. Si ricordavano, infatti, sia alcuni eventi significativi, che ben rappresentavano l'atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo del padre, sia le operazioni peritali e il percorso e monitoraggio svolto dai Servizi dalle quali emergevano l'incapacità genitoriale del sig. Si ricordavano, in Pt_1 particolare, i gravissimi comportamenti perpetrati dal padre ai danni dei figli e i conseguenti patimenti, stati d'ansia e turbamenti di questi ultimi.
La gravità della situazione con possibili conseguenze negative per i figli aveva indotto la CTU a richiedere l'intervento del Giudice, il quale aveva nelle more sospeso gli incontri liberi padre/figlio e disposto l'immediata presa in carico del a parte del Centro di Salute mentale. Pt_1
A differenza di quando sostenuto dall'appellante, si evidenziava che dalle relazioni dei Servizi emergeva un'evoluzione e una acquisita maturità del minore in rapporto alla sua età e anche la sua ferma volontà di non voler avere rapporti con il padre, a causa di quanto subìto. Inoltre, si ribadiva che la madre non aveva condizionato il minore in alcun modo, ma al contrario aveva sempre cercato di favorire i rapporti tra padre e figli. La difesa dell'appellata evidenziava come il sig. vesse messo in atto una vera e propria “violenza economica” negando il Pt_1 rimborso dovuto alla madre e rimanendo gravemente moroso nel pagamento del contributo per le spese straordinarie per i figli. In ordine al contributo a titolo di mantenimento per i figli, l'appellata sottolineava che la richiesta di € 600,00 mensili era stata avanzata dalla sig.ra perando una valutazione della CP_1 situazione reddituale del sig. onché del tenore di vita goduto dai figli Pt_1 durante il matrimonio.
Alla luce di ciò, si riteneva priva di fondamento la richiesta del sig. i Pt_1 riduzione del contributo ad € 400,00 mensili, non adducendo alcuna ragione valida.
All'udienza del 22.11.2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2025, indicando termine per il deposito delle ivi richieste relazioni sociali e psicologiche al 28.04.2025.
All'udienza del 9 maggio 2025, le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la Corte rimetteva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e di repliche.
La causa giunge quindi a decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
In primo luogo, deve rilevarsi che il lamentato (dall'appellante) affido esclusivo alla madre è stato disposto dal Giudice a quo, del tutto condivisibilmente, all'esito dell'esperita CTU psicologica, la quale pur avendo suggerito, nelle proprie conclusioni, di mantenere l'affidamento condiviso, non ha mancato di evidenziare, nel corpo dell'elaborato, le criticità paterne ossia insicurezza, negazione ed inibizione delle proprie angosce profonde, aspetti nevrotici e tratti infantili, con una impulsività con reazioni inappropriate al contesto (pur senza aggressività auto o eterodiretta), precisando che “nelle reazioni emotive del sig. eve Pt_1 essere valutata, a livello clinico biologico, la possibilità che la patologia neurologica di cui egli soffre (sclerosi multipla, n.d.est.) abbia un ruolo” (cfr. pag. 7 CTU). La relazione di CTU ha altresì ampiamente riferito della assoluta contrarietà del minore (attualmente di 13 anni) ad incontrare il padre, sulla scorta del narrato dello stesso, che ha ricordato vari episodi e comportamenti paterni (sottrazione del cane di famiglia, disdetta di luce e gas dalla casa familiare, assenza alla propria Cresima, inopportune presenze del padre di fronte alla scuola o a casa, ecc.) in ragione dei quali il ragazzo ha manifestato una radicale negazione di ogni rapporto con il genitore. Benché il consulente abbia altresì evidenziato una certa immaturità emotiva del ragazzo a fronte di una radicale polarizzazione della sua rappresentazione delle figure genitoriali (del tutto positiva quella materna e del tutto negativa quella paterna), non può trascurarsi che anche le relazioni sociali e psicologiche successive al deposito dell'elaborato peritale, richieste da questa Corte quale aggiornamento (depositate ad aprile 2025) non fanno che confermare le inadeguatezze paterne rispetto al figlio: gli atteggiamenti squalificanti ed accusatori del padre nei confronti del figlio pongono in dubbio “il reale desiderio di incontrare il figlio piuttosto che Per_1 di veder soddisfatto un proprio bisogno narcisistico”(cfr. ASL TO 4, relazione 22.4.2025, in atti). La relazione sociale di aggiornamento, confermando il permanere di una situazione di conflitto, pur mostrandosi entrambi i genitori collaborativi con i Servizi, ha rilevato che il sig. pur apparendo Pt_1 realmente dispiaciuto dal rifiuto dei figli di incontrarlo, si è mostrato poco empatico nei loro confronti affermando “per me un figlio non è un figlio buono se non cerca il padre”, accusando la madre di aver “fatto il lavaggio del cervello ai figli”. Rilevano altresì i Servizi che la sig.ra a esposto più volte la CP_1 disponibilità, qualora il figlio lo volesse, a sostenerlo nel Per_1 riavvicinamento al padre, sottolineando però che non vuole che il ragazzo si senta costretto e che ciò possa minare la sua serenità. I Servizi hanno concluso evidenziando che non vi sono, allo stato, considerata la volontà di , i Per_1 presupposti per l'avvio degli incontri in Luogo Neutro tra padre e figlio”(cfr.
[...]
relazione 15.4.2025, in atti). Controparte_2
Ritiene la Corte, alla luce di tutto ciò, che vi siano congrue ragioni, nell'interesse del minore , per mantenere l'affido esclusivo dello stesso alla madre, Per_1 come già disposto dal Tribunale, risultando altrimenti un eventuale affido condiviso (richiesto dall'appellante) un disposto meramente formale, alla luce degli univoci dati di fatto, clinici e socio-familiari, in base ai quali, allo stato non vi sono i presupposti neppure per minimi incontri protetti padre/figlio.
Del resto, si sono verificati anche episodi di scarsa collaborazione del padre negli adempimenti pratici in favore del figlio (firme di autorizzazioni scolastiche ecc.) che rendono maggiormente idoneo, anche attualmente, il mantenimento del già disposto affido esclusivo alla madre. Permane immutata, ovviamente e auspicabilmente, la possibilità, ove se ne presentino i presupposti, di una graduale ripresa degli incontri padre/figlio, permanendo anche a tal fine la presa in carico psicologica e sociale del nucleo, come previsto dal Giudice di prime cure.
Neppure sotto il profilo economico l'appello risulta accoglibile.
Trattasi, infatti, del quantum del mantenimento mensile dovuto dal padre per i due figli (anche la maggiorenne , cl' 2005, é pacificamente non autonoma Per_2 economicamente e studentessa). Non può trascurarsi che i due figli non sono più in tenera età e le loro esigenze economiche, come da notorio dato di esperienza, si incrementano in ragione della loro crescita anagrafica. Il sig. avora Pt_1 regolarmente con contratto a tempo indeterminato quale operaio, pur dovendo sostenere le spese di locazione dell'abitazione dove attualmente vive, e non ha alcun onere di versamento diretto per i figli, atteso che non ha contatti con gli stessi cosicché tale onere grava per intero sulla madre con cui vivono. I redditi mensili della sig.ra ono pacificamente molto inferiori (circa € 700,00 CP_1 mensili) benché la stessa benefici del godimento della casa ex coniugale in comproprietà, ciò in ragione della convivenza con i figli.
Alla luce di ciò il quantum già stabilito, € 300,00 per figlio, oltre contributo paritario alle spese straordinarie degli stessi, appare ancora congruo e necessario a soddisfare l'interesse alla tutela della prole e non può essere, pertanto, in questa sede, ridotto come richiesto nell'atto di appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la delicatezza della questione, il sottostante interesse del minore e l'esito del giudizio, basato anche sulle successive acquisizioni istruttorie richieste dalla Corte, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione per la Famiglia,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa in data 10.7.2024 n. 819/2024 dal Tribunale di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
respinge l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Dichiara tenuto l'appellante, sig. a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 12.9.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL Consigliere est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 1019/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
, elettivamente domiciliato in Chivasso (TO), via Calandra 6, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Boscia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Tassoni 16, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Erica Rossetto che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza emessa in data 10.7.2024 n. 819/2024 dal Tribunale di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
Parte Appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 819 pubblicata il 15/07/2024 emessa nella causa RG 1172/2022 dal Tribunale di Ivrea in composizione collegiale e notificata al Sig. n data 16/07/2024 per i motivi indicati in narrativa e, pertanto, Pt_1 accogliere tutte le conclusioni assunte in prime cure che qui si riportano con le opportune modifiche:
- pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Affidare il minore ad entrambi i genitori, disponendo la Persona_1 collocazione presso la residenza della madre in San Mauro Torinese via
Custoza 7;
- prevedere che i genitori esercitino, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà disgiuntamente;
- previa ripresa dei rapporti con secondo le modalità indicate dai Per_1
Servizi Sociali incaricati e, comunque, volti verso una progressiva liberalizzazione degli incontri, disporre che il padre possa vedere il minore liberamente e, in difetto di accordi, con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera alle ore 21,00 con accompagnamento presso la casa della madre;
• nella settimana in cui i minori non staranno con il padre, egli potrà tenerli con sé per due pomeriggi, seguiti da pernotto, che si indicano salvo diversi accordi nel martedì e nel giovedì con accompagnamento a scuola il mattino successivo;
nelle settimane in cui il padre terrà i figli nel weekend, un pomeriggio che si indica nel mercoledì con pernotto ed accompagnamento a scuola il mattino successivo, • per metà delle vacanze natalizie (negli anni pari dal 23 al 30 dicembre, negli anni dispari dal
31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); • le festività pasquali ad anni alterni;
• per due settimane durante le vacanze estive, periodo da concordare con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_2
- dichiarare tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento dei figli la somma di €400,00 mensili da versarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese oltre il 50% delle spese CP_1 mediche non coperte dal SSN e specialistiche, delle extrascolastiche, sportive- ludico-ricreative, queste ultime in quanto concordate e documentate a mezzo comunicazione scritta o a mezzo e-mail, come da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino datato 16.3.2016;
- Disporre che gli assegni familiari vengano percepiti al 50% tra le parti;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
Parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello promosso dal sig. n quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi Pt_1 tutti dedotti e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di I grado n. 819/2024, resa dal Tribunale di Ivrea e pubblicata in data 15.07.2024.
Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO:
CHE il signor e la signora contraevano Parte_1 CP_1 matrimonio in Torino in data 26.9.2004, adottando, inizialmente, il regime di comunione dei beni, mutato poi nel 2007 in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio nascevano due figli, nata a [...] il [...], ora Persona_2 maggiorenne, e nato a [...] il [...]. La casa Persona_1 familiare, sita in San Mauro T.se, Via Custoza n.7, era in comproprietà tra i coniugi. La sig.ra dopo un periodo di disoccupazione, trovava lavoro in CP_1 regime di part-time con una retribuzione media di circa € 700,00 mensili. Il sig. avorava dal 2014 presso la TRM spa e percepiva uno stipendio di € Pt_1
2.000,00 (circa € 1.400,00-1.600,00 a causa di decurtazione del quinto per 14 mensilità). L'unione coniugale era divenuta intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere e i tentativi di ricostituzione del rapporto si erano rivelati inutili;
CHE con la sentenza appellata n. 819/2024 del 10.7.2024 il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale tra i coniugi e CP_1 Pt_1
affidava in via esclusiva il figlio alla madre, con collocazione
[...] Per_1 presso costei;
disponeva che i Servizi Sociali, con la continuazione della presa in carico del nucleo familiare e comunque con il monitoraggio del benessere di , cercassero di favorire, con il gradimento del minore e di concerto con Per_1 il Servizio di Psicologia dell'età evolutiva, la ripresa dei rapporti del figlio con il padre anche, almeno inizialmente, con incontri in luogo neutro;
assegnava la casa familiare a;
disponeva che ciascun coniuge provvedesse al CP_1 mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li aveva con sé. Inoltre, disponeva che il sig. corrispondesse all'altro coniuge, per il Parte_1 mantenimento dei figli e , l'assegno periodico di € 600 - 300 cd -, Per_2 Per_1 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
rigettava la domanda della sig.ra olta ad ottenere un contributo al mantenimento;
disponeva un CP_1 sostegno genitoriale in favore di entrambi i coniugi da parte dei Servizi;
invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare;
invitava il Pt_1 continuare gli incontri prescrittigli dal Servizio di salute mentale finché ritenuto necessario o utile dallo stesso Servizio;
compensava le spese di lite. Spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in via solidale tra loro, con riparto interno nella misura di un mezzo ciascuna.
Nella parte motivazionale, il Tribunale di primo grado riteneva accoglibile la domanda di separazione in quanto la convivenza era divenuta intollerabile;
infatti, i coniugi vivevano separati dal 2022. Premesso che nelle more del giudizio la figlia era divenuta maggiorenne, rilevava chela controversia era Per_2 caratterizzata da una forte conflittualità tra i genitori e dal malessere del figlio che non voleva incontrare il padre in luogo neutro. Dalla relazione Per_1 peritale (esiti CTU psicologica depositata il 15.2.2024) emergeva che, in merito alla capacità genitoriale, sia la madre che il padre mostravano buone potenzialità nell'accudimento dei figli, ma non sempre ponevano dei comportamenti appropriati, dovuti, per il sig. all'insicurezza emotiva che lo inibiva nei Pt_1 suoi comportamenti e nelle sue emozioni, per la sig.ra lla mancanza di CP_1 autorevolezza, in quanto tendeva a sfuggire al confronto diretto con i figli. Inoltre, dalla relazione emergeva che il sig. ecessitava di sostegno nel percorso Pt_1 della sua malattia (diagnosi di sclerosi multipla) e nell'acquisire maggiori capacità di contenere la propria ansia per realizzare le proprie potenzialità genitoriali;
invece, la sig.ra ecessitava di essere stimolata a promuovere la figura del CP_1 padre con i figli e ad aiutarli a svincolarsi da un rapporto materno infantile, che poteva essere inibitorio per lo sviluppo emotivo.
Per questi motivi
si suggeriva la presa in carico dei genitori con interventi di sostegno alla funzione genitoriale da parte dei Servizi di psicologia dell'Età evolutiva e il mantenimento dell'intervento dei Servizi sociali con un ruolo di mediazione al fine di gestire la conflittualità e gli aspetti organizzativi;
inoltre, si suggeriva di mantenere l'affido condiviso e si proponeva che la collocazione rimanesse presso il domicilio della madre. Dalla CTU, inoltre, emergevano ripetute inadeguatezze comportamentali del padre nei confronti di (analiticamente riportate alle pagg. 9 e 10 della sentenza Per_1 appellata, cui sul punto si rinvia); queste ultime avevano indotto il Tribunale a disporne l'affido esclusivo in capo alla madre, anche per evitare possibili pregiudizi al minore. Si dava atto anche che il minore stesso non voleva effettuare gli incontri con il padre neppure in luogo neutro e che i Servizi avevano comunicato che non vi erano allo stato i presupposti per l'avvio degli stessi (cfr. relazione del marzo 2024). A fronte di tutto ciò, il Tribunale disponeva la continuazione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali e il monitoraggio di , cercando di favorire una ripresa dei rapporti tra il Per_1 figlio e il padre. Infine, dato che il sig. on presentava disturbi Pt_1 psichiatrici acuti o continuativi e si presentava agli incontri prescritti dal Servizio di salute mentale, il Tribunale disponeva un sostegno genitoriale in favore di entrambi i coniugi da parte dei Servizi;
invitava le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare per trovare vie di comunicazione nell'interesse della prole;
invitava il sig. continuare gli incontri prescrittigli dal Pt_1
Servizio di salute mentale finché ritenuto necessario o utile dallo stesso Servizio. Il Tribunale assegnava la casa familiare alla sig.ra , in quanto CP_1 convivente con il figlio minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente autonoma.
In ordine al mantenimento della prole, il Tribunale disponeva, rispetto all'ordinanza Presidenziale, un aumento del contributo al mantenimento di € 50,00 per ciascun figlio, fermo il concorso paritario spese. Per quanto concerne il richiesto mantenimento della moglie, il Tribunale premetteva che la signora non aveva documentato nulla circa la sua sopravvenuta disoccupazione, ma al contrario si rilevava che la stessa risultava impiegata presso la ditta del fratello. Inoltre, si teneva conto dal vantaggio goduto dalla moglie, alla quale era stata assegnata la casa familiare, in quanto il godimento dell'immobile rappresentava un risparmio rispetto ad un'eventuale locazione. Pertanto, alla luce di ciò il Tribunale rigettava la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla moglie.
Infine, si compensavano le spese del giudizio data la natura della controversia ed il suo esito;
le spese della c.t.u., effettuata nell'interesse della prole, erano poste a carico delle parti in via solidale;
CHE avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea, con ricorso depositato in data 07.9.2024, proponeva tempestivo appello il sig. DO (come in Pt_1 epigrafe), in sintesi, affidarsi il minore ad entrambi i genitori, Per_1 disponendo la collocazione presso la residenza della madre;
disporre analitico calendario di visita padre/figlio nel fine settimana e durante la stessa, nonché durante le festività estive ed invernali;
ridurre il contributo del padre per i figli ad
€400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. In primo luogo, l'appellante lamentava il disposto affidamento esclusivo del minore alla madre. L'appellante, da un lato, non negava le difficoltà nel Per_1 rapporto con i figli e, dall'altro lato, tuttavia, sottolineava sia che gli elementi di causa non deponevano per l'inidoneità del padre sia la troppa rilevanza data alle affermazioni del minore, il quale aveva dichiarato di non voler vedere il padre: infatti, la CTU aveva evidenziato che il minore era ancora molto legato alla madre, ciò impedendogli di completare il processo di sviluppo, emergendo così una immaturità emotiva, non corrispondente all'età anagrafica. Pertanto, la difesa sottolineava come il rifiuto ad intrattenere rapporti col padre non dipendeva da una incapacità genitoriale di quest'ultimo, ma da una dipendenza affettiva del minore rispetto alla madre, la quale aveva una buona sintonizzazione emotiva con i figli, ma era inadeguata nel far comprendere alla prole la rilevanza del ruolo del padre. Inoltre, non si comprendeva la decisione del collegio in quanto la stessa dott.ssa concludendo la CTU, aveva suggerito di mantenere l'affido Per_3 condiviso, al fine di far riprendere i rapporti tra e il sig. Per Per_1 Pt_1 questi motivi si chiedeva l'affidamento condiviso.
Si deduceva, inoltre, la sproporzionalità della sentenza nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la prole, tenuto conto del reddito del sig. ed evidenziando che allo stesso residuavano al netto solo € 200,00 Pt_1 mensili, in quanto pagava sia il canone di locazione (€ 500,00 mensili) che il mantenimento destinato ai minori (€ 600,00 mensili). Pertanto, si chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 400,00 mensili;
CHE si costituiva in giudizio la sig.ra cDO respingersi l'appello CP_1 promosso dal padre e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
In particolare, si rilevava che l'affidamento esclusivo era stato disposto in base a quanto era emerso dalla complessiva istruttoria svolta e era stato adeguatamente motivato. Si ricordavano, infatti, sia alcuni eventi significativi, che ben rappresentavano l'atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo del padre, sia le operazioni peritali e il percorso e monitoraggio svolto dai Servizi dalle quali emergevano l'incapacità genitoriale del sig. Si ricordavano, in Pt_1 particolare, i gravissimi comportamenti perpetrati dal padre ai danni dei figli e i conseguenti patimenti, stati d'ansia e turbamenti di questi ultimi.
La gravità della situazione con possibili conseguenze negative per i figli aveva indotto la CTU a richiedere l'intervento del Giudice, il quale aveva nelle more sospeso gli incontri liberi padre/figlio e disposto l'immediata presa in carico del a parte del Centro di Salute mentale. Pt_1
A differenza di quando sostenuto dall'appellante, si evidenziava che dalle relazioni dei Servizi emergeva un'evoluzione e una acquisita maturità del minore in rapporto alla sua età e anche la sua ferma volontà di non voler avere rapporti con il padre, a causa di quanto subìto. Inoltre, si ribadiva che la madre non aveva condizionato il minore in alcun modo, ma al contrario aveva sempre cercato di favorire i rapporti tra padre e figli. La difesa dell'appellata evidenziava come il sig. vesse messo in atto una vera e propria “violenza economica” negando il Pt_1 rimborso dovuto alla madre e rimanendo gravemente moroso nel pagamento del contributo per le spese straordinarie per i figli. In ordine al contributo a titolo di mantenimento per i figli, l'appellata sottolineava che la richiesta di € 600,00 mensili era stata avanzata dalla sig.ra perando una valutazione della CP_1 situazione reddituale del sig. onché del tenore di vita goduto dai figli Pt_1 durante il matrimonio.
Alla luce di ciò, si riteneva priva di fondamento la richiesta del sig. i Pt_1 riduzione del contributo ad € 400,00 mensili, non adducendo alcuna ragione valida.
All'udienza del 22.11.2024 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.5.2025, indicando termine per il deposito delle ivi richieste relazioni sociali e psicologiche al 28.04.2025.
All'udienza del 9 maggio 2025, le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la Corte rimetteva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e di repliche.
La causa giunge quindi a decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
***
L'appello è infondato e deve, pertanto, essere respinto, con piena conferma della sentenza appellata.
In primo luogo, deve rilevarsi che il lamentato (dall'appellante) affido esclusivo alla madre è stato disposto dal Giudice a quo, del tutto condivisibilmente, all'esito dell'esperita CTU psicologica, la quale pur avendo suggerito, nelle proprie conclusioni, di mantenere l'affidamento condiviso, non ha mancato di evidenziare, nel corpo dell'elaborato, le criticità paterne ossia insicurezza, negazione ed inibizione delle proprie angosce profonde, aspetti nevrotici e tratti infantili, con una impulsività con reazioni inappropriate al contesto (pur senza aggressività auto o eterodiretta), precisando che “nelle reazioni emotive del sig. eve Pt_1 essere valutata, a livello clinico biologico, la possibilità che la patologia neurologica di cui egli soffre (sclerosi multipla, n.d.est.) abbia un ruolo” (cfr. pag. 7 CTU). La relazione di CTU ha altresì ampiamente riferito della assoluta contrarietà del minore (attualmente di 13 anni) ad incontrare il padre, sulla scorta del narrato dello stesso, che ha ricordato vari episodi e comportamenti paterni (sottrazione del cane di famiglia, disdetta di luce e gas dalla casa familiare, assenza alla propria Cresima, inopportune presenze del padre di fronte alla scuola o a casa, ecc.) in ragione dei quali il ragazzo ha manifestato una radicale negazione di ogni rapporto con il genitore. Benché il consulente abbia altresì evidenziato una certa immaturità emotiva del ragazzo a fronte di una radicale polarizzazione della sua rappresentazione delle figure genitoriali (del tutto positiva quella materna e del tutto negativa quella paterna), non può trascurarsi che anche le relazioni sociali e psicologiche successive al deposito dell'elaborato peritale, richieste da questa Corte quale aggiornamento (depositate ad aprile 2025) non fanno che confermare le inadeguatezze paterne rispetto al figlio: gli atteggiamenti squalificanti ed accusatori del padre nei confronti del figlio pongono in dubbio “il reale desiderio di incontrare il figlio piuttosto che Per_1 di veder soddisfatto un proprio bisogno narcisistico”(cfr. ASL TO 4, relazione 22.4.2025, in atti). La relazione sociale di aggiornamento, confermando il permanere di una situazione di conflitto, pur mostrandosi entrambi i genitori collaborativi con i Servizi, ha rilevato che il sig. pur apparendo Pt_1 realmente dispiaciuto dal rifiuto dei figli di incontrarlo, si è mostrato poco empatico nei loro confronti affermando “per me un figlio non è un figlio buono se non cerca il padre”, accusando la madre di aver “fatto il lavaggio del cervello ai figli”. Rilevano altresì i Servizi che la sig.ra a esposto più volte la CP_1 disponibilità, qualora il figlio lo volesse, a sostenerlo nel Per_1 riavvicinamento al padre, sottolineando però che non vuole che il ragazzo si senta costretto e che ciò possa minare la sua serenità. I Servizi hanno concluso evidenziando che non vi sono, allo stato, considerata la volontà di , i Per_1 presupposti per l'avvio degli incontri in Luogo Neutro tra padre e figlio”(cfr.
[...]
relazione 15.4.2025, in atti). Controparte_2
Ritiene la Corte, alla luce di tutto ciò, che vi siano congrue ragioni, nell'interesse del minore , per mantenere l'affido esclusivo dello stesso alla madre, Per_1 come già disposto dal Tribunale, risultando altrimenti un eventuale affido condiviso (richiesto dall'appellante) un disposto meramente formale, alla luce degli univoci dati di fatto, clinici e socio-familiari, in base ai quali, allo stato non vi sono i presupposti neppure per minimi incontri protetti padre/figlio.
Del resto, si sono verificati anche episodi di scarsa collaborazione del padre negli adempimenti pratici in favore del figlio (firme di autorizzazioni scolastiche ecc.) che rendono maggiormente idoneo, anche attualmente, il mantenimento del già disposto affido esclusivo alla madre. Permane immutata, ovviamente e auspicabilmente, la possibilità, ove se ne presentino i presupposti, di una graduale ripresa degli incontri padre/figlio, permanendo anche a tal fine la presa in carico psicologica e sociale del nucleo, come previsto dal Giudice di prime cure.
Neppure sotto il profilo economico l'appello risulta accoglibile.
Trattasi, infatti, del quantum del mantenimento mensile dovuto dal padre per i due figli (anche la maggiorenne , cl' 2005, é pacificamente non autonoma Per_2 economicamente e studentessa). Non può trascurarsi che i due figli non sono più in tenera età e le loro esigenze economiche, come da notorio dato di esperienza, si incrementano in ragione della loro crescita anagrafica. Il sig. avora Pt_1 regolarmente con contratto a tempo indeterminato quale operaio, pur dovendo sostenere le spese di locazione dell'abitazione dove attualmente vive, e non ha alcun onere di versamento diretto per i figli, atteso che non ha contatti con gli stessi cosicché tale onere grava per intero sulla madre con cui vivono. I redditi mensili della sig.ra ono pacificamente molto inferiori (circa € 700,00 CP_1 mensili) benché la stessa benefici del godimento della casa ex coniugale in comproprietà, ciò in ragione della convivenza con i figli.
Alla luce di ciò il quantum già stabilito, € 300,00 per figlio, oltre contributo paritario alle spese straordinarie degli stessi, appare ancora congruo e necessario a soddisfare l'interesse alla tutela della prole e non può essere, pertanto, in questa sede, ridotto come richiesto nell'atto di appello.
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, attesa la delicatezza della questione, il sottostante interesse del minore e l'esito del giudizio, basato anche sulle successive acquisizioni istruttorie richieste dalla Corte, sussistono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado.
Dichiara inoltre tenuto l'appellante, sig. a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino
Sezione per la Famiglia,
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza emessa in data 10.7.2024 n. 819/2024 dal Tribunale di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
respinge l'appello proposto e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Dichiara tenuto l'appellante, sig. a versare un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 12.9.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL Consigliere est.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
Il Presidente
Dott.ssa Carmela MASCARELLO