Art. 5. Elezione di magistrati componenti il Consiglio superiore
Gli articoli 25 , 26 , 26-bis , 27 , 27-bis , 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198 , sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 25 - Elezione di componenti magistrati. - Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.
E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.
In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.
Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.
Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere".
"Art. 26 - Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede. - La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano.
Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili.
Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.
Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.
I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.
I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.
Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.
Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente".
"Art. 27 - Assegnazione dei seggi. - L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.
L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata.
Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.
Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista.
A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi.
Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura".
Gli articoli 25 , 26 , 26-bis , 27 , 27-bis , 27-ter e 27-quater della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificata dalla legge 18 dicembre 1967, n. 1198 , sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 25 - Elezione di componenti magistrati. - Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali puo' contenere candidati di ogni categoria in numero non superiore a quelli da eleggere.
E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere e di liste non comprendenti tutte le categorie di cui all'articolo 23.
In ciascuna lista non puo' essere inserito piu' di un candidato per ogni categoria appartenente allo stesso distretto di corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.
Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.
Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, in numero superiore alla meta' dei candidati da eleggere".
"Art. 26 - Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede. - La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati e' fatta dal Consiglio superiore almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
Nei cinque giorni successivi a tale provvedimento, il Consiglio superiore nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, costituito da cinque magistrati effettivi e tre supplenti in servizio presso la stessa Corte e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano.
Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni le liste concorrenti devono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.
Scaduto tale termine, nei cinque giorni successivi lo ufficio elettorale centrale verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di presentatori, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto piu' di una lista; controlla altresi' che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25; esclude le liste non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e depenna dalle liste i candidati in eccedenza, secondo l'ordine inverso a quello di iscrizione, nonche' quelli presentati in piu' di una lista e quelli ineleggibili.
Trasmette quindi immediatamente le liste ammesse alla segreteria del Consiglio superiore.
Le liste sono quindi immediatamente pubblicate sul Notiziario del Consiglio superiore, inviate, almeno venti giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e sono affisse, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un ufficio elettorale composto di tre magistrati che prestano servizio nel distretto e presieduto dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano di essi. Sono nominati altresi' tre supplenti i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
I magistrati che prestano servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica e le preture votano presso l'ufficio elettorale del tribunale cui appartengono o da cui dipendono le preture cui appartengono. I magistrati che prestano servizio presso le corti di appello e procure generali della Repubblica votano presso l'ufficio elettorale del tribunale che ha sede nella sede della corte di appello.
I magistrati addetti alla Corte di cassazione votano presso l'ufficio elettorale centrale costituito presso la stessa Corte.
I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie votano presso l'ufficio elettorale istituito presso il tribunale di Roma.
Alle operazioni di voto e' dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.
Gli uffici elettorali presso i tribunali diversi da quelli siti nelle sedi delle corti di appello provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso i tribunali aventi sede nelle sedi di corte di appello.
Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, decidendo provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.
I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalita' di cui all'articolo seguente".
"Art. 27 - Assegnazione dei seggi. - L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti viene effettuata assumendo come cifra elettorale di ciascuna lista il numero dei voti validi ad essa attribuiti.
L'assegnazione e' fatta dividendo la cifra elettorale di ogni lista progressivamente per 1, per 2, per 3, e cosi' via, e disponendo quindi in unico ordine decrescente progressivo i quozienti cosi' ottenuti da tutte le liste, segnando accanto a ciascun quoziente la lista di appartenenza; quindi vengono attribuiti venti seggi, indipendentemente dalle categorie di eleggibili, ai primi venti quozienti della graduatoria cosi' formata.
Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiori al 6 per cento del numero dei votanti.
Nell'ambito di ciascuna lista, ed al fine anche dell'attribuzione dei seggi per le varie categorie, i seggi vengono attribuiti ai candidati di ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza da tutti ottenuti, indipendentemente dalla loro appartenenza a categoria, e, in caso di parita', secondo l'ordine di iscrizione nella lista.
A tal fine, si comincia ad attribuire un seggio per ciascuna lista, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali di lista (e, in caso di parita', secondo l'ordine di presentazione di ciascuna lista) e poi si ripete l'operazione fino all'esaurimento di seggi da attribuire, escludendo, di volta in volta, le liste che non abbiano piu' diritto a seggi. Quando, nel corso di tali operazioni, risultino gia' attribuiti tutti i seggi di una categoria, si passa al candidato piu' votato delle altre categorie, e cosi' via, fino all'esaurimento dei seggi.
Esaurite tali operazioni, l'ufficio elettorale centrale proclama i risultati e trasmette tutto il materiale relativo alle operazioni svolte al Consiglio superiore della magistratura".