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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2024 + 1008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. RN Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause, riunite fra loro, iscritte ai n. r.g. 960/2024 e 1008/2024, promosse in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VENTURINI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE NELLA CAUSA N. 960/2024 di Rg.
ed APPELLATA nella causa n. 1008/2024 di Rg.
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SEGRAMORA N. Controparte_1 P.IVA_1
16 20853 BIASSONO presso lo studio dell'avv. LAUDISIO SABRINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CIRAOLO VALENTINA ( ) Via C.F._2
Santa Maddalena n. 1 20900 MONZA APPELLATA nella causa n. 960/2024 di Rg ed
APPELLANTE NELLA CAUSA N. 1008/2024 di Rg
E pagina 1 di 27 (C.F. ) Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis,
In via principale
A)In riforma della sentenza n. 2069/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 2 ottobre 2023, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del signor
, conducente della vettura Ford Fiesta targata CX846EA di proprietà del Parte_3 signor su cui era trasportata al momento del sinistro Parte_2 Parte_1 del 3.03.2017 per cui è causa, e per l'effetto condannare i signori , Parte_2
e la compagnia , in persona del legale rappresentante Parte_3 Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future, perdita di chance) patiti dalla signora in conseguenza del sinistro stesso, nella misura che si chiede Parte_1 venga determinata dall'Eccellentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, detratti gli importi già corrisposti in forza della sentenza di primo grado, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT
- costo della vita e gli interessi compensativi, ed oltre alle spese di CTU e CTP.
B)Liquidare alla signora l'ulteriore somma di € 5.870,00, oltre oneri di legge, a titolo Parte_1 di spese legali sostenute dall'attrice per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
C) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%, CPA
4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Sull'appello di Controparte_1
D) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
E) Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
In via incidentale condizionata
F) Nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello di Controparte_1
pagina 2 di 27 riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 2069/2023 e, per l'effetto, condannare i signori , e la compagnia Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno
[...] patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica (perdita di chance) patito da
[...] nella misura che si chiede venga determinata dall'Eccellentissima Corte adita secondo i Parte_1 parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e gli interessi compensativi.
G) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%,
CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
H) Ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale del signor Parte_3
(sui capitoli di prova da 1 a 5) e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che la notte tra il 2 e il 3 marzo 2017, alle ore 2.30 circa, viaggiava come Parte_1 trasportata sul sedile posteriore destro, con le cinture di contenimento allacciate, a bordo del veicolo
Ford Fiesta, targato CX846EA, di proprietà del signor e condotto dal Parte_2 signor il quale, mentre percorreva via Mazzini nel Comune di Paderno Parte_3
Dugnano, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, collidendo con il veicolo Toyota Aigo, targato
FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora;
Persona_1
2)“Vero che a causa dell'urto, l'autoveicolo su cui era trasportata l'odierna istante compiva una serie di rotazioni su se stesso, tanto che l'attrice urtò più volte il capo lateralmente contro il finestrino e la portiera”;
3)“Vero che dopo l'urto venne ritrovata seduta sul sedile posteriore destro, come da Parte_1 doc. 3 pag. 4 che mi viene rammostrato”;
4)“Vero che sul luogo interveniva prima il personale del 118 e successivamente, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Desio, anche una pattuglia della Polizia Locale di Paderno Dugnano che raccoglieva le dichiarazioni delle parti e poi si recava sul luogo teatro del sinistro, infine stilava il rapporto di incidente stradale (docc. 2 e 43)”;
5)“Vero che a causa del violento impatto venne trasportata d'urgenza presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda ed ivi ricoverata in prognosi riservata nel reparto di
Neurorianimazione, con diagnosi “frattura pareti orbita bilaterali;
Frattura ossa nasali;
TC maggiore pagina 3 di 27 con GCS 12; Rinoliquorrea;
Frattura affondata osso frontale con contusione cerebrale;
FLC frontale”
e sottoposta ad un duplice intervento neurochirurgico”;
6) “Vero che confermo la dichiarazione da me rilasciata ai Carabinieri di Paderno Dugnano, sub. doc. 2” - che qui viene riallegata per semplicità di lettura;
7)“Vero che a causa del sinistro de quo, subì un danno all'arcata dentaria e fu costretta a Pt_1 sottoporsi a cure odontoiatriche per il trattamento endocanalare del dente 2.3 (doc. 20)”;
8)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di diplopia nei quadranti laterali di destra e parestesie Pt_1 in regione frontale sinistra”;
9)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di anosmia e ageusia, tanto da avere difficoltà a Pt_1 mangiare e da rifiutare il cibo”;
10)“Vero che dopo il sinistro ha iniziato per la prima volta a rifiutare il cibo e ha soffrire di Pt_1 disturbi alimentari”;
11)“Vero che da marzo 2017 è dimagrita 20 kg in pochi mesi ed è arrivata a pesare 32 kg”; Pt_1
12)Vero che dal giorno del sinistro de quo soffre di attacchi epilettici improvvisi”; Parte_1
13)“Vero che e i suoi genitori hanno timore a farla stare sola a casa o lasciarla con i nonni per Pt_1 paura che possa essere colta da un attacco epilettico”;
14)“Vero che ancora oggi piange tutti i giorni e appena ha un ricordo del sinistro ha difficoltà a Pt_1 trattenere le lacrime”;
15)“Vero che dal giorno del sinistro de quo si vergogna del suo aspetto, delle cicatrici presenti Pt_1 sul volto, delle rientranze dell'osso a livello dello zigomo e del suo aspetto fisico che non riconosce più”;
16)“Vero che ho sentito in diverse occasioni piangere per il proprio aspetto in quanto si sente Pt_1 un mostro”;
17)“Vero che nella primavera /estate 2021 a è comparsa (divenuta visibile) una Parte_1 placca a livello dell'arcata sopraccigliare destra e lei si vergogna a mostrarsi tanto che usa sempre gli occhiali da sole”;
18)“Vero che dovrà essere nuovamente sottoposta ad intervenuto chirurgico Parte_1 maxillofacciale a settembre 2021 per limare e sostituire la placca che è fuoriuscita dall'arcata sopraccigliare”;
19)“Vero che prima del sinistro de quo aveva iniziato da pochi mesi a frequentare un coetaneo Pt_1 ma dopo il sinistro la storia finì perché si vergognava a farsi vedere nelle sue condizioni fisiche Pt_1
pagina 4 di 27 e psichiche, pertanto, si rifiutava di uscire di casa”;
20)“Vero che dal giorno del sinistro l'attrice si è chiusa in casa, esce solo per le visite e si è chiusa in se stessa, rifiutando di vedere gli amici”;
21)“Vero che si vergogna del suo aspetto, si sente nel corpo di una bambina e l'ultima volta che Pt_1 ha messo un costume ed è stata in spiaggia è stato nell'estate 2016”;
22)“Vero che prima del sinistro amava il mare, nuotare e trascorrere le vacanze estive in Pt_1 località marittime”;
23)“Vero che dal giorno del sinistro l'attrice soffre di incubi notturni caratterizzati sempre dall'ansia che possa succedere qualcosa a se stessa o a qualche familiare”;
24)“Vero che prima di marzo 2017 era una ragazza dal carattere pacifico e tranquillo, sempre Pt_1 allegra”;
25)“Vero che dal 3 marzo 2017 è diventata aggressiva e irritabile, a casa è sempre in lite con i Pt_1 genitori e spesso ha crisi di nervi e di pianto”;
26)“Vero che ha una sorella che aveva sempre definito la sua migliore amica”; Pt_1
27)“Vero che dopo il sinistro il rapporto con la sorella si è deteriorato a causa dei forti litigi quotidiani, tanto che la stessa decise di andare a vivere fuori casa in quanto il clima casalingo di tensione era diventato insostenibile”;
28)“Vero che in seguito al sinistro de quo, soffre di una sindrome depressiva da Pt_1
“disadattamento con reazione mista a-d (F43.22 - ICD IO)” tanto che veniva sottoposta a controlli periodici ed essere in cura ancora oggi dalla Dott.ssa (docc. 13 - 19 - 16 - 30)”; Per_2
29)“Vero che prima del sinistro era una giovane donna di 18 anni che amava uscire con gli Pt_1 amici, frequentare la palestra, andare in discoteca e a fare shopping”;
30)“Vero che prima del 3 marzo 2017 era integrata nella sua classe e nel gruppo di amici che Pt_1 frequentava quotidianamente”;
31)“Vero che è stata sottoposta alla sua prima visita psicologica dopo il 3 marzo 2017”; Pt_1
32)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di deficit cognitivi caratterizzati da Parte_1 difficoltà di attenzione e concentrazione, deficit mnesici e dell'eloquio”;
33)“Vero che dal giorno del sinistro riferisce che “non trova la parola” per Parte_1 esprimere quello che vorrebbe dire”;
34)“Vero che si vergogna di stare con persone diverse dai propri familiari anche per le Pt_1 difficoltà ad esprimersi, pertanto, in contesti diversi dalla famiglia, riferisce di essere a suo agio solo pagina 5 di 27 senza parlare”;
35)“Vero che fino al giorno del sinistro aveva un buon rendimento scolastico con Parte_1 votazione intorno al 7 in tutte le materie”;
36)“Vero che non veniva ammessa all'esame di maturità per l'anno 2017 e perdeva Parte_1
l'anno scolastico”;
37)“Vero che dal giorno del sinistro ha difficoltà scolastiche e nello studio, riferisce Parte_1 di non riuscire a memorizzare quello che studia e di avere difficoltà a concentrarsi”;
38)“Vero che dal giorno del sinistro trascorreva i pomeriggi e il weekend a casa a Parte_1 studiare con l'aiuto dei genitori e/o di un sostegno esterno, ma alla interrogazioni prendeva sempre voti insufficienti riferendo di non saper rispondere alle domande”;
39)“Vero che gli insegnanti di consigliarono ai genitori di intraprendere il percorso scolastico Pt_1 con un insegnante di sostegno con un piano didattico personalizzato”;
40)“Vero che fu costretta a ripetere l'anno scolastico essendo stata bocciata l'anno Parte_1 della maturità”;
41)“Vero che si ritrovò l'anno successivo (2018) con una classe che non conosceva e con le Pt_1 difficoltà a socializzare intervenute in seguito al sinistro del marzo 2017, tanto che si chiuse ancor di più in se stessa”;
42)“Vero che avrebbe voluto seguire le orme paterne e intraprendere la carriera da dentista Pt_1 nello studio del padre”;
43)“Vero che come sognato da anni, avrebbe voluto iscriversi alla facoltà di odontoiatria non Pt_1 appena diplomata tanto che aveva già acquistato i libri per il test d'ingresso”;
44)“Vero che si rese conto di non poter affrontare la carriera universitaria nella Parte_1 facoltà di odontoiatria, non riuscendo neanche a superare il test d'ingresso e decise di tentare la carriera da igienista dentale”;
45)“Vero che fu bocciata al test d'ingresso di igienista dentale”; Pt_1
46)“Vero che prima del sinistro era iscritta al corso per ottenere la patente di Parte_1 guida”;
47)“Vero che l'attrice dopo il sinistro del 3 marzo 2017 si rifiuta di imparare a guidare e anche di salire in auto come passeggera per evitare attacchi di panico”;
48)“Vero che dopo il sinistro ha ritirato la propria iscrizione alla scuola guida e ancora oggi è Pt_1 priva di patente”;
pagina 6 di 27 49)“Vero che prima del sinistro amava sciare, in particolare con lo snowboard e nei weekend Pt_1 invernali si recava con la famiglia e gli amici a Cervinia “;
50)“Vero che da marzo 2017 a è vietato sciare per timore di prendere colpi alla testa”; Pt_1
51)“Vero che attualmente (luglio 2021) è costretta ad assumere la seguente terapia Parte_1 farmacologica: Lamictal 100 mg (antiepilettico); Lorazepam 5 mg (ansiolitico); Deltacortene 2,5 mg
(cortisone); Didrogyl 5 gocce (calcio); Ramipril 2 mg (betabloccante); Omeoprazolo 2 mg
(gastroprotettore) e gocce di En per dormire”;
52)“Vero che lo Studio Legale RI prese contatto con la compagnia di assicurazioni CP_1
in molteplici occasioni e l'Avv. Maria Romana Bajetta invitò, invano, il liquidatore che gestiva il
[...] sinistro a sottoporre ad una visita di natura psichica da affiancarsi a quella Parte_1 prettamente fisica”;
Si indicano come testimoni:
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 5; Testimone_1
- residente in [...], sui capitoli da 1 a 6, sui capitoli da 1 a Testimone_2
6;
- residente a [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_3
- residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_4
- residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_5
- , residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Tes_6
- Avv. Maria Romana Bajetta, c/o Studio Legale RI, Via Montebello n. 24 Milano, sul capitolo
52.
I) Si chiede disporsi l'ispezione personale o l'interrogatorio libero di ex artt. 258 e Parte_1
117 c.p.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, stante l'intervenuta riunione dei gravami rubricati ai numeri di R.G. 960/2024
(appellante appellata ) e R.G. 1008/2024 (appellante Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
. Appellata Monticelli), in accoglimento delle domande tutte spiegate da in
[...] Controparte_1 entrambe le cause sia in via principale che in via incidentale, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in atti l'appello interposto da in via principale e Controparte_1
pagina 7 di 27 in via incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2069/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Carlo Albanese, R.G.
9018/2020, pubblicata il 02.10.2023, mai notificata, e:
•dare atto dell'avvenuta corresponsione, oltre alla somma di € 95.000,00 corrisposta ante causam e già presa in considerazione del Giudicante di prime cure, anche gli ulteriori acconti rispettivamente di
€ 100.000,00 (20.09.2021) e di € 125.000,00 (11.05.2022) già versati nel corso del giudizio di prime cure dall'odierna appellante, con conseguente ricalcolo di capitale, rivalutazione ed interessi.
•Dare atto dell'avvenuto versamento, a seguito dei conteggi effettuati da controparte in virtù della sentenza di primo grado, dell'ulteriore somma di € € 428.750,20 e di € 36.228,93 (oltre ritenuta d'acconto) quale rifusione spese in favore del procuratore antistatario.
Statuire un concorso di colpa della danneggiata quantomeno pari al 30% e, conseguentemente ridurre la misura del risarcimento ex art. 1227 c.c. della medesima percentuale, con conseguente ricalcolo di capitale, rivalutazione ed interessi
•rigettare la domanda avversaria di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, generica e da perdita di chance. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della statuizione della sentenza gravata sul punto, si chiede la riduzione di tale voce risarcitoria sulla base del concorso di colpa effettivamente riconosciuto in capo alla danneggiata.
•Il tutto con riserva di ripetizione di eventuali somme già corrisposte e che non dovessero risultare dovute.
•rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, per le ragioni tutte meglio espresse in atti avendo già effettuato il Controparte_1 versamento integrale del risarcimento dovuto.
- respingere integralmente il gravame interposto da , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi alla presente causa nonché al giudizio di prime cure, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie formulate nei confronti della convenuta, limitare la condanna di al pagamento delle sole Controparte_1 somme rigorosamente ed effettivamente accertate e provate nel corso del giudizio rigettando ogni maggiore infondata pretesa, tenuto conto altresì del grado di responsabilità effettivamente accertato in pagina 8 di 27 capo all'attrice IG.ra nonché delle somme attualmente già corrisposte. Con riserva di agire Parte_1 per la restituzione di somme eventualmente corrisposte in eccesso.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi alla presente causa nonché al giudizio di prime cure, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico si chiede ammettersi prova per interpello della IG.ra sulle seguenti Parte_1 circostanze:
1) Vero che, in occasione del sinistro occorso il 3.3.2017, lei viaggiava senza fare uso della cintura di sicurezza, come indicato dagli operatori del 118 nel verbale che si rammostra (cfr doc. 3 di controparte, prima parte, pag. 5 – pag. 9 scansionata);
2) Vero che lei, in occasione del sinistro occorso il 03.03.2017 per cui è causa, si era addormentata sul sedile posteriore destro del veicolo sui cui era trasportata;
3) Vero che ha dichiarato ai Carabinieri di Paderno Dugnano di non poter riferire nulla in relazione alla dinamica del sinistro, come da documento 2 controparte, pag. 41 scansionata che si rammostra;
4) Vero che, lei ha dichiarato ai Carabinieri di Paderno Dugnano che, per quello che ricordava, il
[...] proseguiva ad una velocità tranquilla, normale come documento 2 controparte, pag. 41 Pt_3 scansionata che si rammostra;
5) Vero che, a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, lei urtava lo schienale del sedile posto avanti a lei;
8
6) Vero che, in occasione del colloquio psicologico svoltosi presso l'ospedale Niguarda in data
21.3.2017, la Dr OI AN ha riscontrato in lei una buona capacità adattiva, assenza di ansia, umore congruo e un'apertura al dialogo come referto Neurochirurgia degenza di cui al documento n. 3 parte prima di controparte, annotazione 21.03.2017 pag. 34 della cartella clinica (pag. 63 scansionata), che si rammostra;
7) Vero che, in occasione del colloquio del 21.3.2017, lei ha riferito alla Dr OI di percepire un complessivo benessere, documento n. 3 parte prima di controparte, annotazione 21.03.2017 pag. 34 della cartella clinica (pag. 63 scansionata) che si rammostra;
8) Vero che, in occasione del colloquio psicologico svoltosi presso l'ospedale Niguarda in data
15.6.2017, la Dr OI ha riscontrato che lei fosse orientata, lucida, collaborante e che esprimesse un pensiero corretto nel contenuto e nella forma, con una percezione esente da distorsione, come da pagina 9 di 27 relazione clinica ambulatoriale 15.06.2017 documento n. 13 controparte che si rammostra;
9) Vero che, in occasione di tale colloquio del 15.6.2017, lei ha manifestato un eloquio fluido, una critica adeguata e una vivacità emotiva, come da relazione clinica ambulatoriale 15.06.2017 documento n. 13 controparte che si rammostra;
10) Vero che, in occasione della visita svoltasi presso l'ospedale Niguarda in data 26.6.2017, lei si è mostrata alla Dr OI orientata, lucida, collaborante ed ha espresso un pensiero corretto nel contenuto e nella forma, con una percezione esente da distorsione, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della Dott.ssa documento n. 16 di controparte che si Per_3 rammostra;
9
11) Vero che, in occasione di tale visita del 26.6.2017, lei ha mostrato un atteggiamento presente, interessato, critico e adeguato rispetto agli eventi, capace di accedere ed esprimere i vissuti emotivi riguardanti l'incidente, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della Dott.ssa documento n. 16 di controparte che si rammostra;
Per_3
12) Vero che, in occasione di tale visita del 26.6.2017, lei ha mostrato una ripristinata capacità emotiva e progettualità futura, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della
Dott.ssa documento n. 16 che si rammostra.
3.2 Si chiede, altresì, ammettersi prova per Per_3 testimoni sulle seguenti circostanze:
13) Vero che, allorquando è giunto sul luogo dell'incidente avvenuto il 3.3.2017, lei ha rilevato il distacco del sedile anteriore destro dell'autoveicolo ford fiesta CX846EA, come da relazione del 118 doc. 3, parte prima di controparte, pag. 5 che si rammostra;
14) Vero che, in occasione del sinistro occorso il 3.3.2017, i danni riportati dall'autoveicolo Ford
Fiesta targato CX846EA (in particolare distacco del sedile anteriore destro) sono conseguenza del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte del trasportato sul sedile posteriore destro;
15)
Vero che, a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la IG.ra (trasportata sul Parte_1 sedile posteriore destro) urtava lo schienale del sedile posto avanti a lei;
16) Vero che i danni refertati alla sig.na sono incompatibili con l'utilizzo delle cinture di Parte_1 sicurezza;
17) Vero che la vettura Ford Fiesta, su cui lei viaggiava, al momento dell'incidente teneva una velocità contenuta, come da verbale di sommarie informazioni del 30.05.2017 doc. 2 controparte, pag. 42 scansionata.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 16 i IGg.ri , Testimone_7 Tes_8
pagina 10 di 27 (Soccorritori del 118 intervenuti), , e (medici del Tes_9 Tes_10 Testimone_11 Testimone_12
Pronto Soccorso Ospedale Niguarda); sul capitolo n. 17 Testimone_2
Si ritiene che i capitoli di prova avversari debbano essere dichiarati inammissibili per i seguenti motivi:
• Sulla prova per interpello del sig. Pt_3 Parte_3
- quanto al capitolo 1): lo stesso contiene molteplici circostanze e, dunque, risulta carente della specificità richiesta ex lege e, in ogni caso, contrario alle risultanze documentali. Lo stesso è inammissibile, inoltre, poiché verte su una circostanza che non può provocare la confessione giudiziale della parte, giacché l'asserito utilizzo delle cinture di sicurezza, da parte della sig.ra non Parte_1 può essere fonte di responsabilità per il IG. Ulteriormente, è evidente che il IG. Parte_3 [...]
essendo stato alla guida dell'autovettura, non può essere in grado di riferire se al momento Pt_3 del sinistro la sig.ra stesse utilizzando la cintura di sicurezza;
Parte_1
- quanto al capitolo 2): inammissibile poiché valutativo, demandando alla parte un giudizio circa la compatibilità fra la dinamica del sinistro (testacoda) e le lesioni dell'attrice (urto del capo contro la portiera e i finestrini). In ogni caso, verte su una circostanza che non può provocare la confessione giudiziale della parte ed è contrario alle risultanze documentali. Anche in relazione a simili circostanze, infatti, proprio il signor ha dichiarato (si confronti pagina Parte_3
2 rapporto di incidente stradale prodotto in atti sub doc. 2) che il veicolo da lui condotto effettuava, nell'occorso, un unico testacoda. È chiaro infine come il conducente, proprio perché tale, non abbia potuto vedere, durante il sinistro, ove l'attrice abbia urtato;
- quanto al capitolo 3): irrilevante e non contestato nella parte in cui tenda a dimostrare che l'attrice non è stata (fortunosamente) sbalzata all'esterno del veicolo su cui si trovava a viaggiare.
- quanto ai capitoli 4) e 5): documentali, irrilevanti e pacifici;
• Sulla prova per testi
- quanto al capitolo 1): lo stesso contiene molteplici circostanze e, dunque, risulta carente della specificità richiesta ex lege e, in ogni caso, contrario alle risultanze documentali. In particolare, controparte indica tra i testi da sentirsi sul presente capitolo di prova la sig.ra , la Testimone_1 quale, sentita al momento del sinistro dall'autorità intervenuta (si confronti pagina 40 del rapporto di incidente stradale prodotto in atti), aveva così dichiarato: “… io indossavo la cintura di sicurezza, ma non ricordo con precisione se gli altri la indossassero o meno … non so se qualcuno non avesse la cintura allacciata, siccome i soccorsi mi hanno dovuto sedare per il dolore …”. Del pari, anche pagina 11 di 27 l'ulteriore trasportata, sig.ra (invero, neppure ex adverso citata a testimonio) ha Persona_4 confermato (si confronti pagina 43 del rapporto di incidente stradale prodotto in atti) di non ricordare nulla in ordine a chi indossasse o meno la cintura di sicurezza. Quest'ultima, peraltro, pur dichiarando di averla regolarmente indossata, è stata prontamente smentita dai referti medici del
Pronto Soccorso (si confronti pagina 37 del rapporto di incidente prodotto in atti) che hanno chiaramente accertato l'assenza di utilizzo del dispositivo di sicurezza. Nello specifico, il capitolo di prova ex adverso formulato (e che mirerebbe a far confermare l'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice in occasione del sinistro per cui è causa) si scontra inevitabilmente con le risultanze di tutti i referti medici stilati nell'occorso, che hanno accertato l'inesistenza di lesioni compatibili con l'utilizzo del dispositivo di sicurezza, nonché con la rottura del sedile anteriore destro 4 provocata dalla proiezione in avanti (proprio perché priva delle cinture di sicurezza) della sig.ra Da Parte_1 quanto sopra si evince l'inammissibilità del presente capitolo di prova. Nella denegata ipotesi in cui, però, lo stesso dovesse essere ammesso, si chiede di essere ammessi a prova contraria, per interpello del sig. e con la teste ex adverso indicati, sui seguenti Parte_3 Testimone_2 capitoli: 1pc) “Vero che, negli istanti antecedenti il sinistro occorso nella notte tra il 2 e il 3 marzo
2017 e di cui si tratta, Lei guardava innanzi a sé la strada e vedeva sopraggiungere il veicolo Toyota
Aigo, targato FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora come da dichiarazione Persona_1 resa all'autorità intervenuta che si rammostra”; 2pc) “Vero che, a seguito dell'impatto con il veicolo
Toyota Aigo, targato FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora il sedile Persona_1 anteriore destro dell'auto su cui viaggiava si distaccava a seguito della proiezione in avanti della signora , trasportata sul sedile posteriore destro”. Parte_1
- quanto al capitolo 2): inammissibile poiché valutativo, demandando alla parte un giudizio circa la compatibilità fra la dinamica del sinistro (testacoda) e le lesioni dell'attrice (urto del capo contro la portiera e i finestrini). In ogni caso, contrario alle risultanze documentali. Anche in relazione a simili circostanze, evidente che le sigg.re e negli attimi di verificazione del sinistro, a Tes_1 Tes_2 causa dell'urto e quale natura reazione all'impatto subito, non avrebbero certo potuto fare attenzione a quanto occorso alla IG.ra Ciò vale, a maggior ragione, per la sig.ra perché era Parte_1 Tes_2 seduta sul “sedile anteriore lato destro” (cfr doc. 2 controparte, pag. 42), sicché era semplicemente impossibile che potesse vedere se la IG.ra al momento del sinistro, indossasse la cintura, Parte_1 considerato che quest'ultima era seduta esattamente dietro di lei ovvero sul sedile posteriore destro
(cfr doc. 2, pag. 1);
pagina 12 di 27 - quanto al capitolo 3): irrilevante e non contestato nella parte in cui tenda a dimostrare che l'attrice non è stata (fortunosamente) sbalzata all'esterno del veicolo su cui si trovava a viaggiare.
- quanto ai capitoli 4) e 5): documentali, irrilevanti e pacifici;
- quanto al capitolo 6): inammissibile poiché il teste deve rispondere in relazione a fatti specifici, non potendo semplicemente limitarsi a confermare quanto contenuto in un documento. Si evidenzia, peraltro, come controparte abbia strumentalmente omesso di indicare quale teste su questo capitolo la
IG.ra , in quanto, come evidenziato riguardo al capitolo n. 1, essa ha rilasciato Tes_1 dichiarazioni contrarie ai fatti che controparte vorrebbe irritualmente provare. Quanto alla teste si richiama ulteriormente quanto esposto in relazione al capitolo avversario 1), evidenziando, Tes_2 in particolare, come, anche qualora (e non si dubita che così sarà!) la signora confermasse Tes_2 quanto già dichiarato all'autorità intervenuta, i suoi giudizi resterebbero in un insanabile contrasto con quanto documentalmente provato, ovverosia che l'attrice non ha riportato lesioni compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Ulteriormente, peraltro, proprio qualora la teste confermasse le proprie dichiarazioni, si avrebbe la prova che, nel momento in cui il sinistro avveniva, la stessa guardava la strada dinanzi a sé (ha infatti Per_ confermato di aver visto l'autoveicolo avvicinarsi e poi urtare il proprio veicolo): con ciò, ovviamente, nulla potendo riferire in ordine a quanto accadeva dietro di lei!!! Peraltro, si dubita che, avendo la signora le cinture allacciate, la stessa potesse utilmente girarsi indietro a Tes_2 guardare…
- quanto al capitolo 7): generico quanto ai danni e, comunque, demanda ai testi giudizi di natura tecnica circa il nesso causale tra sinistro e danni lamentati nonché cure cui l'attrice si sarebbe sottoposta. Trattasi inoltre di circostanze che parte attrice era tenuta a provare documentalmente, tramite i referti medici e la documentazione fiscale attestante le spese che avrebbe sostenuto;
- quanto ai capitoli da 8) a 12): implicano giudizi e competenze medico-scientifiche non demandabili ai testi. Il capitolo 12) è ulteriormente privo di ogni riferimento temporale e tutte le circostanze dedotte nei presenti capitoli avrebbero potuto e dovuto essere suffragate da documentazione medica ex adverso non prodotta;
- quanto al capitolo 13): implica un giudizio che, in ogni caso, risulterebbe irrilevante ai fini del decidere poiché riguardante, se provato, una paura dei congiunti e non della danneggiata.
- quanto ai capitoli da 14) a 17): implicano tutti giudizi e valutazioni da parte dei testi nonché competenze tecniche che agli stessi non competono. Ciò, a maggior ragione, se si consideri la mancata pagina 13 di 27 produzione, da parte avversaria, di documentazione medica che colleghi le crisi di pianto e la vergogna con il sinistro. Peraltro, le richieste ex adverso formulate si scontrano con le risultanze documentali della stessa controparte (cfr doc. 3 di controparte, pag. 63; doc. 13 di controparte;
docc.
16 e 19 di controparte) e, in ogni caso, non esorbita le normali (come già detto, seppur gravi) conseguenze del sinistro. Lo stesso medico fiduciario di a seguito della visita, Controparte_2 dava atto che la odierna attrice “Segnala di necessita di maggiori pause durante lo studio, rispetto a prima dell'incidente senza franchi disturbi di memoria e concentrazione. Non deficit masticatori. Il percorso psicologico si è interrotto, si reca a visita solo se per necessità” (cfr doc. 3, pag. 4).
- quanto al capitolo 18): implica giudizi e valutazioni da parte dei testi nonché competenze tecniche che agli stessi non competono.
- quanto al capitolo 19): assolutamente generico (quando? Con chi?), sì da non consentire neppure la prova contraria sul punto, e privo di rilievo ai fini del decidere.
- quanto al capitolo 20): inammissibile poiché di contenuto sostanzialmente negativo e, in ogni caso, generico, non essendo neppure specificato il nominativo degli amici sì da poter richiedere idonea prova contraria. Oltre a ciò, si pone in contrasto con le dichiarazioni attoree (poi, “smussate” nei successivi scritti) nel proprio atto di citazione allorquando (pagina 24) si affermava che “(…) il rapporto con i coetanei era già stato oggetto in passato di un percorso intrapreso con i genitori di accettazione di se stessa;
infatti, è affetta da una patologia che ne rallenta la crescita (…)”. La Pt_1 circostanza, lungi dall'essere una manipolazione da parte della scrivente difesa, è chiaramente esplicitata nella relazione di parte ex adverso prodotta sub doc. 30.
- quanto al capitolo 21): demanda al teste un giudizio sullo stato d'animo dell'attrice;
- quanto ai capitoli da 22) a 25): generici e valutativi poiché demandano ai testi giudizi medici;
- quanto ai capitoli 26) e 27): generici (“sempre” quando?), implicanti valutazioni da parte dei testi
(“deteriorato a causa dei”) e, in ogni caso, ininfluente dal momento che è stata la stessa controparte a confermare che la sorella dell'attrice, a prescindere dal sinistro, era già in procinto di trasferirsi. Allo stato, peraltro, non vi è neppure la prova dell'effettiva composizione della famiglia dell'attrice.
- quanto al capitolo 28): valutativo poiché demanda ai testi giudizi medici.
La circostanza avrebbe comunque dovuto essere oggetto di prova documentale.
- quanto ai capitoli 29) e 30): manifestamente generici e valutativi.
- quanto al capitolo 31): generico, non essendo stata specificata né il tipo di visita che sarebbe stata sostenuta né per quale motivo e, pertanto, non permette la deduzione di adeguata prova contraria.
pagina 14 di 27 Inoltre, il contenuto è sostanzialmente di senso negativo.
- quanto al capitolo 32): valutativo poiché implica competenze tecniche non demandabili ai testi e, in ogni caso, vertente su circostanze da provarsi attraverso documentazione medica.
- quanto al capitolo 33): generico e di contenuto sostanzialmente negativo, valutativo perché implica giudizi di natura tecnica.
- quanto al capitolo 34): implica giudizi di natura tecnica e, pertanto, non è demandabile a testi, generico non essendovi l'indicazione specifica delle persone al di fuori della cerchia familiare.
- quanto ai capitoli da 35) a 40): generici (“intorno al 7”, mancata indicazione dei professori o di chi avrebbe fornito sostegno, ecc.) sì da non consentire la deduzione di idonea prova contraria, valutativi
(“buon rendimento”) e, in ogni caso, riguardanti circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere provate documentalmente. Peraltro, la produzione degli esiti scolastici precedenti avrebbe consentito una valutazione concreta ed imparziale sia del rendimento scolastico che delle attitudini e delle aspirazioni dell'attrice (non solo, quindi, le valutazioni nelle singole materie, ma anche giudizi sul comportamento, sui rapporti con i compagni di classe e sulle prospettive future manifestate dalla
; Parte_1
- quanto al capitolo 41): generico (manca ogni specifica indicazione), valutativo e demandante giudizi ai testi, di contenuto sostanzialmente negativo;
- quanto ai capitoli da 42) a 45): generici e demandanti ai testi giudizi. In ogni caso, controparte (che pure vorrebbe far dichiarare ai testi l'avvenuto acquisto dei testi 9 necessari alla preparazione per l'ingresso alla facoltà di odontoiatria) propone un capitolo di prova assolutamente generico (quando sono stati acquistati i testi? Che fine hanno fatto? Di che testi si trattava?) e non è in grado di produrre un solo documento in grado di confermare la veridicità delle proprie asserzioni (ricevuta acquisto libri, modulo iscrizione ai test di ingresso – peraltro, per entrambe le facoltà -, ecc.). Tutto ciò rinviando alle già espresse considerazioni circa l'istituto superiore frequentato dall'attrice che non può lasciar in alcun modo supporre la volontà di intraprendere le carriere in ambito dentistico…
- quanto ai capitoli da 46) a 48): anche tali circostanze avrebbero meritato quantomeno un principio di prova scritta (iscrizione al corso, richiesta di ritiro, ecc,), trattandosi peraltro di capitoli assolutamente generici (quando si era iscritta? Quando si è ritirata? Non è invero neppure indicata la specifica scuola guida cui si sarebbe iscritta).
- quanto ai capitoli 49) e 50): generici, privi di contestualizzazione spazio-temporale.
- quanto al capitolo 51): demanda ai testi giudizi e competenze tecniche, le relative circostanze pagina 15 di 27 avrebbe dovuto essere provate documentalmente.
- quanto al capitolo 52): ininfluente ai fini del decidere. Si sottolinea, peraltro, come l'onere probatorio relativo ai danni asseritamente sofferti dall'attrice sia in capo alla stessa, con ciò a nulla rilevando l'eventuale richiesta formulata alla compagnia assicurativa. Peraltro, si evidenzia come la relazione medico legale di abbia preso in considerazione anche le eventuali implicazioni CP_1 natura psicologica, come si evince da una semplice lettura della stessa.
2. SULLA RICHIESTA AVVERSARIA DI AUDIZIONE DELLA ATTRICE. Senza alcuno scopo polemico e senza voler mancare di rispetto al Giudicante (ovviamente nel pieno potere di sentire liberamente le parti ogniqualvolta ne ravvisi la necessità), ci si oppone comunque alla richiesta avversaria di audizione della sig.ra sulla considerazione (ex adverso esplicitata) che “una Parte_1 valutazione del danno non possa prescindere da un colloquio personale con la danneggiata”. Orbene,
a sommesso avviso di chi scrive, se lo scopo del richiesto “colloquio” è quello ex adverso dichiarato di poter valutare il danno asseritamente sofferto, si ritiene che la CTU richiesta da ambo le parti possa senza dubbio giovare allo scopo, anzi sia di certo lo spazio più appropriato affinché una simile valutazione possa tecnicamente e scientificamente realizzarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata il 2 ottobre
2023 ed emendata ex artt. 287-288 cpc con ordinanza riservata dell'11 marzo 2024, definendo la causa n. 9018/2020 di Rg. promossa dalla signora nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dei signori e , in contumacia di
[...] Parte_3 Parte_2 quest'ultimi, accertava e dichiarava che il sinistro per cui è causa, occorso ad e Parte_1 verificatosi in data 3.3.2027, alle ore 2.30 circa, lungo la via Mazzini nel Comune di Paderno
Dugnano, quale trasportata sul veicolo Ford Fiesta targato CX846EA, era ascrivibile a responsabilità dell'attrice nella misura del 15% (ex art. 1227 cc., per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e, nella residua quota del 85%, da attribuirsi a colpa del signor Parte_3
conducente della predetta autovettura, di proprietà di , per
[...] Parte_2
l'effetto, condannando i medesimi signori , Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa del veicolo, in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro - già detratta la quota del 15% ritenuta imputabile all'attrice e sottratto l'acconto di € 95.000,00 versatole ante causam - a corrispondere in favore della stessa, a titolo di risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, la residua somma pagina 16 di 27 di € 677.205,65, comprensiva degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria (per quanto concerne le voci di danno non patrimoniale) maturati sino alla data della decisione, con l'aggiunta dei soli interessi moratori nella misura legale eventualmente maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo, nel contempo ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio e condannando Controparte_1
i convenuti, in solido fra loro, a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 29.584,45, di cui 584,45 per spese esenti e 29.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della procedente, avv. Fabio RI, dichiaratosi antistatario, ed indicazione ex artt. 59, comma 1, e 60, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 in Parte_2
e dei soggetti nei cui confronti
[...] Parte_3 Controparte_1 recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
1.2 Avverso tale sentenza proponevano separato appello sia la signora con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28 marzo-3 aprile 2024, a mezzo servizio postale, quanto ai signori e e, in via telematica, il 28.3.2024, quanto a Parte_2 Parte_3
, incardinando la causa n. 960/2024 di Rg., sia , con Controparte_1 Controparte_3 atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, in via telematica, quanto alla signora ed, a Parte_1 mezzo postale tramite Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di Monza, in data 29 marzo-12 aprile
2024, quanto ai signori e , incardinando la causa n. Parte_2 Parte_3
1008/2024 di Rg.
1.3 Ad esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 le due cause - nelle quali si costituivano rispettivamente e la signora proponendo reciproci appelli incidentali, mentre i Controparte_1 Parte_1 signori regolarmente citati e non comparsi, venivano dichiarati contumaci – venivano Parte_3 riunite ex art. 335 cpc, con contestuale rinvio al 20.5.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 per la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 20 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
pagina 17 di 27 2.1 La signora in via preliminare, e , con il primo motivo di Parte_1 Controparte_3 gravame, concordano nell'evidenziare che il Tribunale erroneamente in sede di decisione abbia omesso di detrarre dalle somme liquidate per danno non patrimoniale in favore della prima ulteriori acconti, rispetto all'unico di € 95.000,00 del 16.4.2020 considerato, versati dalla seconda nel corso del processo, per complessivi € 225.000,00, di cui € 100.000,00 in data 30.7.2021 ed € 125.000,00 il 10 maggio 2022; tali importi, quindi, così come quello di € 95.000,00 di cui si è detto (ed in sostanza, sul punto, può dirsi cessata la materia del contendere), devono pacificamente decurtarsi dall'eventuale quantum debeatur attribuibile alla terza trasportata ad esito della lite, ovviamente devalutato alla data del sinistro per poi procedersi al calcolo degli interessi compensativi maturati sulle somme man mano rivalutate fino ai singoli atti solutori medio tempore intervenuti e sul residuo fino alla data odierna (in materia, cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 1712 del 17.2.1995).
2.2 Ciò posto, con il primo motivo la signora si duole della ingiusta attribuzione nei propri Parte_1 confronti da parte del primo decidente di un concorso di colpa, nella misura del 15%, per ipotizzato mancato uso delle cinture di sicurezza, in tale modo disattendendo i princìpi regolatori dell'onere della prova, sul punto incombente sulla Compagnia assicurativa, ed il risultato dell'istruttoria compiuta dai Carabinieri di Paderno Dugnano, cui era stato confermato l'utilizzo di detti strumenti di contenimento da parte di tutti i trasportati sul veicolo, tanto che nessuna sanzione in proposito era stata elevata da parte degli agenti intervenuti sul posto, a tacere che l'urto subìto dalla vettura era stato così violento che la circostanza che fossero, o meno, allacciate le cinture, a suo avviso, risulta del tutto ininfluente sulle conseguenze del sinistro, che non sarebbero mutate, come certificato anche dal CTU nominato in prime cure.
2.3 Per parte sua, al contrario, , nel secondo motivo di gravame dalla medesima Controparte_1 proposto, censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale ha limitato entro la misura del 15% la responsabilità ascrivibile alla signora per il mancato uso delle cinture di sicurezza, a suo Parte_1 avviso, da porsi quanto meno al 30%, perchè, laddove indossate, avrebbero, per la stessa, sensibilmente ridotto l'esito del sinistro;
ed al riguardo, prosegue la Compagnia, va osservato come i Militi del 118, nel resoconto dell'incidente, avevano dichiarato che la trasportata, procedente in prime cure, non aveva le cinture, a tacere che lo stato del sedile destro anteriore, proteso avanti a quello dalla medesima occupato, risultava rotto a seguito dell'urto con il suo viso, il che, per la stessa, riprova la violenza dell'impatto, dovuto al fatto che la controparte non indossava i sistemi di contenimento. pagina 18 di 27 2.4 Tali motivi, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente.
2.5 Al riguardo, osserva la Corte che il CTU dott. incaricato dal Giudice a quo, nella Persona_6 propria relazione peritale definitiva, in punto di cinture di sicurezza, ha riferito di avere tratto la propria affermazione, riportata nella bozza inizialmente predisposta, che la signora non Parte_1 avesse correttamente utilizzato le cinture di sicurezza basandosi su quanto dal medesimo rinvenuto riportato nei documenti sanitari ospedalieri, quindi, in sostanza, de relato, i cui operatori, peraltro, non erano presenti nell'immediatezza dell'incidente; nè quanto riportato nel verbale dei
Soccorritori del 118 può offrire una prova certa della circostanza dagli stessi rilevata, atteso che i medesimi erano giunti sul posto ad incidente già avvenuto;
deve, inoltre, considerarsi che quanto riportato nel verbale di escussione per sommarie informazioni assunte sulla dinamica del sinistro il
30.5.2017 dal Comando della Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano, nel quale la signora ha dichiarato di essere stata seduta nel veicolo dei al momento Testimone_2 Parte_3 dell'impatto sul sedile anteriore destro e che “indossavamo tutti la cintura di sicurezza”, ulteriormente confermando, senza alcuna esitazione e con fermezza, rispondendo ad altra apposita domanda sul punto, che “la cintura era allacciata da tutti” (v. doc. 2 prodotto in prime cure dalla
; e va anche osservato che nella relazione dell'incidente stradale in questione, del Parte_1
3.3.2017, redatta dalla stessa Tenenza dei Carabinieri (stesso doc. 2, già richiamato), nulla si riferisce circa la questione che occupa;
inoltre, nella predetta relazione tecnica d'ufficio, in risposta alle osservazioni di parte attrice, veniva altresì precisato che “nulla può affermare il CTU sul fatto che le cinture fossero state allacciate al momento dell'urto e poi slacciate dai soccorritori o da altri”, aggiungendo che “il grave trauma cranico encefalico potrebbe senz'altro essere stato ampliato dal mancato utilizzo dei mezzi di contenimento, anche se, dato l'urto ad alta energia cinetica ……. non si può escludere che, anche se contenuta, la signorina avrebbe potuto Parte_1 riportare un grave traumatismo al capo”; in tale modo, il CTU ha confermato che l'utilizzo, o meno, della cintura di contenimento rispetto alle conseguenze occorse alla trasportata, odierna appellante nella causa n. 960/24 di rg., fosse, di per sé, del tutto ininfluente rispetto alle conseguenze dalla medesima partite;
da qui, la totale irrilevanza, da un lato, di quanto dichiarato - in termini, peraltro, del tutto dubitativi e neppure con valenza confessoria, ancora nel pieno della malattia occorsale con “esiti di grave traumatismo cranio-encefalico fratturativo con sindrome psico-organica, lieve disturbo cognitivo e terapia anticonvusivante, anosmia e ipogeusia”, come accertato dal CTU - dalla stessa signora avanti ai Carabinieri di Paderno Dugnano il Parte_1
pagina 19 di 27 30.5.2017, ove, senza parlare di sé stessa, in base alle domande postele, ha riferito di non sapere dire se la cintura fosse indossata da tutti o chi la indossasse e chi no ed, ancora, di non sapere se qualcuno degli occupanti del veicolo non avesse allacciato la cintura (doc. 2 più volte richiamato), dall'altro lato, delle prove per interpello e testi reiterate nel presente grado di giudizio dalla
Compagnia (cap. da 1 a 17), oltretutto anche inammissibili, laddove tendenti a comprovare circostanze negative (cap. 1, 3, 6, 14, 15) o a fare esprimere valutazioni tecniche o soggettive (cap. da 4 a 17).
2.6 Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla signora
[...] ed in parziale riforma della sentenza gravata, rigettato sul punto l'appello principale e Parte_1 quello incidentale della Compagnia assicurativa, va, da un lato, totalmente esclusa la sussistenza a carico della signora di un concorso di colpa ex art. 1227 cc, rilevante ai fini della Parte_1 quantificazione dei danni dalla medesima subiti ad esito del sinistro, come di seguito rideterminati
(punti 3.7 e 3.8), e, per l'effetto, dall'altro lato, acclarata la piena responsabilità al 100% della causazione del sinistro oggetto di lite in capo ai signori e Parte_3 [...]
rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. Parte_2
CX846EA, in solido con la compagnia assicurativa dello stesso, . Controparte_1
3.1 Con il secondo motivo la signora si duole dell'erronea quantificazione da parte del Parte_1
Giudice a quo del danno non patrimoniale dalla medesima subìto, atteso che al riguardo la sentenza risulta contraddittoria, avendo il Tribunale mostrato di riferirsi per i relativi conteggi a due tabelle differenti, la seconda elaborata per tenere conto della personalizzazione del danno (nella misura del
30%), omettendo, tuttavia, di riportarvi, senza motivare tale scelta, la voce del “danno non patrimoniale risarcibile”, per l'importo di € 437.034,00, che compariva nella prima, per cui, ad avviso della stessa, il danno complessivamente subìto per il titolo in discussione e da liquidarsi in suo favore deve ammontare a non meno di € 600.254,20 (€ 437.034,00 + € 24.700,00 per ITT ed €
138.520,20 per la personalizzazione).
3.2 Inoltre (terzo motivo della signora , il danno da parte del Giudice di prime cure è stato Parte_1 liquidato in moneta non attuale al momento della sentenza, in quanto calcolato sulla base delle
Tabelle milanesi del 2021, così che è necessario, a suo avviso, rivalutare il tutto alla data della decisione, portando l'importo di € 437.674,40 ad € 518.406,96.
3.3 Tali motivi sono fondati, nei limiti e per quanto di ragione.
pagina 20 di 27 3.4 Va, in proposito, premesso che il rinvio operato dal Tribunale alle Tabelle meneghine del 2021 per il calcolo del danno non patrimoniale subìto dalla signora accertato dal CTU era, Parte_1 alla data della sentenza (28.9.2023), giustificato, pur non essendo adeguato all'attualità, in quanto all'epoca non erano state ancora pubblicate nuove Tabelle, elaborate nell'anno 2024 a cura dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e diffuse dal Presidente del Tribunale di Milano soltanto il 5 giugno 2024, mentre le precedenti del medesimo Osservatorio del 2022 erano limitate alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, ipotesi non ricorrente nel caso in discussione.
3.5 Ciò posto, nella sentenza appellata effettivamente il Giudice a quo ha inserito due tipologie diverse di conteggi, rispettivamente nelle pagine 15 e 16, da un lato, e, poi, a pagina 18, dall'altro lato, di non chiara comprensione, laddove nella seconda appare omessa la voce del “danno non patrimoniale risarcibile” per € 437.034,00 riportata nella prima, quando la rielaborazione del conteggio era stata motivata con la dichiarata volontà di aggiungere a quanto precedentemente determinato una specifica personalizzazione del 30% superiore a quella “standard” già compresa in ciascun punto della tabella di riferimento;
quanto sopra, per tenere conto della particolare sofferenza morale che, secondo il decidente, caratterizzava il nocumento patito dalla danneggiata
(v. pag. 16 e 17 della decisione).
3.6 Ritiene, pertanto, il Collegio che il motivo di gravame in questione meriti accoglimento, con conseguente necessità di parziale riforma della sentenza appellata sul punto, qui precisato, peraltro, che il danno non patrimoniale da riconoscersi in favore della signora deve rapportarsi, Parte_1 per la relativa quantificazione – non già in via diretta, ma (come confermato, in via incidentale, dalla terza sezione della Corte di Cassazione nelle pagg. 26 e 27, punto 2, delle conclusioni della sentenza n. 11319 del 29.4.2025) quale indiretto parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile attuali ed idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cc - alla
Tabella Unica Nazionale da lesioni “macropermanenti” di cui al DPR n. 12 del 13.1.2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025; ciò, avendo detta Tabella Unica portata generale e garantendo criteri omogenei, equi e trasparenti nella determinazione dei risarcimenti da lesioni personali, stante la sua natura normativa, esprimente parametri e valori legali unificati e vincolanti per la liquidazione del nocumento in questione, utili, quindi, per la decisione in fattispecie quali quella in esame.
pagina 21 di 27 3.7 Venendo alla quantificazione del danno in parola, considerato quanto sopra ed in base a quanto già accertato dal CTU, con esauriente ed adeguata motivazione delle proprie osservazioni e conclusioni, qui condivise, secondo la Corte alla signora possono riconoscersi - Parte_1 tenuto conto, quanto ai dati della danneggiata e dell'invalidità riscontrata, dell'età della signora al momento del sinistro (18 anni), della percentuale di invalidità permanente attribuitale (50%) e dei riconosciutile 20 giorni di invalidità temporanea totale, 80 giorni di invalidità temporanea al 75% e
160 giorni di invalidità temporanea al 60% e, quanto ai parametri economici, del valore di €
7.070,48 del punto del danno biologico permanente corrispondente all'età della stessa, dell'importo di € 3.202,93 per la personalizzazione del danno morale nella misura del 45,3% (aumento medio), dell'importo di € 10.273,40 del punto del danno non patrimoniale, del coefficiente di riduzione per età della danneggiata ( ) e dell'importo di € 80,10 per l'indennità temporanea, già aumentato Nu_1 del 45%, per il danno morale (aumento medio) – le seguenti somme:
- € 323.474,30, quale danno biologico permanente (€ 7.070,48x50x0,915);
- € 146.533,86, per danno morale nel valore medio (€ 3.202,93x50x',915);
- € 1.601,96, per ITT al 100% per 20 giorni;
- € 4.805,88, per ITT al 75% per 80 giorni;
- € 7.689,41, per ITT al 60%, per 160 giorni;
con un totale del danno non patrimoniale di € 484.105,41, importo sul quale va calcolato l'aumento del 30% previsto dall'art. 138, terzo comma, dl D.lvo 209/2005, pari ad € 145.231,62, ed al quale vanno, infine, aggiunti € 1.616,45 di danno patrimoniale per le spese mediche accertate nella relazione peritale e non oggetto di gravame, con un totale complessivo generale di € 630.953,48, somma che, devalutata alla data del sinistro, diviene pari ad € 525.356,77, alla quale vanno aggiunti gli interessi compensativi sul capitale rivalutato di anno in anno (v. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1712 del 1995) ed, infine, detratti gli acconti medio tempore corrisposti in corso di causa di cui si è detto per giungere alla finale liquidazione del risarcimento del nocumento in discussione, calcolata alla data della decisione.
3.8 Al riguardo, detta somma di € 525.356,77, gravata degli interessi compensativi sul capitale rivalutato in base al criterio sopra indicato, alla data del primo acconto di € 95.000,00 (16.4.2020), ammonta ad € 539.631,68; la stessa, decurtata del predetto acconto, diviene, quindi, € 444,631,68,
pagina 22 di 27 che, gravata di ulteriori interessi su tale capitale annualmente rivalutato fino alla data del secondo acconto di € 100.000,00 (20.9.2021), diviene pari ad € 454.596,74; tale importo, al netto di detto secondo acconto, diviene pari ad € 354.596,74, somma che, incrementata degli ulteriori interessi maturati su tale capitale annualmente rivalutato fino alla data del terzo acconto di € 125.000,00
(20.9.2021), diviene pari ad € 376.728,35; pertanto, detratto detto acconto, la somma totale liquidabile diviene pari ad € 229.596,74, importo che, alla data della presente decisione, con l'aggiunta degli interessi compensativi calcolati sull'importo rivalutato annualmente, diviene €
274.140,04, pari a quanto rimasto da riconoscersi in favore della signora a titolo di Parte_1 integrale risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale per rimborso delle spese mediche occorse a seguito del sinistro stradale che ci occupa, al netto degli acconti dalla medesima ricevuti prima della pubblicazione della sentenza gravata.
4.1 Con il quarto motivo la signora censura la sentenza gravata, laddove il Tribunale Parte_1 ha disatteso la propria domanda tesa a vedersi riconoscere a carico delle controparti anche il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale del giudizio, che ha portato alla corresponsione ad opera di in suo favore, prima del radicamento della lite, della Controparte_4 somma di € 95.000 a titolo di risarcimento della quota di danno dalla Compagnia in tale momento ritenuto imputabile a responsabilità colposa del proprio assicurato. Quanto sopra, senza avere considerato il primo decidente che l'attività stragiudiziale in materia di responsabilità da circolazione stradale rappresenta una fase necessaria, regolamentata e propedeutica a quella giudiziale, per cui costituisce uno dei motivi per i quali il relativo compenso al difensore è dovuto, da quantificarsi in misura pari agli importi esposti nella nota pro forma prodotta in prime cure da parte sua (doc. 41).
4.2 Tale motivo non coglie nel segno.
4.3 Vale, in proposito, osservare che la signora a sostegno della propria pretesa al riguardo, Parte_1 si è limitata a produrre una mera nota pro forma del proprio difensore, in cui manca la descrizione dell'attività in concreto effettuata (doc. 41), con la conseguenza che nemmeno, allo stato, è distinguibile a quale fase della lite (stragiudiziale o giudiziale) possa in concreto riferirsi;
non solo, in atti non è stato comprovato che la signora abbia ad oggi corrisposto alcunchè per il titolo in discussione al proprio legale, il quale, diversamente, avrebbe emesso regolare fattura, sicchè, in mancanza dell'esborso, nulla le può esserle autonomamente riconosciuto per detta attività,
pagina 23 di 27 nemmeno potendosi dire che la signora abbia subìto un effettivo danno patrimoniale al Parte_1 riguardo;
ciò, a tacere che manca la specifica dimostrazione che la pro forma in discussione riguardi attività che non siano da considerare connesse e complementari con quelle prettamente giudiziali, di cui la fase stragiudiziale, salvo prova contraria, nella fattispecie non superata, costituisce un mero completamento (sul punto, cfr. Cassazione Civile, sez. 2, ordinanza n. 21565 del 7.10.2020); pertanto, come bene già evidenziato dal primo decidente, nulla detta pro forma aggiunge alla fisiologica, sia pure necessaria, attività prodromica all'instaurazione del processo, ad esito del quale, oltretutto, la liquidazione delle spese di lite poste a carico delle parti soccombenti, come già disposta dal Tribunale, è stata effettuata tenendo conto, fra le somme riconosciute in favore della procedente, proprio dell'importo di € 95.000 in questione;
opinare diversamente, peraltro, porterebbe ad una inammissibile duplicazione di somme per il medesimo titolo.
4.4 Con il quinto motivo la signora si duole che il Tribunale ha disposto che l'interesse da Parte_1 applicarsi al risarcimento del danno liquidato in sentenza sia da commisurare sulla base di quello legale, quando il disposto di cui all'art. 1284, quarto comma, cc deve applicarsi non alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito a fare data dalla domanda giudiziale.
4.5 Tale motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
4.6 Va, a tale fine, osservato che, poiché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore dell'appellante è stato quantificato già comprendendo gli interessi compensativi maturati sul capitale, dapprima, devalutato e, poi, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna (ed al netto di quanto medio tempore anticipatole nel corso del processo), sulla somma oggetto di condanna nei confronti dei responsabili del sinistro ed, in solido, della Compagnia assicurativa solo dalla data della decisione in avanti, in cui l'originario debito di valore si trasforma in obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi moratori, calcolati nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc sino al saldo effettivo;
ciò, attesa l'applicabilità generale ad ogni obbligazione, quindi, anche da fatto illecito, di quanto disposto dalla norma citata, come confermato dal Supremo Collegio (v. ordinanza n. 61 del 3.1.2023).
5.1 Per parte sua, con il terzo motivo di appello lamenta l'erronea liquidazione in Controparte_1 favore della signora del risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa Parte_1 specifica, senza avere dato corretto rilievo il Tribunale alla pur dallo stresso sottolineata mancata pagina 24 di 27 dimostrazione di quanto dalla medesima sostenuto al riguardo, neppure avendo comprovato che prima dell'incidente stradale occorsole avesse un andamento scolastico brillante;
e, del resto, secondo la Compagnia, contrariamente a quanto dalla signora sostenuto in giudizio, la stessa, anteriormente al sinistro, non risulta frequentasse affatto un liceo, ma un istituto tecnico, per cui prospettare che avrebbe avuto intenzione di lavorare presso lo studio dentistico del padre risulta del tutto apodittico.
5.2 Del resto, prosegue la Compagnia, sul punto la sentenza è contraddittoria, laddove il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto la mancata prova da parte della signora riferita alla possibile Parte_1 prognostica sulla sua presumibile attività lavorativa futura, dall'altro lato, ha riconosciuto alla controparte, per il titolo in discussione, sia pur in via equitativa, l'importo di ben € 389.800,12 (già attualizzato alla data della decisione); ciò, nonostante il CTU non avesse escluso in capo all'infortunata la capacità lavorativa, avendo solo riferito che, ad esito delle conseguenze del sinistro, la medesima avrebbe potuto trovare maggiori difficoltà nell'esecuzione di occupazioni di concetto, situazione non incidente su attività lavorative di diversa tipologia.
5.3 Tale motivo è fondato e merita accoglimento.
5.4 Basta al riguardo richiamare quanto espresso a pag. 44 della relazione peritale (punto 6 delle conclusioni), ove il CTU ha sottolineato che la signora all'epoca era studentessa e non Parte_1 aveva una specifica attività lavorativa, limitandosi, poi, a rimarcare di potere “senz'altro affermare che vi potranno essere maggiori disagi nell'affrontare un futuro percorso lavorativo di tipo concettuale”, affermazione tale da non escludere affatto la capacità di lavoro futura dell'interessata: affermare, infatti, che “vi potranno essere maggiori disagi” non significa che, comunque, la medesima non potrà rinvenire un lavoro;
e, pertanto, nemmeno può dirsi, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, che, ad sito del sinistro, la signora abbia subito un danno Parte_1 da lesione della capacità lavorativa specifica, oltretutto per somma di notevole entità, per la quantificazione della quale il Tribunale non ha dato alcuna indicazione in motivazione relativamente ai criteri, sia pure equitativi, adottati per la relativa liquidazione.
5.5 La sentenza appellata, pertanto, va riformata sul punto, escludendo in favore della signora ogni risarcimento per il titolo in discussione. Parte_1
5.6 Né alla predetta signora tenuto conto, mutatis mutandis, di quanto sopra evidenziato, Parte_1 può riconoscersi il risarcimento per perdita di capacità lavorativa generica - intesa come possibilità pagina 25 di 27 di trovare una qualsiasi occupazione anche diversa rispetto a quella cui le inclinazioni personali ed il contesto familiare, a suo dire, la indirizzavano - dalla medesima richiesto con l'appello condizionato proposto nella causa n. 1008/2024 per il caso di accoglimento di quello formulato dalla compagnia retro affrontato: sul punto, al di là di quanto espresso dal CTU, laddove non ha escluso, come detto, la capacità di lavoro dell'infortunata, ma solo evidenziato una possibile maggiore difficoltà a rinvenire lavori di tipo concettuale (situazione già, peraltro, ricompresa nella valutazione del danno non patrimoniale riferito allo stato di salute dell'infortunata a seguito del sinistro), la Corte concorda con quanto ritenuto dal primo decidente, dovendosi rimarcare che una siffatta pretesa avrebbe, comunque, richiesto una prova rigorosa dell'andamento scolastico della stessa ante sinistro e, quindi, una dimostrazione, altrettanto rigorosa, delle sue effettive potenzialità di carriera futura;
e, del resto, in atti non vi è alcun documento da cui potere trarre, con la necessaria obbiettività, alcuna attendibile valutazione sotto il profilo della concreta incidenza della lesione patita, pur grave ed accertata, sulla capacità di guadagno futuro dell'infortunata, neppure con riferimento alla capacità lavorativa generica, a nulla valendo al riguardo le prove per interpello dei signori e per testi dalla medesima dedotte (da 1 a 52), palesemente inammissibili, Parte_3 laddove tendenti a fare esprimere pareri soggettivi e valutativi, o a fare riferire mere intenzioni o stati d'animo del tutto personali della stessa procedente, quindi riferendo de relato, ovvero, circostanze negative, dai testi nemmeno conoscibili, ovvero ancora, ininfluenti ai fini della decisione.
6.1 Quanto sopra, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in parziale accoglimento degli appelli rispettivamente proposti dalla signora e da nelle due cause nn. 960/2024 e 1008/2024 di Rg., riunite Parte_1 Controparte_1 fra loro, e in parziale riforma della sentenza gravata, n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 e corretta ex art. 287/288 cpc in data 11 marzo 2024, del
Tribunale di Monza, confermata nel resto (anche, in particolare, quanto alla liquidazione delle spese di lite e relativamente ai compensi liquidati al CTU, stante la del tutto prevalente soccombenza delle parti convenutevi rispetto alle domande formulate dalla signora in tale sede, Parte_1 ancorchè in parte emendate con la presente decisione), accertata la piena responsabilità, nella misura del 100%, della causazione dell'incidente stradale per cui è causa in capo ai signori Pt_2
e rispettivamente quali conducente e proprietario del
[...] Parte_3 veicolo Ford Fiesta tg. CX846EA assicurato presso , quest'ultima ed i predetti Controparte_1
pagina 26 di 27 signori e vadano condannati, in solido Parte_2 Parte_3 fra loro, a risarcire e, quindi, a pagare in favore della signora la complessiva Parte_1 somma, attualizzata alla data odierna, già al netto degli acconti percepiti prima della pubblicazione della sentenza gravata, di € 274.140,04, a titolo di integrale risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, subìti ad esito del sinistro, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla decisione fino al saldo effettivo.
6.2 Considerato il parziale accoglimento dei rispettivi, contrapposti, gravami e la conseguente reciproca soccombenza in questa sede, sussistono i presupposti ex art. 92, secondo comma, cpc per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, definitivamente pronunciando sugli appelli, principali ed incidentali, rispettivamente proposti dalla signora e da nelle due cause riunite fra loro nn. 960/2024 e Parte_1 Controparte_1
1008/2024 di rg. e in parziale riforma della sentenza gravata, n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 e corretta ex artt. 287-288 cpc l'11 marzo 2024, del Tribunale di
Monza:
1) accerta la piena responsabilità, nella misura del 100%, della causazione dell'incidente stradale per cui è causa in capo ai signori e , Parte_3 Parte_2 rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. CX846EA, in solido con la compagnia assicurativa dello stesso, ; Controparte_1
2) condanna, per l'effetto, ed i signori e Controparte_1 Parte_2 [...]
, in solido fra loro, a risarcire e, quindi, a pagare in favore della signora Parte_3 [...] la complessiva somma, attualizzata alla data odierna, già al netto degli acconti percepiti Parte_1 prima della pubblicazione della sentenza gravata, di € 274.140,04, a titolo di integrale risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, dalla medesima subiti ad esito del sinistro, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla decisione fino al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza gravata;
4) compensa ex art. 92, secondo comma, cpc fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. RN Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente dott.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr. RN Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause, riunite fra loro, iscritte ai n. r.g. 960/2024 e 1008/2024, promosse in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. VENTURINI FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE NELLA CAUSA N. 960/2024 di Rg.
ed APPELLATA nella causa n. 1008/2024 di Rg.
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA SEGRAMORA N. Controparte_1 P.IVA_1
16 20853 BIASSONO presso lo studio dell'avv. LAUDISIO SABRINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CIRAOLO VALENTINA ( ) Via C.F._2
Santa Maddalena n. 1 20900 MONZA APPELLATA nella causa n. 960/2024 di Rg ed
APPELLANTE NELLA CAUSA N. 1008/2024 di Rg
E pagina 1 di 27 (C.F. ) Parte_2 C.F._3
(C.F. ) Parte_3 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis,
In via principale
A)In riforma della sentenza n. 2069/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 2 ottobre 2023, accertare e dichiarare essersi il sinistro per cui è causa verificato per fatto e colpa esclusiva del signor
, conducente della vettura Ford Fiesta targata CX846EA di proprietà del Parte_3 signor su cui era trasportata al momento del sinistro Parte_2 Parte_1 del 3.03.2017 per cui è causa, e per l'effetto condannare i signori , Parte_2
e la compagnia , in persona del legale rappresentante Parte_3 Controparte_1 pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui biologico, morale, esistenziale, estetico, perdita di chances, per lesione della capacità lavorativa specifica e generica, lucro cessante, per spese mediche e non, presenti e future, perdita di chance) patiti dalla signora in conseguenza del sinistro stesso, nella misura che si chiede Parte_1 venga determinata dall'Eccellentissima Corte adita secondo i parametri descritti in narrativa, detratti gli importi già corrisposti in forza della sentenza di primo grado, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT
- costo della vita e gli interessi compensativi, ed oltre alle spese di CTU e CTP.
B)Liquidare alla signora l'ulteriore somma di € 5.870,00, oltre oneri di legge, a titolo Parte_1 di spese legali sostenute dall'attrice per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014.
C) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%, CPA
4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Sull'appello di Controparte_1
D) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
E) Dichiarare l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate da Controparte_1
In via incidentale condizionata
F) Nella denegata ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello di Controparte_1
pagina 2 di 27 riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Monza n. 2069/2023 e, per l'effetto, condannare i signori , e la compagnia Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno
[...] patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica (perdita di chance) patito da
[...] nella misura che si chiede venga determinata dall'Eccellentissima Corte adita secondo i Parte_1 parametri descritti in narrativa, ovvero il tutto in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT - costo della vita e gli interessi compensativi.
G) Comunque, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario 15%, IVA 22%,
CPA 4% con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via istruttoria
H) Ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale del signor Parte_3
(sui capitoli di prova da 1 a 5) e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che la notte tra il 2 e il 3 marzo 2017, alle ore 2.30 circa, viaggiava come Parte_1 trasportata sul sedile posteriore destro, con le cinture di contenimento allacciate, a bordo del veicolo
Ford Fiesta, targato CX846EA, di proprietà del signor e condotto dal Parte_2 signor il quale, mentre percorreva via Mazzini nel Comune di Paderno Parte_3
Dugnano, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, collidendo con il veicolo Toyota Aigo, targato
FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora;
Persona_1
2)“Vero che a causa dell'urto, l'autoveicolo su cui era trasportata l'odierna istante compiva una serie di rotazioni su se stesso, tanto che l'attrice urtò più volte il capo lateralmente contro il finestrino e la portiera”;
3)“Vero che dopo l'urto venne ritrovata seduta sul sedile posteriore destro, come da Parte_1 doc. 3 pag. 4 che mi viene rammostrato”;
4)“Vero che sul luogo interveniva prima il personale del 118 e successivamente, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Desio, anche una pattuglia della Polizia Locale di Paderno Dugnano che raccoglieva le dichiarazioni delle parti e poi si recava sul luogo teatro del sinistro, infine stilava il rapporto di incidente stradale (docc. 2 e 43)”;
5)“Vero che a causa del violento impatto venne trasportata d'urgenza presso il Parte_1
Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda ed ivi ricoverata in prognosi riservata nel reparto di
Neurorianimazione, con diagnosi “frattura pareti orbita bilaterali;
Frattura ossa nasali;
TC maggiore pagina 3 di 27 con GCS 12; Rinoliquorrea;
Frattura affondata osso frontale con contusione cerebrale;
FLC frontale”
e sottoposta ad un duplice intervento neurochirurgico”;
6) “Vero che confermo la dichiarazione da me rilasciata ai Carabinieri di Paderno Dugnano, sub. doc. 2” - che qui viene riallegata per semplicità di lettura;
7)“Vero che a causa del sinistro de quo, subì un danno all'arcata dentaria e fu costretta a Pt_1 sottoporsi a cure odontoiatriche per il trattamento endocanalare del dente 2.3 (doc. 20)”;
8)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di diplopia nei quadranti laterali di destra e parestesie Pt_1 in regione frontale sinistra”;
9)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di anosmia e ageusia, tanto da avere difficoltà a Pt_1 mangiare e da rifiutare il cibo”;
10)“Vero che dopo il sinistro ha iniziato per la prima volta a rifiutare il cibo e ha soffrire di Pt_1 disturbi alimentari”;
11)“Vero che da marzo 2017 è dimagrita 20 kg in pochi mesi ed è arrivata a pesare 32 kg”; Pt_1
12)Vero che dal giorno del sinistro de quo soffre di attacchi epilettici improvvisi”; Parte_1
13)“Vero che e i suoi genitori hanno timore a farla stare sola a casa o lasciarla con i nonni per Pt_1 paura che possa essere colta da un attacco epilettico”;
14)“Vero che ancora oggi piange tutti i giorni e appena ha un ricordo del sinistro ha difficoltà a Pt_1 trattenere le lacrime”;
15)“Vero che dal giorno del sinistro de quo si vergogna del suo aspetto, delle cicatrici presenti Pt_1 sul volto, delle rientranze dell'osso a livello dello zigomo e del suo aspetto fisico che non riconosce più”;
16)“Vero che ho sentito in diverse occasioni piangere per il proprio aspetto in quanto si sente Pt_1 un mostro”;
17)“Vero che nella primavera /estate 2021 a è comparsa (divenuta visibile) una Parte_1 placca a livello dell'arcata sopraccigliare destra e lei si vergogna a mostrarsi tanto che usa sempre gli occhiali da sole”;
18)“Vero che dovrà essere nuovamente sottoposta ad intervenuto chirurgico Parte_1 maxillofacciale a settembre 2021 per limare e sostituire la placca che è fuoriuscita dall'arcata sopraccigliare”;
19)“Vero che prima del sinistro de quo aveva iniziato da pochi mesi a frequentare un coetaneo Pt_1 ma dopo il sinistro la storia finì perché si vergognava a farsi vedere nelle sue condizioni fisiche Pt_1
pagina 4 di 27 e psichiche, pertanto, si rifiutava di uscire di casa”;
20)“Vero che dal giorno del sinistro l'attrice si è chiusa in casa, esce solo per le visite e si è chiusa in se stessa, rifiutando di vedere gli amici”;
21)“Vero che si vergogna del suo aspetto, si sente nel corpo di una bambina e l'ultima volta che Pt_1 ha messo un costume ed è stata in spiaggia è stato nell'estate 2016”;
22)“Vero che prima del sinistro amava il mare, nuotare e trascorrere le vacanze estive in Pt_1 località marittime”;
23)“Vero che dal giorno del sinistro l'attrice soffre di incubi notturni caratterizzati sempre dall'ansia che possa succedere qualcosa a se stessa o a qualche familiare”;
24)“Vero che prima di marzo 2017 era una ragazza dal carattere pacifico e tranquillo, sempre Pt_1 allegra”;
25)“Vero che dal 3 marzo 2017 è diventata aggressiva e irritabile, a casa è sempre in lite con i Pt_1 genitori e spesso ha crisi di nervi e di pianto”;
26)“Vero che ha una sorella che aveva sempre definito la sua migliore amica”; Pt_1
27)“Vero che dopo il sinistro il rapporto con la sorella si è deteriorato a causa dei forti litigi quotidiani, tanto che la stessa decise di andare a vivere fuori casa in quanto il clima casalingo di tensione era diventato insostenibile”;
28)“Vero che in seguito al sinistro de quo, soffre di una sindrome depressiva da Pt_1
“disadattamento con reazione mista a-d (F43.22 - ICD IO)” tanto che veniva sottoposta a controlli periodici ed essere in cura ancora oggi dalla Dott.ssa (docc. 13 - 19 - 16 - 30)”; Per_2
29)“Vero che prima del sinistro era una giovane donna di 18 anni che amava uscire con gli Pt_1 amici, frequentare la palestra, andare in discoteca e a fare shopping”;
30)“Vero che prima del 3 marzo 2017 era integrata nella sua classe e nel gruppo di amici che Pt_1 frequentava quotidianamente”;
31)“Vero che è stata sottoposta alla sua prima visita psicologica dopo il 3 marzo 2017”; Pt_1
32)“Vero che dal giorno del sinistro soffre di deficit cognitivi caratterizzati da Parte_1 difficoltà di attenzione e concentrazione, deficit mnesici e dell'eloquio”;
33)“Vero che dal giorno del sinistro riferisce che “non trova la parola” per Parte_1 esprimere quello che vorrebbe dire”;
34)“Vero che si vergogna di stare con persone diverse dai propri familiari anche per le Pt_1 difficoltà ad esprimersi, pertanto, in contesti diversi dalla famiglia, riferisce di essere a suo agio solo pagina 5 di 27 senza parlare”;
35)“Vero che fino al giorno del sinistro aveva un buon rendimento scolastico con Parte_1 votazione intorno al 7 in tutte le materie”;
36)“Vero che non veniva ammessa all'esame di maturità per l'anno 2017 e perdeva Parte_1
l'anno scolastico”;
37)“Vero che dal giorno del sinistro ha difficoltà scolastiche e nello studio, riferisce Parte_1 di non riuscire a memorizzare quello che studia e di avere difficoltà a concentrarsi”;
38)“Vero che dal giorno del sinistro trascorreva i pomeriggi e il weekend a casa a Parte_1 studiare con l'aiuto dei genitori e/o di un sostegno esterno, ma alla interrogazioni prendeva sempre voti insufficienti riferendo di non saper rispondere alle domande”;
39)“Vero che gli insegnanti di consigliarono ai genitori di intraprendere il percorso scolastico Pt_1 con un insegnante di sostegno con un piano didattico personalizzato”;
40)“Vero che fu costretta a ripetere l'anno scolastico essendo stata bocciata l'anno Parte_1 della maturità”;
41)“Vero che si ritrovò l'anno successivo (2018) con una classe che non conosceva e con le Pt_1 difficoltà a socializzare intervenute in seguito al sinistro del marzo 2017, tanto che si chiuse ancor di più in se stessa”;
42)“Vero che avrebbe voluto seguire le orme paterne e intraprendere la carriera da dentista Pt_1 nello studio del padre”;
43)“Vero che come sognato da anni, avrebbe voluto iscriversi alla facoltà di odontoiatria non Pt_1 appena diplomata tanto che aveva già acquistato i libri per il test d'ingresso”;
44)“Vero che si rese conto di non poter affrontare la carriera universitaria nella Parte_1 facoltà di odontoiatria, non riuscendo neanche a superare il test d'ingresso e decise di tentare la carriera da igienista dentale”;
45)“Vero che fu bocciata al test d'ingresso di igienista dentale”; Pt_1
46)“Vero che prima del sinistro era iscritta al corso per ottenere la patente di Parte_1 guida”;
47)“Vero che l'attrice dopo il sinistro del 3 marzo 2017 si rifiuta di imparare a guidare e anche di salire in auto come passeggera per evitare attacchi di panico”;
48)“Vero che dopo il sinistro ha ritirato la propria iscrizione alla scuola guida e ancora oggi è Pt_1 priva di patente”;
pagina 6 di 27 49)“Vero che prima del sinistro amava sciare, in particolare con lo snowboard e nei weekend Pt_1 invernali si recava con la famiglia e gli amici a Cervinia “;
50)“Vero che da marzo 2017 a è vietato sciare per timore di prendere colpi alla testa”; Pt_1
51)“Vero che attualmente (luglio 2021) è costretta ad assumere la seguente terapia Parte_1 farmacologica: Lamictal 100 mg (antiepilettico); Lorazepam 5 mg (ansiolitico); Deltacortene 2,5 mg
(cortisone); Didrogyl 5 gocce (calcio); Ramipril 2 mg (betabloccante); Omeoprazolo 2 mg
(gastroprotettore) e gocce di En per dormire”;
52)“Vero che lo Studio Legale RI prese contatto con la compagnia di assicurazioni CP_1
in molteplici occasioni e l'Avv. Maria Romana Bajetta invitò, invano, il liquidatore che gestiva il
[...] sinistro a sottoporre ad una visita di natura psichica da affiancarsi a quella Parte_1 prettamente fisica”;
Si indicano come testimoni:
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 5; Testimone_1
- residente in [...], sui capitoli da 1 a 6, sui capitoli da 1 a Testimone_2
6;
- residente a [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_3
- residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_4
- residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Testimone_5
- , residente in [...], sui capitoli di prova da 7 a 51; Tes_6
- Avv. Maria Romana Bajetta, c/o Studio Legale RI, Via Montebello n. 24 Milano, sul capitolo
52.
I) Si chiede disporsi l'ispezione personale o l'interrogatorio libero di ex artt. 258 e Parte_1
117 c.p.c.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, stante l'intervenuta riunione dei gravami rubricati ai numeri di R.G. 960/2024
(appellante appellata ) e R.G. 1008/2024 (appellante Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
. Appellata Monticelli), in accoglimento delle domande tutte spiegate da in
[...] Controparte_1 entrambe le cause sia in via principale che in via incidentale, così giudicare:
Nel merito, in via principale: accogliere per tutti i motivi dedotti in atti l'appello interposto da in via principale e Controparte_1
pagina 7 di 27 in via incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2069/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Monza, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Carlo Albanese, R.G.
9018/2020, pubblicata il 02.10.2023, mai notificata, e:
•dare atto dell'avvenuta corresponsione, oltre alla somma di € 95.000,00 corrisposta ante causam e già presa in considerazione del Giudicante di prime cure, anche gli ulteriori acconti rispettivamente di
€ 100.000,00 (20.09.2021) e di € 125.000,00 (11.05.2022) già versati nel corso del giudizio di prime cure dall'odierna appellante, con conseguente ricalcolo di capitale, rivalutazione ed interessi.
•Dare atto dell'avvenuto versamento, a seguito dei conteggi effettuati da controparte in virtù della sentenza di primo grado, dell'ulteriore somma di € € 428.750,20 e di € 36.228,93 (oltre ritenuta d'acconto) quale rifusione spese in favore del procuratore antistatario.
Statuire un concorso di colpa della danneggiata quantomeno pari al 30% e, conseguentemente ridurre la misura del risarcimento ex art. 1227 c.c. della medesima percentuale, con conseguente ricalcolo di capitale, rivalutazione ed interessi
•rigettare la domanda avversaria di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, generica e da perdita di chance. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della statuizione della sentenza gravata sul punto, si chiede la riduzione di tale voce risarcitoria sulla base del concorso di colpa effettivamente riconosciuto in capo alla danneggiata.
•Il tutto con riserva di ripetizione di eventuali somme già corrisposte e che non dovessero risultare dovute.
•rigettare integralmente le domande proposte dalla IG.ra in quanto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, per le ragioni tutte meglio espresse in atti avendo già effettuato il Controparte_1 versamento integrale del risarcimento dovuto.
- respingere integralmente il gravame interposto da , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto per i motivi esposti in atti.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi alla presente causa nonché al giudizio di prime cure, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande risarcitorie formulate nei confronti della convenuta, limitare la condanna di al pagamento delle sole Controparte_1 somme rigorosamente ed effettivamente accertate e provate nel corso del giudizio rigettando ogni maggiore infondata pretesa, tenuto conto altresì del grado di responsabilità effettivamente accertato in pagina 8 di 27 capo all'attrice IG.ra nonché delle somme attualmente già corrisposte. Con riserva di agire Parte_1 per la restituzione di somme eventualmente corrisposte in eccesso.
In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali relativi alla presente causa nonché al giudizio di prime cure, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico si chiede ammettersi prova per interpello della IG.ra sulle seguenti Parte_1 circostanze:
1) Vero che, in occasione del sinistro occorso il 3.3.2017, lei viaggiava senza fare uso della cintura di sicurezza, come indicato dagli operatori del 118 nel verbale che si rammostra (cfr doc. 3 di controparte, prima parte, pag. 5 – pag. 9 scansionata);
2) Vero che lei, in occasione del sinistro occorso il 03.03.2017 per cui è causa, si era addormentata sul sedile posteriore destro del veicolo sui cui era trasportata;
3) Vero che ha dichiarato ai Carabinieri di Paderno Dugnano di non poter riferire nulla in relazione alla dinamica del sinistro, come da documento 2 controparte, pag. 41 scansionata che si rammostra;
4) Vero che, lei ha dichiarato ai Carabinieri di Paderno Dugnano che, per quello che ricordava, il
[...] proseguiva ad una velocità tranquilla, normale come documento 2 controparte, pag. 41 Pt_3 scansionata che si rammostra;
5) Vero che, a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, lei urtava lo schienale del sedile posto avanti a lei;
8
6) Vero che, in occasione del colloquio psicologico svoltosi presso l'ospedale Niguarda in data
21.3.2017, la Dr OI AN ha riscontrato in lei una buona capacità adattiva, assenza di ansia, umore congruo e un'apertura al dialogo come referto Neurochirurgia degenza di cui al documento n. 3 parte prima di controparte, annotazione 21.03.2017 pag. 34 della cartella clinica (pag. 63 scansionata), che si rammostra;
7) Vero che, in occasione del colloquio del 21.3.2017, lei ha riferito alla Dr OI di percepire un complessivo benessere, documento n. 3 parte prima di controparte, annotazione 21.03.2017 pag. 34 della cartella clinica (pag. 63 scansionata) che si rammostra;
8) Vero che, in occasione del colloquio psicologico svoltosi presso l'ospedale Niguarda in data
15.6.2017, la Dr OI ha riscontrato che lei fosse orientata, lucida, collaborante e che esprimesse un pensiero corretto nel contenuto e nella forma, con una percezione esente da distorsione, come da pagina 9 di 27 relazione clinica ambulatoriale 15.06.2017 documento n. 13 controparte che si rammostra;
9) Vero che, in occasione di tale colloquio del 15.6.2017, lei ha manifestato un eloquio fluido, una critica adeguata e una vivacità emotiva, come da relazione clinica ambulatoriale 15.06.2017 documento n. 13 controparte che si rammostra;
10) Vero che, in occasione della visita svoltasi presso l'ospedale Niguarda in data 26.6.2017, lei si è mostrata alla Dr OI orientata, lucida, collaborante ed ha espresso un pensiero corretto nel contenuto e nella forma, con una percezione esente da distorsione, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della Dott.ssa documento n. 16 di controparte che si Per_3 rammostra;
9
11) Vero che, in occasione di tale visita del 26.6.2017, lei ha mostrato un atteggiamento presente, interessato, critico e adeguato rispetto agli eventi, capace di accedere ed esprimere i vissuti emotivi riguardanti l'incidente, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della Dott.ssa documento n. 16 di controparte che si rammostra;
Per_3
12) Vero che, in occasione di tale visita del 26.6.2017, lei ha mostrato una ripristinata capacità emotiva e progettualità futura, come da relazione clinica ambulatoriale 26.6.2017 a firma della
Dott.ssa documento n. 16 che si rammostra.
3.2 Si chiede, altresì, ammettersi prova per Per_3 testimoni sulle seguenti circostanze:
13) Vero che, allorquando è giunto sul luogo dell'incidente avvenuto il 3.3.2017, lei ha rilevato il distacco del sedile anteriore destro dell'autoveicolo ford fiesta CX846EA, come da relazione del 118 doc. 3, parte prima di controparte, pag. 5 che si rammostra;
14) Vero che, in occasione del sinistro occorso il 3.3.2017, i danni riportati dall'autoveicolo Ford
Fiesta targato CX846EA (in particolare distacco del sedile anteriore destro) sono conseguenza del mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte del trasportato sul sedile posteriore destro;
15)
Vero che, a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la IG.ra (trasportata sul Parte_1 sedile posteriore destro) urtava lo schienale del sedile posto avanti a lei;
16) Vero che i danni refertati alla sig.na sono incompatibili con l'utilizzo delle cinture di Parte_1 sicurezza;
17) Vero che la vettura Ford Fiesta, su cui lei viaggiava, al momento dell'incidente teneva una velocità contenuta, come da verbale di sommarie informazioni del 30.05.2017 doc. 2 controparte, pag. 42 scansionata.
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dal n. 13 al n. 16 i IGg.ri , Testimone_7 Tes_8
pagina 10 di 27 (Soccorritori del 118 intervenuti), , e (medici del Tes_9 Tes_10 Testimone_11 Testimone_12
Pronto Soccorso Ospedale Niguarda); sul capitolo n. 17 Testimone_2
Si ritiene che i capitoli di prova avversari debbano essere dichiarati inammissibili per i seguenti motivi:
• Sulla prova per interpello del sig. Pt_3 Parte_3
- quanto al capitolo 1): lo stesso contiene molteplici circostanze e, dunque, risulta carente della specificità richiesta ex lege e, in ogni caso, contrario alle risultanze documentali. Lo stesso è inammissibile, inoltre, poiché verte su una circostanza che non può provocare la confessione giudiziale della parte, giacché l'asserito utilizzo delle cinture di sicurezza, da parte della sig.ra non Parte_1 può essere fonte di responsabilità per il IG. Ulteriormente, è evidente che il IG. Parte_3 [...]
essendo stato alla guida dell'autovettura, non può essere in grado di riferire se al momento Pt_3 del sinistro la sig.ra stesse utilizzando la cintura di sicurezza;
Parte_1
- quanto al capitolo 2): inammissibile poiché valutativo, demandando alla parte un giudizio circa la compatibilità fra la dinamica del sinistro (testacoda) e le lesioni dell'attrice (urto del capo contro la portiera e i finestrini). In ogni caso, verte su una circostanza che non può provocare la confessione giudiziale della parte ed è contrario alle risultanze documentali. Anche in relazione a simili circostanze, infatti, proprio il signor ha dichiarato (si confronti pagina Parte_3
2 rapporto di incidente stradale prodotto in atti sub doc. 2) che il veicolo da lui condotto effettuava, nell'occorso, un unico testacoda. È chiaro infine come il conducente, proprio perché tale, non abbia potuto vedere, durante il sinistro, ove l'attrice abbia urtato;
- quanto al capitolo 3): irrilevante e non contestato nella parte in cui tenda a dimostrare che l'attrice non è stata (fortunosamente) sbalzata all'esterno del veicolo su cui si trovava a viaggiare.
- quanto ai capitoli 4) e 5): documentali, irrilevanti e pacifici;
• Sulla prova per testi
- quanto al capitolo 1): lo stesso contiene molteplici circostanze e, dunque, risulta carente della specificità richiesta ex lege e, in ogni caso, contrario alle risultanze documentali. In particolare, controparte indica tra i testi da sentirsi sul presente capitolo di prova la sig.ra , la Testimone_1 quale, sentita al momento del sinistro dall'autorità intervenuta (si confronti pagina 40 del rapporto di incidente stradale prodotto in atti), aveva così dichiarato: “… io indossavo la cintura di sicurezza, ma non ricordo con precisione se gli altri la indossassero o meno … non so se qualcuno non avesse la cintura allacciata, siccome i soccorsi mi hanno dovuto sedare per il dolore …”. Del pari, anche pagina 11 di 27 l'ulteriore trasportata, sig.ra (invero, neppure ex adverso citata a testimonio) ha Persona_4 confermato (si confronti pagina 43 del rapporto di incidente stradale prodotto in atti) di non ricordare nulla in ordine a chi indossasse o meno la cintura di sicurezza. Quest'ultima, peraltro, pur dichiarando di averla regolarmente indossata, è stata prontamente smentita dai referti medici del
Pronto Soccorso (si confronti pagina 37 del rapporto di incidente prodotto in atti) che hanno chiaramente accertato l'assenza di utilizzo del dispositivo di sicurezza. Nello specifico, il capitolo di prova ex adverso formulato (e che mirerebbe a far confermare l'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice in occasione del sinistro per cui è causa) si scontra inevitabilmente con le risultanze di tutti i referti medici stilati nell'occorso, che hanno accertato l'inesistenza di lesioni compatibili con l'utilizzo del dispositivo di sicurezza, nonché con la rottura del sedile anteriore destro 4 provocata dalla proiezione in avanti (proprio perché priva delle cinture di sicurezza) della sig.ra Da Parte_1 quanto sopra si evince l'inammissibilità del presente capitolo di prova. Nella denegata ipotesi in cui, però, lo stesso dovesse essere ammesso, si chiede di essere ammessi a prova contraria, per interpello del sig. e con la teste ex adverso indicati, sui seguenti Parte_3 Testimone_2 capitoli: 1pc) “Vero che, negli istanti antecedenti il sinistro occorso nella notte tra il 2 e il 3 marzo
2017 e di cui si tratta, Lei guardava innanzi a sé la strada e vedeva sopraggiungere il veicolo Toyota
Aigo, targato FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora come da dichiarazione Persona_1 resa all'autorità intervenuta che si rammostra”; 2pc) “Vero che, a seguito dell'impatto con il veicolo
Toyota Aigo, targato FA536JB, di proprietà e condotto dalla signora il sedile Persona_1 anteriore destro dell'auto su cui viaggiava si distaccava a seguito della proiezione in avanti della signora , trasportata sul sedile posteriore destro”. Parte_1
- quanto al capitolo 2): inammissibile poiché valutativo, demandando alla parte un giudizio circa la compatibilità fra la dinamica del sinistro (testacoda) e le lesioni dell'attrice (urto del capo contro la portiera e i finestrini). In ogni caso, contrario alle risultanze documentali. Anche in relazione a simili circostanze, evidente che le sigg.re e negli attimi di verificazione del sinistro, a Tes_1 Tes_2 causa dell'urto e quale natura reazione all'impatto subito, non avrebbero certo potuto fare attenzione a quanto occorso alla IG.ra Ciò vale, a maggior ragione, per la sig.ra perché era Parte_1 Tes_2 seduta sul “sedile anteriore lato destro” (cfr doc. 2 controparte, pag. 42), sicché era semplicemente impossibile che potesse vedere se la IG.ra al momento del sinistro, indossasse la cintura, Parte_1 considerato che quest'ultima era seduta esattamente dietro di lei ovvero sul sedile posteriore destro
(cfr doc. 2, pag. 1);
pagina 12 di 27 - quanto al capitolo 3): irrilevante e non contestato nella parte in cui tenda a dimostrare che l'attrice non è stata (fortunosamente) sbalzata all'esterno del veicolo su cui si trovava a viaggiare.
- quanto ai capitoli 4) e 5): documentali, irrilevanti e pacifici;
- quanto al capitolo 6): inammissibile poiché il teste deve rispondere in relazione a fatti specifici, non potendo semplicemente limitarsi a confermare quanto contenuto in un documento. Si evidenzia, peraltro, come controparte abbia strumentalmente omesso di indicare quale teste su questo capitolo la
IG.ra , in quanto, come evidenziato riguardo al capitolo n. 1, essa ha rilasciato Tes_1 dichiarazioni contrarie ai fatti che controparte vorrebbe irritualmente provare. Quanto alla teste si richiama ulteriormente quanto esposto in relazione al capitolo avversario 1), evidenziando, Tes_2 in particolare, come, anche qualora (e non si dubita che così sarà!) la signora confermasse Tes_2 quanto già dichiarato all'autorità intervenuta, i suoi giudizi resterebbero in un insanabile contrasto con quanto documentalmente provato, ovverosia che l'attrice non ha riportato lesioni compatibili con l'utilizzo delle cinture di sicurezza.
Ulteriormente, peraltro, proprio qualora la teste confermasse le proprie dichiarazioni, si avrebbe la prova che, nel momento in cui il sinistro avveniva, la stessa guardava la strada dinanzi a sé (ha infatti Per_ confermato di aver visto l'autoveicolo avvicinarsi e poi urtare il proprio veicolo): con ciò, ovviamente, nulla potendo riferire in ordine a quanto accadeva dietro di lei!!! Peraltro, si dubita che, avendo la signora le cinture allacciate, la stessa potesse utilmente girarsi indietro a Tes_2 guardare…
- quanto al capitolo 7): generico quanto ai danni e, comunque, demanda ai testi giudizi di natura tecnica circa il nesso causale tra sinistro e danni lamentati nonché cure cui l'attrice si sarebbe sottoposta. Trattasi inoltre di circostanze che parte attrice era tenuta a provare documentalmente, tramite i referti medici e la documentazione fiscale attestante le spese che avrebbe sostenuto;
- quanto ai capitoli da 8) a 12): implicano giudizi e competenze medico-scientifiche non demandabili ai testi. Il capitolo 12) è ulteriormente privo di ogni riferimento temporale e tutte le circostanze dedotte nei presenti capitoli avrebbero potuto e dovuto essere suffragate da documentazione medica ex adverso non prodotta;
- quanto al capitolo 13): implica un giudizio che, in ogni caso, risulterebbe irrilevante ai fini del decidere poiché riguardante, se provato, una paura dei congiunti e non della danneggiata.
- quanto ai capitoli da 14) a 17): implicano tutti giudizi e valutazioni da parte dei testi nonché competenze tecniche che agli stessi non competono. Ciò, a maggior ragione, se si consideri la mancata pagina 13 di 27 produzione, da parte avversaria, di documentazione medica che colleghi le crisi di pianto e la vergogna con il sinistro. Peraltro, le richieste ex adverso formulate si scontrano con le risultanze documentali della stessa controparte (cfr doc. 3 di controparte, pag. 63; doc. 13 di controparte;
docc.
16 e 19 di controparte) e, in ogni caso, non esorbita le normali (come già detto, seppur gravi) conseguenze del sinistro. Lo stesso medico fiduciario di a seguito della visita, Controparte_2 dava atto che la odierna attrice “Segnala di necessita di maggiori pause durante lo studio, rispetto a prima dell'incidente senza franchi disturbi di memoria e concentrazione. Non deficit masticatori. Il percorso psicologico si è interrotto, si reca a visita solo se per necessità” (cfr doc. 3, pag. 4).
- quanto al capitolo 18): implica giudizi e valutazioni da parte dei testi nonché competenze tecniche che agli stessi non competono.
- quanto al capitolo 19): assolutamente generico (quando? Con chi?), sì da non consentire neppure la prova contraria sul punto, e privo di rilievo ai fini del decidere.
- quanto al capitolo 20): inammissibile poiché di contenuto sostanzialmente negativo e, in ogni caso, generico, non essendo neppure specificato il nominativo degli amici sì da poter richiedere idonea prova contraria. Oltre a ciò, si pone in contrasto con le dichiarazioni attoree (poi, “smussate” nei successivi scritti) nel proprio atto di citazione allorquando (pagina 24) si affermava che “(…) il rapporto con i coetanei era già stato oggetto in passato di un percorso intrapreso con i genitori di accettazione di se stessa;
infatti, è affetta da una patologia che ne rallenta la crescita (…)”. La Pt_1 circostanza, lungi dall'essere una manipolazione da parte della scrivente difesa, è chiaramente esplicitata nella relazione di parte ex adverso prodotta sub doc. 30.
- quanto al capitolo 21): demanda al teste un giudizio sullo stato d'animo dell'attrice;
- quanto ai capitoli da 22) a 25): generici e valutativi poiché demandano ai testi giudizi medici;
- quanto ai capitoli 26) e 27): generici (“sempre” quando?), implicanti valutazioni da parte dei testi
(“deteriorato a causa dei”) e, in ogni caso, ininfluente dal momento che è stata la stessa controparte a confermare che la sorella dell'attrice, a prescindere dal sinistro, era già in procinto di trasferirsi. Allo stato, peraltro, non vi è neppure la prova dell'effettiva composizione della famiglia dell'attrice.
- quanto al capitolo 28): valutativo poiché demanda ai testi giudizi medici.
La circostanza avrebbe comunque dovuto essere oggetto di prova documentale.
- quanto ai capitoli 29) e 30): manifestamente generici e valutativi.
- quanto al capitolo 31): generico, non essendo stata specificata né il tipo di visita che sarebbe stata sostenuta né per quale motivo e, pertanto, non permette la deduzione di adeguata prova contraria.
pagina 14 di 27 Inoltre, il contenuto è sostanzialmente di senso negativo.
- quanto al capitolo 32): valutativo poiché implica competenze tecniche non demandabili ai testi e, in ogni caso, vertente su circostanze da provarsi attraverso documentazione medica.
- quanto al capitolo 33): generico e di contenuto sostanzialmente negativo, valutativo perché implica giudizi di natura tecnica.
- quanto al capitolo 34): implica giudizi di natura tecnica e, pertanto, non è demandabile a testi, generico non essendovi l'indicazione specifica delle persone al di fuori della cerchia familiare.
- quanto ai capitoli da 35) a 40): generici (“intorno al 7”, mancata indicazione dei professori o di chi avrebbe fornito sostegno, ecc.) sì da non consentire la deduzione di idonea prova contraria, valutativi
(“buon rendimento”) e, in ogni caso, riguardanti circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere provate documentalmente. Peraltro, la produzione degli esiti scolastici precedenti avrebbe consentito una valutazione concreta ed imparziale sia del rendimento scolastico che delle attitudini e delle aspirazioni dell'attrice (non solo, quindi, le valutazioni nelle singole materie, ma anche giudizi sul comportamento, sui rapporti con i compagni di classe e sulle prospettive future manifestate dalla
; Parte_1
- quanto al capitolo 41): generico (manca ogni specifica indicazione), valutativo e demandante giudizi ai testi, di contenuto sostanzialmente negativo;
- quanto ai capitoli da 42) a 45): generici e demandanti ai testi giudizi. In ogni caso, controparte (che pure vorrebbe far dichiarare ai testi l'avvenuto acquisto dei testi 9 necessari alla preparazione per l'ingresso alla facoltà di odontoiatria) propone un capitolo di prova assolutamente generico (quando sono stati acquistati i testi? Che fine hanno fatto? Di che testi si trattava?) e non è in grado di produrre un solo documento in grado di confermare la veridicità delle proprie asserzioni (ricevuta acquisto libri, modulo iscrizione ai test di ingresso – peraltro, per entrambe le facoltà -, ecc.). Tutto ciò rinviando alle già espresse considerazioni circa l'istituto superiore frequentato dall'attrice che non può lasciar in alcun modo supporre la volontà di intraprendere le carriere in ambito dentistico…
- quanto ai capitoli da 46) a 48): anche tali circostanze avrebbero meritato quantomeno un principio di prova scritta (iscrizione al corso, richiesta di ritiro, ecc,), trattandosi peraltro di capitoli assolutamente generici (quando si era iscritta? Quando si è ritirata? Non è invero neppure indicata la specifica scuola guida cui si sarebbe iscritta).
- quanto ai capitoli 49) e 50): generici, privi di contestualizzazione spazio-temporale.
- quanto al capitolo 51): demanda ai testi giudizi e competenze tecniche, le relative circostanze pagina 15 di 27 avrebbe dovuto essere provate documentalmente.
- quanto al capitolo 52): ininfluente ai fini del decidere. Si sottolinea, peraltro, come l'onere probatorio relativo ai danni asseritamente sofferti dall'attrice sia in capo alla stessa, con ciò a nulla rilevando l'eventuale richiesta formulata alla compagnia assicurativa. Peraltro, si evidenzia come la relazione medico legale di abbia preso in considerazione anche le eventuali implicazioni CP_1 natura psicologica, come si evince da una semplice lettura della stessa.
2. SULLA RICHIESTA AVVERSARIA DI AUDIZIONE DELLA ATTRICE. Senza alcuno scopo polemico e senza voler mancare di rispetto al Giudicante (ovviamente nel pieno potere di sentire liberamente le parti ogniqualvolta ne ravvisi la necessità), ci si oppone comunque alla richiesta avversaria di audizione della sig.ra sulla considerazione (ex adverso esplicitata) che “una Parte_1 valutazione del danno non possa prescindere da un colloquio personale con la danneggiata”. Orbene,
a sommesso avviso di chi scrive, se lo scopo del richiesto “colloquio” è quello ex adverso dichiarato di poter valutare il danno asseritamente sofferto, si ritiene che la CTU richiesta da ambo le parti possa senza dubbio giovare allo scopo, anzi sia di certo lo spazio più appropriato affinché una simile valutazione possa tecnicamente e scientificamente realizzarsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata il 2 ottobre
2023 ed emendata ex artt. 287-288 cpc con ordinanza riservata dell'11 marzo 2024, definendo la causa n. 9018/2020 di Rg. promossa dalla signora nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dei signori e , in contumacia di
[...] Parte_3 Parte_2 quest'ultimi, accertava e dichiarava che il sinistro per cui è causa, occorso ad e Parte_1 verificatosi in data 3.3.2027, alle ore 2.30 circa, lungo la via Mazzini nel Comune di Paderno
Dugnano, quale trasportata sul veicolo Ford Fiesta targato CX846EA, era ascrivibile a responsabilità dell'attrice nella misura del 15% (ex art. 1227 cc., per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e, nella residua quota del 85%, da attribuirsi a colpa del signor Parte_3
conducente della predetta autovettura, di proprietà di , per
[...] Parte_2
l'effetto, condannando i medesimi signori , Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa del veicolo, in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro - già detratta la quota del 15% ritenuta imputabile all'attrice e sottratto l'acconto di € 95.000,00 versatole ante causam - a corrispondere in favore della stessa, a titolo di risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto, la residua somma pagina 16 di 27 di € 677.205,65, comprensiva degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria (per quanto concerne le voci di danno non patrimoniale) maturati sino alla data della decisione, con l'aggiunta dei soli interessi moratori nella misura legale eventualmente maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo, nel contempo ponendo definitivamente a carico di le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio e condannando Controparte_1
i convenuti, in solido fra loro, a rifondere ad le spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi € 29.584,45, di cui 584,45 per spese esenti e 29.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge, con distrazione in favore del difensore della procedente, avv. Fabio RI, dichiaratosi antistatario, ed indicazione ex artt. 59, comma 1, e 60, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 in Parte_2
e dei soggetti nei cui confronti
[...] Parte_3 Controparte_1 recuperare l'imposta di registro eventualmente prenotata a debito.
1.2 Avverso tale sentenza proponevano separato appello sia la signora con atto di Parte_1 citazione notificato in data 28 marzo-3 aprile 2024, a mezzo servizio postale, quanto ai signori e e, in via telematica, il 28.3.2024, quanto a Parte_2 Parte_3
, incardinando la causa n. 960/2024 di Rg., sia , con Controparte_1 Controparte_3 atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, in via telematica, quanto alla signora ed, a Parte_1 mezzo postale tramite Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di Monza, in data 29 marzo-12 aprile
2024, quanto ai signori e , incardinando la causa n. Parte_2 Parte_3
1008/2024 di Rg.
1.3 Ad esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 le due cause - nelle quali si costituivano rispettivamente e la signora proponendo reciproci appelli incidentali, mentre i Controparte_1 Parte_1 signori regolarmente citati e non comparsi, venivano dichiarati contumaci – venivano Parte_3 riunite ex art. 335 cpc, con contestuale rinvio al 20.5.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 per la precisazione delle conclusioni e lo scambio degli scritti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 20 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della
Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
pagina 17 di 27 2.1 La signora in via preliminare, e , con il primo motivo di Parte_1 Controparte_3 gravame, concordano nell'evidenziare che il Tribunale erroneamente in sede di decisione abbia omesso di detrarre dalle somme liquidate per danno non patrimoniale in favore della prima ulteriori acconti, rispetto all'unico di € 95.000,00 del 16.4.2020 considerato, versati dalla seconda nel corso del processo, per complessivi € 225.000,00, di cui € 100.000,00 in data 30.7.2021 ed € 125.000,00 il 10 maggio 2022; tali importi, quindi, così come quello di € 95.000,00 di cui si è detto (ed in sostanza, sul punto, può dirsi cessata la materia del contendere), devono pacificamente decurtarsi dall'eventuale quantum debeatur attribuibile alla terza trasportata ad esito della lite, ovviamente devalutato alla data del sinistro per poi procedersi al calcolo degli interessi compensativi maturati sulle somme man mano rivalutate fino ai singoli atti solutori medio tempore intervenuti e sul residuo fino alla data odierna (in materia, cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 1712 del 17.2.1995).
2.2 Ciò posto, con il primo motivo la signora si duole della ingiusta attribuzione nei propri Parte_1 confronti da parte del primo decidente di un concorso di colpa, nella misura del 15%, per ipotizzato mancato uso delle cinture di sicurezza, in tale modo disattendendo i princìpi regolatori dell'onere della prova, sul punto incombente sulla Compagnia assicurativa, ed il risultato dell'istruttoria compiuta dai Carabinieri di Paderno Dugnano, cui era stato confermato l'utilizzo di detti strumenti di contenimento da parte di tutti i trasportati sul veicolo, tanto che nessuna sanzione in proposito era stata elevata da parte degli agenti intervenuti sul posto, a tacere che l'urto subìto dalla vettura era stato così violento che la circostanza che fossero, o meno, allacciate le cinture, a suo avviso, risulta del tutto ininfluente sulle conseguenze del sinistro, che non sarebbero mutate, come certificato anche dal CTU nominato in prime cure.
2.3 Per parte sua, al contrario, , nel secondo motivo di gravame dalla medesima Controparte_1 proposto, censura l'impugnata sentenza, laddove il Tribunale ha limitato entro la misura del 15% la responsabilità ascrivibile alla signora per il mancato uso delle cinture di sicurezza, a suo Parte_1 avviso, da porsi quanto meno al 30%, perchè, laddove indossate, avrebbero, per la stessa, sensibilmente ridotto l'esito del sinistro;
ed al riguardo, prosegue la Compagnia, va osservato come i Militi del 118, nel resoconto dell'incidente, avevano dichiarato che la trasportata, procedente in prime cure, non aveva le cinture, a tacere che lo stato del sedile destro anteriore, proteso avanti a quello dalla medesima occupato, risultava rotto a seguito dell'urto con il suo viso, il che, per la stessa, riprova la violenza dell'impatto, dovuto al fatto che la controparte non indossava i sistemi di contenimento. pagina 18 di 27 2.4 Tali motivi, in quanto strettamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente.
2.5 Al riguardo, osserva la Corte che il CTU dott. incaricato dal Giudice a quo, nella Persona_6 propria relazione peritale definitiva, in punto di cinture di sicurezza, ha riferito di avere tratto la propria affermazione, riportata nella bozza inizialmente predisposta, che la signora non Parte_1 avesse correttamente utilizzato le cinture di sicurezza basandosi su quanto dal medesimo rinvenuto riportato nei documenti sanitari ospedalieri, quindi, in sostanza, de relato, i cui operatori, peraltro, non erano presenti nell'immediatezza dell'incidente; nè quanto riportato nel verbale dei
Soccorritori del 118 può offrire una prova certa della circostanza dagli stessi rilevata, atteso che i medesimi erano giunti sul posto ad incidente già avvenuto;
deve, inoltre, considerarsi che quanto riportato nel verbale di escussione per sommarie informazioni assunte sulla dinamica del sinistro il
30.5.2017 dal Comando della Tenenza dei Carabinieri di Paderno Dugnano, nel quale la signora ha dichiarato di essere stata seduta nel veicolo dei al momento Testimone_2 Parte_3 dell'impatto sul sedile anteriore destro e che “indossavamo tutti la cintura di sicurezza”, ulteriormente confermando, senza alcuna esitazione e con fermezza, rispondendo ad altra apposita domanda sul punto, che “la cintura era allacciata da tutti” (v. doc. 2 prodotto in prime cure dalla
; e va anche osservato che nella relazione dell'incidente stradale in questione, del Parte_1
3.3.2017, redatta dalla stessa Tenenza dei Carabinieri (stesso doc. 2, già richiamato), nulla si riferisce circa la questione che occupa;
inoltre, nella predetta relazione tecnica d'ufficio, in risposta alle osservazioni di parte attrice, veniva altresì precisato che “nulla può affermare il CTU sul fatto che le cinture fossero state allacciate al momento dell'urto e poi slacciate dai soccorritori o da altri”, aggiungendo che “il grave trauma cranico encefalico potrebbe senz'altro essere stato ampliato dal mancato utilizzo dei mezzi di contenimento, anche se, dato l'urto ad alta energia cinetica ……. non si può escludere che, anche se contenuta, la signorina avrebbe potuto Parte_1 riportare un grave traumatismo al capo”; in tale modo, il CTU ha confermato che l'utilizzo, o meno, della cintura di contenimento rispetto alle conseguenze occorse alla trasportata, odierna appellante nella causa n. 960/24 di rg., fosse, di per sé, del tutto ininfluente rispetto alle conseguenze dalla medesima partite;
da qui, la totale irrilevanza, da un lato, di quanto dichiarato - in termini, peraltro, del tutto dubitativi e neppure con valenza confessoria, ancora nel pieno della malattia occorsale con “esiti di grave traumatismo cranio-encefalico fratturativo con sindrome psico-organica, lieve disturbo cognitivo e terapia anticonvusivante, anosmia e ipogeusia”, come accertato dal CTU - dalla stessa signora avanti ai Carabinieri di Paderno Dugnano il Parte_1
pagina 19 di 27 30.5.2017, ove, senza parlare di sé stessa, in base alle domande postele, ha riferito di non sapere dire se la cintura fosse indossata da tutti o chi la indossasse e chi no ed, ancora, di non sapere se qualcuno degli occupanti del veicolo non avesse allacciato la cintura (doc. 2 più volte richiamato), dall'altro lato, delle prove per interpello e testi reiterate nel presente grado di giudizio dalla
Compagnia (cap. da 1 a 17), oltretutto anche inammissibili, laddove tendenti a comprovare circostanze negative (cap. 1, 3, 6, 14, 15) o a fare esprimere valutazioni tecniche o soggettive (cap. da 4 a 17).
2.6 Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla signora
[...] ed in parziale riforma della sentenza gravata, rigettato sul punto l'appello principale e Parte_1 quello incidentale della Compagnia assicurativa, va, da un lato, totalmente esclusa la sussistenza a carico della signora di un concorso di colpa ex art. 1227 cc, rilevante ai fini della Parte_1 quantificazione dei danni dalla medesima subiti ad esito del sinistro, come di seguito rideterminati
(punti 3.7 e 3.8), e, per l'effetto, dall'altro lato, acclarata la piena responsabilità al 100% della causazione del sinistro oggetto di lite in capo ai signori e Parte_3 [...]
rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. Parte_2
CX846EA, in solido con la compagnia assicurativa dello stesso, . Controparte_1
3.1 Con il secondo motivo la signora si duole dell'erronea quantificazione da parte del Parte_1
Giudice a quo del danno non patrimoniale dalla medesima subìto, atteso che al riguardo la sentenza risulta contraddittoria, avendo il Tribunale mostrato di riferirsi per i relativi conteggi a due tabelle differenti, la seconda elaborata per tenere conto della personalizzazione del danno (nella misura del
30%), omettendo, tuttavia, di riportarvi, senza motivare tale scelta, la voce del “danno non patrimoniale risarcibile”, per l'importo di € 437.034,00, che compariva nella prima, per cui, ad avviso della stessa, il danno complessivamente subìto per il titolo in discussione e da liquidarsi in suo favore deve ammontare a non meno di € 600.254,20 (€ 437.034,00 + € 24.700,00 per ITT ed €
138.520,20 per la personalizzazione).
3.2 Inoltre (terzo motivo della signora , il danno da parte del Giudice di prime cure è stato Parte_1 liquidato in moneta non attuale al momento della sentenza, in quanto calcolato sulla base delle
Tabelle milanesi del 2021, così che è necessario, a suo avviso, rivalutare il tutto alla data della decisione, portando l'importo di € 437.674,40 ad € 518.406,96.
3.3 Tali motivi sono fondati, nei limiti e per quanto di ragione.
pagina 20 di 27 3.4 Va, in proposito, premesso che il rinvio operato dal Tribunale alle Tabelle meneghine del 2021 per il calcolo del danno non patrimoniale subìto dalla signora accertato dal CTU era, Parte_1 alla data della sentenza (28.9.2023), giustificato, pur non essendo adeguato all'attualità, in quanto all'epoca non erano state ancora pubblicate nuove Tabelle, elaborate nell'anno 2024 a cura dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e diffuse dal Presidente del Tribunale di Milano soltanto il 5 giugno 2024, mentre le precedenti del medesimo Osservatorio del 2022 erano limitate alla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, ipotesi non ricorrente nel caso in discussione.
3.5 Ciò posto, nella sentenza appellata effettivamente il Giudice a quo ha inserito due tipologie diverse di conteggi, rispettivamente nelle pagine 15 e 16, da un lato, e, poi, a pagina 18, dall'altro lato, di non chiara comprensione, laddove nella seconda appare omessa la voce del “danno non patrimoniale risarcibile” per € 437.034,00 riportata nella prima, quando la rielaborazione del conteggio era stata motivata con la dichiarata volontà di aggiungere a quanto precedentemente determinato una specifica personalizzazione del 30% superiore a quella “standard” già compresa in ciascun punto della tabella di riferimento;
quanto sopra, per tenere conto della particolare sofferenza morale che, secondo il decidente, caratterizzava il nocumento patito dalla danneggiata
(v. pag. 16 e 17 della decisione).
3.6 Ritiene, pertanto, il Collegio che il motivo di gravame in questione meriti accoglimento, con conseguente necessità di parziale riforma della sentenza appellata sul punto, qui precisato, peraltro, che il danno non patrimoniale da riconoscersi in favore della signora deve rapportarsi, Parte_1 per la relativa quantificazione – non già in via diretta, ma (come confermato, in via incidentale, dalla terza sezione della Corte di Cassazione nelle pagg. 26 e 27, punto 2, delle conclusioni della sentenza n. 11319 del 29.4.2025) quale indiretto parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile attuali ed idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cc - alla
Tabella Unica Nazionale da lesioni “macropermanenti” di cui al DPR n. 12 del 13.1.2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025; ciò, avendo detta Tabella Unica portata generale e garantendo criteri omogenei, equi e trasparenti nella determinazione dei risarcimenti da lesioni personali, stante la sua natura normativa, esprimente parametri e valori legali unificati e vincolanti per la liquidazione del nocumento in questione, utili, quindi, per la decisione in fattispecie quali quella in esame.
pagina 21 di 27 3.7 Venendo alla quantificazione del danno in parola, considerato quanto sopra ed in base a quanto già accertato dal CTU, con esauriente ed adeguata motivazione delle proprie osservazioni e conclusioni, qui condivise, secondo la Corte alla signora possono riconoscersi - Parte_1 tenuto conto, quanto ai dati della danneggiata e dell'invalidità riscontrata, dell'età della signora al momento del sinistro (18 anni), della percentuale di invalidità permanente attribuitale (50%) e dei riconosciutile 20 giorni di invalidità temporanea totale, 80 giorni di invalidità temporanea al 75% e
160 giorni di invalidità temporanea al 60% e, quanto ai parametri economici, del valore di €
7.070,48 del punto del danno biologico permanente corrispondente all'età della stessa, dell'importo di € 3.202,93 per la personalizzazione del danno morale nella misura del 45,3% (aumento medio), dell'importo di € 10.273,40 del punto del danno non patrimoniale, del coefficiente di riduzione per età della danneggiata ( ) e dell'importo di € 80,10 per l'indennità temporanea, già aumentato Nu_1 del 45%, per il danno morale (aumento medio) – le seguenti somme:
- € 323.474,30, quale danno biologico permanente (€ 7.070,48x50x0,915);
- € 146.533,86, per danno morale nel valore medio (€ 3.202,93x50x',915);
- € 1.601,96, per ITT al 100% per 20 giorni;
- € 4.805,88, per ITT al 75% per 80 giorni;
- € 7.689,41, per ITT al 60%, per 160 giorni;
con un totale del danno non patrimoniale di € 484.105,41, importo sul quale va calcolato l'aumento del 30% previsto dall'art. 138, terzo comma, dl D.lvo 209/2005, pari ad € 145.231,62, ed al quale vanno, infine, aggiunti € 1.616,45 di danno patrimoniale per le spese mediche accertate nella relazione peritale e non oggetto di gravame, con un totale complessivo generale di € 630.953,48, somma che, devalutata alla data del sinistro, diviene pari ad € 525.356,77, alla quale vanno aggiunti gli interessi compensativi sul capitale rivalutato di anno in anno (v. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1712 del 1995) ed, infine, detratti gli acconti medio tempore corrisposti in corso di causa di cui si è detto per giungere alla finale liquidazione del risarcimento del nocumento in discussione, calcolata alla data della decisione.
3.8 Al riguardo, detta somma di € 525.356,77, gravata degli interessi compensativi sul capitale rivalutato in base al criterio sopra indicato, alla data del primo acconto di € 95.000,00 (16.4.2020), ammonta ad € 539.631,68; la stessa, decurtata del predetto acconto, diviene, quindi, € 444,631,68,
pagina 22 di 27 che, gravata di ulteriori interessi su tale capitale annualmente rivalutato fino alla data del secondo acconto di € 100.000,00 (20.9.2021), diviene pari ad € 454.596,74; tale importo, al netto di detto secondo acconto, diviene pari ad € 354.596,74, somma che, incrementata degli ulteriori interessi maturati su tale capitale annualmente rivalutato fino alla data del terzo acconto di € 125.000,00
(20.9.2021), diviene pari ad € 376.728,35; pertanto, detratto detto acconto, la somma totale liquidabile diviene pari ad € 229.596,74, importo che, alla data della presente decisione, con l'aggiunta degli interessi compensativi calcolati sull'importo rivalutato annualmente, diviene €
274.140,04, pari a quanto rimasto da riconoscersi in favore della signora a titolo di Parte_1 integrale risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale per rimborso delle spese mediche occorse a seguito del sinistro stradale che ci occupa, al netto degli acconti dalla medesima ricevuti prima della pubblicazione della sentenza gravata.
4.1 Con il quarto motivo la signora censura la sentenza gravata, laddove il Tribunale Parte_1 ha disatteso la propria domanda tesa a vedersi riconoscere a carico delle controparti anche il rimborso delle spese legali sostenute per la fase stragiudiziale del giudizio, che ha portato alla corresponsione ad opera di in suo favore, prima del radicamento della lite, della Controparte_4 somma di € 95.000 a titolo di risarcimento della quota di danno dalla Compagnia in tale momento ritenuto imputabile a responsabilità colposa del proprio assicurato. Quanto sopra, senza avere considerato il primo decidente che l'attività stragiudiziale in materia di responsabilità da circolazione stradale rappresenta una fase necessaria, regolamentata e propedeutica a quella giudiziale, per cui costituisce uno dei motivi per i quali il relativo compenso al difensore è dovuto, da quantificarsi in misura pari agli importi esposti nella nota pro forma prodotta in prime cure da parte sua (doc. 41).
4.2 Tale motivo non coglie nel segno.
4.3 Vale, in proposito, osservare che la signora a sostegno della propria pretesa al riguardo, Parte_1 si è limitata a produrre una mera nota pro forma del proprio difensore, in cui manca la descrizione dell'attività in concreto effettuata (doc. 41), con la conseguenza che nemmeno, allo stato, è distinguibile a quale fase della lite (stragiudiziale o giudiziale) possa in concreto riferirsi;
non solo, in atti non è stato comprovato che la signora abbia ad oggi corrisposto alcunchè per il titolo in discussione al proprio legale, il quale, diversamente, avrebbe emesso regolare fattura, sicchè, in mancanza dell'esborso, nulla le può esserle autonomamente riconosciuto per detta attività,
pagina 23 di 27 nemmeno potendosi dire che la signora abbia subìto un effettivo danno patrimoniale al Parte_1 riguardo;
ciò, a tacere che manca la specifica dimostrazione che la pro forma in discussione riguardi attività che non siano da considerare connesse e complementari con quelle prettamente giudiziali, di cui la fase stragiudiziale, salvo prova contraria, nella fattispecie non superata, costituisce un mero completamento (sul punto, cfr. Cassazione Civile, sez. 2, ordinanza n. 21565 del 7.10.2020); pertanto, come bene già evidenziato dal primo decidente, nulla detta pro forma aggiunge alla fisiologica, sia pure necessaria, attività prodromica all'instaurazione del processo, ad esito del quale, oltretutto, la liquidazione delle spese di lite poste a carico delle parti soccombenti, come già disposta dal Tribunale, è stata effettuata tenendo conto, fra le somme riconosciute in favore della procedente, proprio dell'importo di € 95.000 in questione;
opinare diversamente, peraltro, porterebbe ad una inammissibile duplicazione di somme per il medesimo titolo.
4.4 Con il quinto motivo la signora si duole che il Tribunale ha disposto che l'interesse da Parte_1 applicarsi al risarcimento del danno liquidato in sentenza sia da commisurare sulla base di quello legale, quando il disposto di cui all'art. 1284, quarto comma, cc deve applicarsi non alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito a fare data dalla domanda giudiziale.
4.5 Tale motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati.
4.6 Va, a tale fine, osservato che, poiché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti in favore dell'appellante è stato quantificato già comprendendo gli interessi compensativi maturati sul capitale, dapprima, devalutato e, poi, rivalutato di anno in anno fino alla data odierna (ed al netto di quanto medio tempore anticipatole nel corso del processo), sulla somma oggetto di condanna nei confronti dei responsabili del sinistro ed, in solido, della Compagnia assicurativa solo dalla data della decisione in avanti, in cui l'originario debito di valore si trasforma in obbligazione di valuta, vanno aggiunti gli interessi moratori, calcolati nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 cc sino al saldo effettivo;
ciò, attesa l'applicabilità generale ad ogni obbligazione, quindi, anche da fatto illecito, di quanto disposto dalla norma citata, come confermato dal Supremo Collegio (v. ordinanza n. 61 del 3.1.2023).
5.1 Per parte sua, con il terzo motivo di appello lamenta l'erronea liquidazione in Controparte_1 favore della signora del risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa Parte_1 specifica, senza avere dato corretto rilievo il Tribunale alla pur dallo stresso sottolineata mancata pagina 24 di 27 dimostrazione di quanto dalla medesima sostenuto al riguardo, neppure avendo comprovato che prima dell'incidente stradale occorsole avesse un andamento scolastico brillante;
e, del resto, secondo la Compagnia, contrariamente a quanto dalla signora sostenuto in giudizio, la stessa, anteriormente al sinistro, non risulta frequentasse affatto un liceo, ma un istituto tecnico, per cui prospettare che avrebbe avuto intenzione di lavorare presso lo studio dentistico del padre risulta del tutto apodittico.
5.2 Del resto, prosegue la Compagnia, sul punto la sentenza è contraddittoria, laddove il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto la mancata prova da parte della signora riferita alla possibile Parte_1 prognostica sulla sua presumibile attività lavorativa futura, dall'altro lato, ha riconosciuto alla controparte, per il titolo in discussione, sia pur in via equitativa, l'importo di ben € 389.800,12 (già attualizzato alla data della decisione); ciò, nonostante il CTU non avesse escluso in capo all'infortunata la capacità lavorativa, avendo solo riferito che, ad esito delle conseguenze del sinistro, la medesima avrebbe potuto trovare maggiori difficoltà nell'esecuzione di occupazioni di concetto, situazione non incidente su attività lavorative di diversa tipologia.
5.3 Tale motivo è fondato e merita accoglimento.
5.4 Basta al riguardo richiamare quanto espresso a pag. 44 della relazione peritale (punto 6 delle conclusioni), ove il CTU ha sottolineato che la signora all'epoca era studentessa e non Parte_1 aveva una specifica attività lavorativa, limitandosi, poi, a rimarcare di potere “senz'altro affermare che vi potranno essere maggiori disagi nell'affrontare un futuro percorso lavorativo di tipo concettuale”, affermazione tale da non escludere affatto la capacità di lavoro futura dell'interessata: affermare, infatti, che “vi potranno essere maggiori disagi” non significa che, comunque, la medesima non potrà rinvenire un lavoro;
e, pertanto, nemmeno può dirsi, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, che, ad sito del sinistro, la signora abbia subito un danno Parte_1 da lesione della capacità lavorativa specifica, oltretutto per somma di notevole entità, per la quantificazione della quale il Tribunale non ha dato alcuna indicazione in motivazione relativamente ai criteri, sia pure equitativi, adottati per la relativa liquidazione.
5.5 La sentenza appellata, pertanto, va riformata sul punto, escludendo in favore della signora ogni risarcimento per il titolo in discussione. Parte_1
5.6 Né alla predetta signora tenuto conto, mutatis mutandis, di quanto sopra evidenziato, Parte_1 può riconoscersi il risarcimento per perdita di capacità lavorativa generica - intesa come possibilità pagina 25 di 27 di trovare una qualsiasi occupazione anche diversa rispetto a quella cui le inclinazioni personali ed il contesto familiare, a suo dire, la indirizzavano - dalla medesima richiesto con l'appello condizionato proposto nella causa n. 1008/2024 per il caso di accoglimento di quello formulato dalla compagnia retro affrontato: sul punto, al di là di quanto espresso dal CTU, laddove non ha escluso, come detto, la capacità di lavoro dell'infortunata, ma solo evidenziato una possibile maggiore difficoltà a rinvenire lavori di tipo concettuale (situazione già, peraltro, ricompresa nella valutazione del danno non patrimoniale riferito allo stato di salute dell'infortunata a seguito del sinistro), la Corte concorda con quanto ritenuto dal primo decidente, dovendosi rimarcare che una siffatta pretesa avrebbe, comunque, richiesto una prova rigorosa dell'andamento scolastico della stessa ante sinistro e, quindi, una dimostrazione, altrettanto rigorosa, delle sue effettive potenzialità di carriera futura;
e, del resto, in atti non vi è alcun documento da cui potere trarre, con la necessaria obbiettività, alcuna attendibile valutazione sotto il profilo della concreta incidenza della lesione patita, pur grave ed accertata, sulla capacità di guadagno futuro dell'infortunata, neppure con riferimento alla capacità lavorativa generica, a nulla valendo al riguardo le prove per interpello dei signori e per testi dalla medesima dedotte (da 1 a 52), palesemente inammissibili, Parte_3 laddove tendenti a fare esprimere pareri soggettivi e valutativi, o a fare riferire mere intenzioni o stati d'animo del tutto personali della stessa procedente, quindi riferendo de relato, ovvero, circostanze negative, dai testi nemmeno conoscibili, ovvero ancora, ininfluenti ai fini della decisione.
6.1 Quanto sopra, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, porta a concludere che, in parziale accoglimento degli appelli rispettivamente proposti dalla signora e da nelle due cause nn. 960/2024 e 1008/2024 di Rg., riunite Parte_1 Controparte_1 fra loro, e in parziale riforma della sentenza gravata, n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 e corretta ex art. 287/288 cpc in data 11 marzo 2024, del
Tribunale di Monza, confermata nel resto (anche, in particolare, quanto alla liquidazione delle spese di lite e relativamente ai compensi liquidati al CTU, stante la del tutto prevalente soccombenza delle parti convenutevi rispetto alle domande formulate dalla signora in tale sede, Parte_1 ancorchè in parte emendate con la presente decisione), accertata la piena responsabilità, nella misura del 100%, della causazione dell'incidente stradale per cui è causa in capo ai signori Pt_2
e rispettivamente quali conducente e proprietario del
[...] Parte_3 veicolo Ford Fiesta tg. CX846EA assicurato presso , quest'ultima ed i predetti Controparte_1
pagina 26 di 27 signori e vadano condannati, in solido Parte_2 Parte_3 fra loro, a risarcire e, quindi, a pagare in favore della signora la complessiva Parte_1 somma, attualizzata alla data odierna, già al netto degli acconti percepiti prima della pubblicazione della sentenza gravata, di € 274.140,04, a titolo di integrale risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, subìti ad esito del sinistro, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla decisione fino al saldo effettivo.
6.2 Considerato il parziale accoglimento dei rispettivi, contrapposti, gravami e la conseguente reciproca soccombenza in questa sede, sussistono i presupposti ex art. 92, secondo comma, cpc per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, definitivamente pronunciando sugli appelli, principali ed incidentali, rispettivamente proposti dalla signora e da nelle due cause riunite fra loro nn. 960/2024 e Parte_1 Controparte_1
1008/2024 di rg. e in parziale riforma della sentenza gravata, n. 2069/2023 del 28 settembre 2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023 e corretta ex artt. 287-288 cpc l'11 marzo 2024, del Tribunale di
Monza:
1) accerta la piena responsabilità, nella misura del 100%, della causazione dell'incidente stradale per cui è causa in capo ai signori e , Parte_3 Parte_2 rispettivamente conducente e proprietario del veicolo Ford Fiesta tg. CX846EA, in solido con la compagnia assicurativa dello stesso, ; Controparte_1
2) condanna, per l'effetto, ed i signori e Controparte_1 Parte_2 [...]
, in solido fra loro, a risarcire e, quindi, a pagare in favore della signora Parte_3 [...] la complessiva somma, attualizzata alla data odierna, già al netto degli acconti percepiti Parte_1 prima della pubblicazione della sentenza gravata, di € 274.140,04, a titolo di integrale risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniale, dalla medesima subiti ad esito del sinistro, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, cc dalla decisione fino al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza gravata;
4) compensa ex art. 92, secondo comma, cpc fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. RN Martinengo Villagana dott.ssa Laura Sara Tragni
Palatino di Villachiara Ragazzoni pagina 27 di 27